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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Gerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 842/2024 R.G,
TRA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti
IA IO e MM RA.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
mandato in atti, dall'avv. Angelo Paletta, nel cui studio in Roma, alla Via Emilia n. 88, elettivamente domicilia.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3268/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l ha proposto opposizione Parte_2
al D.I. n. 2613/16, emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria della della Controparte_1 Controparte_2
complessiva somma di €. 740.807,65, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e spese, per la fornitura di servizi di prodotti sanitari e altre prestazioni correlate;
a sostegno dell'opposizione eccepiva la insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I., emesso sulla scorta delle sole fatture, la assenza di contratto scritto ad substantiam e l'avvenuto pagamento parziale del credito, comprovato dalla documentazione contabile,
e la non debenza degli interessi moratori.
Si è costituita la che ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della sola documentazione prodotta.
Con sentenza n. 3268/2024 il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente l'opposizione,
Parte revocato il D.I. e condannato l' al pagamento della somma di €. 733.951,10, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo, in favore della
[...]
Parte
condannando, altresì, l l pagamento delle spese di lite. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello l' chiedendone la riforma, con Parte_3
il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) La erroneo declaratoria di spettanza delle somme, stante l'assenza di un valido contratto, quale requisito richiesto ad substantiam, a pena di nullità, per i negozi nei quali la P.A. opera iure privatorum.
2) La violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis alla , Parte_1
2 quale organismo di diritto pubblico e “amministrazione aggiudicatrice”, con la conseguente necessità di assoggettamento alle relative disposizioni sia per la forma scritta del contratto, ad substantiam, sia per le modalità di scelta del contraente.
3) L'erronea applicazione del principio in tema di onere della prova, ex art. 2967, non avendo l'opposta fornito adeguata prova relativamente alla spettanza delle prestazioni, poiché portate da fatture, e alla effettività delle prestazioni erogate.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1 Controparte_3
che ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis, c.p.c.,
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.06.2025 le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha riservato la decisione previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342
c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
3 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non essendo l'appello ancorato a motivazioni illogiche o pretestuose, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Parte Con il primo motivo l deduce la assenza di sottostante contratto scritto, previsto a pena di nullità, tra la cedente e l , richiamando al Controparte_2 Parte_1
riguardo numerose decisioni giurisprudenziali relative alla necessita di consacrazione in atto scritto della volontà di obbligarsi della P.A., allorché agisce iure privatorum.
La censura non è fondata.
Al riguardo, giova premettere che, come affermato in giurisprudenza, i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta “ad substantiam” e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17
r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali e anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della sanità 28 dicembre 1992 n.
197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, per cui la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dalla Pt_1
[..
[...] sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità Parte_4
corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi ( Cassazione civile, sez. un., 22/03/2010, n. 6827; Cass., sez. I, 21 luglio 2005, n.
15293, Cass., sez. L, 16 aprile 2008, n. 9977).
In questo contesto normativo va interpretato il D.M. Sanità 28 dicembre 1992, n. 197100, all'art. 5 il quale, nel disciplinare la prescrizione di presidi tecnici e di protesti per invalidi prevede: a) che “ le aziende abilitate alla fornitura dei presidi su misura che necessitano di essere personalizzati in tutte o in parte prima di essere applicati al paziente, sono tenute a redigere una dettagliata scheda, da rimettere per il benestare, insieme alla prescrizione, alla di residenza dell'invalido”; b) che l'Azienda Sanitaria locale, nel Parte_1
cui territorio risiede l'invalido, autorizza la fornitura del presidio sulla base della prescrizione redatta dal medico specialista dell'Azienda Sanitaria stessa o di un presidio sanitario pubblico, sulla base dell'eventuale scheda - progetto di costruzione.
Ne consegue che la scheda progetto redatta dal fornitore e l'autorizzazione rilasciata dall sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, Parte_1
con modalità corrispondenti alla esigenze di forma di questi particolari contratti della pubblica amministrazione.
La procedura di fornitura di presidi medici è, quindi, disciplinata dal decreto ministeriale e dalla normativa regionale di attuazione e prevede un meccanismo amministrativo articolato, configurando un procedimento sottratto alla negoziazione privata.
Tale disciplina normativa stabilisce direttamente le modalità e le condizioni delle forniture, demandando alla legislazione regionale la fissazione del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori e prevedendo accordi tra Regioni e
5 organizzazioni dei fornitori per le modalità operative, senza che sia necessaria la stipulazione di contratti con i singoli soggetti erogatori.
Il fornitore di presidi protesici si qualifica, pertanto, come componente del servizio sanitario nazionale in relazione allo specifico servizio svolto e non come controparte contrattuale dell'azienda sanitaria.
La fonte legale amministrativa del rapporto di fornitura tra una società e l'
[...]
, nella quale viene specificata la procedura attraverso la quale giungere Parte_1
alla fornitura stessa, esclude la natura negoziale del rapporto.
Si tratta di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare nelle forniture
Parte contrattuali commissionate dall' er i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative, al pari dei “contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Invero, la circostanza che l'autorizzazione alla fornitura provenga da soggetti privi di potere rappresentativo dell'ente, quali i responsabili delle unità operative di assistenza riabilitativa, conferma l'assenza di una vera e propria transazione commerciale, non potendosi configurare un rapporto contrattuale in assenza di soggetti dotati del necessario potere di rappresentanza.
Il soggetto fornitore, al pari del servizio sanitario nazionale, dispensa un presidio medico senza richiedere il corrispettivo all'assistito, presentandosi come alter ego dell'erogatore della prestazione assistenziale, con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale, operando all'interno di un tessuto normativo che non contempla la conclusione di alcun accordo negoziale.
6 Il rapporto di fornitura trova, quindi, la sua regolamentazione nella legge, prevedente una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura a carico del servizio sanitario nazionale, costituisce, dunque, un procedimento amministrativo che non può
Parte farsi rientrare nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dall' er i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative.
Ne consegue che il rapporto trova la propria fonte nella legge e non nell'autonomia privata, dovendosi, quindi, escludere la necessita di un contratto scritto richiesto ad substantiam.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
La diversa qualificazione del rapporto intercorrente fra le parti, rinvenente la propria fonte nella legge, comporta il rigetto anche del secondo motivo, concernente la violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 163 del 2006.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione con riguardo alla assenza di prova, fornita dall'opposta relativamente alla spettanza delle prestazioni, poiché portate da fatture, e alla effettività delle prestazioni erogate.
Anche tale doglianza è infondata.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto provata la spettanza del credito sulla scorta degli atti prodotti dalla opposta CP_1
Invero, agli atti del giudizio sono stati allegati il contratto di cessione di crediti del
Parte 20.12.2010, cessione regolarmente notificata e non contestata dall
Il modello Fioto, contenente la prescrizione medica, il preventivo, l'autorizzazione e la consegna del dispositivo al paziente, prodotto in atti dall'opposta, costituisce idonea prova
7 documentale della fornitura e della sua effettiva esecuzione, poiché costituente il documento che per legge obbliga alla remunerazione delle prestazioni rese.
Parte In relazione alla mancata registrazione delle fatture nella contabilità correttamente il
Tribunale ha rilevato che trattasi di adempimento informatico di cui è onerata l'opponente e che non riveste, quindi, alcuna valenza ai fini invocati.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , avvero la sentenza n. Parte_5
3268/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate, in complessivi €. 13.078,00 per onorario, oltre rimborso del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Gerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 842/2024 R.G,
TRA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti
IA IO e MM RA.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
mandato in atti, dall'avv. Angelo Paletta, nel cui studio in Roma, alla Via Emilia n. 88, elettivamente domicilia.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3268/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l ha proposto opposizione Parte_2
al D.I. n. 2613/16, emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria della della Controparte_1 Controparte_2
complessiva somma di €. 740.807,65, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e spese, per la fornitura di servizi di prodotti sanitari e altre prestazioni correlate;
a sostegno dell'opposizione eccepiva la insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I., emesso sulla scorta delle sole fatture, la assenza di contratto scritto ad substantiam e l'avvenuto pagamento parziale del credito, comprovato dalla documentazione contabile,
e la non debenza degli interessi moratori.
Si è costituita la che ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della sola documentazione prodotta.
Con sentenza n. 3268/2024 il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente l'opposizione,
Parte revocato il D.I. e condannato l' al pagamento della somma di €. 733.951,10, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo, in favore della
[...]
Parte
condannando, altresì, l l pagamento delle spese di lite. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello l' chiedendone la riforma, con Parte_3
il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) La erroneo declaratoria di spettanza delle somme, stante l'assenza di un valido contratto, quale requisito richiesto ad substantiam, a pena di nullità, per i negozi nei quali la P.A. opera iure privatorum.
2) La violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis alla , Parte_1
2 quale organismo di diritto pubblico e “amministrazione aggiudicatrice”, con la conseguente necessità di assoggettamento alle relative disposizioni sia per la forma scritta del contratto, ad substantiam, sia per le modalità di scelta del contraente.
3) L'erronea applicazione del principio in tema di onere della prova, ex art. 2967, non avendo l'opposta fornito adeguata prova relativamente alla spettanza delle prestazioni, poiché portate da fatture, e alla effettività delle prestazioni erogate.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1 Controparte_3
che ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis, c.p.c.,
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.06.2025 le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha riservato la decisione previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342
c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
3 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non essendo l'appello ancorato a motivazioni illogiche o pretestuose, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Parte Con il primo motivo l deduce la assenza di sottostante contratto scritto, previsto a pena di nullità, tra la cedente e l , richiamando al Controparte_2 Parte_1
riguardo numerose decisioni giurisprudenziali relative alla necessita di consacrazione in atto scritto della volontà di obbligarsi della P.A., allorché agisce iure privatorum.
La censura non è fondata.
Al riguardo, giova premettere che, come affermato in giurisprudenza, i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta “ad substantiam” e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17
r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali e anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della sanità 28 dicembre 1992 n.
197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, per cui la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dalla Pt_1
[..
[...] sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità Parte_4
corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi ( Cassazione civile, sez. un., 22/03/2010, n. 6827; Cass., sez. I, 21 luglio 2005, n.
15293, Cass., sez. L, 16 aprile 2008, n. 9977).
In questo contesto normativo va interpretato il D.M. Sanità 28 dicembre 1992, n. 197100, all'art. 5 il quale, nel disciplinare la prescrizione di presidi tecnici e di protesti per invalidi prevede: a) che “ le aziende abilitate alla fornitura dei presidi su misura che necessitano di essere personalizzati in tutte o in parte prima di essere applicati al paziente, sono tenute a redigere una dettagliata scheda, da rimettere per il benestare, insieme alla prescrizione, alla di residenza dell'invalido”; b) che l'Azienda Sanitaria locale, nel Parte_1
cui territorio risiede l'invalido, autorizza la fornitura del presidio sulla base della prescrizione redatta dal medico specialista dell'Azienda Sanitaria stessa o di un presidio sanitario pubblico, sulla base dell'eventuale scheda - progetto di costruzione.
Ne consegue che la scheda progetto redatta dal fornitore e l'autorizzazione rilasciata dall sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, Parte_1
con modalità corrispondenti alla esigenze di forma di questi particolari contratti della pubblica amministrazione.
La procedura di fornitura di presidi medici è, quindi, disciplinata dal decreto ministeriale e dalla normativa regionale di attuazione e prevede un meccanismo amministrativo articolato, configurando un procedimento sottratto alla negoziazione privata.
Tale disciplina normativa stabilisce direttamente le modalità e le condizioni delle forniture, demandando alla legislazione regionale la fissazione del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori e prevedendo accordi tra Regioni e
5 organizzazioni dei fornitori per le modalità operative, senza che sia necessaria la stipulazione di contratti con i singoli soggetti erogatori.
Il fornitore di presidi protesici si qualifica, pertanto, come componente del servizio sanitario nazionale in relazione allo specifico servizio svolto e non come controparte contrattuale dell'azienda sanitaria.
La fonte legale amministrativa del rapporto di fornitura tra una società e l'
[...]
, nella quale viene specificata la procedura attraverso la quale giungere Parte_1
alla fornitura stessa, esclude la natura negoziale del rapporto.
Si tratta di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare nelle forniture
Parte contrattuali commissionate dall' er i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative, al pari dei “contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Invero, la circostanza che l'autorizzazione alla fornitura provenga da soggetti privi di potere rappresentativo dell'ente, quali i responsabili delle unità operative di assistenza riabilitativa, conferma l'assenza di una vera e propria transazione commerciale, non potendosi configurare un rapporto contrattuale in assenza di soggetti dotati del necessario potere di rappresentanza.
Il soggetto fornitore, al pari del servizio sanitario nazionale, dispensa un presidio medico senza richiedere il corrispettivo all'assistito, presentandosi come alter ego dell'erogatore della prestazione assistenziale, con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale, operando all'interno di un tessuto normativo che non contempla la conclusione di alcun accordo negoziale.
6 Il rapporto di fornitura trova, quindi, la sua regolamentazione nella legge, prevedente una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura a carico del servizio sanitario nazionale, costituisce, dunque, un procedimento amministrativo che non può
Parte farsi rientrare nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dall' er i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative.
Ne consegue che il rapporto trova la propria fonte nella legge e non nell'autonomia privata, dovendosi, quindi, escludere la necessita di un contratto scritto richiesto ad substantiam.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
La diversa qualificazione del rapporto intercorrente fra le parti, rinvenente la propria fonte nella legge, comporta il rigetto anche del secondo motivo, concernente la violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 163 del 2006.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione con riguardo alla assenza di prova, fornita dall'opposta relativamente alla spettanza delle prestazioni, poiché portate da fatture, e alla effettività delle prestazioni erogate.
Anche tale doglianza è infondata.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto provata la spettanza del credito sulla scorta degli atti prodotti dalla opposta CP_1
Invero, agli atti del giudizio sono stati allegati il contratto di cessione di crediti del
Parte 20.12.2010, cessione regolarmente notificata e non contestata dall
Il modello Fioto, contenente la prescrizione medica, il preventivo, l'autorizzazione e la consegna del dispositivo al paziente, prodotto in atti dall'opposta, costituisce idonea prova
7 documentale della fornitura e della sua effettiva esecuzione, poiché costituente il documento che per legge obbliga alla remunerazione delle prestazioni rese.
Parte In relazione alla mancata registrazione delle fatture nella contabilità correttamente il
Tribunale ha rilevato che trattasi di adempimento informatico di cui è onerata l'opponente e che non riveste, quindi, alcuna valenza ai fini invocati.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , avvero la sentenza n. Parte_5
3268/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate, in complessivi €. 13.078,00 per onorario, oltre rimborso del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
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