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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11990 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa RA Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3892/2022 r.g., vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Cintia, Parco San Paolo is. 27, presso lo studio dell'avv. Loffredo Francesca che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
( ), elettivamente domiciliata in Napoli ala Controparte_1 C.F._2
Largo Alessandro Lala m. 16 presso lo studio dell'avv.. Giordano Daniela che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di precetto;
CONVENUTA
CONCLUSIONI per l'attore: dichiarare nullo e privo di effetti il precetto notificato in data 31 gennaio 2022 dalla sig.ra con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al Controparte_1 procuratore anticipatario;
per la convenuta: dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e, in subordine, rinuncia parzialmente alla domanda con riferimento al contributo al mantenimento per i mesi da novembre 2020 a novembre 2021, insistendo per la conferma della restante parte del precetto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.2.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di veder dichiarare l'inefficacia del precetto notificatogli da quest'ultima in data
[...]
31.1.2022, esponendo quanto segue:
-. che l'atto di precetto gli era stato notificato sulla base del titolo esecutivo costituito dall'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 03.03.2020 con cui era stato disposto a carico di esso opponente l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 500,00 mensili in favore del figlio minorenne , da versare nelle mani della madre Persona_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 -. che sin dal giorno del compimento del diciottesimo anno d'età (23.10.2020), si era Persona_1 trasferito a vivere da esso opponente, come dichiarato dallo stesso figlio nell'ambito del procedimento di separazione n. rg. 32230/19;
-. che pertanto il Tribunale di Napoli, con Ordinanza dell'11 novembre 2021 - resa nel procedimento di separazione personale tra i coniugi - aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza che aveva disposto a carico di esso attore l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
-. che in data 17.5.2022 il Tribunale di Napoli, nel medesimo procedimento di separazione aveva confermato detta statuizione e dichiarato “non più dovuto alcun assegno di mantenimento per Per_1 da parte del alla a far data dal novembre 2020”; Per_1 CP_1
-. che pertanto doveva considerarsi venuta meno in radice la esecutività del titolo;
Chiedeva quindi dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio deduceva: Controparte_1
-. che la sospensione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio doveva decorrere dalla data della pronuncia dell'ordinanza cautelare (11.11.2021) attesa la non Per_1 retroattività dei provvedimenti interinali a carattere non definitivo;
-. che pertanto le erano dovute le mensilità decorrenti dall'aprile fino all'ottobre 2020 (per il residuo non corrisposto dall'opponente) e per l'intero da novembre 2020 a novembre 2021;
-. che, in subordine, qualora alla luce dell'ordinanza del 17.5.2022 si fossero ritenute non spettanti le mensilità di mantenimento a partire dal novembre 2020, il Tribunale avrebbe comunque dovuto rigettare l'opposizione per le mensilità da aprile a ottobre 2020, non travolte dall'effetto sospensivo e come tali dovute sulla base del titolo esecutivo azionato;
Chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione con condanna del al pagamento delle spese Pt_2 processuali.
Con provvedimento del 25.10.2022, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 23.9.2025, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione fondata sulla supposta eccessiva genericità ed indeterminatezza dell'atto di citazione.
Dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo è, infatti, chiaramente evincibile tanto il petitum quanto la causa petendi, consistenti, l'uno nella richiesta rivolta al Giudice di emanare una sentenza dichiarativa dell'inefficacia del precetto, l'altra nell'intervenuta sospensione dell'esecutività pagina 2 di 4 dell'ordinanza di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento per effetto delle pronunce del
Tribunale di Napoli intervenute nell'ambito del procedimento di separazione tra e Parte_3
Controparte_1
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il titolo esecutivo vantato dall'opposta è costituito dall'ordinanza n. 1451/20 emessa dal Tribunale di
Napoli in data 10.3.2020, nell'ambito del procedimento n. r.g. 32230/2019.
Detta ordinanza è stata tuttavia dapprima sospesa con provvedimento dell'11.11.2021 e poi definitivamente revocata con ordinanza n. 3299/2022, del 17.05.2022, in ragione del mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali era stato originariamente disposto detto obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento
Ai fini dell'ammissibilità e procedibilità dell'azione esecutiva è necessaria la sussistenza e permanenza di un valido ed efficace titolo esecutivo per tutta la durata della procedura, quale elemento indispensabile ai fini della sussistenza del diritto stesso ad agire in sede esecutiva.
Orbene, in ragione del dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 3299/2022, del 17.05.2022, non può dubitarsi della non spettanza in capo all'opposta del diritto ad agire in via esecutiva per il recupero delle mensilità da novembre 2020 a novembre 2021 posto che il medesimo provvedimento ha dichiarato “non più dovuto alcun assegno di mantenimento per da parte del alla Per_1 Per_1
a far data dal novembre 2020”. CP_1
Quanto al residuo non corrisposto dall'opponente da aprile ad ottobre 2020, trova applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui l'esclusione o la diminuzione dell'assegno di mantenimento non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire in executivis sulla base di un presupposto divenuto insussistente (cfr. Cass., n.
28987/2008; Cass., n. 13593/2006; Cass., n. 11029/99).
