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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.357/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/05/2024 da nei Pt_1 confronti di , avverso la sentenza del 14.11.23 n° 1778/2023 del Tribunale Parte_2 di Brindisi così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con Parte_2 ricorso introduttivo del 10.1.2019.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 400,00 per il primo grado ed in € 239,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del co. 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/05/2024 da nei Pt_1 confronti di , avverso la sentenza del 14.11.23 n° 1778/2023 del Tribunale Parte_2 di Brindisi così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con Parte_2 ricorso introduttivo del 10.1.2019.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 400,00 per il primo grado ed in € 239,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del co. 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Lombardi