Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1278 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 361 pubblicata il 16 febbraio 2022 e notificata il 18 febbraio 2022, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nico Colangelo (cf C.F._2
), elettivamente domiciliati in Napoli, Via Cilea,183, nello studio C.F._3 dell'Avv. Giuseppe Longo, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello
(per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellanti e
(cf , nella qualità di titolare dell'omonima CP_1 C.F._4
1
Avv.ti Emanuela Iacoviello (cf ) e Luciano Iacoviello (cf C.F._5
), elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in C.F._6
Benevento, Piazza Bissolati, 14, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax 082442837 - pec
- ; Email_2 Email_3 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e dinanzi al CP_1 Parte_1 Parte_2
Tribunale di Benevento onde ottenere il pagamento dei lavori svolti presso l'immobile della , consistiti nella realizzazione di uno sbancamento, di un muretto e di una Pt_2 piazzola di sosta, per l'importo complessivo di € 11.933,89.
Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed eccependo, in particolare, che i predetti lavori, commissionati dal e realizzati senza le prescritte Pt_1 autorizzazioni edilizie, erano già stati saldati, come da accordi, mediante versamento dell'importo di € 2.000,00, con fornitura dei materiali da parte del committente.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, respinta la prova orale articolata da parte attrice ed espletata ctu, condannava e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore del dell'importo di € 10.416,00 oltre iva e interessi moratori ai sensi del CP_1
Dlgs 231/2002.
Avverso la decisione proponevano appello e Parte_1 Parte_2 chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale e cautelare, previo eventuale ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., al , ovvero direttamente all' della documentazione CP_1 CP_2 puntualmente indicata in narrativa, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva
2 della sentenza impugnata (ovvero dell'esecuzione, ove iniziata), per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, in accoglimento dell'interposto appello, riformare integralmente la sentenza di primo e, per l'effetto, anche previa declaratoria di inammissibilità della domanda di adempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti, degli artt. 1346, 1418 e 1421 c.c., dichiarare inammissibile, ovvero rigettare la citata domanda di adempimento contrattuale dell'attore, odierno appellato, nonché quella subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ovvero ogni altra domanda o eccezione proposta da controparte in primo grado, con accoglimento di tutte le domande ed eccezioni formulate in prime cure dagli odierni appellanti ed in questa sede reiterate;
- in via gradata, e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi che l'Ecc.
Corte ritenga nondimeno necessario l'espletamento della CTU, previa declaratoria di nullità di quella espletata in primo grado, disporsi la rinnovazione dell'incombente, con sostituzione dell'Ausiliario, onerandolo – previa imputazione all'intervento edilizio esterno (muro, sbancamento e piccola piazzola attigua) della seconda delle due dazioni effettuate dal in data 23.06.2012, di cui alla ricevuta in atti – di Pt_1 procedere alla corretta quantificazione del costo dell'intervento edilizio eseguito dall'appellato (solo sbancamento, muro e piazzola attigua), onerandolo, altresì, di decurtare l'importo complessivo della percentuale del 64,22 %, rispondente all'incidenza del costo dei materiali, forniti dalla committenza, così come rettamente determinata per tabulas in applicazione del Prezzario, ovvero previa nuova determinazione ad opera dell'Ausiliario di detta incidenza in inderogabile applicazione del Prezzario;
- in via ulteriormente gradata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenga di dover confermare nel resto la relazione di CTU di primo grado – previa imputazione all'intervento edilizio esterno (muro, sbancamento e piccola piazzola attigua) della seconda delle due dazioni effettuate dal in data Pt_1
23.06.2012, di cui alla ricevuta in atti – disporre emendarsi l'elaborato peritale, con la corretta determinazione dell'incidenza percentuale del costo dei materiali impiegati, forniti dalla committenza, sul costo dell'intervento edilizio eseguito dall'appellato (solo sbancamento, muro e piazzola attigua), decurtando l'importo
3 complessivo (erroneamente) determinato dal CTU (€ 8.431,77), della percentuale del
64,22 %, rispondente all'incidenza del costo dei materiali, così come rettamente determinata per tabulas in applicazione del Prezzario;
- in ogni caso, con esclusione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si ripropongono espressamente le richieste istruttorie avanzate in primo grado in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., così come reiterate nell'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria del 9.6.2021 – coeva alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 14.07.2021, depositate in data 7.7.2021 – di seguito testualmente riportate.
...”.
Con comparsa depositata il 22 giugno, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 22 luglio
2022, ritenuti insussistenti i gravi e fondati motivi richiesti dall'articolo 283 comma 1 cpc, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, alla prima udienza di trattazione la Corte, celebrata il 25 ottobre 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica conclusionale che non presentano carattere di novità.
La difesa appellante, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado e la vicenda in fatto sottesa alla controversia, formula dieci motivi di gravame così rubricati:
4 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1655, c.c., nonché degli artt. 115 e
116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto la qualità di committente dei lavori di cui al contratto di appalto (ossia, esclusivamente, sbancamento, muro di contenimento, piazzola attigua) in capo alla
[...]
; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., in Parte_2 ragione di un percorso motivazionale carente, meramente apparente, insufficiente, contraddittorio e manifestamente illogico su detto punto;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e 1655 c.c., nonché degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c. per avere il giudice di primo grado erroneamente ed arbitrariamente incluso nel petitum anche le opere edilizie esterne ulteriori e distinte dalla commissionata edificazione del muro, previo sbancamento, con piccola piazzola attigua, in contrasto con quanto rilevabile dallo stesso atto introduttivo del giudizio, in cui l'attore, a pag. 1, lo circoscriveva esclusivamente a queste ultime opere;
nonché per aver erroneamente ed arbitrariamente ritenute incluse nel contratto di appalto verbale tra e , le citate opere esterne ulteriori, in Parte_1 CP_1 realtà estranee a quest'ultimo, non eseguite dal , e realizzate solo CP_1 successivamente in economia;
ed ancora, per aver ritenuto erroneamente provata la realizzazione di esse da parte dell'odierno appellato, in totale difetto di prova;
violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., per carenza, apparenza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'apparato motivazionale su detti punti;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt.1375, 1655, 1658, 1322 e 1193 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado fallacemente ritenuto impossibile una pattuizione che preveda la fornitura del materiale edile a carico della committenza nell'ambito del contratto di appalto;
ovvero per averla erroneamente ed apoditticamente esclusa in concreto, in ragione della tipologia del materiale necessario all'edificazione nel caso di specie, nonché per aver conseguentemente ritenuto provata la fornitura dello stesso ad opera del CP_1
in totale difetto di prova;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma
[...]
2, n. 4 c.p.c., per mancanza, apparenza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su detti punti;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1655, 1322, 1193, 1195 e 2735 c.c.,
5 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo erroneamente ritenuto che la ricevuta di pagamento del 23.06.2012, nella parte attestante il secondo dei due pagamenti effettuati in quella data (avente efficacia di confessione stragiudiziale), fosse riferibile ai lavori interni, e non già all'intervento di edificazione del Pt_3 esterno – con conseguente esclusione della natura ed efficacia di quietanza di pagamento di essa e ritenuta infondatezza dell'eccezione di pagamento sollevata dai convenuti – in ragione esclusiva della dicitura inizialmente (ed anteriormente) apposta nell'intestazione del documento che la conteneva, ma senza operare alcuna valutazione rigorosa ed approfondita delle effettive risultanze di ciascun pagamento ivi documentato e delle circostanze documentali concrete dalle quali si evinceva la precipua separazione dei due importi corrisposti all'appaltatore in quel contesto temporale e la specificazione tra parentesi del diverso titolo per il quale avveniva la seconda dazione, al fine di distinguere detta diversa causale cui imputare quest'ultima dazione, da quella cui erano invece automaticamente imputabili gli altri pagamenti ivi rappresentati, non a caso privi di specificazioni, in quanto automaticamente riconducibili alla causale in intestazione;
per aver omesso qualsivoglia valutazione delle analitiche argomentazioni ricostruttive e dei dai probatori documentali dei convenuti sul punto, dimostrative, altresì, della diversificata e non sovrapponibile utilizzazione e valorizzazione dei pagamenti ivi documentati nel diverso giudizio n. 3893/2012 R.G.; nonché per aver escluso che le parti contraenti si potessero accordare per la somma ivi documentata quale corrispettivo dell'intervento edilizio commissionato, al netto del costo dei materiali impiegati, in quanto forniti dalla committenza (punto trattato nel motivo n. 3 del presente gravame); Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., per carenza, apparenza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su detti punti;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1655, 1322, 1193, 1195, 2735 e 2726
c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che alcuna prova scritta del pagamento fosse stata prodotta in atti, sulla scorta di un chiaro travisamento delle risultanze della richiamata ricevuta del 23.06.2012, limitatamente al secondo importo ivi certificato;
violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., per mancanza, insufficienza,
6 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1655, 2735 e 2726 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado arbitrariamente ed erroneamente ritenuto che la dichiarazione testimoniale resa dal nel CP_1 giudizio 3893/2012 R.G., come riferita ai lavori eseguiti all'interno del fabbricato, travisando il dato letterale-semantico del narrato del teste ed attribuendo ad esso un significato non solo difforme da quello letterale ed omnicomprensivo obiettivamente ritraibile dalla dichiarazione, cui il giudicante avrebbe dovuto inderogabilmente attenersi, bensì evidentemente sconfessato per tabulas dalle risultanze della richiesta stragiudiziale di pagamento dei lavori esterni del 3.3.2015, e dello stesso atto di citazione del;
nonché omettendo di porre a fondamento della decisione CP_1 il fatto dell'intervenuto pagamento attestato dalla predetta dichiarazione confessoria, così come dedotto dai convenuti e non contestato specificamente dalla controparte nella difesa successiva alla produzione documentale (e alla relativa deduzione degli effetti confessori ad essa correlati) degli odierni appellanti.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., per carenza, apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
7) (sub 8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c., in ordine all'illegittimo diniego delle richieste istruttorie avanzate in primo grado, così come reiterate nell'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria del 9.6.2021, coeva alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 14.07.2021, depositate in data
7.7.2021, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., per vizio di motivazione sul punto;
8) (sub 9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1421 c.c. per nullità del contratto per illiceità dell'oggetto derivante dall'abusività dell'opera e, dunque, dalla violazione di norme imperative ex artt. 10, 12, 29, 31, 36 e 44 D.P.R. 380/2001; nonché artt. 146 e ss.; 167 e 181 D.lgs. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 29, 31, 36 e 44 D.P.R. 380/2001; nonché artt. 146 e ss.; 167 e 181 D.lgs.
42/2004; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.., con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto;
eccezione di nullità del contratto di appalto, per illiceità dell'oggetto derivante dalla violazione di norme imperative;
7 9) (sub 10) Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di primo grado, a fronte della mancata risposta del CTU alle osservazioni critiche, specifiche e circostanziate, analiticamente addotte dal CTP dei convenuti, Arch. e dal difensore dei convenuti, Persona_1 odierni appellanti, alla bozza e alla relazione definitiva – di cui si eccepiva in quella sede la nullità – aderito alle conclusioni del CTU con una formula standard, in maniera scarna e laconica, limitandosi a richiamare per relationem le conclusioni dell'Ausiliario e le risposte alle osservazioni delle parti convenute;
risposte, per la quasi totalità dei rilievi critici analiticamente prospettati, del tutto omesse dal CTU;
per la minimale parte residua di essi, del tutto deficitarie, inconferenti e tecnicamente infondate;
nonché facendole proprie in maniera assertiva ed apodittica, così incorrendo nella violazione delle disposizioni di legge suindicate e nel dedotto vizio di motivazione. Nullità della CTU;
10) (sub 11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 231/2002; dell'art. 1224 e 1284 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., per aver il giudice di primo grado erroneamente statuito che la somma costituita dalla sortacapitale (fallacemente) riconosciuta in favore del , andasse incrementata altresì degli “interessi CP_1 moratori con tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo”, ossia al relativo tasso maggiorato, così incorrendo nel vizio di extra/ultrapetizione;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sul punto”.
L'ottavo motivo di impugnazione, rubricato sub 9), è fondato e assorbe ogni altra doglianza.
La difesa degli appellanti censura la sentenza per non aver il Tribunale rilevato e dichiarato la nullità del contratto verbale di appalto per illiceità dell'oggetto per contrarietà a norme imperative di legge. L'intervento edilizio oggetto del contratto era stato, difatti, eseguito in totale assenza di titolo abilitativo.
Pur non essendo stata compiutamente eccepita la nullità del contratto nel precedente grado di giudizio, essa ben può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, come confermato, di recente, da Cass. 4867/2024: “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è
8 rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi”.
ha, con l'atto introduttivo del primo grado, dettagliatamente descritto CP_1
l'iter penale e amministrativo che ha interessato i lavori oggetto di causa, cui ha dato avvio il sequestro operato dai Carabinieri in data 29 marzo 2012, i quali, a seguito di sopralluogo del precedente 27 marzo, rilevavano che vi era in corso lo sbancamento del terreno, realizzazione di fondamenta e piazzola in cemento nonché di un muretto in cemento armato di circa mt. 8,30 di lunghezza, 30 cm di profondità e 1.80 mt di larghezza, in via di ultimazione. La polizia giudiziaria trasmetteva notizia di reato alla competente Procura della Repubblica contestando la violazione dell'art. 44 DPR
380/2001, per aver realizzato le opere in assenza del permesso di costruire e senza autorizzazione paesistica, ai sensi dell'art. 181 D. lgs 42/2004 nonché art. 20 L.
64/1974, per aver omesso il prescritto deposito al genio civile (docc. numerati da 129 e ss prod. Falluto).
Il e la venivano tratti a processo per i fatti sopra richiamati e, dopo CP_1 Pt_2
l'intervenuta condanna da parte del Tribunale per i reati loro ascritti con ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 1494 del 12 agosto 2016, in atti, dato atto della fondatezza dell'accusa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 129 cpp, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli appellanti per intervenuta prescrizione dei reati.
Non solo il carattere abusivo delle opere è stato riconosciuto con sentenza penale, presumibilmente passata ormai in giudicato, ma lo stesso emerge, altresì, anche dalla perizia tecnica asseverata a firma del ET , prodotta da nel CP_3 CP_1 precedente grado, nella quale il tecnico ha dato atto dell'assenza di titoli abilitativi e dell'avvenuta presentazione della domanda (anche questa in atti), da parte della proprietaria, di Permesso di Costruire in Sanatoria, ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001
e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 DLgs 42/2004, in epoca successiva al sequestro.
9 Lo stesso appellato ha dato atto nel presente giudizio di aver “...atteso, infruttuosamente, la definizione della pratica avente ad oggetto “ACCERTAMENTO
COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n.
42 e domanda di Permesso di Costruire in Sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i.” (pag. 12 comparsa di costituzione).
È orientamento univoco e costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza i prescritti titoli abilitativi è nullo, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 cc, per illiceità dell'oggetto.
Lo stesso non è suscettibile di convalida in virtù del disposto di cui all'articolo 1423 cc, né tale nullità è sanabile retroattivamente in forza di condono edilizio, onde l'appaltatore non può pretendere, in forza di quel contratto, il corrispettivo pattuito, rimanendo irrilevante l'eventuale ignoranza del mancato rilascio della prescritta autorizzazione, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa dell'appaltatore, il quale, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto e dovuto avere conoscenza della carenza del titolo (tra le tante, Cass. 4527/2022, 30703/2018, 28948/2017).
Sul punto l'appellato non ha svolto alcuna difesa neanche con comparsa e memoria di replica conclusionale se non limitandosi a dedurre che la proprietà non avrebbe correttamente seguito l'iter amministrativo della domanda di sanatoria e compatibilità paesaggistica, sanatoria che, come già osservato, non gli può, in ogni caso, giovare.
La domanda di pagamento del prezzo formulata da doveva e deve, pertanto, CP_1 essere respinta né lo stesso ha riproposto nel presente grado, come era suo onere fare, la domanda ai sensi dell'art. 2041 cc, rimasta assorbita, rispetto alla quale, comunque,
l'originario attore non ha fornito elementi concreti per la sua valutazione.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con assorbimento di ogni altra questione.
La natura illecita dell'accordo intercorso tra le parti costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti, ponendo a carico di entrambe, in via solidale, in misura del 50% per cento ciascuno, le spese di ctu svolta nel precedente grado di giudizio.
PQM
10 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 361 pubblicata il 16 febbraio 2022, proposto da Parte_1
e nei confronti di , così dispone: Parte_2 CP_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda formulata da nei confronti di CP_1 [...]
; Controparte_4
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio e pone le spese di ctu svolta in primo grado solidalmente a carico delle parti, in misura del 50% ciascuna parte processuale.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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