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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 15/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3754/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI FEO FRANCESCO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17.4 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto di: “A) Accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione effettuata a carico del ricorrente per l'anno 2017 per violazione degli artt. 3,7,8 della L. n. 241/1990 in particolare per assenza di motivazione e per violazione dell'art 8, comma V, del D.L.
375/1993;
B) nel merito, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro di parte ricorrente alle dipendenze della ditta Beautyfruit nell'anno 2017 per 60 Controparte_2
giornate, nei mesi e nei periodi indicati in premessa, non è simulato ma effettivo.
C) Quindi, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino della posizione assicurativa nella misura già risultante dall'elenco annuale degli
OTD del Comune di residenza dell'anno 2017, e cioè per 105 giornate;
D) conseguentemente, condannare l' ad effettuare l'iscrizione di cui innanzi CP_1
mediante inserimento del nominativo del ricorrente e corrispondente numero di giornate lavorative nel primo elenco di variazione successivo alla pronuncia della sentenza di accoglimento del presente giudizio, ed iscrivendo, quindi, il ricorrente per n. 105 giornate nell'anno 2017”, vinte le spese di lite.
A supporto del proprio assunto ha dedotto che: nell'anno 2017 ha svolto l'attività di operaio agricolo prestando lavoro alle dipendenze della ditta BEAUTYFRUIT DI
SS SS con sede in San Ferdinando di Puglia alla via Brodolini,
12; il datore di lavoro era il sig. , di San Ferdinando di Puglia;
egli Controparte_2
ha lavorato per 60 giornate da settembre a dicembre, precisamente per 18 giornate a settembre, 15 ad ottobre, 14 a novembre e 13 a dicembre;
la ditta coltivava uva da esportazione, da tavola, in particolare uva Italia o Vittoria;
la Beautyfruit coltivava terreni siti prevalentemente a San Ferdinando di Puglia, e anche Cerignola, Canosa di
Puglia; egli raggiungeva i terreni con la sua auto;
l'orario di lavoro osservato è stato di almeno di 6 ore al giorno, dalle 5.00 alle 11.00 circa, ottobre e novembre si cominciava dopo, intorno alle 6.00; le mansioni cui è stato adibito erano impartite giornalmente da il quale era sempre presente sui terreni ed Controparte_2
esercitava il potere direttivo in quanto controllava la presenza sul posto di lavoro,
l'orario di arrivo e decideva quando terminare la giornata di lavoro;
la retribuzione percepita era pari ad € 50,00 al giorno ed era corrisposta ogni tre giorni circa direttamente dal datore di lavoro. CP_ Il ricorrente, quindi, ha contestato l'operato dell' laddove ha provveduto a disconoscere il rapporto di lavoro di cui innanzi.
CP_ L' regolarmene costituitosi ha in via preliminare eccepito la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970; nel merito, poi ha chiesto il rigetto integrale dell'avversa domanda perché destituita di fondamento.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito contestuale della sentenza.
CP_ L'eccezione di decadenza sollevata dall' in ragione del decorso del termine di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979, è fondata e va accolta.
L'art. 22 citato così recita: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. L'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993,dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Com'è noto, «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza» (v. Cass. sez. VI-L ord. n. 29070/11, che ha affermato detto principio ai sensi dell'art. 360bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
-il ricorrente ha subito il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura nell'anno 2017, sicché è stato cancellato dagli elenchi OTD di competenza della suddetta annualità;
-il provvedimento è stato notificato in data 12.10.2023 (vedasi documentazione
CP_ prodotta dall' ;
-avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto il ricorso amministrativo, in data 24.10.2024; - il procedimento amministrativo si è concluso, con esito negativo del ricorrente, con provvedimento comunicato in data 17.11.2023 (vedasi documentazione prodotta CP_ dall' in data 4.3.2025);
- avverso tale provvedimento di diniego il ricorrente non ha proposto il ricorso amministrativo di secondo grado;
-pertanto, il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria –che é iniziato a decorrere in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado di cui il ricorrente non si è avvalso- era destinato a scadere in data 15.04.2024;
-il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 17.4.2024, cioè oltre lo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge.
CP_ Attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' la domanda attorea va disattesa nel suo complesso, sicché resta assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, dovendosi ritenere che la dichiarazione 152 disp. att. cpc non è valida ai fini della richiesta esenzione dal pagamento delle stesse (cfr.
Cda Bari nr 233/2023: “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.55 del
2014, non potendosi applicare alla fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del
CP_ diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate agricole disconosciute dall il particolare regime di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. cpc. Ed invero, come di recente ribadito da Cass. 24.11.2022, n.34603, richiamando Cass. n.16676 del 2020:
Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la
Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli) (cfr. anche Cass. n.29010 del 2020;
Cass. n. 16535 del 2021 e 38701 del 2021)”.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia delle fasi effettivamente espletate, della natura seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3754 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in euro 884,50, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 15/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3754/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI FEO FRANCESCO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17.4 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto di: “A) Accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione effettuata a carico del ricorrente per l'anno 2017 per violazione degli artt. 3,7,8 della L. n. 241/1990 in particolare per assenza di motivazione e per violazione dell'art 8, comma V, del D.L.
