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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 47565/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1° aprile 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Valerio SANTAGATA, anche in sostituzione dell'avvocato
Monica TRIPICCHIO,
Per parte opposta l'avvocato Viviana GRAZIANI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte opponente, a quelle indicate nell'atto di citazione in opposizione e parte opposta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Discussa brevemente la causa, il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito emana il seguente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47565/2022
promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valerio Santagata, del Foro di Matera, indirizzo digitale, pec:
e dall'Avv. Monica Tripicchio del Foro di Roma, Email_1
indirizzo digitale, pec: , giusta procura unita Email_2 all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
contro
, C.F. , con sede legale in Roma, Via Crescenzio, 9, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Graziani, indirizzo digitale, pec: , giusta delega unita al Email_3
ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Pag. 2 di 10 Oggetto: Mutuo (opposizione a d. i. n. 6169/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 8/04/2022, nella procedura R.G. 18414/2022).
Conclusioni:
Per parte opponente (memoria 183 n.1 c.p.c.): A) accertare e dichiarare che alcuna
somma è dovuta dall'opponente alla stante l'intervenuta prescrizione del credito CP_1
e conseguentemente B) revocare e/o porre nel nulla l'ingiunzione opposta, per inesistenza
del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente e/o comunque per mancato
avveramento della condizione di procedibilità; C) in ogni caso accertare la non riferibilità
e/o riconducibilità alla Sig.ra della firma apposta al documento n. 8 del Parte_1
fascicolo monitorio avversario ossia la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata A/R n. 61859638296-1 prodotta in sede monitoria sub doc. 8
presuntivamente recapitata in data 28.01.2022 nonché accertare la non riferibilità e/o
riconducibilità alla Sig.ra della firma apposta al documento n. 8 del Parte_1
fascicolo monitorio avversario ossia la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata A/R n. 61859864397-2 prodotta in sede monitoria sub doc. 9
presuntivamente recapitata in data 15.02.2022. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed
onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA a carico della parte soccombente ed in favore dei
sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari per fattane anticipazione.
Per parte opposta: Nel merito: 1) rigettare l'opposizione proposta da parte opponente
in quanto infondata sia in fatto che in diritto, come ampliamente dedotto e motivato nel
presente atto e assolutamente non provata;
2) di conseguenza confermare il decreto
ingiuntivo opposto, ed ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione
dello stesso in pendenza di opposizione, poiché l'opponente non ha addotto nessun
elemento di prova scritta idonea che possa giustificare la fondatezza dell'opposizione;
Pag. 3 di 10 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso i d.i. n. 6169/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 8/04/2022 nella procedura R.G. 18414/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 17.256,42, oltre interessi e spese di procedura in favore di quale CP_1
cessionaria del credito della che aveva diritto alla rivalsa per Parte_2
effetto della garanzia escussa prestata in favore di con la polizza n. CP_2
604285 del 14/01/2009, in favore del finanziamento erogato da questa all'opponente, eccependo al prescrizione del credito ed in ogni caso la non debenza della somma, di cui al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del d.i.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'udienza di prima comparizione veniva disposto rinvio per favorire la conciliazione.
Successivamente veniva disposto rinvio ex art. 309 c.p.c.
All'udienza del 6 febbraio 2023, stante l'assenza della parte opposta non veniva concessa la provvisoria esecuzione e su richiesta della parte opponente venivano concessi i termini per deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
In sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. parte opponente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe, reiterando nella sostanza quelle formulate nell'atto introduttivo.
A seguito di variazione tabellare la causa con provvedimento dell'11/04/2023 veniva assegnato a questo giudice.
Pag. 4 di 10 Risulta depositato in atti Verbale di mediazione negativa in data 24/01/2024.
All'esito del deposito delle memorie, ritenuta la causa di natura documentale sufficientemente istruita veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima al 18/12/2023, poi rinviata in via definitiva per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi, è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto
Pag. 5 di 10 ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto nella fattispecie, parte opposta, ha agito in sede monitoria, in qualità di cessionaria del credito, allegando il contratto di finanziamento (cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento); il certificato di polizza, la Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente, la lettera di del 30/04/2014 con comunicazione del conteggio estintivo del finanziamento, l'atto di quietanza;
la comunicazione del 24/7/2014 di surroga, la lettera del 25/8/2014, la lettera del
3/01/2022 di comunicazione della cessione del credito, la lettera a/r del 4/2/20222 (cfr. docc.
