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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 7173/2022, promossa da:
c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Cosimo LANZO e
Antonio BRIGANTI, come da mandato in atti,
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore (IVA ) e per essa in P.IVA_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore (IVA
, quale mandataria con rappresentanza, di P.IVA_1 [...]
(già " Controparte_3 Controparte_4
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F
[...]
quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_2 rappresentanza di rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 30 gennaio 2024 dai procuratori delle parti, da
1 aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
7.11.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1821/2022 r.g. Ing., n. 5328/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto in data 26/10/2022, con cui veniva condannato a pagare, a favore di l'importo di € Controparte_1
22.599,91, oltre agli interessi convenzionali dal dovuto al saldo, nonchè spese, compenso ed accessori della procedura. Il Parte_1 chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, o, in via estremamente subordinata, rideterminare l'importo di quanto effettivamente dovuto dall'istante alla eliminando le somme già pagate o non dovute;
Controparte_1 in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese processuali e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano anticipanti.”
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva: 1.
Inesistenza di un debito rinveniente da contratto apertura di credito mediante carta revolving, n. 5464918521208851, invero mai sottoscritto dal sig. ;
2. Il difetto della prova della Parte_1 legittimazione passiva della intimante, derivante da una effettiva serie di cessioni successive del credito;
3. la inesistenza di un piano di ammortamento ed in subordine di un estratto conto redatto a termini dell'art. 50 TUB;
4. la applicazione di tassi usurari;
5. la presenza di clausole vessatorie nei contratti di finanziamento.
2 Si costituiva in giudizio l'opposta società e per Controparte_1 essa la società (d'innanzi anche “Società”) Controparte_2 contestando puntualmente l'avverso dedotto, concludendo per il rigetto della opposizione con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio.
Dopo l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusasi negativamente, la causa è stata riservata per la decisione sulla base della sola produzione documentale, indi per cui fatte precisare le conclusioni è stata spedita a sentenza con autorizzazione al deposito di note riepilogative.
La opposizione non è fondata né provata per le ragioni che di seguito saranno esposte e, per tanto, non può essere accolta.
Per quel che riguarda la obiezione sollevata dall'opponente, che si è affermata estranea al contratto relativo alla carta revolving, n.
5464918521208851, assumendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto della specie, la produzione documentale effettuata dalla opposta ossia il relativo contratto sottoscritto dall'opponente - peraltro non ritualmente disconosciuto dall'odierno opponente- ha convinto questo Magistrato che non sussista alcuna contraddizione, essendo evidente che è la carta revolving, n. 5464918521208851 emessa da Agos Ducato S.p.a., quella cui si riferisce il contratto n.
42461921 il cui credito è oggetto di cessione;
in tal senso depongono la perfetta corrispondenza temporale, e soprattutto l'importo della carta revolving oltre che i termini di rimborso rateale mensile.
Per quel che concerne il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'opponente esso risulta infondato. Dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta la serie continua delle successive CP_5 cessioni dei crediti, originariamente facenti capo ad Agos Ducato
S.p.a. e poi transitati a indi a e da questa CP_6 Controparte_7
a per la quale agisce in giudizio la la Controparte_1 Controparte_2
3 titolarità passiva essa trova conferma sia nel primigeneo contratto intercorso tra Agos Ducato Spa e ribadito nella CP_6 pubblicazione in GU (il che rende sterile l'obiezione relativa al difetto della doppia firma sul contratto) che nelle successive pubblicazioni di quelle cessioni effettuate sulla G.U., laddove risultano chiaramente riportati i criteri che consentono di identificare i rapporti dedotti con la domanda monitoria come quelli effettivamente ceduti. L'obiezione parimenti sollevata quanto alla mancata comunicazione di quelle cessioni al debitore, oltre a non rilevare considerato che il debitore non ha eccepito di aver adempiuto al creditore apparente che è
l'effettivo fine sotteso quella notifica, è bastevolmente risolta dall'effetto che di quella è proprio del decreto ingiuntivo notificato.