375/1993;
B) nel merito, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro di parte ricorrente alle dipendenze della ditta Beautyfruit nell'anno 2017 per 60 Controparte_2
giornate, nei mesi e nei periodi indicati in premessa, non è simulato ma effettivo.
C) Quindi, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino della posizione assicurativa nella misura già risultante dall'elenco annuale degli
OTD del Comune di residenza dell'anno 2017, e cioè per 105 giornate;
D) conseguentemente, condannare l' ad effettuare l'iscrizione di cui innanzi CP_1
mediante inserimento del nominativo del ricorrente e corrispondente numero di giornate lavorative nel primo elenco di variazione successivo alla pronuncia della sentenza di accoglimento del presente giudizio, ed iscrivendo, quindi, il ricorrente per n. 105 giornate nell'anno 2017”, vinte le spese di lite.
A supporto del proprio assunto ha dedotto che: nell'anno 2017 ha svolto l'attività di operaio agricolo prestando lavoro alle dipendenze della ditta BEAUTYFRUIT DI
SS SS con sede in San Ferdinando di Puglia alla via Brodolini,
12; il datore di lavoro era il sig. , di San Ferdinando di Puglia;
egli Controparte_2
ha lavorato per 60 giornate da settembre a dicembre, precisamente per 18 giornate a settembre, 15 ad ottobre, 14 a novembre e 13 a dicembre;
la ditta coltivava uva da esportazione, da tavola, in particolare uva Italia o Vittoria;
la Beautyfruit coltivava terreni siti prevalentemente a San Ferdinando di Puglia, e anche Cerignola, Canosa di
Puglia; egli raggiungeva i terreni con la sua auto;
l'orario di lavoro osservato è stato di almeno di 6 ore al giorno, dalle 5.00 alle 11.00 circa, ottobre e novembre si cominciava dopo, intorno alle 6.00; le mansioni cui è stato adibito erano impartite giornalmente da il quale era sempre presente sui terreni ed Controparte_2
esercitava il potere direttivo in quanto controllava la presenza sul posto di lavoro,
l'orario di arrivo e decideva quando terminare la giornata di lavoro;
la retribuzione percepita era pari ad € 50,00 al giorno ed era corrisposta ogni tre giorni circa direttamente dal datore di lavoro. CP_ Il ricorrente, quindi, ha contestato l'operato dell' laddove ha provveduto a disconoscere il rapporto di lavoro di cui innanzi.
CP_ L' regolarmene costituitosi ha in via preliminare eccepito la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970; nel merito, poi ha chiesto il rigetto integrale dell'avversa domanda perché destituita di fondamento.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito contestuale della sentenza.
CP_ L'eccezione di decadenza sollevata dall' in ragione del decorso del termine di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979, è fondata e va accolta.
L'art. 22 citato così recita: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. L'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993,dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Com'è noto, «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza» (v. Cass. sez. VI-L ord. n. 29070/11, che ha affermato detto principio ai sensi dell'art. 360bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
-il ricorrente ha subito il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura nell'anno 2017, sicché è stato cancellato dagli elenchi OTD di competenza della suddetta annualità;
-il provvedimento è stato notificato in data 12.10.2023 (vedasi documentazione
CP_ prodotta dall' ;
-avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto il ricorso amministrativo, in data 24.10.2024; - il procedimento amministrativo si è concluso, con esito negativo del ricorrente, con provvedimento comunicato in data 17.11.2023 (vedasi documentazione prodotta CP_ dall' in data 4.3.2025);
- avverso tale provvedimento di diniego il ricorrente non ha proposto il ricorso amministrativo di secondo grado;
-pertanto, il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria –che é iniziato a decorrere in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado di cui il ricorrente non si è avvalso- era destinato a scadere in data 15.04.2024;
-il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 17.4.2024, cioè oltre lo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge.
CP_ Attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' la domanda attorea va disattesa nel suo complesso, sicché resta assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, dovendosi ritenere che la dichiarazione 152 disp. att. cpc non è valida ai fini della richiesta esenzione dal pagamento delle stesse (cfr.
Cda Bari nr 233/2023: “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.55 del
2014, non potendosi applicare alla fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del
CP_ diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate agricole disconosciute dall il particolare regime di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. cpc. Ed invero, come di recente ribadito da Cass. 24.11.2022, n.34603, richiamando Cass. n.16676 del 2020:
Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la
Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli) (cfr. anche Cass. n.29010 del 2020;
Cass. n. 16535 del 2021 e 38701 del 2021)”.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia delle fasi effettivamente espletate, della natura seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3754 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in euro 884,50, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti