Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ISSN 2385-1376 LA MASSIMA In caso di errore di percezione dei dati acquisiti risulta si deduce, in relazione all'importo corrispondente alla differenza tra le rimanenze iniziali e quelle finali (che non risulta abbia costituito, nel giudizio di merito, un punto controverso), è stata erroneamente calcolata dal Tribunale con il segno meno anzichè con il segno più, come aritmeticamente dovuto e come considerato dal c.t.u. è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che definisce l'opposizione allo stato passivo. Gli errori di conteggio aritmetico, i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta …
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