Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10589/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OL Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10589 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente tra
, nato a [...] il [...] ( e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2
), rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti C.F._2
dall'Avv. Luigi Massa (C.F. ), e dall'Avv. LI Russo (C.F. C.F._3
) con i quali elettivamente domiciliano in Aversa (CE) al Viale J.F. Kennedy C.F._4
n. 13, ai quali è possibile ex artt. 176 c.p.c. inviare le comunicazioni a mezzo p.e.c. agli indirizzi:
- Email_1 Email_2
- opponenti e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._5
13/08/1949 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Emilio Boccia, (C.F. ) e dall'Avv. C.F._6
Gaetano del Giudice (C.F. ) con i quali è elettivamente domiciliato in C.F._7
OL al Viale Antonio Gramsci n. 21, ed ai quali è possibile ex artt. 176 c.p.c. inviare le comunicazioni agli indirizzi p.e.c. e Email_3
Email_4
- opposto
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2544/2019 del 30.5.2019 notificato in data 09.07.2019 emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'Ing. con il quale veniva loro Controparte_1 ingiunto il pagamento di € 100.637,17 per competenze professionali oltre interessi e spese.
Gli opponenti eccepivano la prescrizione del diritto vantato ex art. 2956 e 2957 c.c. affermando di aver corrisposto l'intero importo all'opposto seppure spropositato rispetto alle prestazioni rese, deducevano, poi, l'infondatezza della domanda monitoria e spiegavano “domanda riconvenzionale con condanna dell'opposto Ing. , al pagamento della somma complessiva di euro Controparte_1
41.000/00 oltre accessori, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali patiti per vizi, difetti, maggiori esborsi e costi, salvo diversa quantificazione – maggiore o minore – a seguito dell'istruttoria a farsi;
in via gradata in ipotesi di accoglimento sia pure parziale dell'avversa domanda, porre in compensazione le somme eventualmente acclarate e riconosciute a favore degli opponenti a titolo riconvenzionale, con riconoscimento in loro favore della maggior somma dovuta ai medesimi in differenza e per le causali di ristoro invocate”. Vinte le spese con attribuzione.
Costituitosi l'opposto impugnava l'avverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
a- concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo 2544/2019 del
30.05.2019 (R.G. 6414/2019) reso dal codesto Tribunale, Giudice dr. Pasquale Ucci, ricorrendo tutti i presupposti in fatto ed in diritto, ed in particolare sulla scorta della circostanza che
l'opposizione risulta palesemente dilatoria e non fondata su prova scritta antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non è di pronta soluzione, così come argomentato e dedotto nel corso della presente memoria ed in particolare ai precedenti punti;
Nel merito
b- rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto, inammissibile ed improcedibile, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 2544/2019 del 30.05.2019 (R.G. 6414/2019) reso da codesto Tribunale, Giudice dr. Pasquale Ucci;
c- in via subordinata, anche in caso di revoca, totale o parziale, del decreto ingiuntivo, condannare comunque i signori e al pagamento della somma di Parte_2 Parte_1
euro 100.637,17, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalle scadenze al soddisfo, nonché gli interessi anatocistici dalla domanda sino al soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta congrua, tenuto conto di tutto quanto argomentato e dedotto nel presente atto;
Sulla riconvenzionale di parte opponente
2 d- In via preliminare ed assorbente, rilevata la nullità della domanda, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata da controparte poiché indeterminata nell'an e nel quantum ed attinente a circostanze del tutto diverse rispetto a quelle dedotte con il ricorso monitorio;
e- Sempre in via preliminare ed assorbente, dichiarare gli attori decaduti dalla eccezione per vizi e difformità dell'opera, ex art. 1667 II comma c.c., nonché dichiarare maturata la prescrizione ex art. 1667 III comma c.c;
f- Nel merito e in via subordinata rigettare nel merito la domanda riconvenzionale spiegata da controparte poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata e/o in ogni caso dichiarare compensate, in tutto od in parte, o compensarle con il maggior credito del sig.
