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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Anna Rita Pasca presidente dr.Riccardo Mele consigliere est. dr.Maurizio Petrelli consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 720 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
, (c.f. , rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tato e difeso dai funzionari d.ri MARIA PIA AZZONE, FRANCESCO FARINA, Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], (c.f. ), in pro- Controparte_1 C.F._1 prio e quale legale rappresentante di rappresentato e difeso dall'avv. STEFANELLI Controparte_2
ROBERTO
APPELLATO
All'udienza fissata per la discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte de- positate nel termine concesso.
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2021, in proprio e nella qualità di legale rap- Controparte_1 presentante di convenne in giudizio innanzi al tribunale di Lecce l'ispettorato ter- Controparte_2 ritoriale del lavoro di proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione numero Pt_1
358/20/A con la quale era stata irrogata la sanzione di euro 6.013,60 per violazione dell'articolo 9 bis, comma 2, decreto legge numero 510/96, come modificato dall'articolo 1 comma 1180 legge numero
296/06, per avere impiegato quali lavoratrici subordinate e senza Parte_6 Parte_7 preventiva comunicazione di inizio del rapporto di lavoro.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituì in giudizio l' a mez- Parte_1 zo dei suoi funzionari, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma dell'ordinanza opposta.
Istruito il processo sulla base della produzione documentale delle parti e di prova per testi, il tribunale, con ordinanza numero 2280/23 del 16 marzo 2023 accolse l'opposizione e per l'effetto annulò
l'ordinanza ingiunzione, compensando per intero le spese processuali.
Rilevò il tribunale che le dichiarazioni delle due lavoratrici confermavano la tesi difensiva del ricorrente secondo cui l'esigenza di assumere le lavoratrici era sorta per una necessità imprevista ed impellente di manodopera. Del pari documentata era la circostanza secondo cui le comunicazioni – di in- Pt_8 staurazione del rapporto di lavoro - avevano potuto essere inviate soltanto a mezzo fax a causa di un malfunzionamento del sistema delle comunicazioni gestito da con la possibilità, Parte_9 come effettivamente avvenuto, di regolarizzare la posizione entro cinque giorni successivi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l con ricorso deposi- Parte_1 tato il 16 settembre 2023 chiedendo con il gravame la riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'opposizione e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio lo il quale ha concluso per CP_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza fissata per la discussione orale della causa, udienza tenutasi secondo la modalità della tratta- zione scritta, le parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine concesso dalla corte, la quale ha deciso la causa depositando telematicamente il dispositivo.
Con un unico articolato motivo di appello si deduce che
1. i “motivi di urgenza” - cui è fatto riferimento per la prima volta in ricorso - non sono provati, ri- sultando, al contrario, che contatti con le lavoratrici vi erano stati già alcuni giorni prima dell'assunzione;
2. il temporaneo mal funzionamento del sistema avrebbe dovuto essere provato dall'ingiunto, ma tale circostanza era solo stata allegata;
3. le ricevute del fax non attestano la trasmissione specifica del documento e la nota dell'organo che avrebbe dovuto ricevere l'UNI URG esclude che esso sia mai pervenuto;
4. in sede di accesso ispettivo né il datore di lavoro, né le lavoratrici hanno fatto riferimento ad un'esigenza improvvisa che giustificasse un'assunzione in via di urgenza, avendo, invece,
l'appellato manifestato la volontà di regolarizzare quanto prima la situazione illecita accertata dalla guardia di finanza.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Osserva la corte che:
- la situazione di urgenza dedotta dall'appellato (in disparte ogni questione sulla idoneità di tale circostanza ad escludere l'illecito contestato) non è stata in alcun modo documentata. Al contra- rio, in sede di accesso dei militari della guardia di finanza, né le lavoratrici, né lo hanno CP_1 fatto riferimento all'esigenza di assumere le due lavoratrici con un'urgena tale da non consentire il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Lo inoltre, quasi confessando la ir- CP_1 regolarità che gli veniva contestata, fece presente ai militari che avrebbe provveduto sollecita- mente a regolarizzare la posizione delle due lavoratrici. Quando, escusse come testimoni, le due lavoratrici hanno detto di avere appreso da una persona che aveva rapporti di amicizia sia con loro che con lo che questi cercava con urgenza persone da assumere, esse non hanno CP_1 precisato da cosa fosse stata determinata la necessità impellente. Infine, sia la che la Pt_6 [...] riferiscono di avere avuti contatti con lo alcuni giorni prima di iniziare l'attività Pt_7 CP_1 lavorative, circostanza questa che vale da sola a smentire che l'assunzione sia stata determinata da una necessità improvvisa ed impellente.