1-9 fasc. monitorio).
La narrazione dei fatti sottesi al diritto di credito vantato dall'opposta trovano conferma nella documentazione depositata. Tali fatti e circostanze non sono specificatamente contestati dall'opponente. In particolare, la sussistenza del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con delegazione di pagamento, la cessazione del rapporto di lavoro, la sussistenza della polizza assicurativa con la
[...]
n. 604285 del 14/01/2009, volta a garantire la mutuante del Parte_2 CP_2 rimborso del mutuo in caso di “rischio impiego”.
Risulta dagli atti che la sulla base della polizza stipulata, Parte_2 provvedeva a liquidare il mutuante dell'indennizzo nella misura di € 17.256,42=, relativo al debito dell'opponente per il contratto di prestito di € 36.360,00=, rimborsabile mediante n. 120.
L'eccezione formulata dall'opponente di prescrizione è destituita di fondamento.
Occorre rilevare che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
Pag. 6 di 10 Nel caso in esame la polizza stipulata dalla è dunque posta a Controparte_3
beneficio e garanzia della finanziaria mutuante. Essa è definita polizza a “rischio impiego”.
Affinché operi la surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c, è sufficiente l'inadempimento, la liquidazione del sinistro all'assicurato e la comunicazione di tale pagamento da parte dell'assicuratore al terzo responsabile (cfr. ex multis Cass.
24806/05; Cass. Civ. n. 22883/04; Cass. Civ. n. 12101/03; Tribunale di SI , sent.
1707/2022 del 13/10/2022.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, di termine quinquennale del diritto di surrogazione decorrente “dal giorno in cui si è verificato l'evento, ossia dalla data
che controparte indica al 01.12.2012 (collocamento in quiescenza della Sig.ra Pt_1
), da cui pertanto è sorto il suo diritto ad agire per il recupero del proprio credito”.
[...]
… stante l'esistenza di un rapporto contrattuale nonché di un evento che ha causato un
"sinistro", tale termine è quinquennale, così che la prescrizione del credito fatto valere dalla controparte si è irrimediabilmente estinto in data 01.12.2017, non si palesa condivisibile.
Nel caso in esame dalla dichiarazione del 10/03/2022, inviata alla parte opponente a mezzo raccomandata, si da atto dell'intervenuto pagamento del 7/08/2014 e del diritto della di agire in surroga, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 del Parte_2
c.c. ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R n. 895 del 28/07/1950 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Giusta quanto dispone l'art. 1916 c.c, nella parte che qui interessa, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato (nella specie la Fineco Prestiti S.p.A.) verso i terzi responsabili.
Al riguardo occorre rilevare che quale cessionaria del credito, e dunque CP_1
nella posizione spettante alla (Assicuratore), non ha azionato il Parte_2
diritto di rivalsa spettante all'assicuratore verso l'assicurato - diritto derivante dal contratto di assicurazione - bensì si è surrogata al diritto di credito vantato dalla
Mutuante nei confronti del mutuatario per il pagamento delle residue rate di mutuo non ancora scadute alla data di cessazione del rapporto di lavoro: obbligazione nel cui lato
Pag. 7 di 10 attivo si è validamente surrogata a seguito della liquidazione del sinistro da CP_1
parte di Parte_2
Il credito poi non può dichiararsi prescritto operando nella specie non già la prescrizione breve di cui all'art. 2948 ovvero 2952 c.c. bensì quella più lunga, decennale, di natura contrattuale (Cass. Civ. n. 4347/09). Ne consegue che l'azione esercitata è soggetta alla prescrizione decennale in termini di adempimento contrattuale, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata atteso che l'obbligazione di rimborso al mutuante è da considerarsi unica sia pur frazionata (cfr. Cass. n. 17798 del 30/08/2011).
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/03/2019, n.6320).