In ordine alla obiezione relativa alla mancata allegazione del “piano di ammortamento” od , in alterantiva, della certificazione ex art. 50
TUB, mette conto considerare innanzi tutto che con riferimento a qust'ultimo, la società AGOS DUCATO S.p.A., quale intermediario finanziario (iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 T.U.B.) è impossibilitata alla emissione di quel documento non essendo un istituto bancario;
per quel che concerne, invece, l'assenza del piano di ammortamento l'opponente non allega alcuna norma che sanzioni l'assenza o il carattere essenziale ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, in linea con quanto sostenuto da. Cass. Civ. sez. III, n. 12922 del 26/06/2020 per la quale “il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto”.
Non deve trascurarsi poi che se pure è vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente rimane convenuto sostanziale, è pur sempre questi che, a fronte della obiezione di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme finanziate, è
4 onerato della prova d'aver adempiuto, prova che, nei fatti il non ha fornito, finanche puntualmente contestando gli Parte_1 estratti delle movimentazioni di ciascun rapporto azionato, prodotti dall'opposta già con la domanda monitoria. Può, in relazione ai ciascun rapporto dedotto in causa, essere utile richiamare il principio per cui: “L'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti”
(cfr. Trib. Roma, ord. del 08-09-2021).
Quella postura processuale è la medesima che l'opponente ha ritenuto di adottare anche con riferimento alle eccezioni relative alla applicazione di tassi usurari che alla denuncia di clausole vessatorie, di fatto essendosi limitato ad una mera deduzione. Ne è conferma quanto alla prima, l'aver ritenuto sufficiente la produzione dei decreti ministeriali relativi alla indicazione dei tassi di interesse nei periodo di vigenza del rapporto contrattuale, omettendo la minima dimostrazione, attraverso un adeguato elaborato, delle singole voci di spesa applicate al contratto che avrebbero concorso a determinare il tasso effettivamente applicato ovvero il momento storico in cui il tasso effettivamente applicato avrebbe superato la soglia dell'usura, avendo l'opponente meramente auspicato che fosse disposto ex
Ufficio un accertamento peritale che sarebbe risultato esplorativo ed in quanto tale inammissibile;
quanto alla seconda, poi, risulta fin troppo generico il riferimento alla presenza in contratto di
5 indeterminate “clausole vessatorie”, neppure precisate dopo quanto replicato dall'opposta. Piuttosto occorre rilevare che l'opponente aveva espressamente approvato le condizioni contrattuali anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., cui deriva la considerazione che l'odierno opponente avesse inteso consapevolmente accettare gli effetti giuridici che scaturivano da quel regolamento negoziale, così come ha accettato d'incamerare le somme finanziate e s'era attenuto ai termini restitutori pattuiti, quantomeno fino al momento ha preso ad essere inadempiente a quelli.
Condivisibile è quanto rammentato dall'opponente con riferimento alla precisa enunciazione dell'art. 34, comma III del Codice del
Consumo, -per il quale “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”- di guisa che le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie -cfr. artt. 1186 c.c.
(“Decadenza del termine”), 1382 c.c. (“Effetti della clausola penale”),
1282 c.c. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. III, c.c.
(“Saggio degli interessi”) e 1224 c.c. (“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
In conclusione, dunque, l'opponente ha omesso: l'espresso disconoscimento del contratto di rilascio della carta revolving, n.
5464918521208851 (emessa da Agos Ducato S.p.a. giusta contratto n. 42461921); la dimostrazione del proprio puntuale adempimento alla restituzione delle somme finanziate conformemente alle condizioni contrattuali convenute;
la dimostrazione della mancata conoscenza e consapevole accettazione dei termini e delle “presunte” clausole vessatorie previsti nei contratti de quo, oltre che dei tassi
6 effettivamente applicati siccome differenti da quelli di cui alla specifica convenzione contrattuale ed oltretutto usurari dal che deriva l'impossibilità di ritenere fondata e provata l'opposizione.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e considerato che non è stato necessario far luogo alla assunzione di mezzi istruttori, le stesse possono complessivamente liquidarsi nell'importo di €
1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di per essa Parte_1 Controparte_1 di ogni diversa eccezione, istanza e conclusione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1)Rigetta la opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1821/2022 r.g. Ing., n.
5328/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto in data
26/10/2022, notificato in data 07/11/2022;
2)Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa a
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le CP_2 spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi €
1.500,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 11 marzo 2025 all'esito della Camera di
Consiglio
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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