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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice
Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10791/21 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonella Arena, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Lucia Spampinato, giusta procura in atti;
- opposta -
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 14/07/2021 col quale è stato intimato il pagamento in favore di di € CP_1 Controparte_1
2.400,00, a titolo di mantenimento dei figli ed Per_1
, giusta decreto del Tribunale di Catania n. 9824/2020, Per_2
per il periodo da novembre 2020 a giugno 2021, oltre accessori e spese, per complessivi € 2.561,45. 1 Ha eccepito l'inesistenza del credito per avere adempiuto correttamente l'obbligo di mantenimento.
Ha, inoltre, dedotto che ha incontrato diverse difficoltà a causa delle proprie condizioni patrimoniali e personali e che occorre tenere conto dei maggiori tempi di permanenza della prole presso di lui ai fini della rimodulazione dell'obbligo di mantenimento.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare che controparte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata, pari complessivamente ad € 2.561,45, e in via riconvenzionale di condannare l'opposta a consegnargli la cucina sita nell'immobile sito in via Villascabrosa n. 33.
Si è costituita . Controparte_1
Ha riconosciuto, alla luce della documentazione in atti, il parziale adempimento e ha dedotto che, conseguentemente, le somme dovute sarebbero pari ad € 1.805,13.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale ne ha eccepito l'inammissibilità.
Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare “dovuta la somma precettata di € 2.400,00, detraendo da tale importo le sole somme effettivamente sostenute, riconosciute e riconducibili ai minori, che possono essere determinate nel periodo Novembre 2020 –
Giugno 2021, nonché le spese di precetto di € 161,45, dichiarando ed accertando il diritto della sig.ra Controparte_1 di procedere esecutivamente nei confronti del sig. Controparte_2
per la differenza pari ad € 1805,13” e di dichiarare
[...] inammissibile la domanda di controparte.
Alla prima udienza il Giudice ha rilevato d'ufficio l'incompetenza per valore.
Le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 c.p.c..
2 Ritenute le prove orali richieste irrilevanti ai fini della decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento è stato chiamato dinanzi a questo Giudice in sede di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con provvedimento comunicato il data 17/02/2025 assegnando alle parti termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, non sussiste la competenza per valore del
Tribunale a conoscere il presente giudizio.
E invero, in forza dell'art. 7, comma 1, c.p.c. nel testo vigente rationte temporis “Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.”.
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione avverso il precetto notificato a in data 14/07/2021 col Parte_1
quale gli è stato intimato il pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 2.561,45. Controparte_1
Orbene.
In materia di opposizione ad esecuzione forzata ed a precetto
- per come affermato dalla Suprema Corte con orientamento condiviso da questo Tribunale e dal quale non v'è ragione di discostarsi - l'individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento (ex plurimis:
Cass. Civ. n. 15/02/2019, n.4530).
3 Nel caso di specie il credito per il quale si procede, che risulta dal titolo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento, è di complessivi € 2.561,45.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., pertanto, è competente per valore a conoscere la fattispecie oggetto del presente giudizio il Giudice di Pace.
In conclusione, per le ragioni esposte e assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10791/2021 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Catania a favore del Giudice di Pace territorialmente competente;
Assegna termine di 30 giorni per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice competente;
Compensa le spese di lite.
Deciso in Catania in data 29/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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