Nella specie il credito, atteso che trattasi di mutuo stipulato in data 12/01/2009 con decorrenza rata dal mese di gennaio, da restituire in 120 rate mensili, si sarebbe prescritto alla data del 12/01/2019.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
Sotto altro profilo e tenuto conto degli effetti della comunicazione di un atto recettizio ex artt. 1335 c.c., non assume rilevanza, ai fini del giudizio, l'ulteriore eccezione della parte opponente in ordine al disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento apposte ai documenti 8 (lettera di cessione del credito) e 9 (lettera di
Con costituzione in mora di del 4/02/2022).
La raccomandata con avviso di ricevimento, c.d. raccomandata a/r, è un servizio messo a disposizione da e corrisponde alla classica raccomandata con ricevuta di CP_4
ritorno; chi utilizza tale servizio ha dunque prova sia dell'avvenuto invio e sia della
Pag. 8 di 10 ricezione da parte del destinatario, cioè della consegna al destinatario, attestata dal timbro e dalla firma dall'agente postale. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, determina una presunzione di conoscenza ex art. 1335 da parte del destinatario (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 31845/2022). Ai sensi dell'art. 1334
c.c. gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, mentre in virtù del disposto di cui all'art. 1335
c.c., vi è una presunzione di conoscenza, allorché un atto diretto a una determinata persona sia giunto all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La presunzione, come nel caso di specie, che la raccomandata sia giunta nella sfera giuridica del destinatario deriva dalla circostanza della regolare spedizione della stessa e consegna del plico attestata dall'avviso di ricevimento all'indirizzo del destinatario.
In via generale la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio (quale è
l'atto di messa in mora) richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione la prova offerta mediante l'avviso di ricevimento può fondatamente determinare una presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c. Nella specie non è in discussione che gli avvisi sia giunti all'indirizzo del destinatario. Ne consegue che va affermata la presunzione di avvenuta ricezione e dunque di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell'atto data parte dei destinatari.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, le spese di lite,
che si liquidano complessivi € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale chiuso alle ore 18,30.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 47565/2022
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1° aprile 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Valerio SANTAGATA, anche in sostituzione dell'avvocato
Monica TRIPICCHIO,
Per parte opposta l'avvocato Viviana GRAZIANI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte opponente, a quelle indicate nell'atto di citazione in opposizione e parte opposta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Discussa brevemente la causa, il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito emana il seguente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47565/2022
promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valerio Santagata, del Foro di Matera, indirizzo digitale, pec:
e dall'Avv. Monica Tripicchio del Foro di Roma, Email_1
indirizzo digitale, pec: , giusta procura unita Email_2 all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
contro
, C.F. , con sede legale in Roma, Via Crescenzio, 9, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Graziani, indirizzo digitale, pec: , giusta delega unita al Email_3
ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Pag. 2 di 10 Oggetto: Mutuo (opposizione a d. i. n. 6169/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 8/04/2022, nella procedura R.G. 18414/2022).
Conclusioni:
Per parte opponente (memoria 183 n.1 c.p.c.): A) accertare e dichiarare che alcuna
somma è dovuta dall'opponente alla stante l'intervenuta prescrizione del credito CP_1
e conseguentemente B) revocare e/o porre nel nulla l'ingiunzione opposta, per inesistenza
del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente e/o comunque per mancato
avveramento della condizione di procedibilità; C) in ogni caso accertare la non riferibilità
e/o riconducibilità alla Sig.ra della firma apposta al documento n. 8 del Parte_1
fascicolo monitorio avversario ossia la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata A/R n. 61859638296-1 prodotta in sede monitoria sub doc. 8
presuntivamente recapitata in data 28.01.2022 nonché accertare la non riferibilità e/o
riconducibilità alla Sig.ra della firma apposta al documento n. 8 del Parte_1
fascicolo monitorio avversario ossia la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata A/R n. 61859864397-2 prodotta in sede monitoria sub doc. 9
presuntivamente recapitata in data 15.02.2022. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed
onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA a carico della parte soccombente ed in favore dei
sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari per fattane anticipazione.
