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Accoglimento
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10473/2025REG.PROV.COLL.
N. 03036/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3036 del 2019, proposto dalla società MP LE IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Quattrini, Riccardo Troiano e Riccardo Valle, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Troiano in Roma, piazza della Croce Rossa, n. 2/C;
contro
l’Ente Parco Nazionale della Maiella e la Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della Giunta Regionale - Genio Civile e Gestione delle Acque, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 413 del 2018, del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale della Maiella e della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. NI AC e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la MP LE IT S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 413 del 10 ottobre 2018 del T.a.r. Abruzzo - L’Aquila, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti dalla medesima proposti avverso il diniego di nulla osta espresso dall’Ente Parco Nazionale della Maiella in data 27 aprile 2017 e confermato in data 15 gennaio 2018, a fronte dell’istanza presentata dall’anzidetta società con riferimento a una concessione di derivazione di acqua a uso idroelettrico dal Fiume Orta, nel Comune di Bolognano, nel territorio del Parco Nazionale della Maiella.
2. In punto di fatto, occorre premettere che, nella prospettazione dell’appellante, l’impianto in questione non deve essere costruito ex novo , in quanto già esistente da circa un secolo, essendo stato assentito con una precedente concessione di derivazione rimasta vigente sino all’anno 2010; tuttavia, per rimetterlo in funzione, si rendono necessari taluni “ interventi manutentivi migliorativi ” in considerazione dei danni arrecati dalla piena dell’autunno del 2009, a seguito della quale esso è rimasto inattivo.
A fronte dell’anzidetta istanza di concessione presentata dalla MP LE IT S.r.l., il Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, con nota del 22 dicembre 2016, ha chiesto all’Ente Parco Nazionale della Maiella il nulla osta di sua competenza previsto dall’art. 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2007 e l’Ente Parco, in data 27 aprile 2017, ha adottato un primo provvedimento di diniego.
3. Tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, con l’ordinanza n. 188 del 21 luglio 2017, il T.a.r. Abruzzo - L’Aquila ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento stesso e ordinando all’amministrazione il riesame dell’istanza alla luce dei motivi di ricorso.
Inoltre, a seguito di un’ulteriore ordinanza del T.a.r. Abruzzo – resasi necessaria in considerazione dell’inerzia dell’amministrazione – l’Ente Parco ha adottato il provvedimento del 15 gennaio 2018, di conferma del diniego di nulla osta, poi impugnato dalla MP LE IT S.r.l. con ricorso per motivi aggiunti.
L’Ente Parco Nazionale della Maiella, dopo aver richiamato il divieto di costruire nuovi manufatti e di alterare il regime delle acque nell’ambito del territorio del Parco stesso, ha ritenuto che le opere previste dalla società appellante e la conseguente riduzione della portata del fiume dovuta alla captazione d’acqua da parte dell’impianto di cui si tratta fossero incompatibili con la tutela dell’ecosistema fluviale nonché con la conservazione della specie protetta della lontra europea ( lutra lutra ).
4. Con la sentenza n. 413 del 2018, il T.a.r. Abruzzo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che il diniego dell’Ente Parco fosse legittimo sulla scorta del rilievo secondo cui i giudizi espressi degli enti preposti alla tutela ambientale sono “ connotati da discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività ”, sicché il giudizio dell’Ente Parco sarebbe censurabile solo “ quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale ”.
Nel caso di specie, il T.a.r. ha ritenuto ragionevole la motivazione del provvedimento secondo cui, con il perdurare dell’inattività dell’impianto idroelettrico, si sarebbero ricostituiti l’habitat e gli equilibri del Fiume Orta, ritenuto “ di rilevanza a livello nazionale per le speranze future di conservazione della lontra e delle altre specie legate all'ambiente acquatico fluviale ”, con la conseguenza che non sarebbe “ pensabile che il fiume, anche nelle sue porzioni più integre, non a caso inserite nella Zona A di Riserva Integrale del Piano del Parco, venga gestito garantendo solo il "Minimo" rispetto alle condizioni ecologiche originarie o comunque rispetto a quelle che si sono ristabilite in seguito alla mancata captazione delle sue acque determinata dalla distruzione della briglia di derivazione ”.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la MP LE IT S.r.l., formulando tre distinti motivi di gravame.
5.1. Con il primo, articolato, motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto la doglianza relativa al venir meno dei “ motivi di preclusione al rilascio della concessione ”, evidenziando altresì un errore in punto di fatto, in quanto il giudice di primo grado, nel valutare la legittimità del provvedimento di diniego e l’insufficienza del rispetto del solo MV (deflusso minimo vitale), avrebbe erroneamente affermato che l’impianto sarebbe stato in funzione solo fino al 2001, con la conseguenza che i presupposti sulla base dei quali il T.a.r. ha fondato le proprie argomentazioni sarebbero errati, nonostante l’avvenuta produzione nel giudizio di primo grado della documentazione attestante il funzionamento dell’impianto sino al 2009 e la vigenza della concessione fino al 2010.
Conseguentemente, tenuto conto della circostanza che la MP LE IT S.r.l. ha rispettato i requisiti prescritti dalla legge a proposito del MV e dell’equilibrio del bilancio idrico, l’Ente Parco avrebbe dovuto chiarire cosa fosse richiesto in relazione agli anzidetti requisiti, senza limitarsi a fornire un mero elenco delle specie animali asseritamente danneggiate dall’impianto tra cui, per l’appunto, la lontra.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha sostenuto che il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare la censura relativa alla violazione dell’art. 6 delle N.T.A. del Piano del Parco e, sul punto, ha ribadito che non si tratterebbe di “ manufatti di nuova costruzione ”, riproponendo il motivo ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..
5.3. Con il terzo motivo di gravame, infine, la MP LE IT S.r.l. ha sostenuto che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna modificazione del regime delle acque, in quanto l’impianto esiste da circa un secolo, è stato assentito con la precedente concessione di derivazione vigente a tutto il 2010 e solo a causa degli eventi di piena dell’autunno 2009 ne è stato interrotto il regolare funzionamento.
6. Si sono costituiti in giudizio l’Ente Parco Nazionale della Maiella e la Regione Abruzzo, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Con l’ordinanza n. 1395 del 2024, la Sezione ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, poi sostituito con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, formulando i quesiti che seguono: “ i) dica il verificatore se sono attendibili (nel senso chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, n. 601 del 1999) le valutazioni dell’Ente Parco della Maiella circa l’incompatibilità delle opere previste dal progetto presentato dalla MP LE IT S.r.l. (e descritte nella relazione tecnica sub doc. 3 parte appellante) con il “funzionamento dell’ecosistema fluviale del Fiume Orta” e, in particolare, se sono attendibili le valutazioni concernenti l’incompatibilità della manutenzione delle opere stesse (anche alla luce della circostanza, come affermato in fatto, che tali opere sono già esistenti) con il mantenimento della presenza e/o con il ripopolamento del fiume Orta da parte della lontra europea (lutra lutra) o se, invece, gli interventi manutentivi sugli sbarramenti idroelettrici possono reputarsi non incompatibili con tale presenza (o addirittura, come pure è stato prospettato, un elemento positivo per la colonizzazione delle lontre medesime);
ii) chiarisca il verificatore se la lontra europea risulta attualmente presente lungo il corso del fiume Orta, nell’ambito del territorio del Parco Nazionale della Maiella, o se risulti effettivamente scomparsa dal 1993 e, in tal caso, se sia possibile la sua reintroduzione;
iii) dica il verificatore se, anche tenuto conto del periodo di inattività dell’impianto, sono attendibili le valutazioni dell’Ente Parco della Maiella a proposito degli effetti della captazione d’acqua derivante dalla riattivazione dell’impianto medesimo secondo il progetto presentato dalla MP LE IT S.r.l. e, in particolare, se detta riattivazione determini una “modificazione del regime delle acque” e comporti “alterazioni idrauliche dell’ecosistema fluviale” e se tali modificazioni siano incompatibili con la presenza delle lontre, anche alla luce delle caratteristiche dell’habitat presente in corrispondenza delle analoghe centrali site sul corso del fiume Orta;
iv) dica il verificatore se sono attendibili le indicazioni dell’appellante in merito al MV (deflusso minimo vitale) con riferimento all’impianto previsto dal progetto della MP LE IT S.r.l., chiarendo, in particolare, se sono garantiti tanto il MV quanto l’equilibrio del bilancio idrico del fiume Orta (requisiti previsti dall’art. 5 comma 1 ter, l.r. 19/2013);
v) indichi il verificatore se sussistono differenze apprezzabili, sotto il profilo dell’incidenza sulla modificazione del regime delle acque e sull’ecosistema fluviale (anche con riferimento alla tutela della lontra europea), tra l’impianto previsto dal progetto della MP LE IT S.r.l., rispetto al quale l’Ente Parco ha adottato il diniego di nulla osta, e gli altri impianti idroelettrici che sono stati, invece, autorizzati sul medesimo fiume Orta (centrali idroelettriche in esercizio PED37 della società S.I.A. e PED 113 della società ENEL Produzione S.p.A.), tenuto altresì conto della possibilità di imporre eventuali prescrizioni mitigative per l’impianto della MP LE IT S.r.l.;
vi) segnali il verificatore qualsiasi altra circostanza che ritiene possa essere di interesse ai fini della causa, in relazione all’oggetto della presente verificazione ”.
In data 6 agosto 2025, è stata depositata la verificazione, nell’ambito della quale il verificatore ha accertato, in sintesi, che il progetto in questione è volto al mero ripristino di una struttura già esistente, che la lontra non è presente sul Fiume Orta e che, comunque, anche se vi tornasse, la sua presenza non sarebbe ostacolata dalla struttura di cui si tratta.
Più precisamente, il verificatore ha accertato quanto segue: “ l’impianto non è una nuova costruzione in senso edilizio o idraulico, ma un ripristino funzionale di un'opera storica con struttura materiale ancora parzialmente esistente; - la traversa, pur degradata, mantiene identità strutturale, e il consolidamento proposto non altera la posizione, la quota né il regime dell’alveo; - le opere previste non incidono in modo sostanziale sulla morfologia fluviale e non comportano deviazioni permanenti del corso d’acqua naturale; - le misure di mitigazione proposte (fermo estivo, MV continuo, scala per fauna) risultano coerenti con la normativa e con l’obiettivo di minimizzarne l’impatto con l’ambiente e la presenza della fauna; - non emergono elementi oggettivi che rendano il progetto incompatibile con la funzionalità ecosistemica dell’Orta, anche in considerazione della già forte pressione cumulativa esercitata da impianti preesistenti (ENEL, SIA) ”.
Sotto un diverso profilo, a proposito della presenza della lontra, il verificatore ha accertato che “ la presenza attuale non è confermata nel tratto in questione e che la ricolonizzazione futura non risulta ostacolata, a condizione che le opere di cui al contenzioso siano eseguite con modalità compatibili e accompagnate da adeguati monitoraggi. Alla luce delle fonti documentali e accademiche consultate, pertanto, si può affermare che: - il bacino del fiume Orta e i versanti sud-orientali della Maiella risultano potenzialmente idonei alla ricolonizzazione della lontra europea; - la presenza attuale non è accertata nel tratto specifico interessato dall’impianto CEI, ma il territorio è in condizioni ecologiche favorevoli per un’espansione futura, già in atto nei bacini limitrofi; - l’impianto proposto, se realizzato e gestito con misure ambientali adeguate (deflusso costante, fermo estivo, scala di risalita, monitoraggi post-operam), non costituisce di per sé una minaccia alla ricolonizzazione della specie e potrebbe coesistere con gli obiettivi di tutela ”.
Infine, per quanto riguarda i profili idraulici, il verificatore ha ritenuto che: “ l’intervento non configuri una “nuova alterazione del regime delle acque”, ma un ripristino selettivo e reversibile, su scala locale; - la presenza di due impianti preesistenti (ENEL e SIA), a monte e a valle, determina già oggi un assetto condizionato, sul quale l’impianto CEI non introduce variazioni strutturali rilevanti; - il progetto, se attuato con le modalità indicate, non altera la funzionalità idraulica del fiume nel tratto considerato. Dal punto di vista ecologico, si riconosce che la portata residua potrà variare nel tempo, e che la sommatoria degli impianti richiede attenzione. Tuttavia, nel singolo caso CEI, le misure previste (MV costante, sospensione estiva, scala di risalita) costituiscono presidi ambientali adeguati, in linea con le migliori pratiche. La compatibilità con la lontra europea, pur non automatica, non appare compromessa dalla sola riattivazione dell’impianto CEI, a condizione che sia mantenuto un regime idraulico trasparente, monitorato e reversibile, come proposto dal gestore ”.
8. Con le successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive e, in particolare, la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di voler “ previamente confutare le conclusioni del verificatore le quali, qualora venissero condivise da codesto Consiglio, porterebbero all’accoglimento dell’appello ” e, a tal fine, ha richiamato ampiamente le considerazioni espresse dai consulenti di parte delle amministrazioni, riportandone altresì testualmente plurimi passaggi nell’ambito della propria memoria del 5 ottobre 2025, affermando che sussisterebbero “ considerevoli perplessità in fatto ed in diritto ” rispetto alla relazione finale nella parte in cui essa “ intende replicare alle controdeduzioni dei cc.tt. dell’ente parco alle memorie CEI ed alla verificazione provvisoria, poi trasposta integralmente in quella finale ”.
A propria volta, la società appellante, con la memoria di replica del 15 ottobre 2025, ha eccepito l’inammissibilità della memoria delle amministrazioni del 5 ottobre 2025, in quanto ritenuta strumentale a un tentativo dell’Ente Parco della Maiella “ di essere rimesso in termini nella critica tecnica (e non giuridica) alla relazione ” del verificatore, avendo l’Ente Parco “ scientemente deciso di non presentare, nella sede appropriata dal punto di vista procedurale (i.e. l’interlocuzione tecnica tra l’Ecc.mo Verificatore ed i consulenti delle parti), alcuna osservazione alla relazione provvisoria ”, essendosi, infatti, limitato ad affermare, con nota del 5 agosto 2025, che sarebbe “ […] chiara la posizione del verificatore nel non accogliere la posizione di questo Ente Parco […]” e che “[…] la proposta riportata nella Relazione provvisoria di verificazione e le misure di mitigazione previste, risultano improponibili e pertanto irricevibili da questo Ente Parco […] ”.
9. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 – reputa che l’appello sia fondato e vada accolto per le ragioni che di seguito si espongono, con la precisazione che i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi e con l’ulteriore puntualizzazione che la relazione del verificatore deve essere ritenuta condivisibile in quanto logicamente coerente e congruamente motivata ed essendo, dunque, idonea a resistere alle contestazioni che sono state prospettate nell’ambito della memoria delle amministrazioni del 5 ottobre 2025, anche a prescindere dall’eccezione di inammissibilità della memoria stessa e benché si tratti, evidentemente, di aspetti riconducibili al contesto del contraddittorio tecnico.
9.1. Alla luce delle valutazioni espresse dal verificatore, ritiene il Collegio che sussista il vizio di motivazione denunciato dalla società ricorrente e odierna appellante, tenuto conto, in primo luogo, che l’intervento in oggetto, alla luce della preesistenza dello stesso e della descrizione effettuata dal verificatore, deve essere qualificato come intervento di manutenzione e non come nuova costruzione, dovendosi escludere l’asserita violazione dell’art. 6, comma 2, lett. a) delle N.T.A. del Piano del Parco ed essendo, sul punto, manifestamente infondate le contestazioni della difesa delle amministrazioni secondo cui il verificatore avrebbe provveduto autonomamente alla “ qualificazione giuridica delle opere ”, senza limitarsi ai quesiti formulati dalla Sezione.
9.2. Inoltre, con riferimento ai profili di tutela della lontra – a prescindere da ogni rilievo a proposito dell’asserita presenza della stessa in loco , affermata dall’Ente Parco e che si è rivelata, invece, inesistente, nonostante le contestazioni ribadite nella memoria del 5 ottobre 2025 – il verificatore ha accertato che la futura ed eventuale presenza della lontra non sarebbe in alcun modo ostacolata dall’impianto oggetto dell’istanza della società appellante, considerato, a maggior ragione, che sono previste misure di mitigazione e che è stata altresì manifestata la disponibilità al monitoraggio post operam .
9.3. Sotto un ulteriore profilo, poi, il verificatore ha escluso, sulla base di un giudizio tecnico adeguatamente motivato, che dal ripristino funzionale dell’impianto possa derivare una modifica del regime delle acque potenzialmente pregiudizievole per l’ habitat fluviale, con la conseguenza che non sussiste la violazione del divieto di modificazione del regime delle acque di cui all’ art. 11, comma 3, lettera c), della l. n. 394 del 1991, strumentale alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità. Sul punto, ritiene il Collegio che le conclusioni tecniche del verificatore, anche in merito alla circostanza che risultano garantiti tanto il MV quanto l’equilibrio del bilancio idrico del Fiume Orta, siano logiche e congruamente motivate e che, pertanto, non siano condivisibili le contestazioni espresse nella memoria del 5 ottobre 2025.
9.4. Da ultimo, le valutazioni del verificatore sono adeguatamente motivate anche con riferimento alla questione dell’assenza di differenze tecniche apprezzabili tra l’impianto oggetto del presente giudizio e quelli delle società Enel Green Power e S.I.A. e CEI, tenuto altresì conto della possibilità di adottare prescrizioni, consentite dall’art. 4, comma 3, delle N.T.A. del Piano del Parco.
10. Dalle considerazioni che precedono, deriva, dunque, la fondatezza dell’appello e il conseguente accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, con annullamento dei provvedimenti impugnati, essendo sussistenti i prospettati vizi di motivazione, ferma restando la possibilità del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
11. Le spese processuali del presente grado di giudizio sono integralmente compensate e il compenso del verificatore è posto a carico solidale delle parti e, tenuto conto della particolare complessità dei quesiti e della completezza del lavoro svolto, viene liquidato, come richiesto, in euro 9.851,74, oltre oneri previdenziali e IVA.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e i motivi aggiunti proposti nel primo grado di giudizio e annulla l’impugnato provvedimento di diniego del 27 aprile 2017, poi confermato in data 15 gennaio 2018.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Pone il compenso del verificatore a carico solidale delle parti, in misura eguale tra loro, che liquida in complessivi euro 9.851,74, oltre oneri previdenziali e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN PI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
NI AC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AC | EN PI |
IL SEGRETARIO