; CP_1
In ogni caso
g- condannare controparte al pagamento dei compensi e spese di giustizia, nella loro massima determinazione possibile attesa la temerarietà della opposizione, da corrispondersi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, raccolto l'interrogatorio formale degli opponenti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta C.T.U. in merito alle attività professionali svolte dall'Ing. CP_1 ed all'esistenza di vizi e difformità dell'opera realizzata sotto la direzione dei lavori dell'opposto, rifiutata dall'opposto la proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'esito della CTU, mutata la persona fisica del giudicante, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
1. Sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Preliminarmente occorre osservare, che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448). L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore,
3 tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass. Civ. S.U.
14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
2. Sull'eccezione di prescrizione presuntiva
In merito alla sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, istituto che si giustifica nell'ambito di determinati rapporti professionali e d'opera intellettuale in cui si presume il pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del compenso, essa opera solo quando non sia contestato il credito ed il debitore non abbia ammesso di non aver pagato. In tal caso l'unico onere che grava sul debitore è quello di dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, spettando invece al creditore, che voglia vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova è soggetta a rigorose limitazioni essendo previsto che essa, salvo ammissione di non pagamento da parte del debitore, possa essere data esclusivamente a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito (art. 2960 c.c.). Secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte tale forma di prescrizione si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo
(come accade per la prescrizione ordinaria), bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (v. in questo senso, tra le più recenti, Cass.Civ. Sez. II 1.10.2018 n. 23751).
Ciò posto, deve rilevarsi che dagli atti allegati dall'Ing. e segnatamente dalla relazione a CP_1
sua firma del 16.12.2016 (Doc. n. 2 produzione opposta), emerge che i rapporti tra le parti siano proseguiti quanto meno fino alla data del 18.11.2016, difatti, allegati alla relazione vi sono tutti i
4 contrati stipulati dai Sigg.ri sia con la che con le successive imprese che si sono Pt_1 CP_2
occupate del completamento dei lavori: n. 2 offerte della Costruzioni Meridionali Sr.l. e contratto di appalto tra gli e la Costruzioni Meridionali del 13.05.2016, nonché le offerte della Atec Pt_1
per la piscina.
Vero è che in sede di interrogatorio formale i Sigg.ri hanno negato di aver affidato all'Ing. Pt_1
la redazione di una stima dei lavori effettuati dalla nel dicembre 2016, ma tale CP_1 CP_2 affermazione è sconfessata dalla documentazione allegata dall'Ing. , il quale non avrebbe CP_1
potuto acquisire i detti contratti se non tramite i Sigg.ri , né sul punto gli opponenti hanno Pt_1
dedotto alcunché.
Va, poi, chiarito che i Sigg.ri pur avendo affermato di aver regolarmente eseguito il Pt_1 pagamento del compenso al professionista, hanno negato la debenza dell'importo asseritamente versato, sollevando contestazioni sul “quantum” sia per la genericità dei conteggi di cui alla fattura esibita e in rapporto alle attività concretamente svolte dal ricorrente, sia in ragione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata nei confronti del professionista, il quale, secondo le prospettazioni della committenza, avrebbe preteso un compenso non giustificato a causa della negligenza e dell'inadempimento dello stesso nell'esecuzione degli incarichi.
Sulla base di tali rilievi, dunque, dev'essere senz'altro rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo gli opponenti adottato una difesa chiaramente incompatibile con l'ammissione implicita di avere estinto per intero il credito vantato dall'Ing. , costituente il presupposto CP_1 per l'operatività della presunzione di legge.
3. Sull'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667, co 2 e 3 c.c.
Sull'eccezione sollevata dall'opposto circa la decadenza e prescrizione dalla domanda riconvenzionale, proposta in merito ai vizi lamentati dagli opponenti, si osserva che l'eccezione è infondata non essendo applicabile tale specifica normativa al caso in esame. Invero le disposizioni dell'art. 1667 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella cui si riferisce l'art. 1667 cod. civ.; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della
5 frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale.
Va, infine, osservato che la prescrizione per responsabilità professionale ex art. 2946 c.c., è decennale.
