Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. 14736/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14736/2021 RGAC e vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Napoli alla Parte_1 Parte_2
Via Vittoria Colonna 14 presso l'avv. Antonio Tafuri, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
e elettivamente domiciliati in Napoli alla Via CP_1 Controparte_2
Terracina 381 presso l'avv. Massimiliano Ossorio, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Tutela di servitù prediale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. e hanno convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2
e chiedendo di dichiarare che ai sensi dell'art. 1062 CP_1 Controparte_2 cc era costituita per destinazione del padre di famiglia e sussisteva la servitù di veduta a pagina 1 di 3
si sono costituiti i convenuti chiedendo di rigettare le domande degli attori perché improcedibili, inammissibili, improponibili, e comunque rigettarle nel merito perché infondate, condannando gli attori a risarcire il danno da lite temeraria, con vittoria delle spese dell'Accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto il presente giudizio, nonché quelle del presente giudizio, con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi Testimone_1 Testimone_2
e , ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio Testimone_3 Testimone_4 dall'ing. il quale ha anche reso una relazione suppletiva;
ora la causa Persona_1 va decisa. L'art. 907.1 cc stabilisce: “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.” – ossia 3 metri tra la linea esteriore dell'opera ed il fondo dominante;
la giurisprudenza ha precisato (Cass. 15244/2017) che la distanza della nuova costruzione dalla preesistente veduta va misurata in maniera radiale). Il balcone dell'appartamento degli attori, pacificamente, è stato costruito unitamente al resto del fabbricato, per cui una volta alienati dal costruttore separatamente l'immobile degli attori e quello dei convenuti, si è venuta a costituire ex art. 1062 cc, per destinazione del padre di famiglia, una servitù di veduta dal balcone dell'immobile degli attori sull'immobile dei convenuti, anche in appiombo (secondo il principio enunciato da Cass. 11287/2018: “In tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali delle vedute non si applica alle opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che, in tal caso,
l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia.” Come si ricava dalle relazioni peritali in atti, sia del CTU dell'Accertamento tecnico preventivo svoltosi prima del presente giudizio, sia del CTU nominato nel presente giudizio, i convenuti hanno installato a copertura della terrazza a livello del loro appartamento, sottostante al balcone degli attori, una tenda – che, quando è aperta, si trova a ben meno 3 metri dal balcone , impedendo inspectio e prospectio da detto balcone sul fondo sottostante Pt_1
Si tratta di una tenda realizzata con struttura in alluminio e telo scorrevole in tessuto, e va CP_1 considerata come una “costruzione” ai sensi dell'art. 873 cc, assoggettata alla disciplina delle vedute fissata dall'art. 907 cc: come chiarito da Cass. 7622/2024 “il diritto di veduta non può essere ostacolato nemmeno da una tenda scorrevole, se il cassonetto in cui la stessa viene avvolta è stato installato a distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge.”; non importa che la tenda possa non essere sempre tenuta aperta, perché il diritto di veduta non può essere limitato neppure pagina 2 di 3 temporaneamente;
e comunque, al di là delle deposizioni testimoniali raccolte, nella comparsa conclusionale dei convenuti si legge (con riferimento all'appartamento che: “l'unico sfogo CP_1 esterno, per godersi al meglio l'appartamento è il piccolo terrazzino, che diventerebbe invivibile senza l'uso della tenda.” – e da ciò si desume per dichiarazione degli stessi convenuti che, se la tenda è così indispensabile per godere al meglio l'appartamento viene tenuta aperta per lunghi periodi di tempo. CP_1
Sostengono i convenuti di perseguire, usando la tenda in questione, un legittimo interesse a proteggersi da oggetti che cadono dall'alto – ma tale argomento non può essere condivido, in base al principio enunciato da Cass. 15906/2024: “Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.”; quindi l'art. 907 cc tutela il diritto di veduta senza che il proprietario del fondo assoggettato alla veduta possa opporre delle proprie esigenze contrapposte quel diritto. Per quanto qui esposto, la domanda va accolta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14736/2021 tra: Parte_1
e attori;
e e
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2 convenuti;
così provvede:
1) Ordina ai convenuti di non installare o dispiegare, nemmeno provvisoriamente, e quindi arretrare a distanza non inferiore ai 3 metri dal balcone degli attori misurata in maniera radiale, la tenda attualmente sottostante il balcone di proprietà e la Pt_1 esistente intelaiatura realizzata con travi di ferro;
2) Condanna i convenuti a rimborsare agli attori ogni somma che questi dimostrino di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna i convenuti a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in € 555,89 per esborsi ed € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 2/6/2025 Il giudice unico
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