- Anche con riferimento alla ragione - alternativa – che avrebbe ostacolato la tempestività della comunicazione di assunzione (la assenza di connessione internet cui si fa cenno nei fax deposi- tati in atti) manca qualsiasi elemento di prova che ne confermi il verificarsi. Si tratta, dunque, di una circostanza di fatto solo allegata dall'ingiunto e, in quanto tale, non può valere a escludere l'illecito contestato.
- Deve escludere in ogni caso che la documentazione che l'ingiunto afferma di avere inviato a mezzo fax sia giunta all'autorità che avrebbe dovuto riceverla. Sul punto vale il contenuto della nota inviata dalla direzione generale dei sistemi informativi del ministero del lavoro e delle poli- tiche sociali che, su sollecitazione dell'ispettorato del lavoro, ha riferito che, nel periodo di rife- rimento (28 giugno 2017), “da ricerche effettuate non risultano comunicazioni UNIURG” pervenute dall'ingiunto. Né in senso contrario possono valere le due ricevute di fax prodotte dall'appellate che non documentano con certezza quali fossero i documenti inviati, tanto più che con riferi- mento al soggetto che risulta aver inviato il fax, si legge “OLEIFICIO C”, soggetto diverso dall'ingiunto. In ogni caso, il contenuto del fax contrasta con le dichiarazioni rese dalle lavoratrci riguardo all'inizio dell'attività lavorativa. Mentre, infatti, la ha detto di avere iniziato a Parte_7 lavorare il 28 giugno e la il 26 giugno, nel fax – che sarebbe stato inviato il 26 giugno – Pt_10 la data di inizio del rapporto di lavoro è fissata al 27 giugno.
In conclusione, dunque, tutti gli elementi indicati escludono che le ragioni di opposizione siano suffi- cienti ad escludere il verificarsi della condotta omissiva in relazione alle quali sono stati contestati gli il- leciti ed irrogate le sanzioni. Ne deriva che, in riforma della sentenza appellata, l'opposizione deve esse- re rigettata, con condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.
149/2015)
p.q.m.
la corte, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza in- giunzione n.358/20/A emessa il 28 settembre 2020 dall'ispettorato del lavoro di Lecce. Condanna
[...]
e in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Parte_11 Controparte_2 giudizio che liquida, in favore dell'ispettorato del lavoro di in complessivi € 2.000,00 per com- Pt_1 penso per il primo grado e in complessivi € 1.800,00 per compenso per questo grado di giudizio.
Lecce, 13 marzo 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr.Riccardo Mele dr.ssa Anna Rita Pasca
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Anna Rita Pasca presidente dr.Riccardo Mele consigliere est. dr.Maurizio Petrelli consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 720 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
, (c.f. , rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tato e difeso dai funzionari d.ri MARIA PIA AZZONE, FRANCESCO FARINA, Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], (c.f. ), in pro- Controparte_1 C.F._1 prio e quale legale rappresentante di rappresentato e difeso dall'avv. STEFANELLI Controparte_2
ROBERTO
APPELLATO
All'udienza fissata per la discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte de- positate nel termine concesso.
Fatto e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2021, in proprio e nella qualità di legale rap- Controparte_1 presentante di convenne in giudizio innanzi al tribunale di Lecce l'ispettorato ter- Controparte_2 ritoriale del lavoro di proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione numero Pt_1
358/20/A con la quale era stata irrogata la sanzione di euro 6.013,60 per violazione dell'articolo 9 bis, comma 2, decreto legge numero 510/96, come modificato dall'articolo 1 comma 1180 legge numero
296/06, per avere impiegato quali lavoratrici subordinate e senza Parte_6 Parte_7 preventiva comunicazione di inizio del rapporto di lavoro.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituì in giudizio l' a mez- Parte_1 zo dei suoi funzionari, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma dell'ordinanza opposta.
Istruito il processo sulla base della produzione documentale delle parti e di prova per testi, il tribunale, con ordinanza numero 2280/23 del 16 marzo 2023 accolse l'opposizione e per l'effetto annulò
l'ordinanza ingiunzione, compensando per intero le spese processuali.
Rilevò il tribunale che le dichiarazioni delle due lavoratrici confermavano la tesi difensiva del ricorrente secondo cui l'esigenza di assumere le lavoratrici era sorta per una necessità imprevista ed impellente di manodopera. Del pari documentata era la circostanza secondo cui le comunicazioni – di in- Pt_8 staurazione del rapporto di lavoro - avevano potuto essere inviate soltanto a mezzo fax a causa di un malfunzionamento del sistema delle comunicazioni gestito da con la possibilità, Parte_9 come effettivamente avvenuto, di regolarizzare la posizione entro cinque giorni successivi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l con ricorso deposi- Parte_1 tato il 16 settembre 2023 chiedendo con il gravame la riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'opposizione e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio lo il quale ha concluso per CP_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza fissata per la discussione orale della causa, udienza tenutasi secondo la modalità della tratta- zione scritta, le parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine concesso dalla corte, la quale ha deciso la causa depositando telematicamente il dispositivo.