Per parte opposta: Nel merito: 1) rigettare l'opposizione proposta da parte opponente
in quanto infondata sia in fatto che in diritto, come ampliamente dedotto e motivato nel
presente atto e assolutamente non provata;
2) di conseguenza confermare il decreto
ingiuntivo opposto, ed ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione
dello stesso in pendenza di opposizione, poiché l'opponente non ha addotto nessun
elemento di prova scritta idonea che possa giustificare la fondatezza dell'opposizione;
Pag. 3 di 10 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso i d.i. n. 6169/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 8/04/2022 nella procedura R.G. 18414/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 17.256,42, oltre interessi e spese di procedura in favore di quale CP_1
cessionaria del credito della che aveva diritto alla rivalsa per Parte_2
effetto della garanzia escussa prestata in favore di con la polizza n. CP_2
604285 del 14/01/2009, in favore del finanziamento erogato da questa all'opponente, eccependo al prescrizione del credito ed in ogni caso la non debenza della somma, di cui al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del d.i.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'udienza di prima comparizione veniva disposto rinvio per favorire la conciliazione.
Successivamente veniva disposto rinvio ex art. 309 c.p.c.
All'udienza del 6 febbraio 2023, stante l'assenza della parte opposta non veniva concessa la provvisoria esecuzione e su richiesta della parte opponente venivano concessi i termini per deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
In sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. parte opponente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe, reiterando nella sostanza quelle formulate nell'atto introduttivo.
A seguito di variazione tabellare la causa con provvedimento dell'11/04/2023 veniva assegnato a questo giudice.
Pag. 4 di 10 Risulta depositato in atti Verbale di mediazione negativa in data 24/01/2024.
All'esito del deposito delle memorie, ritenuta la causa di natura documentale sufficientemente istruita veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima al 18/12/2023, poi rinviata in via definitiva per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi, è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto
Pag. 5 di 10 ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto nella fattispecie, parte opposta, ha agito in sede monitoria, in qualità di cessionaria del credito, allegando il contratto di finanziamento (cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento); il certificato di polizza, la Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente, la lettera di del 30/04/2014 con comunicazione del conteggio estintivo del finanziamento, l'atto di quietanza;
la comunicazione del 24/7/2014 di surroga, la lettera del 25/8/2014, la lettera del
3/01/2022 di comunicazione della cessione del credito, la lettera a/r del 4/2/20222 (cfr. docc.
1-9 fasc. monitorio).
La narrazione dei fatti sottesi al diritto di credito vantato dall'opposta trovano conferma nella documentazione depositata. Tali fatti e circostanze non sono specificatamente contestati dall'opponente. In particolare, la sussistenza del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con delegazione di pagamento, la cessazione del rapporto di lavoro, la sussistenza della polizza assicurativa con la
[...]
n. 604285 del 14/01/2009, volta a garantire la mutuante del Parte_2 CP_2 rimborso del mutuo in caso di “rischio impiego”.
Risulta dagli atti che la sulla base della polizza stipulata, Parte_2 provvedeva a liquidare il mutuante dell'indennizzo nella misura di € 17.256,42=, relativo al debito dell'opponente per il contratto di prestito di € 36.360,00=, rimborsabile mediante n. 120.
L'eccezione formulata dall'opponente di prescrizione è destituita di fondamento.
Occorre rilevare che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
Pag. 6 di 10 Nel caso in esame la polizza stipulata dalla è dunque posta a Controparte_3
beneficio e garanzia della finanziaria mutuante. Essa è definita polizza a “rischio impiego”.
Affinché operi la surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c, è sufficiente l'inadempimento, la liquidazione del sinistro all'assicurato e la comunicazione di tale pagamento da parte dell'assicuratore al terzo responsabile (cfr. ex multis Cass.
24806/05; Cass. Civ. n. 22883/04; Cass. Civ. n. 12101/03; Tribunale di SI , sent.
1707/2022 del 13/10/2022.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, di termine quinquennale del diritto di surrogazione decorrente “dal giorno in cui si è verificato l'evento, ossia dalla data
che controparte indica al 01.12.2012 (collocamento in quiescenza della Sig.ra Pt_1
), da cui pertanto è sorto il suo diritto ad agire per il recupero del proprio credito”.