4. Sul merito
In merito alla domanda proposta dall'opposto di pagamento per le prestazioni professionali svolte in favore dei committenti Sigg.ri ed alla spiegata domanda riconvenzionale, val la pena Pt_1
osservare che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile e di direzione dei lavori per l'esecuzione del progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Da ciò consegue che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento
(Cass.1214/2017). Laddove invece, come nel caso di specie, l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cfr.: Cass. n.
6009/2012), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. Pertanto, se l'opera sia stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha il diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso. Quindi, nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene dunque il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 6886/2014).
Va poi ribadito il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
6 rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez.
2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).
Appare evidente che l'obbligo del professionista di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte - dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi - deve avvenire in corso d'opera e non ex post, ad opere ultimate (Cfr.:
Sez. 3 Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023 (Rv. 667867 - 01).
Nel caso di specie, a fronte delle varie prestazioni professionali poste in essere dall'ing. in CP_1 favore dei committenti, come accertato nell'espletata C.T.U., l'esistenza dei vizi dell'opera, seppur imputabili al professionista ed idonei a far sorgere a carico del medesimo l'obbligazione risarcitoria, non sono risultati talmente gravi da implicare l'inutilizzabilità dell'opera stessa: non è dunque configurabile un radicale inadempimento dell'obbligazione di risultato a carico del professionista, né risulta che i committenti abbiano chiesto la risoluzione del contratto.
Difatti, secondo la Suprema Corte “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo,
7 avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'”opus” a regola d'arte) (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017).
Tracciate le coordinate da seguire per la soluzione delle problematiche sottese alla fattispecie in esame può rilevarsi che dalla espletata consulenza tecnica di ufficio, i cui risultati il Tribunale condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, è emerso che le prestazioni professionali svolte dall'Ing. , sono consistite: CP_1
“1. Nella realizzazione, presumibilmente a quattro mani, di modifiche ai grafici e calcoli Per_ volumetrici in relazione alla documentazione fornita dall'ing. nonché la realizzazione degli allegati resisi necessari per la presentazione del PdC in sanatoria P0036 del 30/11/2010 ed ancora l'attività di coltivazione della pratica presso gli uffici tecnici comunali ai fini dell'approvazione della stessa (cfr. 5.11, 5.12, 5.13, 5.14). Non vi sono altri documenti da evidenziare”;
L'esecuzione di tali prestazioni è stata dimostrata dall'istruzione probatoria svolta. Difatti, il teste
Ing. , escusso all'udienza del 24.05.2021, della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1 dubitare, sia per l'attività svolta dal medesimo sul cantiere e, quindi, a conoscenza dei fatti, sia perché privo di alcun interesse all'esito della lite, ha dichiarato: “conosco l'ing. Controparte_1 perché accompagni al suo studio il defunto dott. ; ricordo che poi l' aveva Persona_2 Pt_1 necessità di richiedere l'accertamento di conformità di un immobile di sua proprietà in Marano di
OL ma non ricordo l'ubicazione e mi chiese di affiancare alla mia attività un professionista del luogo che potesse curare l'istruttoria della pratica presso il comune”; “ricordo che dopo che io avevo redatto alcuni elaborati tecnici l' mi chiese di far intervenire l'ing. al Pt_1 CP_1
quale io consegnai i files contenti i grafici, le piante relativamente alla villa oggetto dell'intervento; preciso che poi il completò la pratica con i calcoli di volume e la CP_1 relazione e nuovi grafici mentre i calcoli strutturali li avevo fatti io”; “il dott. però chiese Pt_1
che firmassi io gli elaborati tecnici architettonici e quindi io firmai tali elaborati che aveva completato l'ing. ”; “i calcoli strutturali al genio civile in sanatoria vennero presentati CP_1 da me e quindi venne rilasciato il permesso di costruire in sanatoria”;… “dopo il rilascio dell'accertamento di conformità, io, essendo venuta meno la fiducia dell' , decisi di Pt_1 dimettermi dall'incarico di direttore dei lavori”; “quando io me ne andai, nel 2011, se ben ricordo, appena dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica i lavori erano allo stato rustico”; “non so dire dopo le mie dimissioni chi ha proseguito i lavori”; “l'ultima volta che sono stato presso la villetta è stato nel 2011”; “io per l'attività che ho svolto sono stato pagato dall' ma non Persona_2 ricordo più quanto”.