Con un unico articolato motivo di appello si deduce che
1. i “motivi di urgenza” - cui è fatto riferimento per la prima volta in ricorso - non sono provati, ri- sultando, al contrario, che contatti con le lavoratrici vi erano stati già alcuni giorni prima dell'assunzione;
2. il temporaneo mal funzionamento del sistema avrebbe dovuto essere provato dall'ingiunto, ma tale circostanza era solo stata allegata;
3. le ricevute del fax non attestano la trasmissione specifica del documento e la nota dell'organo che avrebbe dovuto ricevere l'UNI URG esclude che esso sia mai pervenuto;
4. in sede di accesso ispettivo né il datore di lavoro, né le lavoratrici hanno fatto riferimento ad un'esigenza improvvisa che giustificasse un'assunzione in via di urgenza, avendo, invece,
l'appellato manifestato la volontà di regolarizzare quanto prima la situazione illecita accertata dalla guardia di finanza.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Osserva la corte che:
- la situazione di urgenza dedotta dall'appellato (in disparte ogni questione sulla idoneità di tale circostanza ad escludere l'illecito contestato) non è stata in alcun modo documentata. Al contra- rio, in sede di accesso dei militari della guardia di finanza, né le lavoratrici, né lo hanno CP_1 fatto riferimento all'esigenza di assumere le due lavoratrici con un'urgena tale da non consentire il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Lo inoltre, quasi confessando la ir- CP_1 regolarità che gli veniva contestata, fece presente ai militari che avrebbe provveduto sollecita- mente a regolarizzare la posizione delle due lavoratrici. Quando, escusse come testimoni, le due lavoratrici hanno detto di avere appreso da una persona che aveva rapporti di amicizia sia con loro che con lo che questi cercava con urgenza persone da assumere, esse non hanno CP_1 precisato da cosa fosse stata determinata la necessità impellente. Infine, sia la che la Pt_6 [...] riferiscono di avere avuti contatti con lo alcuni giorni prima di iniziare l'attività Pt_7 CP_1 lavorative, circostanza questa che vale da sola a smentire che l'assunzione sia stata determinata da una necessità improvvisa ed impellente.
- Anche con riferimento alla ragione - alternativa – che avrebbe ostacolato la tempestività della comunicazione di assunzione (la assenza di connessione internet cui si fa cenno nei fax deposi- tati in atti) manca qualsiasi elemento di prova che ne confermi il verificarsi. Si tratta, dunque, di una circostanza di fatto solo allegata dall'ingiunto e, in quanto tale, non può valere a escludere l'illecito contestato.
- Deve escludere in ogni caso che la documentazione che l'ingiunto afferma di avere inviato a mezzo fax sia giunta all'autorità che avrebbe dovuto riceverla. Sul punto vale il contenuto della nota inviata dalla direzione generale dei sistemi informativi del ministero del lavoro e delle poli- tiche sociali che, su sollecitazione dell'ispettorato del lavoro, ha riferito che, nel periodo di rife- rimento (28 giugno 2017), “da ricerche effettuate non risultano comunicazioni UNIURG” pervenute dall'ingiunto. Né in senso contrario possono valere le due ricevute di fax prodotte dall'appellate che non documentano con certezza quali fossero i documenti inviati, tanto più che con riferi- mento al soggetto che risulta aver inviato il fax, si legge “OLEIFICIO C”, soggetto diverso dall'ingiunto. In ogni caso, il contenuto del fax contrasta con le dichiarazioni rese dalle lavoratrci riguardo all'inizio dell'attività lavorativa. Mentre, infatti, la ha detto di avere iniziato a Parte_7 lavorare il 28 giugno e la il 26 giugno, nel fax – che sarebbe stato inviato il 26 giugno – Pt_10 la data di inizio del rapporto di lavoro è fissata al 27 giugno.
In conclusione, dunque, tutti gli elementi indicati escludono che le ragioni di opposizione siano suffi- cienti ad escludere il verificarsi della condotta omissiva in relazione alle quali sono stati contestati gli il- leciti ed irrogate le sanzioni. Ne deriva che, in riforma della sentenza appellata, l'opposizione deve esse- re rigettata, con condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.
149/2015)
p.q.m.
la corte, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza in- giunzione n.358/20/A emessa il 28 settembre 2020 dall'ispettorato del lavoro di Lecce. Condanna
[...]
e in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Parte_11 Controparte_2 giudizio che liquida, in favore dell'ispettorato del lavoro di in complessivi € 2.000,00 per com- Pt_1 penso per il primo grado e in complessivi € 1.800,00 per compenso per questo grado di giudizio.
Lecce, 13 marzo 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr.Riccardo Mele dr.ssa Anna Rita Pasca