Versione
23 agosto 1985
23 agosto 1985
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentario • 1
- 1. PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO: gli errori materiali si correggono con la revocazioneAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 gennaio 2018 · 0.87834316
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA In caso di errore di percezione dei dati acquisiti risulta si deduce, in relazione all'importo corrispondente alla differenza tra le rimanenze iniziali e quelle finali (che non risulta abbia costituito, nel giudizio di merito, un punto controverso), è stata erroneamente calcolata dal Tribunale con il segno meno anzichè con il segno più, come aritmeticamente dovuto e come considerato dal c.t.u. è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che definisce l'opposizione allo stato passivo. Gli errori di conteggio aritmetico, i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/02/2017, n. 4868Provvedimento: […] il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli articoli 3 della legge n. 433 del 1985 nonché 2424 e 2425 n. 3) cod. civ., lamentando l'errore commesso dal Tribunale consistito nell'avere ritenuto la prevalenza del fattore lavoro sul capitale investito nell'impresa, come conseguenza di un'inversione degli elementi di una operazione aritmetica di sottrazione compiuta nel provvedimento Ric. 2015 n. 05366 sez. M1 ud. 09-12-2016 -2- impugnato che, se correttamente effettuata, avrebbe portato ad un esito diametralmente opposto;Leggi di più...
- errore di conteggio aritmetico·
- errore di fatto·
- inclusione·
- fattispecie·
- motivi di revocazione·
- impugnazioni civili·
- revocazione (giudizio di)