8 Le altre attività svolte dall'opposto sono:
“2. Direzione dei Lavori relativamente al PdC in sanatoria P0036 del 30/11/2010 a partire dal
25/06/2012 attraverso Comunicazione di inizio lavori (cfr. all. 5.18).
3. Progettazione delle opere di cui alla DIA, per Variante in corso d'opera, pratica UTC 1142 del
16/04/2013 relativa alla diversa sistemazione esterna e frazionamento da abitazione monofamiliare ad abitazione bifamiliare come Variante al PdC P0036 del 30/11/2010 (cfr. all. 5.20, 5.21, 5.22,
5.23).
4. Direzione dei Lavori relativamente alla DIA per Variante in corso d'opera pratica UTC 1142 del
16/04/2013 a partire dal 11/06/2013 con Comunicazione di inizio lavori (cfr. all. 5.24).
5. Progettazione delle opere di cui alla SCIA pratica UTC 1264/13 protocollo 19089 del 27/11/2013 per la costruzione di pertinenza ovvero di sopraelevazione per la realizzazione di sottotetto non abitabile, quale Variante in corso d'opera al PdC P0036 del 30/11/2010 e DIA pratica UTC
1142/2013, con struttura in legno lamellare a copertura del lastrico solare (cfr. all. 5.25, 5.26, 5.27),
e la realizzazione degli allegati resisi necessari per l'autorizzazione.
6. Denunzia di Lavori al GC di OL per la sopraelevazione di un fabbricato esistente, sulla base della SCIA pratica UTC 1264/13 protocollo 19089, a firma dell'ing. quale Controparte_1
rilevatore architettonico e verificatore strutturale, cui seguì il provvedimento del GC di OL di autorizzazione sismica 809/AS/14 del 08/04/2014 (cfr. all.
5.28 e 5.29)
7. Direzione dei Lavori relativamente alla SCIA pratica UTC 1264/13 protocollo 19089 del
27/11/2013 per la costruzione di pertinenza ovvero di sopraelevazione per la realizzazione di sottotetto non abitabile quale Variante in corso d'opera al PdC P0036 del 30/11/2010 e DIA pratica
UTC 1142/2013 con struttura in legno lamellare a copertura del lastrico solare (cfr. all. 5.25, 5.26,
5.27)”.
Attività per la quale il CTU ha quantificato il compenso, come richiesto dal Tribunale, in applicazione del Testo Unico della Tariffa degli Onorari per le Prestazioni Professionali dell'architetto e dell'ingegnere, Legge 2 Marzo 1949, n. 143 (Aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e
D.M.
3.9.97 n. 417) in € 68.896,99 compresivi di cassa (4% € 2.172,04) ed iva (22% € 12.424,05).
Pertanto, i Sigg.ri e vanno condannati al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore dell'Ing. dell'importo di € 68.896,99. CP_1
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti, essa è risultata fondata, in quanto dalla espletata C.T.U. sono emersi i vizi lamentati da parte attrice, così descritti:
a. pavimentazioni esterne: assenza di fugante e pendenza non corretta con ampie zone con accumulo d'acqua;
b. intonaci esterni: efflorescenze, distacchi e dilavature dovute all'assenza di copertine protettive;
9 c. piscina esterna: problemi di tenuta strutturale alla vasca e di impermeabilizzazione nonché problemi al canale di sfioro;
nella predisposizione dell'elaborato definitivo il punto “c” è stato espunto in quanto trattasi di inadempimento contrattuale e non di vizio dato che la piscina non risultava completa;
d. pavimenti e rivestimenti interni: macchie di collanti e diverse scheggiature;
e. locali seminterrati: spazi con pareti e soffitte imbibite di acqua con infiltrazioni provenienti dalla corte sovrastante e dalla piscina;
f. facciate esterne della villa: tracce di ritocchi di intonaci e pitture per l'installazione di impianti;
g. piano terra: negli spazi adiacenti al locale garage, la totale assenza di camera d'aria al di sotto del piano di calpestio che poggia direttamente sul terreno;
h. tramezzature piano terra: negli spazi adiacenti al locale garage, interessati da fenomeni di risalita capillare di notevole entità, con la compromissione dell'uso degli spazi coinvolti;
i. piscina interna: problematiche di umidità e infiltrazioni già riguardanti altre parti dell'immobile.