Nel caso di specie, per altro, la corresponsione alla dell'assegno non versato per le predette CP_1 mensilità non si tradurrebbe in alcun beneficio in favore del figlio, dal momento che egli vive con il padre per espressa sua dichiarazione resa e confermata nel giudizio di separazione, con la conseguenza che allo stato è venuta meno la ragione del versamento dell'assegno nelle mani della madre.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del tenere delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da contro così dispone: Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 1) accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia del precetto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per Controparte_1 spese ed € 4500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Loffredo Francesca dichiaratasi antistataria
Napoli, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RA Martano
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa RA Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3892/2022 r.g., vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Cintia, Parco San Paolo is. 27, presso lo studio dell'avv. Loffredo Francesca che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
( ), elettivamente domiciliata in Napoli ala Controparte_1 C.F._2
Largo Alessandro Lala m. 16 presso lo studio dell'avv.. Giordano Daniela che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di precetto;
CONVENUTA
CONCLUSIONI per l'attore: dichiarare nullo e privo di effetti il precetto notificato in data 31 gennaio 2022 dalla sig.ra con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al Controparte_1 procuratore anticipatario;
per la convenuta: dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e, in subordine, rinuncia parzialmente alla domanda con riferimento al contributo al mantenimento per i mesi da novembre 2020 a novembre 2021, insistendo per la conferma della restante parte del precetto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.2.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di veder dichiarare l'inefficacia del precetto notificatogli da quest'ultima in data
[...]
31.1.2022, esponendo quanto segue:
-. che l'atto di precetto gli era stato notificato sulla base del titolo esecutivo costituito dall'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 03.03.2020 con cui era stato disposto a carico di esso opponente l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 500,00 mensili in favore del figlio minorenne , da versare nelle mani della madre Persona_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 -. che sin dal giorno del compimento del diciottesimo anno d'età (23.10.2020), si era Persona_1 trasferito a vivere da esso opponente, come dichiarato dallo stesso figlio nell'ambito del procedimento di separazione n. rg. 32230/19;
-. che pertanto il Tribunale di Napoli, con Ordinanza dell'11 novembre 2021 - resa nel procedimento di separazione personale tra i coniugi - aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza che aveva disposto a carico di esso attore l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
-. che in data 17.5.2022 il Tribunale di Napoli, nel medesimo procedimento di separazione aveva confermato detta statuizione e dichiarato “non più dovuto alcun assegno di mantenimento per Per_1 da parte del alla a far data dal novembre 2020”; Per_1 CP_1
-. che pertanto doveva considerarsi venuta meno in radice la esecutività del titolo;
Chiedeva quindi dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio deduceva: Controparte_1
-. che la sospensione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio doveva decorrere dalla data della pronuncia dell'ordinanza cautelare (11.11.2021) attesa la non Per_1 retroattività dei provvedimenti interinali a carattere non definitivo;
-. che pertanto le erano dovute le mensilità decorrenti dall'aprile fino all'ottobre 2020 (per il residuo non corrisposto dall'opponente) e per l'intero da novembre 2020 a novembre 2021;
-. che, in subordine, qualora alla luce dell'ordinanza del 17.5.2022 si fossero ritenute non spettanti le mensilità di mantenimento a partire dal novembre 2020, il Tribunale avrebbe comunque dovuto rigettare l'opposizione per le mensilità da aprile a ottobre 2020, non travolte dall'effetto sospensivo e come tali dovute sulla base del titolo esecutivo azionato;
Chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione con condanna del al pagamento delle spese Pt_2 processuali.
Con provvedimento del 25.10.2022, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 23.9.2025, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione fondata sulla supposta eccessiva genericità ed indeterminatezza dell'atto di citazione.
Dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo è, infatti, chiaramente evincibile tanto il petitum quanto la causa petendi, consistenti, l'uno nella richiesta rivolta al Giudice di emanare una sentenza dichiarativa dell'inefficacia del precetto, l'altra nell'intervenuta sospensione dell'esecutività pagina 2 di 4 dell'ordinanza di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento per effetto delle pronunce del
Tribunale di Napoli intervenute nell'ambito del procedimento di separazione tra e Parte_3
Controparte_1
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il titolo esecutivo vantato dall'opposta è costituito dall'ordinanza n. 1451/20 emessa dal Tribunale di
Napoli in data 10.3.2020, nell'ambito del procedimento n. r.g. 32230/2019.
Detta ordinanza è stata tuttavia dapprima sospesa con provvedimento dell'11.11.2021 e poi definitivamente revocata con ordinanza n. 3299/2022, del 17.05.2022, in ragione del mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali era stato originariamente disposto detto obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento
Ai fini dell'ammissibilità e procedibilità dell'azione esecutiva è necessaria la sussistenza e permanenza di un valido ed efficace titolo esecutivo per tutta la durata della procedura, quale elemento indispensabile ai fini della sussistenza del diritto stesso ad agire in sede esecutiva.
Orbene, in ragione del dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 3299/2022, del 17.05.2022, non può dubitarsi della non spettanza in capo all'opposta del diritto ad agire in via esecutiva per il recupero delle mensilità da novembre 2020 a novembre 2021 posto che il medesimo provvedimento ha dichiarato “non più dovuto alcun assegno di mantenimento per da parte del alla Per_1 Per_1
a far data dal novembre 2020”. CP_1
Quanto al residuo non corrisposto dall'opponente da aprile ad ottobre 2020, trova applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui l'esclusione o la diminuzione dell'assegno di mantenimento non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire in executivis sulla base di un presupposto divenuto insussistente (cfr. Cass., n.
28987/2008; Cass., n. 13593/2006; Cass., n. 11029/99).
Nel caso di specie, per altro, la corresponsione alla dell'assegno non versato per le predette CP_1 mensilità non si tradurrebbe in alcun beneficio in favore del figlio, dal momento che egli vive con il padre per espressa sua dichiarazione resa e confermata nel giudizio di separazione, con la conseguenza che allo stato è venuta meno la ragione del versamento dell'assegno nelle mani della madre.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del tenere delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da contro così dispone: Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 1) accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia del precetto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per Controparte_1 spese ed € 4500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Loffredo Francesca dichiaratasi antistataria
Napoli, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RA Martano
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