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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6248/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6248/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 13.50 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CENA FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. LUCA Parte_1
MECONIO, nonché, la parte personalmente Per l'avv. CENA FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. LUCA MECONIO Parte_1
Per 'avv. FRANCESCA MAZZI. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.00.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Polesella n. 3, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Federico Cena del Foro di CodiceFiscale_1
Verona; ricorrente
nato a [...] il [...], residente a [...]
Polesella n. 3, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cena del Foro di CodiceFiscale_2
Verona; ricorrente
contro
:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Zanetti n. 14, c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, CodiceFiscale_3
dall' avv. Massimo Pier Giuseppe Guerra e dall'avv. Francesca Mazzi entrambi del Foro di Verona;
resistente
iscritta al n. 6248/24 R.G.
pagina 2 di 7 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità presentato nei confronti del resistente.
All'udienza di convalida del 15 ottobre 2024 veniva intimato uno sfratto per morosità nei confronti dell'intimato predetto.
Si costituiva l'intimato a mezzo procuratore ed in ragione della dispiegata opposizione, il Giudice
disponeva il mutamento del rito.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, i ricorrenti richiedevano, nel merito:
1) dichiarare cessato e risolto per inadempimento grave e inescusabile del conduttore sig. il CP_1
contratto di locazione stipulato tra le parti il 15 novembre 2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
23 novembre 2016;
2) per l'effetto, condannare il resistente sig. al rilascio dell'immobile situato in AN CP_1
NI AT (VR), via Federico Garofoli n. 161, costituito da un negozio sito al piano terra e con servizio censito al Catasto Fabbricati del Comune di AN NI AT (Vr): foglio 3, particella
189, subalterno 89, categoria C1;
3) fissare a breve la data dell'esecuzione;
pagina 3 di 7 4) condannare il resistente sig. al pagamento dei canoni scaduti per i mesi di novembre CP_1
2024 per euro 687,99 e di dicembre 2024 per euro 693,38 in quanto non ancora corrisposti, per complessivi euro 1.381,37, e quelli a scadere fino alla data del rilascio effettivo, tutti maggiorati degli interessi commerciali di mora ex d. lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo;
5) riconoscere in favore dei ricorrenti sig.ri e , le spese, i diritti e gli onorari Pt_1 Parte_1
di causa;
6) condannare il resistente sig. alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti sig.ri CP_1
e , per i due procedimenti di mediazione obbligatoria per complessivi euro Pt_1 Parte_1
1.070,28, oltre a interessi dalla data del dovuto sino al saldo effettivo per le ragioni di cui alla narrativa,
tutti maggiorati degli interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo;
7) condannare il resistente sig. al risarcimento del danno, da quantificarsi in via CP_1
equitativa, ex art. 89 co. 2 c.p.c. per l'impiego delle espressioni sconvenienti od offensive esorbitanti la continenza ed il diritto di difesa di cui alla comparsa conclusionale;
8) condannare il resistente sig. al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
da liquidarsi da parte di questo Giudice con ricordo all'equità.
Il resistente, chiedeva nel merito:
1) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) accertare l'insussistenza dei gravi motivi di inadempimento avendo il sig. corrisposto ai CP_1
locatori, seppur in ritardo, tutti i canoni di locazione;
3) per l'effetto respingere la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento;
4) disporre la prosecuzione del contratto di locazione;
pagina 4 di 7 5) proporre una soluzione transattiva per le parti in causa che contempli la rinuncia alle rispettive pretese, con conseguente abbandono del giudizio a spese compensate e la ripresa delle trattative nel corso dell'anno 2025.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
All'udienza del 15 gennaio 2025 il procuratore dei ricorrenti dichiarava che si era manifestata una nuova morosità che ammontava ad € 2.074,64 per canoni, € 195,51 per spese condominiali (acqua) ed euro 83,00 per imposta di registro, quindi, chiedeva la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, da ciò, chiedeva che venisse fissata udienza di discussione orale. pagina 5 di 7 Il procuratore di parte resistente chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori così come dedotti con la memoria integrativa.
Il Giudice non ammetteva le prove orali richieste, in quanto inconferenti e fissava udienza di discussione orale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione per grave inadempimento del conduttore per il mancato versamento dei canoni venuti a maturazione, va accolta, poiché, il mancato pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, non può che essere definito un grave inadempimento e come tale è
idoneo a determinare la risoluzione del contratto di locazione de quo.
La richiesta di condanna del resistente ex artt. 89 e 96 c.p.c., va respinta, in quanto ne difettano i presupposti.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto locazione datato 15 novembre 2016 per grave inadempimento del conduttore,
con la condanna del resistente al pagamento dei canoni e delle spese accessorie dovuti fino al momento del rilascio ed alla rifusione ai ricorrenti delle spese processuali e della mediazione obbligatoria,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per grave inadempimento;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 15 novembre 2016 per grave inadempimento del conduttore;
ordina al sig. il rilascio immediato dell'immobile (negozio) sito a AN NI AT CP_1
(Vr) in via Federico Garofoli n. 161;
pagina 6 di 7 condanna il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 693,38 mensili, dall'aprile
2025 al rilascio effettivo;
condanna il sig. alla rifusione ai ricorrenti delle spese di procedimento della fase di convalida, di CP_1
quella di merito e delle spese per la mediazione obbligatoria, liquidate, in complessivi € 3.663,78 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6248/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 13.50 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CENA FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. LUCA Parte_1
MECONIO, nonché, la parte personalmente Per l'avv. CENA FEDERICO, oggi sostituito dall'avv. LUCA MECONIO Parte_1
Per 'avv. FRANCESCA MAZZI. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.00.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Polesella n. 3, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Federico Cena del Foro di CodiceFiscale_1
Verona; ricorrente
nato a [...] il [...], residente a [...]
Polesella n. 3, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cena del Foro di CodiceFiscale_2
Verona; ricorrente
contro
:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Zanetti n. 14, c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, CodiceFiscale_3
dall' avv. Massimo Pier Giuseppe Guerra e dall'avv. Francesca Mazzi entrambi del Foro di Verona;
resistente
iscritta al n. 6248/24 R.G.
pagina 2 di 7 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità presentato nei confronti del resistente.
All'udienza di convalida del 15 ottobre 2024 veniva intimato uno sfratto per morosità nei confronti dell'intimato predetto.
Si costituiva l'intimato a mezzo procuratore ed in ragione della dispiegata opposizione, il Giudice
disponeva il mutamento del rito.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, i ricorrenti richiedevano, nel merito:
1) dichiarare cessato e risolto per inadempimento grave e inescusabile del conduttore sig. il CP_1
contratto di locazione stipulato tra le parti il 15 novembre 2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
23 novembre 2016;
2) per l'effetto, condannare il resistente sig. al rilascio dell'immobile situato in AN CP_1
NI AT (VR), via Federico Garofoli n. 161, costituito da un negozio sito al piano terra e con servizio censito al Catasto Fabbricati del Comune di AN NI AT (Vr): foglio 3, particella
189, subalterno 89, categoria C1;
3) fissare a breve la data dell'esecuzione;
pagina 3 di 7 4) condannare il resistente sig. al pagamento dei canoni scaduti per i mesi di novembre CP_1
2024 per euro 687,99 e di dicembre 2024 per euro 693,38 in quanto non ancora corrisposti, per complessivi euro 1.381,37, e quelli a scadere fino alla data del rilascio effettivo, tutti maggiorati degli interessi commerciali di mora ex d. lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo;
5) riconoscere in favore dei ricorrenti sig.ri e , le spese, i diritti e gli onorari Pt_1 Parte_1
di causa;
6) condannare il resistente sig. alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti sig.ri CP_1
e , per i due procedimenti di mediazione obbligatoria per complessivi euro Pt_1 Parte_1
1.070,28, oltre a interessi dalla data del dovuto sino al saldo effettivo per le ragioni di cui alla narrativa,
tutti maggiorati degli interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo;
7) condannare il resistente sig. al risarcimento del danno, da quantificarsi in via CP_1
equitativa, ex art. 89 co. 2 c.p.c. per l'impiego delle espressioni sconvenienti od offensive esorbitanti la continenza ed il diritto di difesa di cui alla comparsa conclusionale;
8) condannare il resistente sig. al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
da liquidarsi da parte di questo Giudice con ricordo all'equità.
Il resistente, chiedeva nel merito:
1) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) accertare l'insussistenza dei gravi motivi di inadempimento avendo il sig. corrisposto ai CP_1
locatori, seppur in ritardo, tutti i canoni di locazione;
3) per l'effetto respingere la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento;
4) disporre la prosecuzione del contratto di locazione;
pagina 4 di 7 5) proporre una soluzione transattiva per le parti in causa che contempli la rinuncia alle rispettive pretese, con conseguente abbandono del giudizio a spese compensate e la ripresa delle trattative nel corso dell'anno 2025.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
All'udienza del 15 gennaio 2025 il procuratore dei ricorrenti dichiarava che si era manifestata una nuova morosità che ammontava ad € 2.074,64 per canoni, € 195,51 per spese condominiali (acqua) ed euro 83,00 per imposta di registro, quindi, chiedeva la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, da ciò, chiedeva che venisse fissata udienza di discussione orale. pagina 5 di 7 Il procuratore di parte resistente chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori così come dedotti con la memoria integrativa.
Il Giudice non ammetteva le prove orali richieste, in quanto inconferenti e fissava udienza di discussione orale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione per grave inadempimento del conduttore per il mancato versamento dei canoni venuti a maturazione, va accolta, poiché, il mancato pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, non può che essere definito un grave inadempimento e come tale è
idoneo a determinare la risoluzione del contratto di locazione de quo.
La richiesta di condanna del resistente ex artt. 89 e 96 c.p.c., va respinta, in quanto ne difettano i presupposti.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto locazione datato 15 novembre 2016 per grave inadempimento del conduttore,
con la condanna del resistente al pagamento dei canoni e delle spese accessorie dovuti fino al momento del rilascio ed alla rifusione ai ricorrenti delle spese processuali e della mediazione obbligatoria,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per grave inadempimento;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 15 novembre 2016 per grave inadempimento del conduttore;
ordina al sig. il rilascio immediato dell'immobile (negozio) sito a AN NI AT CP_1
(Vr) in via Federico Garofoli n. 161;
pagina 6 di 7 condanna il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 693,38 mensili, dall'aprile
2025 al rilascio effettivo;
condanna il sig. alla rifusione ai ricorrenti delle spese di procedimento della fase di convalida, di CP_1
quella di merito e delle spese per la mediazione obbligatoria, liquidate, in complessivi € 3.663,78 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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