In merito ai detti vizi, il C.T.U. ha rappresentato che “Pur non risultando esplicitamente segnalati altri vizi, si evidenzia ulteriormente che, attraverso gli accessi peritali e l'uso di strumentazione, sono state rilevate delle infiltrazioni in atto sia nel locale garage che nel vano adiacente”
In merito alla quantificazione l'Ing. ha affermato: “ In relazione alla eliminazione dei Per_3
vizi indicati da parte attrice, e riscontrati nel corso delle operazioni peritali, sono stati prodotti dei
Computi Metrici Estimativi basati sul Prezzario Regionale Campania 2023 e/o specifiche analisi dei prezzi che hanno determinato i seguenti importi:
Deve osservarsi che in merito ai vizi dell'opera realizzata sotto la direzione dell'opposto, il C.T.U. ha potuti rilevarli oltre che dai sopralluoghi anche dalle stesse indicazioni dell'opposto, dalla perizia in atti redatta da altro tecnico al fine di quantificare lo stato dei lavori per il subentro di una nuova
10 impresa, la Costruzioni Meridionali S.r.l. con la quale in data 13/05/2016 i germani Pt_1
stipularono un contratto di appalto per il completamento delle opere, lasciate incompiute dalla
LI NC, (con la quale gli opponenti in data 14/07/2009 avevano stipulato un CP_3
contratto di appalto in relazione al permesso di costruire in sanatoria prot. 2309 del 05/11/2010), nonché dai numerosi rilievi fotografici, effettuati all'epoca dei fatti, allegati alla detta perizia e dal medesimo opposto (All. nn. 13,14, 15 e 16 memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 3 opposto).
Deve rilevarsi che in merito all'esecuzione dei lavori, come correttamente rilevato dal C.T.U., non risultano effettuate dalla D.L.: contabilità dei lavori, stati di avanzamento, certificati di pagamento, in particolare la quantificazione delle opere non eseguite a regola d'arte dall'impresa appaltatrice con adeguato computo metrico, ordini di servizio alla impresa appaltatrice o contestazioni all'impresa circa l'esecuzione delle opere, quantificazione dei lavori eseguiti, essendosi limitato l'opposto, quale D.L., ai conteggi dell'appaltatore sui lavori eseguiti ed ai pagamenti effettuati dai committenti.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente va, conclusivamente riconosciuto ai Sigg.ri e per i vizi Parte_2 Parte_1 rilevati e dovuti alla direzione dei lavori dell'Ing. l'importo di €. 80.104,59 oltre interessi CP_1
dalla domanda.
Quindi, il decreto ingiuntivo n. 2544 emesso nell'ambito del procedimento con r.g. n. 6414/2019 va revocato, e come richiesto, previa compensazione tra i reciproci debiti-crediti gravanti sulle rispettive parti processuali l'opposto deve essere condannato al pagamento del maggior credito accertato in favore degli opponenti pari ad €. 11.207,6 oltre interessi dalla domanda.
5. Sulle spese di lite
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Civ. Sez. III 22.02.2016 n.
3438: Cass. Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II 23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione dell'esito della lite, si giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
11 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti.
P. Q. M
Il Tribunale di OL Nord in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dai Sigg.ri e Parte_2
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2544 emesso nell'ambito del Parte_1
procedimento con r.g. n. 6414/2019;
2) accerta e dichiara la sussistenza in capo alla parte opposta Ing. del credito per Controparte_1 prestazioni professionali di €. 68.896,99, nonché del maggior credito oggetto della domanda riconvenzionale degli opponenti, accolta, pari ad €. 80.104,59 e, previa compensazione condanna l'opposto Ing. al pagamento in favore degli opponenti, Sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e dell'importo complessivo di €. 11.207,6, oltre interessi dalla domanda;
[...] Parte_1
3) spese compensate;
4) spese di CTU definitivamente poste a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Aversa, 28/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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