[...]
… stante l'esistenza di un rapporto contrattuale nonché di un evento che ha causato un
"sinistro", tale termine è quinquennale, così che la prescrizione del credito fatto valere dalla controparte si è irrimediabilmente estinto in data 01.12.2017, non si palesa condivisibile.
Nel caso in esame dalla dichiarazione del 10/03/2022, inviata alla parte opponente a mezzo raccomandata, si da atto dell'intervenuto pagamento del 7/08/2014 e del diritto della di agire in surroga, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 del Parte_2
c.c. ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R n. 895 del 28/07/1950 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Giusta quanto dispone l'art. 1916 c.c, nella parte che qui interessa, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato (nella specie la Fineco Prestiti S.p.A.) verso i terzi responsabili.
Al riguardo occorre rilevare che quale cessionaria del credito, e dunque CP_1
nella posizione spettante alla (Assicuratore), non ha azionato il Parte_2
diritto di rivalsa spettante all'assicuratore verso l'assicurato - diritto derivante dal contratto di assicurazione - bensì si è surrogata al diritto di credito vantato dalla
Mutuante nei confronti del mutuatario per il pagamento delle residue rate di mutuo non ancora scadute alla data di cessazione del rapporto di lavoro: obbligazione nel cui lato
Pag. 7 di 10 attivo si è validamente surrogata a seguito della liquidazione del sinistro da CP_1
parte di Parte_2
Il credito poi non può dichiararsi prescritto operando nella specie non già la prescrizione breve di cui all'art. 2948 ovvero 2952 c.c. bensì quella più lunga, decennale, di natura contrattuale (Cass. Civ. n. 4347/09). Ne consegue che l'azione esercitata è soggetta alla prescrizione decennale in termini di adempimento contrattuale, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata atteso che l'obbligazione di rimborso al mutuante è da considerarsi unica sia pur frazionata (cfr. Cass. n. 17798 del 30/08/2011).
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/03/2019, n.6320).
Nella specie il credito, atteso che trattasi di mutuo stipulato in data 12/01/2009 con decorrenza rata dal mese di gennaio, da restituire in 120 rate mensili, si sarebbe prescritto alla data del 12/01/2019.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
Sotto altro profilo e tenuto conto degli effetti della comunicazione di un atto recettizio ex artt. 1335 c.c., non assume rilevanza, ai fini del giudizio, l'ulteriore eccezione della parte opponente in ordine al disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento apposte ai documenti 8 (lettera di cessione del credito) e 9 (lettera di
Con costituzione in mora di del 4/02/2022).
La raccomandata con avviso di ricevimento, c.d. raccomandata a/r, è un servizio messo a disposizione da e corrisponde alla classica raccomandata con ricevuta di CP_4
ritorno; chi utilizza tale servizio ha dunque prova sia dell'avvenuto invio e sia della
Pag. 8 di 10 ricezione da parte del destinatario, cioè della consegna al destinatario, attestata dal timbro e dalla firma dall'agente postale. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, determina una presunzione di conoscenza ex art. 1335 da parte del destinatario (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 31845/2022). Ai sensi dell'art. 1334
c.c. gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, mentre in virtù del disposto di cui all'art. 1335
c.c., vi è una presunzione di conoscenza, allorché un atto diretto a una determinata persona sia giunto all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La presunzione, come nel caso di specie, che la raccomandata sia giunta nella sfera giuridica del destinatario deriva dalla circostanza della regolare spedizione della stessa e consegna del plico attestata dall'avviso di ricevimento all'indirizzo del destinatario.
In via generale la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio (quale è
l'atto di messa in mora) richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione la prova offerta mediante l'avviso di ricevimento può fondatamente determinare una presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c. Nella specie non è in discussione che gli avvisi sia giunti all'indirizzo del destinatario. Ne consegue che va affermata la presunzione di avvenuta ricezione e dunque di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell'atto data parte dei destinatari.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, le spese di lite,
che si liquidano complessivi € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale chiuso alle ore 18,30.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
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