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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1322/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. FANUCCI COSTANZA MARIA (cf C.F._2
ATTRICE cf ), Controparte_1 C.F._3 con l'avv. RUSSO ALBERTO (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. cita in giudizio avanzando domanda ex Parte_1 Controparte_1 art. 2041 c.c. per la ripetizione di somme versate alla convenuta ma CP_1 prive di giustificazione causale, secondo la narrazione offerta da parte attrice, per l'importo complessivo di euro 16.800,00; chiede quindi al Tribunale di
“1) ACCERTARE E DICHARARE la carenza di ogni e qualunque diritto della sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, e residente in [...]
9, int. 9, a trattenere la somma di € 16.800,00 consegnatale nei tempi e nelle forme di cui alla narrativa del presente atto dalla signora e Parte_1 conseguentemente,
2) CONDANNARE la Sig.ra al pagamento e/o alla Controparte_1 restituzione in favore della signora della suddetta somma di Parte_1
€16.800,00#, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora come per legge dovuti dal dì della domanda al saldo effettivo.
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa”. I.2. si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando la domanda attorea e in particolare eccependo la propria mancanza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c., concludendo per sentir “rigettare tutte le domande avanzate dalla sig.ra nei confronti della sig.ra Parte_1 per essere infondate in fatto ed in diritto e per mancanza di Controparte_1 legittimazione passiva della comparente. Con vittoria di spese del presente
Giudizio”.
I.3. Depositate a opera delle parti le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. stante la natura documentale della causa viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c..
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II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea merita accoglimento risultandone la fondatezza per tabulas.
Sono stati prodotti infatti, in allegato all'atto di citazione, sia copia del bonifico bancario di euro 15.000,00 eseguito dall'attrice in favore della convenuta e da quest'ultima non contestato (doc. 3 fasc. attoreo), sia copia dell'assegno rilasciato sempre dall'attrice in favore della convenuta per euro 1.800,00 parimenti non disconosciuto da quest'ultima (doc. 5 fasc. attoreo): è pertanto documentale e incontestata, quindi pienamente provata, l'avvenuta dazione dell'importo complessivo di euro 16.800,00 dall'attrice alla convenuta.
Quid circa la causa sottostante a siffatta corresponsione di denaro?
L'attrice sostiene di avervi provveduto su espressa richiesta del padre della convenuta, legale rappresentante della società Tes_1 CP_2 con la quale parte attrice aveva concluso contratto di appalto per
[...]
l'esecuzione di lavori di vario tipo (ininfluente la relativa specificazione ai fini decisori del presente giudizio) presso immobili di sua proprietà: contratti dei quali l'attrice denuncia l'avvenuto inadempimento a opera della appaltatrice, con conseguente risoluzione contrattuale.
Proprio alla luce di tali deduzioni, la convenuta eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto del tutto estranea al rapporto negoziale intercorso fra l'attrice e la Controparte_2 L'eccezione, tuttavia, non ha pregio atteso che la domanda azionata nel presente giudizio non concerne la risoluzione del/dei contratto/i di appalto, bensì la restituzione di somme corrisposte a un terzo soggetto estraneo al contratto de quo: e non può seriamente dubitarsi che una domanda di tal genere non possa che essere rivolta nei confronti del soggetto effettivo beneficiario di quelle somme, potendosi semmai sostenere la tesi propugnata dalla convenuta i.e. carenza di legittimazione passiva non già con riferimento alla convenuta stessa bensì alla società ossia se l'attrice Controparte_2 avesse citato in giudizio per la restituzione di somme Controparte_2 effettivamente corrisposte a un terzo in persona di a Controparte_1 ragione avrebbe sollevato eccezione di propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva siccome non beneficiaria di dette somme.
Essendo diverse le domande (risoluzione contrattuale/restituzione di somme) e differenti i piani su cui esse operano, anche dal punto di vista soggettivo, non può “confondersi” la titolarità del rapporto dal lato passivo nelle due diverse fattispecie e azioni.
Né, d'altra parte, può bastare a sposare l'eccezione della convenuta il dato, pure testuale, per cui nel bonifico bancario di euro 15.000,00 si legge la causale “ in nome e per conto di Andromeda s.r.l.”: Controparte_1 innanzitutto perché la convenuta non ha offerto elemento probatorio alcuno a sostegno della deduzione di aver agito in rappresentanza di Controparte_2
o quale incaricata all'incasso o altro, in secondo luogo perché nulla ha dedotto né provato (ovvero, prima ancora, chiesto di provare) circa l'avvenuto ri- trasferimento di tali somme in favore di Controparte_2
Resta pertanto il dato, incontestato, per cui la convenuta è stata e permane beneficiaria di somme a lei non dovute, poiché corrisposte in esecuzione di un rapporto contrattuale cui la predetta è rimasta estranea – a nulla valendo, dal punto di vista dell'individuazione della controparte negoziale dell'attrice, che la convenuta sia socia della e in assenza di prova di un Controparte_3 rapporto di rappresentanza fra sé medesima e la società che avrebbe dovuto essere destinataria dei pagamenti in forza di rapporto contrattuale con l'attrice. In sintesi: per quanto attiene alla domanda di risoluzione contrattuale per asserito inadempimento, l'attrice deve rivolgersi nei confronti di CP_2 in quanto proprio controparte negoziale, dalla quale nulla comunque
[...] potrebbe ottenere a titolo restitutorio siccome non beneficiaria di alcun pagamento attoreo: a quest'ultimo riguardo, l'attrice doveva - come ha fatto - rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'effettiva beneficiaria del pagamento, odierna convenuta, la quale non solo non ha contestato l'intervenuta dazione di denaro in proprio favore ma neppure ha provato e - prima ancora - allegato di averlo ritrasferito all'effettiva destinataria così implicitamente confermando di essersi indebitamente Controparte_2 appropriata di tali somme.
Corretto si profila, pertanto, il tipo di azione intentato da parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. in presenza (i) sia dell'arricchimento della convenuta - circostanza, come visto, incontestata - (ii) sia del correlativo depauperamento dell'attrice (iii) sia dell'assenza di giustificazione causale di tale spostamento patrimoniale, in mancanza di rapporto contrattuale o extracontrattuale fra le due parti contendenti, giuridicamente estranee fra sé in relazione ai pagamenti per cui è controversia.
A precisazione, visto il tenore della domanda restitutoria formulata da parte attrice, merita chiarire come sull'importo dovuto da parte convenuta sono da calcolare i soli interessi di legge dalla data della messa in mora di cui alla racc.
a.r. prodotta sub doc. 11 fasc. attoreo (raccomandata ricevuta da parte convenuta in data 8.6.2023) esclusa la rivalutazione monetaria, che si applica unicamente ai crediti di valore ossia espressi ab origine in termini non monetari, laddove nella specie si tratta di domanda di restituzione di somme che ha quindi come oggetto proprio un importo espresso in termini monetari configurandosi pertanto quale credito di valuta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti i compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento sia per la fase istruttoria limitata al deposito di brevi memorie ex art. 171ter c.p.c., sia per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in accoglimento della domanda attorea, accertata la mancanza di giustificazione causale sottesa allo spostamento patrimoniale intervenuto da parte attrice in favore di parte convenuta, condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di euro 16.800,00 oltre interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo, come specificato in parte motiva;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica).
Pistoia, 20/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini