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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
NE ON (C.F./P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Anna PONTANI Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ; P.IVA ), con il Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Carlo Alberto COVA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 578/2024, pubblicata il
26/4/2024; materia: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 1 di 21 nel merito: in totale riforma della sentenza n. 578/2024, pubblicata il 26 aprile 2024 (RG 1238/2021 del Tribunale di Busto Arsizio - Giudice dott. Angelo Farina) e notificata il 29 aprile 2024, accogliere integralmente le domande formulate nel primo grado di giudizio, che qui si riproducono: Piaccia alla S.V. Ill.ma, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n. 115 del 2021, e comunque condannare il signor CP_1 al pagamento della somma di € 212.218,20.= oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2001.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase monitoria, ex D.L.
n. 147/2022 e ss., anche per responsabilità aggravata. Respingere l'appello incidentale, assolvendo da ogni domanda formulata. CP_2
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il signor proprietario e gestore di un albergo, di un ristorante da 100 Controparte_1 coperti e bar con solarium a OR, si è informato per circa due anni sull'acquisto di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili prima a biomassa legnosa, orientandosi poi verso impianti alimentati a olio vegetale.
2) Vero che il 28/4/2010 ha predisposto relazione tecnica e preventivo per il CP_3 CP_1 con BPS integrato per impianto con solo motore DO EW 430 – serie Oilgen – per un prezzo di vendita di euro 804.000,00 (624.000,00 + 180.000,00 del sistema ORC), come da documento che si rammostra.
3) Vero che tale relazione è servita al signor per presentare domanda e partecipare ad un CP_1 bando regionale volto a ottenere un contributo a fondo perduto, poi erogato dalla Regione Val d'OS, per la realizzazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico, come da domanda presentata da a FINAOSTA Spa del CP_1 29.04.2010, nonché un finanziamento di per € 250.000,00, come da documentazione che si Pt_3 rammostra sub docc.4, 5, 6, 155, 157. 4) Vero che la compagna del signor OR , da tempo faceva parte dell'organico di CP_1 Tes_1
Pt_3
5) Vero che, subentrata a nella gestione commerciale per la vendita e installazione Pt_2 CP_3 degli impianti alimentati a biomassa liquida, al signor in data 28.04.2010 è stata trasmessa CP_1 offerta e in data 26.08.2010 relazione tecnica a firma entrambe in linea con la Parte_2 precedente documentazione a firma come da documenti che si rammostrano. CP_3
6) Vero che la relazione è stata utilizzata dall'ing. professionista incaricato dal signor Tes_2
come base per lo sviluppo e la redazione dei documenti necessari da presentare in CP_1 conferenza dei servizi alla Regione Val d'OS nel 2011 per ottenere l'autorizzazione ad installare l'impianto fornito da denominato officina elettrica. Pt_2
7) Vero che l'attore ha usufruito del finanziamento a fondo perduto della Regione Valle d'OS in conto capitale di € 327.360,00, con agevolazione finale deliberata per € 329.360,00 (delibera Giunta Regionale del 5 novembre 2010).
8) Vero che nell'offerta era prevista l'assistenza Full Service (al prezzo annuo di € 76.000,00), che garantiva l'intervento di meccanici specializzati per l'impianto che doveva essere alimentato solo con combustibili raffinati.
9) Vero che il signor ha rifiutato di sottoscrivere il contratto di assistenza proposto, CP_1 dichiarando che avrebbe agito in prima persona con l'aiuto di motoristi aostani.
10) Vero che per ottenere il contributo regionale a fondo perduto, che richiedeva il previo pagamento integrale del prezzo dell'impianto, il si è fatto quietanzare le fatture da prima di CP_1 Pt_2 pagina 2 di 21 averle saldate mediante anticipo via mail delle copie degli assegni per € 149.435,00 di Unicredit e di € 56.387,00 di BCC, come da documentazione che si rammostra sub docc. 144, 145, 146, 148, 149, 150,
153. 11) Vero che, dopo aver ottenuto le fatture quietanzate, ha poi omesso di consegnare gli originali degli assegni o di pagare in altro modo le fatture.
12) Vero che in data 15 maggio 2013 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata in cui il ha riconosciuto la propria posizione debitoria per € 317.373,00, come da documento che si CP_1 rammostra sub doc. 146.
13) Vero che, a parziale pagamento del debito, successivamente al 15 maggio 2013 ha CP_1 pagato a in data 31.05.2013 mediante bonifico € 45.486,00; in data 06.06.2013 mediante Pt_2 bonifico € 65.000,00; in data 02.06.2014 € 6.000,00; in data 13.06.2015 € 2.500,00 direttamente a
Pt_4
14) Vero che con mail 4 maggio 2015, che si rammostra, il ha sintetizzato la situazione CP_1 contabile con riportando i pagamenti effettuati e certificando che, a fronte dei suoi calcoli, Pt_2 aveva fino ad allora pagato euro 809.746,50 di fronte a un dovuto di € 973.843,20. Di seguito si riporta il riepilogo dell'attore:
1) 10/05/2010 5.000 € acconto su fattibilità impianto – Dinamica Sas – Genzianella di Salinaro
2) 21/09/2012 253.381 €
3) 21/09/2012 38.485 €
4) 20/11/2012 127.057 €
5) 04/01/2013 216.607,50 €
6) 21/01/2013 19.972,50 €
7) 30/05/2013 45.493,50 €
8) 05/06/2013 65.000 €
9) 20/07/2013 30.250 € (contanti) >> secondo 30.000,00 Pt_2
10) 30/05/2014 6.000 €
11) 13/06/2014 2.500 €
12) TOTALE 809.746,50 € 15) Vero che, oltre al conteggio di cui al capitolo 14, ha anticipato a mediante Pt_2 CP_1 bonifico, somme per € 25.279,80 per far fronte ai seguenti costi:
- euro 7.000,00 + IVA 21% per euro 8.400,00 – nota credito del 23.11.2012 - scorporo pratiche autorizzative;
- euro 880,00 + IVA 21% per euro 1.064,80 – fattura DME del 24.12.2012 per intervento taratura e certificazione contatori;
- euro 3.500,00 + IVA 21% per euro 4.235,00 – Nota credito del 18.02.2013 storno parziale ft.
7.11.2012;
- euro 3.800,00 + IVA 10% per euro 4.180,00 – ft. del 31.03.2013; CP_4
- euro 7.400,00 esente IVA – ft. SOCEAM per conto di per pagamento olio combustibile. CP_1
16) Vero che con dichiarazione 6 novembre 2015, che si rammostra sub doc. 152, il ha CP_1 precisato le modalità di rientro debitorio relativamente alla fattura di euro 121.387,20.
17) Vero che nell'agosto 2012 la Banca Unicredit di OR, per la concessione di mutuo per il pagamento dell'impianto, ha richiesto al che rilasciasse garanzia reale, effettuata CP_1 Pt_2 con bonifico, di euro 60.000,00.
18) Vero che nell'occasione anche resa disponibile a sottoscrivere, a fronte di un Parte_5 contratto di assistenza Full Service, polizza assicurativa con primario istituto (Zurich o Liguria) per la copertura delle ore di mancata produzione.
pagina 3 di 21 19) Vero che il signor ha rifiutato di sottoscrivere un contratto di manutenzione sia con CP_1 Pt_2 sia con società a questa collegate sia con società incaricata da di
[...] CP_5 Parte_2 assemblare l'impianto, che aveva prodotto plurime offerte relative a manutenzione ordinaria e straordinaria su richiesta del CP_1
20) Vero che nel novembre 2013 il signor per ottenere autorizzazione di funzionamento non CP_1 solo ad olio vegetale ma anche a grasso animale, ha fatto installare da Filtereco SR un filtro di raffinazione on-site del grasso stesso.
21) Vero che con mail del dicembre 2013, che si rammostra sub doc. 98, il comunicava ad CP_1
Assoebios, associazione che raggruppava i proprietari di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di aver modificato il sistema di alimentazione mediante installazione di un sistema per la raffinazione del grasso animale, per il quale aveva ottenuto dal GSE, dall'Agenzia delle Dogane (tematica accise a zero) e dall'ARPA, autorizzazione all'utilizzo in alternativa all'olio vegetale.
22) Vero che subito dopo il collaudo con esito positivo del dicembre 2012 l'impianto ha funzionato soltanto a singhiozzo in quanto il dichiarava l'assenza di fondi per l'acquisto di combustibili CP_1 in quantità e qualità idonei al funzionamento del sistema.
23) Vero che per una cisterna da 25 tons consegnata a OR occorrevano all'epoca circa 24.000,00 euro per ogni carico, per un consumo annuo stimato di circa 825 tons, per un valore di acquisto annuo di circa 670.000,00 euro, vale a dire circa 56.000,00 euro mese.
24) Vero che già nel dicembre 2012 il signor ha richiesto un finanziamento in banca per CP_1 l'acquisto di forniture di olio.
25) Vero che per il funzionamento dell'impianto il signor ha utilizzato biocombustibili di CP_1 vario tipo, inadatti all'impianto venduto da Pt_2
26) Vero che, in particolare, per la prima immissione in rete dell'energia prodotta per poter ottenere da GSE il riconoscimento di impianto funzionante, ha usato combustibili non raffinati, tra CP_1 cui 1.000 kg di oli di Soceam, 700 kg di Olioenergia, utili al funzionamento dell'impianto per sole 16 ore.
27) Vero che negli anni 2012, 2013, 2014 l'attore ha acquistato combustibili diversi da quelli idonei all'impianto da diverse società, tra cui Socoil SR, Olio Energia SR, Sirius SR, Gatti SR, Nuova Campari spa.
28) Vero che già a partire dal 2013 il motore originario ha subito interventi manutentivi ad opera diretta del anche coadiuvato da un meccanico generico di OS. CP_1
29) Vero che nel tempo sull'impianto sono intervenuti diversi meccanici, tra cui Energia Idea SR, signor Diegoli, Gas & Diesel SR, Ing. CP_6
30) Vero che a maggio 2014 ha importato da Corea e Cina ed installato iniettori e CP_1 polverizzatori di alimentazione, risparmiado sull'acquisto di prodotti originali e garantiti dai dealers italiani.
31) Vero che il ha acquistato pezzi di ricambio consumabili da CSD SR Milano, da Seven CP_1
Diesel Spa, o in Cina da Refone Auto Power Co. Ltd, con importazione diretta. 32) Vero che nell'ottobre 2013 ha acquistato da Tractor e cambiato i polverizzatori del CP_1 sistema di iniezione mettendo degli altri aftermarket con codice diverso da quelli originali.
33) Vero che il cambio di dimensione dei fori nei polverizzatori serve per aumentare o diminuire la portata e la tipologia di polverizzazione nella camera di combustione.
34) Vero che il cambio di dimensione dei fori nei polverizzatori può far variare il rendimento impiantistico e può danneggiare il motore.
pagina 4 di 21 35) Vero che l'utilizzo di grasso animale, con viscosità diversa dall'olio raffinato per il quale l'impianto era stato approntato, determina un cambiamento sostanziale al sistema di adduzione del combustibile.
36) Vero che l'utilizzo di grasso animale comporta un punto di innesco della combustione diverso, che implica ulteriori interventi sui sottosistemi dell'impianto per ritarare anticipo, combustione, trattamento fumi per la pulizia dello scambiatore solidale al funzionamento della turbina per lo sfruttamento dell'energia termica da convertire in energia elettrica ed aumentare perciò la produzione elettrica senza aumento dei consumi di combustibile.
37) Vero che il ha chiesto più volte a di spostare la scadenza delle fatture di CP_1 Pt_2 pagamento del prezzo, mediante temporanei storni di fatture.
38) Vero che in data 19 dicembre 2013, in accordo tra le parti, è stata riemessa fattura per euro
102.720,00 + IVA, con importo maggiorato di euro 2.400,00 per la fornitura di caldaia a legna ad integrazione. 39) Vero che in data 6 novembre 2015 ha proposto a un piano di rientro di euro CP_1 Pt_2
121.387,20 sulla fattura del 16 dicembre 2013, come da documentazione che si rammostra.
40) Vero che a partire dall'ottobre 2014 si è attivata per trovare aziende interessate a Pt_2 subentrare nella gestione dell'impianto di OR.
41) Vero che diverse società (Comiter srl, Insieme srl, Agriall srl, SA srl, , Parte_6
CCE Engineering srl) hanno manifestato interesse.
41) Vero che anche dopo il secondo collaudo del maggio 2013, imposto da GSE ed Agenzia delle
Dogane per ottemperare a nuove disposizioni, il motore ha sempre performato.
42) Vero che per l'acquisto e messa in funzione dell'impianto il signor ha avuto a CP_1 disposizione € 1.129.360,00, così composti: € 450.000,00 quale mutuo ipotecario di Unicredit spa, un contributo a fondo perso alla Regione Val d'OS, erogato da FINAOSTA per euro 329.360,00, un finanziamento di euro 250.000,00 da nonché un finanziamento di euro 100.000,00 ottenuto Pt_3 Contr da per la costruzione della struttura interrata, denominata garage, sulla quale è stato poi posizionato l'impianto di produzione energia elettrica.
43) Vero che nell'aprile 2013 l'attore ha ottenuto il rimborso IVA di 156.000,00 euro a fronte di fidejussione rilasciata dalla sua assicurazione.
44) Vero che per l'acquisto del combustibile il ha anche ricevuto finanziamenti personali da CP_1 conoscenti o investitori, per altri 110.000,00 euro.
45) Vero che ha dovuto effettuare lavori e servizi extra capitolato su opere murarie e CP_2 autorizzazioni, per complessivi € 143.002,30 di imponibile, in quanto richieste con la Conferenza dei servizi e dal GSE. Tali lavori sono stati elencati all'attore con mail del 4 settembre 2913 e del 6 novembre 2013, che si rammostrano, così riassumibili:
- SEI Energia – pratiche autorizzative 9.495,00
- CTM - insonorizzazione – porte 41.500,00
- Coral Impanti – progetto acustico 2.900,00
- Crespi – cartongesso 10.200,00
- Pieffe - liquido antigelo 2.620,00
- Boldrocchi * Steel tech
- maggiorazione Torre evaporativa
- per rimanere nelle prescrizioni sonore 10.000,00
- Teckoterm – coibentazione non compresa 6.500,00
- Masotti GEMA – collegamenti vari fuori limite
- collegamenti caldaia/centrale e fermi lavoro 5.000,00 Contr
- – consulenza pratiche 1.000,00 pagina 5 di 21 - - secondo collaudo 12.000,00 CP_8 Contr
- – filtri e polverizzatori di ricambio 1.000,00 Contr
- – varie non comprese – fermi lavoro 10.000,00
- RAVEZZANI – elettrica varia 5.000,00
TOTALE IMPONIBILE 117.215,00 + IVA = euro 143.002,30
46) Vero che, infatti, a seguito della conferenza di servizi, Regione Valle d'OS ha imposto la bonifica acustica delle emissioni sonore, per rimanere nella soglia emissiva di 40 decibel percepiti all'esterno, i cui costi sono stati anticipati da Pt_2
47) Vero che ha anticipato i costi (pagati a C.D. di ) per rendere ignifugo il Pt_2 CP_9 sistema tubiero per l'adduzione del combustibile dai serbatoi al motore dell'impianto, che percorreva il muro interno del locale garage (autorimessa), che avrebbe ospitato i locali dell'impianto di cogenerazione, fatto costruire dal con finanziamento bancario. CP_1
48) Vero che da gennaio 2018 l'impianto è stato gestito da SA. Testi i signori: Ing. (della , Via Guglielmo Marconi, 107, Magnago;
Testimone_3 CP_5 [...]
(della SA srl), Via per Due Porte, 24, 27010 San Genesio ed Uniti, Pavia;
Tes_4 CP_10
(della Tefme Energy sas), Via Col di Lana, 22, 20023 Cerro Maggiore;
Ing. ,
[...] Persona_1 presso Zuccato Energia srl, Via della Consortia, 2, Verona;
, presso Zuccato Energia CP_11
SR, turbina ORC, Via della Consortia, 2, 37127 Verona;
presso Insieme Nuove Persona_2
Energie SR, via Felice Piacenza, 1, Biella;
Gatti, presso Oil Service srl, VO NE, Via
Farini, 4/A; , presso Themis SpA, via Brescia, 13, Legnano;
, presso Testimone_5 Testimone_6
Agriall SR, Via Tenente Solaroli, 16, Briona (NO). Sempre in via istruttoria : disporsi l'esibizione degli estratti conto degli anni dal 2021 al 2015 per verificare gli incassi relativi all'impianto, le fatture, i DDT e le schede tecniche dei combustibili utilizzati dal signor per il funzionamento dell'impianto dal 2021 alla data di affitto CP_1 dell'impianto a SA, il registro di carico dell'agenzia delle Dogane di OS per certificare la quantità di combustibile stoccato e i relativi consumi del sistema all'epoca, nonché il registro dell'energia prodotta da dicembre 2012 ad oggi;
disporsi l'esibizione dei registri di produzione di energia elettrica che ha obbligo di tenere, al fine di valutare le produzioni di parte CP_1 motoristica e di recupero del termico trasformato dalla turbina ORC in energia elettrica. Ammettersi, occorrendo, CTU per verificare le componenti dell'impianto attuali e le modifiche apportate dal rispetto al progetto e all'impianto originario, nonché sulle modalità di CP_1 funzionamento dell'impianto, anche rispetto al tipo di carburante utilizzato, sulla base della documentazione acquisita ed acquisenda a seguito di ordine di ostensione”.
Per Controparte_1
“NEL MERITO: dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'avverso appello;
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE: previo ogni più opportuno accertamento, ivi compreso quello di inefficacia o di nullità della clausola n. 3 del contratto del 16 luglio 2012 nei limiti di cui alla narrativa, accertare e dichiarare in Euro 260.000/00 o nel diverso importo ritenuto dalla Corte il danno patito dal deducente per le causali dedotte e, per l'effetto, condannare Pt_2
a socio unico al relativo pagamento, oltre ad interessi moratori sino al saldo, operando, se del
[...] caso, le dovute compensazioni;
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel mese di gennaio 2013, appena acceso, l'impianto di cui al doc. 2 si bloccava?
pagina 6 di 21 2) Vero che nel mese di gennaio 2013 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
3) Vero che da gennaio a maggio 2013 interveniva più volte sull'impianto? Parte_2
4) Vero che nel mese di maggio 2013 l'impianto veniva messo in funzione?
5) Vero che nel mese di agosto 2014 l'impianto si bloccava?
6) Vero che nel mese di agosto 2014 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
7) Vero che, dopo una serie di interventi di l'impianto riprendeva a funzionare a partire Parte_2 dal mese di marzo 2015?
8) Vero che nel mese di luglio 2015 l'impianto si bloccava nuovamente?
9) Vero che nel mese di luglio 2015 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
10) Vero che, dopo una serie di interventi di l'impianto riprendeva a funzionare a Parte_2 partire dal mese di aprile 2016?
11) Vero che nello stesso mese di aprile 2016 l'impianto si bloccava nuovamente?
12) Vero che nel mese di maggio 2016 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 [...]
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto? Parte_2 Persona_3
13) Vero che, dopo una serie di interventi di l'impianto riprendeva a funzionare a Parte_2 partire dal mese di giugno 2016?
14) Vero che nel mese di ottobre 2016 l'impianto si bloccava nuovamente?
15) Vero che nel mese di ottobre 2016 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
16) Vero che nel mese di ottobre 2017 SA s.r.l. rimetteva in funzione l'impianto?
17) Vero che nel mese di febbraio 2014, dopo un sopralluogo da parte del Sig. Persona_3 presso l'impianto, quest'ultimo suggerì al Sig. di installare sull'alimentatore Controparte_1 dell'impianto un filtro-calza?
18) Vero che nell'occasione il Sig. disse di essersi dimenticato di installare il Persona_3 filtro-calza?
19) Vero che dal 2012 al mese di agosto 2017 tutti gli interventi sull'impianto sono stati operati da
Parte_2
20) Vero che nel mese di gennaio 2013 il Sig. indicava al Sig. Persona_3 Controparte_1 quali possibili fornitori di olio combustibile, Oil Service s.r.l., Nuova Campari S.p.A., Sirius s.r.l. e
Salgaim S.p.A, Gatti s.r.l.? Indica, quali testi:
- Ing. c/o SA s.r.l. - EN (MO) (su tutti i capitoli); Testimone_7
- c/o - VO NE (MO) (su tutti i capitoli); Testimone_4 CP_12
- c/o - OR (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_8 Controparte_13
- c/o - OR (AO) (su tutti i capitoli); Controparte_14 Controparte_13 Controparte_13
- c/o - OR (AO) (su tutti i Controparte_15 Controparte_13 capitoli);
- - ON (FE) (su tutti i capitoli); Testimone_9
- c/o Gas & Diesel Power Service s.r.l. - RN (MI) (su tutti i capitoli); Testimone_10
- c/o XT s.r.l.s. - TO (TN) (su tutti i capitoli); Testimone_11
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_12
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); CP_16
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); CP_17
- – OR (AO) (su tutti i capitoli); Tes_13 pagina 7 di 21 - – (AO) (su tutti i capitoli); Tes_14 Per_4
- – LO (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_15
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_16
B) nel caso di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti, ammettersi a prova contraria sui medesimi capitoli i succitati testi;
C) respingere la richiesta di Ctu formulata dalla controparte in quanto esplorativa e in quanto la documentazione versata in atti comprova, da sola, la totale inefficienza dell'impianto. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 578/2024, pubblicata il 26/4/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/2021 promossa da CP_1
contro ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo in parte la
[...] Parte_2
domanda proposta da e ha compensato le spese di lite tra le parti. Controparte_1
2. Il giudizio di primo grado
In esito al ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto da il Tribunale di Busto Arsizio, con Parte_2
decreto n. 115/2021, ingiunse a il pagamento dell'importo di € 212.218,20, oltre Controparte_1
interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo per la vendita di un impianto di produzione di energia elettrica.
Avverso il predetto decreto propose opposizione il quale a sostegno dedusse che: Controparte_1
a) il credito residuo vantato da a titolo di corrispettivo per la vendita dell'impianto de quo non Pt_2 era di € 212.218,20, bensì di € 125.318,40, poiché l'unica fattura rimasta inevasa era la n. 1/2021 di pari importo che, tuttavia, non doveva essere pagato poiché l'impianto non era stato in grado di funzionare per 7500 ore l'anno alla potenza di 400 kw, come garantito dal venditore ai sensi dell'art. 3 del contratto di compravendita, sicché nulla era dovuto all'opposta ex artt. 1495 c.c. e 1667 c.c.; b) la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di compravendita, che subordinava la garanzia sulla produttività annua dell'impianto alla stipula con di un contratto “Full Service di Parte_2 manutenzione”, doveva essere dichiarata inefficace/nulla, per violazione dell'art. 1341 c.c.; c) Pt_2 era tenuta a risarcire all'acquirente i danni patiti per il mancato funzionamento dell'impianto e per la mancata eliminazione dei vizi e difetti, da liquidare nell'importo di € 260.000,00.
Si costituì in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Parte_2
pagina 8 di 21 ingiuntivo.
La causa fu istruita mediante produzione documentale e l'assunzione parziale delle prove orali dedotte dalle parti.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando che:
- il credito azionato in via monitoria di € 212.218,20 si basava sulle seguenti fatture: da n. 1 a n. 8 del
2012; nn. 2, 10 e 11 del 2013; n. 1 del 2021 (quest'ultima corrispondente alla nota pro forma n. 1 del
2020). Dalla documentazione prodotta in sede monitoria risultava che erano inesigibili, in quanto oggetto di note di credito, le fatture nn. 2 e 11 del 2013 e parzialmente la n. 4 del 2012, e che i documenti contabili n. 10 del 2013 e n. 5 del 2012 rappresentavano note di credito e non fatture.
Inoltre, le fatture nn. 1-2-3-4-6-7-8 del 2012 dovevano ritenersi pagate, in quanto oggetto di specifica quietanza rilasciata dalla opposta, dato che non aveva dimostrato che si trattava di mere Pt_2 quietanze “di comodo”, ovvero emesse allo scopo di attestare la temporanea inesigibilità della somma fino all'incasso dell'assegno. Pertanto, il credito azionato in sede monitoria era limitato all'importo indicato nella fattura n. 1 del 2021 di € 102.720,00, IVA esclusa (pari a € 125.318,40 IVA inclusa);
- la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di compravendita, che condizionava l'operatività della garanzia di produttività dell'impianto alla sottoscrizione del contratto di “Manutenzione Full Service”, non era vessatoria in quanto la garanzia di produttività prevista dall'art. 3, nella misura in cui sanciva specifici range di produttività, doveva considerarsi speciale ed aggiuntiva non solo rispetto alla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., ma anche rispetto a quella di cui all'art. 1512 c.c., e dunque non condizionava, né tanto meno escludeva, l'operatività delle garanzie previste dal codice civile;
- doveva essere accolta l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione ai vizi dell'impianto, dato che la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni testimoniali avevano evidenziato che il malfunzionamento del motore era dipeso, in via quantomeno prevalente, dal relativo surriscaldamento cagionato a sua volta da un difetto originario del sistema di recupero dei fumi dato dalla mancanza di automazione. Pertanto, a fronte del vizio del macchinario rilevante ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c.
(o degli artt. 1667 e 1668 c.c.), l'importo di cui alla fattura n. 1/2021 era inesigibile in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, con conseguente assorbimento di ogni altra eccezione;
- la domanda riconvenzionale dell'opponente era infondata poiché la domanda risarcitoria presupponeva l'operatività della garanzia di cui all'art. 3 del contratto che, tuttavia, non sussisteva poiché non era stato stipulato il contratto di manutenzione “full service”. Pertanto, a fronte dell'inoperatività della garanzia da “resa impiantistica”, doveva considerarsi inefficace anche la penale pagina 9 di 21 prevista dal medesimo art. 3 in caso di mancato raggiungimento delle prestazioni promesse;
- le spese di lite andavano compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
3. L'appello principale e l'appello incidentale
La sentenza n. 578/2024 è stata impugnata da che, nulla rilevando in merito alla Parte_2 quantificazione del minor valore dell'impianto stabilito dal primo giudice a causa dei vizi riscontrati, ne ha chiesto la riforma per i seguenti motivi:
1) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che è rimasta impagata la sola fattura n. 1/2021
e che le fatture del 2012 dovevano considerarsi saldate in quanto oggetto di specifica quietanza rilasciata dalla parte opposta: il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, proveniente anche dall'opponente, dalla quale emergerebbe che parte delle fatture del 2012 non era stata pagata e che le quietanze erano state rilasciate da nella convinzione che Pt_2
gli assegni emessi da che le erano stati inoltrati in copia, sarebbero stati consegnati e CP_1 incassati ma ciò non è accaduto poiché l'opposto, una volta ottenuta la quietanza funzionale al conseguimento dei finanziamenti regionali per la realizzazione dell'impianto, si è rifiutato di provvedere al pagamento del prezzo;
2) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere operante la garanzia per i vizi del bene venduto di cui all'art. 1490 c.c. poiché il contratto di compravendita inter partes prevede che la garanzia sul funzionamento dell'impianto avrebbe avuto la durata di un anno dalla data di consegna o, comunque dal collaudo dell'impianto, termine che era ampiamente decorso al momento della opposizione poiché il collaudo aveva avuto luogo in data 21 dicembre 2012. Inoltre, l'opposto non avrebbe mai contestato a Pt_2
l'esistenza di vizi nel funzionamento dell'impianto ai sensi dell'art. 1495 c.c., sicché si deve escludere una responsabilità contrattuale di Pt_2
3) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. sollevata da poiché aveva fornito un macchinario del tutto funzionante, come CP_1 Pt_2
attestato dai collaudi con esito positivo che avevano avuto luogo nel 2012 e nel 2013, mentre non era stata in alcun modo indagata la causa dei ripetuti blocchi del motore che, piuttosto, era da imputare alle innumerevoli modifiche apportate all'impianto dal (che, in ogni caso, avevano comportato il CP_1
venir meno di qualsivoglia garanzia) e all'utilizzo di carburante inidoneo e difettoso;
4) la sentenza sarebbe viziata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché le testimonianze assunte nel corso del giudizio sarebbero state riportate solo in parte, stravolgendo il senso delle dichiarazioni pagina 10 di 21 rese dai testi e, in particolare, quelle di e che avevano CP_11 Persona_5 dichiarato che: il malfunzionamento dell'impianto era dovuto all'assenza di manutenzione della turbina
ORC e all'utilizzo di un carburante inadeguato e che l'impianto era stato variamente modificato nel corso degli anni dall'appellato, anche utilizzando pezzi di ricambio non originali. Inoltre, i testi
[...]
e rispettivamente compagna e fratello dell'appellato, non sarebbero CP_17 Testimone_8
attendibili sia in ragione della relazione personale intrattenuta con sia in quanto le loro CP_1
dichiarazioni sarebbero smentite dalla documentazione agli atti;
5) con gli ultimi due motivi l'appellante si è limitata a insistere per la conferma del decreto ingiuntivo n. 115 del 2021 e a chiedere la condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o, Controparte_1
comunque, il rigetto del gravame e, con appello incidentale, la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di fornitura non fosse vessatoria poiché con tale previsione avrebbe limitato la propria responsabilità e la Pt_2 garanzia di funzionamento dell'impianto (ovvero la garanzia di funzionamento dell'impianto alla potenza di 420 kw/h per 8.000 ore l'anno, come descritto nella brochure consegnata a CP_1 subordinandola alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione “Full Service”, della durata di 15 anni, il cui corrispettivo (i.e. € 1.200.000,00) sarebbe addirittura superiore al costo dell'impianto (del valore di circa un milione di euro). In altri termini, avrebbe fornito un impianto per la Pt_2
produzione di energia della potenza massima di 450 kw/h al prezzo di circa un milione di euro, salvo a limitare la garanzia per il relativo funzionamento al pagamento di un sovraprezzo superiore al costo stesso dell'impianto in violazione dell'art. 1341 c.c., trattandosi di clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto. Inoltre, il richiamo operato dal Tribunale all'art. 1512 c.c. non sarebbe calzante perché nel caso di specie la garanzia di buon funzionamento dell'impianto era contenuta sia nella brochure, che nel contratto di fornitura (laddove si dava atto della costruzione dell'impianto per la produzione di energia per tutto il periodo di vigenza - 15 anni- della convenzione con il GSE S.p.A.) e in ogni caso tale garanzia, lungi dal consentire una limitazione della garanzia fornita dal venditore o dall'appaltatore, sarebbe volta ad attribuire all'acquirente o al committente una garanzia più ampia rispetto a quella legale;
2) il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria in ragione della mancata stipulazione pagina 11 di 21 del contratto di manutenzione “Full Service”. Ciò in quanto nel caso di specie sarebbe stato accertato il mancato funzionamento dell'impianto sin dalla sua installazione, nonostante i reiterati interventi di Pt_2
sicché il Tribunale avrebbe dovuto risarcire il danno da mancata produttività dell'impianto anche
[...]
sulla base della sola garanzia legale di cui agli artt. 1490, co. 1 e/o 1667, co. 1, c.c..
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
4. Decisione
4.1. L'appello principale
L'appello principale è infondato.
Quanto al primo motivo si evidenzia che la documentazione agli atti attesta inequivocabilmente che:
• tutte le fatture emesse da per la vendita a dell'impianto di produzione di Pt_2 CP_1
energia sono state quietanzate dall'appellante (doc. 5-ter ; CP_1
• in data 02/04/2013 ha emesso la fattura n. 2/2013 a titolo di “SALDO FINALE Pt_2 relativo alla fornitura di n. 1 centrale di cogenerazione…” di € 100.320,00, oltre IVA, (doc. 4-
A . Successivamente, tale fattura è stata stornata con la nota di credito n. 10 del CP_1
16/12/2013 emessa da con la seguente causale “Per insufficiente potenza termica Pt_2
erogata dal generatore/scambiatore da convertire in potenza elettrica dal sistema ORC
Zuccato” (doc.
4-B . In data 19/12/2013 l'appellante ha emesso la fattura n. 11/2013 CP_1 relativa alla installazione di una caldaia (per l'importo di € 2.400,00) e al saldo finale per la fornitura della centrale di cogenerazione (di € 100.320,00) per un totale di € 125.318, 40, IVA inclusa (doc.
5-A ; CP_1
• in data 14/07/2014 le parti hanno sottoscritto un'intesa (avente ad oggetto “Accordi per emissione nota di credito n. 03 del 14.07.2014 e riconoscimento di vs debito”) con cui l'appellante ha dato atto che a tale data l'importo ancora dovuto dall'appellato in forza del rapporto contrattuale tra le parti ammontava complessivamente a € 125.318,40 (comprensivi di
IVA), di cui alla fattura n. 11/2013, e ha riconosciuto la debenza di tale cifra. Inoltre, CP_1
con il medesimo accordo le parti hanno stabilito che in pari data sarebbe stata emessa la nota di credito n. 3/2014 (doc. 19 fascicolo monitorio a storno della fattura n. 11/2013 e che Pt_2
l'importo di € 125.318,40 sarebbe stato rifatturato all'appellato non appena quest'ultimo fosse stato in condizione di provvedere al relativo pagamento (doc. 143 ; Pt_2 pagina 12 di 21 • con mail del 06/11/2015 ha riepilogato gli importi a suo credito e, oltre ai costi delle Pt_2
opere extracontrattuali che non sono oggetto del presente giudizio, ha fatto riferimento solo alla fattura stornata di “circa 125.000,00” euro (doc. 22 . Con lettera in pari data Pt_2 ha confermato di essere debitore dell'importo di cui alla fattura n. 10/2013 (rectius CP_1
della fattura n. 11/2013 poiché il documento fiscale n. 10/2013 corrisponde alla nota di credito con cui aveva stornato la fattura n. 2/2013 relativa al saldo finale per la fornitura della Pt_2
centrale di cogenerazione) e ha preannunciato che a partire dal febbraio 2016, ovvero a seguito del perfezionamento dell'accordo con una società terza per la gestione dell'impianto, avrebbe potuto approntare un piano per il pagamento mensile e rateale delle somme di cui era debitore
(doc. 7 ; CP_1
• a seguito dell'intesa del 14/07/2014 dapprima ha emesso la nota pro-forma n. 1/2020 Pt_2
(doc. 1 fascicolo monitorio dell'importo di € 125.318,40, che fa esplicito riferimento Pt_2
al precitato accordo, e successivamente ha emesso la fattura n. 1/2021 per la medesima cifra
(doc. 5-quater Tortorelli).
Quindi, come correttamente rilevato dal primo giudice, è pacifico che l'unica fattura rimasta impagata è la n. 1/2021 (doc. 11 fascicolo monitorio , ovvero la ricevuta fiscale che è stata riemessa da Pt_2
dopo lo storno della fattura n. 11/2013 per il pagamento del debito residuo che ammontava Pt_2 complessivamente a € 125.318,40 (IVA inclusa).
La pretesa debenza da parte di di ulteriori importi sulle fatture emesse da nel 2012 CP_1 Pt_2
non risulta in alcun modo dimostrata e, anzi, è smentita dalla documentazione agli atti atteso che, come già evidenziato, tutte le fatture emesse per la fornitura dell'impianto de quo sono state quietanzate da che non ne ha disconosciuto la paternità, né ha dimostrato che le quietanze sono state Pt_2
rilasciate per errore di fatto o violenza ex art. 2732, sicché fanno piena prova del relativo pagamento ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. in assenza del riconoscimento da parte di di alcun debito nei CP_1
confronti di che non sia quello di cui alla fattura n. 1/2021. Dal che discende altresì Pt_2
l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'appellante per dimostrare l'esistenza delle
“quietanze di comodo”, ovvero la simulazione assoluta delle quietanze, ostandovi – essendo l'eccezione di simulazione proposta da una parte del preteso accordo simulatorio nei confronti dell'altra parte, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1417 c.c. - l'art. 2726 c.c. il quale, estendendo al pagamento il divieto (di cui all'art. 2722 c.c.) di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio pagina 13 di 21 possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento (cfr. Cass. S.U. sent. n.
6877/2002; Cass. sent. n. 17329/2015).
Peraltro, la stessa con l'intesa del 14/07/2014, successiva alla emissione delle fatture del Pt_2
2012, ha concordato con l'appellato lo storno della fattura n. 11/2013 a fronte del riconoscimento della debenza dei soli importi recati da tale fattura e dell'impegno di al relativo pagamento. Il che CP_1 conferma che, quand'anche siano state emesse quietanze “di comodo”, comunque alla data del
14/07/2014 tutte le fatture precedenti alla n. 11/2013 erano state saldate.
Il secondo motivo di appello, come rilevato da è inammissibile poiché l'eccezione di CP_1 decadenza dell'acquirente dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. per mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni e per mancato esercizio dell'azione entro i termini di cui all'art. 1495 c.c., è tardiva, non essendo stata sollevata nell'ambito di una tempestiva comparsa di costituzione e risposta come stabilito dall'art. 167, co. 2, c.c.
Quanto al terzo e quarto motivo, si osserva che la sentenza impugnata è condivisibile nella parte in cui ha accolto l'eccezione di relativa ai vizi dell'impianto e ha ridotto il prezzo della centrale in CP_1
misura corrispondente all'importo riconosciuto come dovuto dall'opponente (pari a € 125.318,40).
Sul punto basta considerare che il mancato funzionamento della centrale di cogenerazione è stato ammesso in primis dalla stessa appellante, che ha giustificato la nota di credito n. 10/2013, emessa a storno della fattura n. 2/2013, con la seguente motivazione: “Per insufficiente potenza termica erogata dal cogeneratore/scambiatore da convertire in potenza elettrica dal sistema ORC Zuccato”. Il fatto che abbia successivamente rifatturato gli importi precedentemente stornati mediante l'emissione Pt_2 del documento fiscale n. 11/2013 e che quest'ultima fattura sia stata stornata (con la nota di credito n.
3/2014), a fronte delle momentanee difficoltà finanziarie di (come risulta dall'accordo del CP_1
14/07/2014) non appare circostanza idonea a sconfessare quanto espressamente dichiarato nella nota di credito n. 10/2013, tenuto conto che l'istruttoria testimoniale espletata ha consentito di accertare i frequenti blocchi della centrale sin dalla sua installazione.
A quest'ultimo riguardo è opportuno sottolineare che il continuo malfunzionamento dell'impianto dal
2013 in poi è stato confermato:
pagina 14 di 21 - da e rispettivamente compagna e fratello dell'opponente, i quali CP_17 Testimone_8 hanno riferito che l'impianto sin dalla sua installazione si era bloccato reiteratamente e che i continui interventi del Sig. non erano stati in grado di risolvere il Controparte_18 Parte_2
problema;
- da progettista della turbina ORC, il quale ha dichiarato di essere stato contattato, Testimone_11
verso la fine del 2015, da per fornire dei materiali di ricambio della turbina e di aver CP_1 constatato, in sede di verifica dell'impianto per la prima volta, che una parte della centrale non funzionava “in quanto allo spegnimento della turbina il motore tendeva a surriscaldarsi, perché
l'automazione deputata al recuperatore fumi non era funzionante”, precisando che “questo malfunzionamento ha causato il blocco dell'impianto in svariate circostanze. Nell'intervenire sull'impianto, dopo casi di blocco del medesimo, ho constatato che il blocco dipendeva da questo problema”. Il medesimo teste ha poi indicato puntualmente il funzionamento del sistema di automatizzazione del rilascio dei fumi, ribadendo che tale sistema non funzionava;
- da , citato da il quale ha confermato che la società Persona_6 Pt_2 CP_19 che aveva installato la centrale elettrica, è intervenuta nel 2013 circa tre volte sull'impianto, pur non avendo specificato la motivazione dei vari interventi;
- da , citato da il quale ha confermato il blocco dell'impianto nel gennaio del CP_11 Pt_2
2013 (cap. 1 dell'opponente) e ha precisato di essere intervenuto personalmente in tale circostanza e di aver verificato che “il problema riguardava il motore e non il sistema ORC”, nonché di aver eseguito interventi di manutenzione per tutto il 2013 e per una parte del 2014.
Tali dichiarazioni trovano conferma nell'elenco dei lavori eseguiti da SA SR (cui CP_1 concesse in affitto il ramo d'azienda costituito dall'impianto in parola nel luglio 2017) per evitare i continui surriscaldamenti del motore e la rottura delle testate;
lavori che hanno riguardato anche lo scambiatore fumi poiché “l'azionamento e soprattutto le sicurezze dello scambiatore fumi non erano implementate al 100% nel sistema SICES [installato da ndr], creando gravi problemi al Pt_2 motore quando la turbina ORC si spegneva improvvisamente” (doc. 12 . CP_1
La relazione tecnica redatta da XT SR su incarico di (doc. 13-bis ha, poi, CP_1 CP_1 ulteriormente evidenziato che le problematiche relative al non corretto funzionamento dell'impianto erano imputabili: alla valvola 3 vie installata per la regolazione del ritorno d'acqua al motore, che risultava “inadeguata a svolgere il suo compito” poiché il relativo attuatore risultava “troppo lento nel rispondere alle variazioni di temperatura del sistema” provocando “frequenti oscillazioni termiche del
pagina 15 di 21 motore” che andava conseguentemente in blocco per sovratemperatura;
alla mancanza di automazione sul recuperatore fumi del sistema che in caso di blocco della turbina rimaneva attivo causando un aumento del carico termico che il sistema di raffreddamento/dissipazione installato non era in grado di smaltire, con conseguente surriscaldamento e blocco del motore;
alla mancata installazione di un sistema di trattamento dell'acqua del circuito torre di raffreddamento che poteva causare incrostazioni e fanghi idonei a ridurre l'efficienza del condensatore della turbina.
L'elenco dei lavori eseguiti da SA e la relazione tecnica di XT sono stati trasmessi a Per_3
di con email del 03/10/2020, con la quale ha fatto presente che, come
[...] Pt_2 CP_1 noto (letteralmente “come ben sai”), solo in esito ai radicali interventi eseguiti da SA l'impianto aveva iniziato a funzionare (doc. 13 e dalla documentazione agli atti non risulta che CP_1 Pt_2
abbia mai contestato il contenuto di tale email e la documentazione ad essa allegata.
[...]
Deve dunque ritenersi che il macchinario oggetto del contratto di compravendita per cui è causa fosse caratterizzato da vizi che ne determinarono i frequenti blocchi accertati in sede testimoniale e, in ogni caso, l'“insufficiente potenza termica erogata dal cogeneratore/scambiatore” affermata dalla stessa nella nota di credito n. 10/2023 sopra richiamata. Pt_2
Per contro, nessun rilievo dirimente assumono le circostanze che a detta dell'appellante dimostrerebbero l'inesistenza di vizi nell'impianto venduto ove si consideri che:
i) l'assenza di contestazioni formali da parte di nel lasso di tempo intercorrente tra CP_1
l'installazione dell'impianto e l'ottobre del 2020 è del tutto irrilevante dato che l'inidoneità dell'impianto a produrre energia elettrica era già stata riconosciuta da nella nota di credito n. Pt_2
10/2013;
ii) l'esito positivo dei collaudi eseguiti nel 2012 e nel 2013 è del pari irrilevante poiché il primo verbale di collaudo dichiara testualmente che l'impianto era stato messo in funzione in data 21/12/2012 “alle ore 21.50 per la durata di un'ora” (doc. 41 Nec One) e il secondo verbale si limita ad attestare che in data 23/05/2013 era stato eseguito “l'avvio e collaudo dell'impianto ORC completo di skid per la generazione di 40 kWe” (doc. 42 Nec One). In altri termini, il funzionamento della centrale per un limitato arco di tempo in fase di collaudo non dimostra in alcun modo che l'impianto fosse esente da vizi e che fosse in grado di produrre ininterrottamente per un periodo ben più lungo di poche ore o di una giornata;
iii) il fatto che dopo il collaudo del 2013 avrebbe modificato l'impianto e sostituito più volte CP_1
il motore non trova alcuna conferma nella documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emerge pagina 16 di 21 solo che: alla fine del 2013 (cfr. e-mail del 21/12/2013 e fattura di acquisto di combustibile CP_1 del 10/12/2013, docc. 98 e 52 l'impianto aveva cominciato a bruciare grassi di origine Pt_2 animale a seguito della sostituzione dei filtri installati che non erano adeguati all'utilizzo di tale combustibile, come confermato dalla testimonianza resa da il quale ha anche Testimone_8 dichiarato che l'installazione di filtri a calza era stata suggerita da Maggioni di Nec One e tale circostanza non è stata smentita dall'appellante, né dai testi da questa indicati;
l'utilizzo nel 2015 del combustibile fornito dalla ditta Oil Service aveva arrecato danni al motore e conseguentemente la sostituzione di alcuni pezzi e non già dell'intero motore (cfr. email a Oil Service del CP_1
19/06/2015, doc. 49 ; modifiche vere e proprie dell'impianto sono state eseguite da SA a Pt_2
partire dal settembre del 2017. In ogni caso, dalle testimonianze sopra riportate risulta che il motore era andato in blocco nel gennaio del 2013, ovvero prima della modifica dei filtri, e aveva continuato a bloccarsi nel 2014, 2015 e 2016, ovvero prima e dopo l'utilizzo del combustibile fornito da Oil Service.
Il che induce ad escludere che il malfunzionamento dell'impianto possa essere dipeso da combustibile inidoneo e/o da arbitrari interventi sull'impianto da parte di CP_1
iv) la testimonianza resa da è del tutto generica e, come tale, inattendibile. Il Persona_6 teste in questione ha dichiarato: di aver eseguito il collaudo dell'impianto e di aver verificato in tale circostanza un problema di funzionamento dell'impianto dovuto all'utilizzo di “olio inadeguato”; che sull'impianto era intervenuto “sicuramente il meccanico di OS” e che “sicuramente aveva CP_1 un canale di acquisto dalla Cina” di pezzi di ricambio a prezzi molto ridotti e suppostamente non originali. Sta di fatto che , mentre non è stato in grado di spiegare perché l'olio utilizzato, che Per_6 all'epoca era solo vegetale, non era idoneo e, comunque, ha dichiarato che il problema era stato risolto con il semplice cambio dei filtri che, pertanto, ben potevano essere la causa dei problemi al motore;
non è stato in grado di specificare quando sarebbe intervenuto il “meccanico di OS” e soprattutto se e quale intervento avrebbe effettuato;
non è stato in grado di precisare quando e quali prodotti sarebbero stati acquistati sul mercato asiatico, il che non consente nemmeno di ritenere attendibile la tesi (dallo stesso propugnata) secondo cui i pezzi acquistati non erano originali;
v) del pari irrilevante è la testimonianza di laddove ha affermato che la turbina ORC CP_11 aveva smesso di funzionare a causa della assenza di manutenzione dell'apparecchiatura atteso che il medesimo teste ha dichiarato di aver eseguito la manutenzione del sistema ORC per tutto il 2013 e parte del 2014, mentre dalla testimonianza di risulta che quando ha visionato Testimone_11
l'impianto per la prima volta, a fine 2015 o nel 2016, ha constatato che allo spegnimento della turbina pagina 17 di 21 “il motore tendeva a surriscaldarsi, poiché l'automazione deputata al recupero fumi non era funzionante”. Inoltre, il teste ha dichiarato di essere stato contattato dal per fornire Tes_11 CP_1 pezzi di ricambio relativi alla turbina e di essere intervenuto diverse volte sull'impianto dopo i relativi blocchi e ciò dimostra che la turbina è stata nel tempo manutenuta;
vi) nessun rilievo ha poi la tesi dell'appellante secondo cui il malfunzionamento dell'impianto sarebbe imputabile all'utilizzo di grassi animali, anziché di oli vegetali, e alla modifica dell'impianto per poter bruciare tale combustibile. Sul punto è opportuno sottolineare che l'art. 1 del contratto stipulato tra le parti prevede la vendita di un “impianto serie OILGEN 420 ORC per la valorizzazione energetica
(elettrica e termica) di biomasse vegetali e/o animali”, con la conseguenza che l'impianto avrebbe dovuto essere idoneo all'utilizzo di combustibile derivato da grassi animali sin dalla sua installazione.
In conclusione, avendo l'istruttoria documentale e testimoniale consentito di accertare l'esistenza, nell'impianto venduto, di vizi tali da diminuirne apprezzabilmente il valore (come si è detto, è incontestato in causa il fatto che l'impianto non abbia mai regolarmente funzionato, subendo diversi blocchi e comunque non consentendo, come affermato dalla stessa nella nota di credito n. Pt_2
10/2013, di erogare sufficiente potenza termica, mentre non risulta sufficientemente supportata la tesi sostenuta da secondo cui il malfunzionamento andrebbe imputato a comportamenti adottati da Pt_2
, correttamente il Tribunale ha accolto l'eccezione quanti minoris formulata da CP_1 CP_1 quantificando (senza che sul punto sia stata mossa contestazione alcuna) il minor valore dell'impianto nella somma portata dalla fattura n. 1/2021 di complessivi € 125.318,40 IVA inclusa.
L'appello principale è pertanto infondato e, come tale, va respinto, né risulta necessario procedere ad un'integrazione istruttoria, posto che la prova testimoniale, nella parte in cui risultava ammissibile e rilevante, è stata espletata, la documentazione di cui ha chiesto l'esibizione è già stata Pt_2
sostanzialmente depositata da mentre la CTU appare inammissibile in quanto meramente CP_1
esplorativa e, comunque, inutile alla luce del compendio probatorio agli atti.
4.2. L'appello incidentale
Del pari infondato risulta essere l'appello incidentale.
La clausola, contenuta nell'art. 3 del contratto inter partes, secondo cui “Nel caso non venisse sottoscritto il contratto Full Service di Manutenzione programmata, il fornitore si riterrà sollevato da qualsiasi garanzia prestazionale”, non risulta vessatoria e dunque inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. pagina 18 di 21 Il regime della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. è, infatti, previsto solo per le “condizioni generali di contratto”, ovvero per i contratti destinati a essere utilizzati per una serie indefinita di rapporti. Sul punto la Cassazione ha chiarito da tempo che “per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non
è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (cfr. Cass. sentenza n. 4241/03), precisando altresì che “La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt.
1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno” (cfr. Cass. ord. n.
17073/13).
Nel caso di specie è stato predisposto un contratto ad hoc per la vendita dell'impianto di cogenerazione al quale, pertanto, non è applicabile la disciplina sulle clausole vessatorie contenuta nell'art. 1341 c.c., con la conseguenza che clausola in esame è valida ed efficace, e dunque idonea ad escludere la garanzia di produttività dell'impianto, tenuto conto che le parti, nel determinare liberamente il contenuto delle pattuizioni contrattuali, ben possono decidere di eliminare qualsivoglia garanzia, persino quella di cui all'art. 1490 c.c.
Ciò detto, va poi rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale, tanto la brochure dell'impianto di cogenerazione, quanto il contratto di compravendita, non contengono alcuna garanzia di produttività dell'impianto da far valere indipendentemente dalla stipula di apposito contratto di manutenzione “Full Service”. Infatti, la brochure (doc.
1-bis si limita a CP_1
reclamizzare le caratteristiche dell'impianto e ad evidenziare che la centrale di cogenerazione avrebbe potuto fruire per 15 anni degli incentivi derivanti dalla vendita dell'energia alla rete (“15 anni di alta redditività con la vendita di energia alla rete elettrica grazie alla legge sulle energie rinnovabili con diritto a certificati verdi o tariffa fissa omnicomprensiva”) mentre la sottostante offerta n. 38-20 del
28.04.2010 prevede la “Manutenzione Full Service”, atta a “garantire il regolare funzionamento del motore” e da remunerare a parte, e nella clausola relativa alla “Garanzia” dichiara espressamente che: pagina 19 di 21 “La garanzia avrà durata 12 mesi dalla data di messa in servizio e comunque non oltre 18 mesi dalla data di consegna;
garantisce l'impianto tramite un apposito contratto di manutenzione CP_3
FULL SERVICE il motore e i suoi componenti. L'intervento in garanzia è inteso franco Ns. stabilimento e comprende la sostituzione gratuita delle apparecchiature rivelatesi difettose”. Quindi,
l'offerta in questione si limita a prevedere la garanzia ordinaria per i vizi e/o difetti dei vari componenti dell'impianto, della durata di 12/18 mesi, oltre a una garanzia di produttività della centrale legata, tuttavia, alla stipula del contratto di manutenzione Full Service. Del pari, il contratto di compravendita
(doc. 132 Nec One) all'art. 3 subordina la “garanzia di resa impiantistica” (primo capoverso) e di
“buon funzionamento del motore per un minimo di 7.500 ore/anno” (quarto capoverso) alla stipula con il fornitore di “un contratto FULL SERVICE di manutenzione programmata” per un periodo massimo di 15 anni (decimo capoverso), oltre che di “un contratto di somministrazione della biomassa oleosa vegetale e/o animale” (primo capoverso).
Nel caso in esame è pacifico che non sia stato stipulato alcun contratto di manutenzione del tipo indicato nell'art. 3 del contratto di vendita, pertanto la domanda risarcitoria, che è stata formulata per il ristoro dei danni da “mancata produttività dell'impianto” nei termini di cui all'art. 3, non può essere accolta, avendo le parti escluso ogni garanzia prestazionale in caso di mancata sottoscrizione del contratto di manutenzione “Full Service”.
Per i suesposti motivi anche l'appello incidentale deve essere respinto.
*
Al rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, consegue la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_2 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Controparte_1
Arsizio n. 578/2024, pubblicata il 26/4/2024, così dispone:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
per l'effetto:
3) conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 20 di 21 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
NE ON (C.F./P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Anna PONTANI Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ; P.IVA ), con il Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Carlo Alberto COVA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 578/2024, pubblicata il
26/4/2024; materia: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
pagina 1 di 21 nel merito: in totale riforma della sentenza n. 578/2024, pubblicata il 26 aprile 2024 (RG 1238/2021 del Tribunale di Busto Arsizio - Giudice dott. Angelo Farina) e notificata il 29 aprile 2024, accogliere integralmente le domande formulate nel primo grado di giudizio, che qui si riproducono: Piaccia alla S.V. Ill.ma, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n. 115 del 2021, e comunque condannare il signor CP_1 al pagamento della somma di € 212.218,20.= oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2001.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase monitoria, ex D.L.
n. 147/2022 e ss., anche per responsabilità aggravata. Respingere l'appello incidentale, assolvendo da ogni domanda formulata. CP_2
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il signor proprietario e gestore di un albergo, di un ristorante da 100 Controparte_1 coperti e bar con solarium a OR, si è informato per circa due anni sull'acquisto di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili prima a biomassa legnosa, orientandosi poi verso impianti alimentati a olio vegetale.
2) Vero che il 28/4/2010 ha predisposto relazione tecnica e preventivo per il CP_3 CP_1 con BPS integrato per impianto con solo motore DO EW 430 – serie Oilgen – per un prezzo di vendita di euro 804.000,00 (624.000,00 + 180.000,00 del sistema ORC), come da documento che si rammostra.
3) Vero che tale relazione è servita al signor per presentare domanda e partecipare ad un CP_1 bando regionale volto a ottenere un contributo a fondo perduto, poi erogato dalla Regione Val d'OS, per la realizzazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico, come da domanda presentata da a FINAOSTA Spa del CP_1 29.04.2010, nonché un finanziamento di per € 250.000,00, come da documentazione che si Pt_3 rammostra sub docc.4, 5, 6, 155, 157. 4) Vero che la compagna del signor OR , da tempo faceva parte dell'organico di CP_1 Tes_1
Pt_3
5) Vero che, subentrata a nella gestione commerciale per la vendita e installazione Pt_2 CP_3 degli impianti alimentati a biomassa liquida, al signor in data 28.04.2010 è stata trasmessa CP_1 offerta e in data 26.08.2010 relazione tecnica a firma entrambe in linea con la Parte_2 precedente documentazione a firma come da documenti che si rammostrano. CP_3
6) Vero che la relazione è stata utilizzata dall'ing. professionista incaricato dal signor Tes_2
come base per lo sviluppo e la redazione dei documenti necessari da presentare in CP_1 conferenza dei servizi alla Regione Val d'OS nel 2011 per ottenere l'autorizzazione ad installare l'impianto fornito da denominato officina elettrica. Pt_2
7) Vero che l'attore ha usufruito del finanziamento a fondo perduto della Regione Valle d'OS in conto capitale di € 327.360,00, con agevolazione finale deliberata per € 329.360,00 (delibera Giunta Regionale del 5 novembre 2010).
8) Vero che nell'offerta era prevista l'assistenza Full Service (al prezzo annuo di € 76.000,00), che garantiva l'intervento di meccanici specializzati per l'impianto che doveva essere alimentato solo con combustibili raffinati.
9) Vero che il signor ha rifiutato di sottoscrivere il contratto di assistenza proposto, CP_1 dichiarando che avrebbe agito in prima persona con l'aiuto di motoristi aostani.
10) Vero che per ottenere il contributo regionale a fondo perduto, che richiedeva il previo pagamento integrale del prezzo dell'impianto, il si è fatto quietanzare le fatture da prima di CP_1 Pt_2 pagina 2 di 21 averle saldate mediante anticipo via mail delle copie degli assegni per € 149.435,00 di Unicredit e di € 56.387,00 di BCC, come da documentazione che si rammostra sub docc. 144, 145, 146, 148, 149, 150,
153. 11) Vero che, dopo aver ottenuto le fatture quietanzate, ha poi omesso di consegnare gli originali degli assegni o di pagare in altro modo le fatture.
12) Vero che in data 15 maggio 2013 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata in cui il ha riconosciuto la propria posizione debitoria per € 317.373,00, come da documento che si CP_1 rammostra sub doc. 146.
13) Vero che, a parziale pagamento del debito, successivamente al 15 maggio 2013 ha CP_1 pagato a in data 31.05.2013 mediante bonifico € 45.486,00; in data 06.06.2013 mediante Pt_2 bonifico € 65.000,00; in data 02.06.2014 € 6.000,00; in data 13.06.2015 € 2.500,00 direttamente a
Pt_4
14) Vero che con mail 4 maggio 2015, che si rammostra, il ha sintetizzato la situazione CP_1 contabile con riportando i pagamenti effettuati e certificando che, a fronte dei suoi calcoli, Pt_2 aveva fino ad allora pagato euro 809.746,50 di fronte a un dovuto di € 973.843,20. Di seguito si riporta il riepilogo dell'attore:
1) 10/05/2010 5.000 € acconto su fattibilità impianto – Dinamica Sas – Genzianella di Salinaro
2) 21/09/2012 253.381 €
3) 21/09/2012 38.485 €
4) 20/11/2012 127.057 €
5) 04/01/2013 216.607,50 €
6) 21/01/2013 19.972,50 €
7) 30/05/2013 45.493,50 €
8) 05/06/2013 65.000 €
9) 20/07/2013 30.250 € (contanti) >> secondo 30.000,00 Pt_2
10) 30/05/2014 6.000 €
11) 13/06/2014 2.500 €
12) TOTALE 809.746,50 € 15) Vero che, oltre al conteggio di cui al capitolo 14, ha anticipato a mediante Pt_2 CP_1 bonifico, somme per € 25.279,80 per far fronte ai seguenti costi:
- euro 7.000,00 + IVA 21% per euro 8.400,00 – nota credito del 23.11.2012 - scorporo pratiche autorizzative;
- euro 880,00 + IVA 21% per euro 1.064,80 – fattura DME del 24.12.2012 per intervento taratura e certificazione contatori;
- euro 3.500,00 + IVA 21% per euro 4.235,00 – Nota credito del 18.02.2013 storno parziale ft.
7.11.2012;
- euro 3.800,00 + IVA 10% per euro 4.180,00 – ft. del 31.03.2013; CP_4
- euro 7.400,00 esente IVA – ft. SOCEAM per conto di per pagamento olio combustibile. CP_1
16) Vero che con dichiarazione 6 novembre 2015, che si rammostra sub doc. 152, il ha CP_1 precisato le modalità di rientro debitorio relativamente alla fattura di euro 121.387,20.
17) Vero che nell'agosto 2012 la Banca Unicredit di OR, per la concessione di mutuo per il pagamento dell'impianto, ha richiesto al che rilasciasse garanzia reale, effettuata CP_1 Pt_2 con bonifico, di euro 60.000,00.
18) Vero che nell'occasione anche resa disponibile a sottoscrivere, a fronte di un Parte_5 contratto di assistenza Full Service, polizza assicurativa con primario istituto (Zurich o Liguria) per la copertura delle ore di mancata produzione.
pagina 3 di 21 19) Vero che il signor ha rifiutato di sottoscrivere un contratto di manutenzione sia con CP_1 Pt_2 sia con società a questa collegate sia con società incaricata da di
[...] CP_5 Parte_2 assemblare l'impianto, che aveva prodotto plurime offerte relative a manutenzione ordinaria e straordinaria su richiesta del CP_1
20) Vero che nel novembre 2013 il signor per ottenere autorizzazione di funzionamento non CP_1 solo ad olio vegetale ma anche a grasso animale, ha fatto installare da Filtereco SR un filtro di raffinazione on-site del grasso stesso.
21) Vero che con mail del dicembre 2013, che si rammostra sub doc. 98, il comunicava ad CP_1
Assoebios, associazione che raggruppava i proprietari di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di aver modificato il sistema di alimentazione mediante installazione di un sistema per la raffinazione del grasso animale, per il quale aveva ottenuto dal GSE, dall'Agenzia delle Dogane (tematica accise a zero) e dall'ARPA, autorizzazione all'utilizzo in alternativa all'olio vegetale.
22) Vero che subito dopo il collaudo con esito positivo del dicembre 2012 l'impianto ha funzionato soltanto a singhiozzo in quanto il dichiarava l'assenza di fondi per l'acquisto di combustibili CP_1 in quantità e qualità idonei al funzionamento del sistema.
23) Vero che per una cisterna da 25 tons consegnata a OR occorrevano all'epoca circa 24.000,00 euro per ogni carico, per un consumo annuo stimato di circa 825 tons, per un valore di acquisto annuo di circa 670.000,00 euro, vale a dire circa 56.000,00 euro mese.
24) Vero che già nel dicembre 2012 il signor ha richiesto un finanziamento in banca per CP_1 l'acquisto di forniture di olio.
25) Vero che per il funzionamento dell'impianto il signor ha utilizzato biocombustibili di CP_1 vario tipo, inadatti all'impianto venduto da Pt_2
26) Vero che, in particolare, per la prima immissione in rete dell'energia prodotta per poter ottenere da GSE il riconoscimento di impianto funzionante, ha usato combustibili non raffinati, tra CP_1 cui 1.000 kg di oli di Soceam, 700 kg di Olioenergia, utili al funzionamento dell'impianto per sole 16 ore.
27) Vero che negli anni 2012, 2013, 2014 l'attore ha acquistato combustibili diversi da quelli idonei all'impianto da diverse società, tra cui Socoil SR, Olio Energia SR, Sirius SR, Gatti SR, Nuova Campari spa.
28) Vero che già a partire dal 2013 il motore originario ha subito interventi manutentivi ad opera diretta del anche coadiuvato da un meccanico generico di OS. CP_1
29) Vero che nel tempo sull'impianto sono intervenuti diversi meccanici, tra cui Energia Idea SR, signor Diegoli, Gas & Diesel SR, Ing. CP_6
30) Vero che a maggio 2014 ha importato da Corea e Cina ed installato iniettori e CP_1 polverizzatori di alimentazione, risparmiado sull'acquisto di prodotti originali e garantiti dai dealers italiani.
31) Vero che il ha acquistato pezzi di ricambio consumabili da CSD SR Milano, da Seven CP_1
Diesel Spa, o in Cina da Refone Auto Power Co. Ltd, con importazione diretta. 32) Vero che nell'ottobre 2013 ha acquistato da Tractor e cambiato i polverizzatori del CP_1 sistema di iniezione mettendo degli altri aftermarket con codice diverso da quelli originali.
33) Vero che il cambio di dimensione dei fori nei polverizzatori serve per aumentare o diminuire la portata e la tipologia di polverizzazione nella camera di combustione.
34) Vero che il cambio di dimensione dei fori nei polverizzatori può far variare il rendimento impiantistico e può danneggiare il motore.
pagina 4 di 21 35) Vero che l'utilizzo di grasso animale, con viscosità diversa dall'olio raffinato per il quale l'impianto era stato approntato, determina un cambiamento sostanziale al sistema di adduzione del combustibile.
36) Vero che l'utilizzo di grasso animale comporta un punto di innesco della combustione diverso, che implica ulteriori interventi sui sottosistemi dell'impianto per ritarare anticipo, combustione, trattamento fumi per la pulizia dello scambiatore solidale al funzionamento della turbina per lo sfruttamento dell'energia termica da convertire in energia elettrica ed aumentare perciò la produzione elettrica senza aumento dei consumi di combustibile.
37) Vero che il ha chiesto più volte a di spostare la scadenza delle fatture di CP_1 Pt_2 pagamento del prezzo, mediante temporanei storni di fatture.
38) Vero che in data 19 dicembre 2013, in accordo tra le parti, è stata riemessa fattura per euro
102.720,00 + IVA, con importo maggiorato di euro 2.400,00 per la fornitura di caldaia a legna ad integrazione. 39) Vero che in data 6 novembre 2015 ha proposto a un piano di rientro di euro CP_1 Pt_2
121.387,20 sulla fattura del 16 dicembre 2013, come da documentazione che si rammostra.
40) Vero che a partire dall'ottobre 2014 si è attivata per trovare aziende interessate a Pt_2 subentrare nella gestione dell'impianto di OR.
41) Vero che diverse società (Comiter srl, Insieme srl, Agriall srl, SA srl, , Parte_6
CCE Engineering srl) hanno manifestato interesse.
41) Vero che anche dopo il secondo collaudo del maggio 2013, imposto da GSE ed Agenzia delle
Dogane per ottemperare a nuove disposizioni, il motore ha sempre performato.
42) Vero che per l'acquisto e messa in funzione dell'impianto il signor ha avuto a CP_1 disposizione € 1.129.360,00, così composti: € 450.000,00 quale mutuo ipotecario di Unicredit spa, un contributo a fondo perso alla Regione Val d'OS, erogato da FINAOSTA per euro 329.360,00, un finanziamento di euro 250.000,00 da nonché un finanziamento di euro 100.000,00 ottenuto Pt_3 Contr da per la costruzione della struttura interrata, denominata garage, sulla quale è stato poi posizionato l'impianto di produzione energia elettrica.
43) Vero che nell'aprile 2013 l'attore ha ottenuto il rimborso IVA di 156.000,00 euro a fronte di fidejussione rilasciata dalla sua assicurazione.
44) Vero che per l'acquisto del combustibile il ha anche ricevuto finanziamenti personali da CP_1 conoscenti o investitori, per altri 110.000,00 euro.
45) Vero che ha dovuto effettuare lavori e servizi extra capitolato su opere murarie e CP_2 autorizzazioni, per complessivi € 143.002,30 di imponibile, in quanto richieste con la Conferenza dei servizi e dal GSE. Tali lavori sono stati elencati all'attore con mail del 4 settembre 2913 e del 6 novembre 2013, che si rammostrano, così riassumibili:
- SEI Energia – pratiche autorizzative 9.495,00
- CTM - insonorizzazione – porte 41.500,00
- Coral Impanti – progetto acustico 2.900,00
- Crespi – cartongesso 10.200,00
- Pieffe - liquido antigelo 2.620,00
- Boldrocchi * Steel tech
- maggiorazione Torre evaporativa
- per rimanere nelle prescrizioni sonore 10.000,00
- Teckoterm – coibentazione non compresa 6.500,00
- Masotti GEMA – collegamenti vari fuori limite
- collegamenti caldaia/centrale e fermi lavoro 5.000,00 Contr
- – consulenza pratiche 1.000,00 pagina 5 di 21 - - secondo collaudo 12.000,00 CP_8 Contr
- – filtri e polverizzatori di ricambio 1.000,00 Contr
- – varie non comprese – fermi lavoro 10.000,00
- RAVEZZANI – elettrica varia 5.000,00
TOTALE IMPONIBILE 117.215,00 + IVA = euro 143.002,30
46) Vero che, infatti, a seguito della conferenza di servizi, Regione Valle d'OS ha imposto la bonifica acustica delle emissioni sonore, per rimanere nella soglia emissiva di 40 decibel percepiti all'esterno, i cui costi sono stati anticipati da Pt_2
47) Vero che ha anticipato i costi (pagati a C.D. di ) per rendere ignifugo il Pt_2 CP_9 sistema tubiero per l'adduzione del combustibile dai serbatoi al motore dell'impianto, che percorreva il muro interno del locale garage (autorimessa), che avrebbe ospitato i locali dell'impianto di cogenerazione, fatto costruire dal con finanziamento bancario. CP_1
48) Vero che da gennaio 2018 l'impianto è stato gestito da SA. Testi i signori: Ing. (della , Via Guglielmo Marconi, 107, Magnago;
Testimone_3 CP_5 [...]
(della SA srl), Via per Due Porte, 24, 27010 San Genesio ed Uniti, Pavia;
Tes_4 CP_10
(della Tefme Energy sas), Via Col di Lana, 22, 20023 Cerro Maggiore;
Ing. ,
[...] Persona_1 presso Zuccato Energia srl, Via della Consortia, 2, Verona;
, presso Zuccato Energia CP_11
SR, turbina ORC, Via della Consortia, 2, 37127 Verona;
presso Insieme Nuove Persona_2
Energie SR, via Felice Piacenza, 1, Biella;
Gatti, presso Oil Service srl, VO NE, Via
Farini, 4/A; , presso Themis SpA, via Brescia, 13, Legnano;
, presso Testimone_5 Testimone_6
Agriall SR, Via Tenente Solaroli, 16, Briona (NO). Sempre in via istruttoria : disporsi l'esibizione degli estratti conto degli anni dal 2021 al 2015 per verificare gli incassi relativi all'impianto, le fatture, i DDT e le schede tecniche dei combustibili utilizzati dal signor per il funzionamento dell'impianto dal 2021 alla data di affitto CP_1 dell'impianto a SA, il registro di carico dell'agenzia delle Dogane di OS per certificare la quantità di combustibile stoccato e i relativi consumi del sistema all'epoca, nonché il registro dell'energia prodotta da dicembre 2012 ad oggi;
disporsi l'esibizione dei registri di produzione di energia elettrica che ha obbligo di tenere, al fine di valutare le produzioni di parte CP_1 motoristica e di recupero del termico trasformato dalla turbina ORC in energia elettrica. Ammettersi, occorrendo, CTU per verificare le componenti dell'impianto attuali e le modifiche apportate dal rispetto al progetto e all'impianto originario, nonché sulle modalità di CP_1 funzionamento dell'impianto, anche rispetto al tipo di carburante utilizzato, sulla base della documentazione acquisita ed acquisenda a seguito di ordine di ostensione”.
Per Controparte_1
“NEL MERITO: dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'avverso appello;
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE: previo ogni più opportuno accertamento, ivi compreso quello di inefficacia o di nullità della clausola n. 3 del contratto del 16 luglio 2012 nei limiti di cui alla narrativa, accertare e dichiarare in Euro 260.000/00 o nel diverso importo ritenuto dalla Corte il danno patito dal deducente per le causali dedotte e, per l'effetto, condannare Pt_2
a socio unico al relativo pagamento, oltre ad interessi moratori sino al saldo, operando, se del
[...] caso, le dovute compensazioni;
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel mese di gennaio 2013, appena acceso, l'impianto di cui al doc. 2 si bloccava?
pagina 6 di 21 2) Vero che nel mese di gennaio 2013 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
3) Vero che da gennaio a maggio 2013 interveniva più volte sull'impianto? Parte_2
4) Vero che nel mese di maggio 2013 l'impianto veniva messo in funzione?
5) Vero che nel mese di agosto 2014 l'impianto si bloccava?
6) Vero che nel mese di agosto 2014 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
7) Vero che, dopo una serie di interventi di l'impianto riprendeva a funzionare a partire Parte_2 dal mese di marzo 2015?
8) Vero che nel mese di luglio 2015 l'impianto si bloccava nuovamente?
9) Vero che nel mese di luglio 2015 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
10) Vero che, dopo una serie di interventi di l'impianto riprendeva a funzionare a Parte_2 partire dal mese di aprile 2016?
11) Vero che nello stesso mese di aprile 2016 l'impianto si bloccava nuovamente?
12) Vero che nel mese di maggio 2016 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 [...]
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto? Parte_2 Persona_3
13) Vero che, dopo una serie di interventi di l'impianto riprendeva a funzionare a Parte_2 partire dal mese di giugno 2016?
14) Vero che nel mese di ottobre 2016 l'impianto si bloccava nuovamente?
15) Vero che nel mese di ottobre 2016 il Sig. segnalava telefonicamente a Controparte_1 Pt_2
nella persona del Sig. il blocco dell'impianto?
[...] Persona_3
16) Vero che nel mese di ottobre 2017 SA s.r.l. rimetteva in funzione l'impianto?
17) Vero che nel mese di febbraio 2014, dopo un sopralluogo da parte del Sig. Persona_3 presso l'impianto, quest'ultimo suggerì al Sig. di installare sull'alimentatore Controparte_1 dell'impianto un filtro-calza?
18) Vero che nell'occasione il Sig. disse di essersi dimenticato di installare il Persona_3 filtro-calza?
19) Vero che dal 2012 al mese di agosto 2017 tutti gli interventi sull'impianto sono stati operati da
Parte_2
20) Vero che nel mese di gennaio 2013 il Sig. indicava al Sig. Persona_3 Controparte_1 quali possibili fornitori di olio combustibile, Oil Service s.r.l., Nuova Campari S.p.A., Sirius s.r.l. e
Salgaim S.p.A, Gatti s.r.l.? Indica, quali testi:
- Ing. c/o SA s.r.l. - EN (MO) (su tutti i capitoli); Testimone_7
- c/o - VO NE (MO) (su tutti i capitoli); Testimone_4 CP_12
- c/o - OR (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_8 Controparte_13
- c/o - OR (AO) (su tutti i capitoli); Controparte_14 Controparte_13 Controparte_13
- c/o - OR (AO) (su tutti i Controparte_15 Controparte_13 capitoli);
- - ON (FE) (su tutti i capitoli); Testimone_9
- c/o Gas & Diesel Power Service s.r.l. - RN (MI) (su tutti i capitoli); Testimone_10
- c/o XT s.r.l.s. - TO (TN) (su tutti i capitoli); Testimone_11
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_12
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); CP_16
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); CP_17
- – OR (AO) (su tutti i capitoli); Tes_13 pagina 7 di 21 - – (AO) (su tutti i capitoli); Tes_14 Per_4
- – LO (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_15
- – OS (AO) (su tutti i capitoli); Testimone_16
B) nel caso di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti, ammettersi a prova contraria sui medesimi capitoli i succitati testi;
C) respingere la richiesta di Ctu formulata dalla controparte in quanto esplorativa e in quanto la documentazione versata in atti comprova, da sola, la totale inefficienza dell'impianto. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 578/2024, pubblicata il 26/4/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/2021 promossa da CP_1
contro ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo in parte la
[...] Parte_2
domanda proposta da e ha compensato le spese di lite tra le parti. Controparte_1
2. Il giudizio di primo grado
In esito al ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto da il Tribunale di Busto Arsizio, con Parte_2
decreto n. 115/2021, ingiunse a il pagamento dell'importo di € 212.218,20, oltre Controparte_1
interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo per la vendita di un impianto di produzione di energia elettrica.
Avverso il predetto decreto propose opposizione il quale a sostegno dedusse che: Controparte_1
a) il credito residuo vantato da a titolo di corrispettivo per la vendita dell'impianto de quo non Pt_2 era di € 212.218,20, bensì di € 125.318,40, poiché l'unica fattura rimasta inevasa era la n. 1/2021 di pari importo che, tuttavia, non doveva essere pagato poiché l'impianto non era stato in grado di funzionare per 7500 ore l'anno alla potenza di 400 kw, come garantito dal venditore ai sensi dell'art. 3 del contratto di compravendita, sicché nulla era dovuto all'opposta ex artt. 1495 c.c. e 1667 c.c.; b) la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di compravendita, che subordinava la garanzia sulla produttività annua dell'impianto alla stipula con di un contratto “Full Service di Parte_2 manutenzione”, doveva essere dichiarata inefficace/nulla, per violazione dell'art. 1341 c.c.; c) Pt_2 era tenuta a risarcire all'acquirente i danni patiti per il mancato funzionamento dell'impianto e per la mancata eliminazione dei vizi e difetti, da liquidare nell'importo di € 260.000,00.
Si costituì in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Parte_2
pagina 8 di 21 ingiuntivo.
La causa fu istruita mediante produzione documentale e l'assunzione parziale delle prove orali dedotte dalle parti.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando che:
- il credito azionato in via monitoria di € 212.218,20 si basava sulle seguenti fatture: da n. 1 a n. 8 del
2012; nn. 2, 10 e 11 del 2013; n. 1 del 2021 (quest'ultima corrispondente alla nota pro forma n. 1 del
2020). Dalla documentazione prodotta in sede monitoria risultava che erano inesigibili, in quanto oggetto di note di credito, le fatture nn. 2 e 11 del 2013 e parzialmente la n. 4 del 2012, e che i documenti contabili n. 10 del 2013 e n. 5 del 2012 rappresentavano note di credito e non fatture.
Inoltre, le fatture nn. 1-2-3-4-6-7-8 del 2012 dovevano ritenersi pagate, in quanto oggetto di specifica quietanza rilasciata dalla opposta, dato che non aveva dimostrato che si trattava di mere Pt_2 quietanze “di comodo”, ovvero emesse allo scopo di attestare la temporanea inesigibilità della somma fino all'incasso dell'assegno. Pertanto, il credito azionato in sede monitoria era limitato all'importo indicato nella fattura n. 1 del 2021 di € 102.720,00, IVA esclusa (pari a € 125.318,40 IVA inclusa);
- la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di compravendita, che condizionava l'operatività della garanzia di produttività dell'impianto alla sottoscrizione del contratto di “Manutenzione Full Service”, non era vessatoria in quanto la garanzia di produttività prevista dall'art. 3, nella misura in cui sanciva specifici range di produttività, doveva considerarsi speciale ed aggiuntiva non solo rispetto alla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., ma anche rispetto a quella di cui all'art. 1512 c.c., e dunque non condizionava, né tanto meno escludeva, l'operatività delle garanzie previste dal codice civile;
- doveva essere accolta l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione ai vizi dell'impianto, dato che la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni testimoniali avevano evidenziato che il malfunzionamento del motore era dipeso, in via quantomeno prevalente, dal relativo surriscaldamento cagionato a sua volta da un difetto originario del sistema di recupero dei fumi dato dalla mancanza di automazione. Pertanto, a fronte del vizio del macchinario rilevante ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c.
(o degli artt. 1667 e 1668 c.c.), l'importo di cui alla fattura n. 1/2021 era inesigibile in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, con conseguente assorbimento di ogni altra eccezione;
- la domanda riconvenzionale dell'opponente era infondata poiché la domanda risarcitoria presupponeva l'operatività della garanzia di cui all'art. 3 del contratto che, tuttavia, non sussisteva poiché non era stato stipulato il contratto di manutenzione “full service”. Pertanto, a fronte dell'inoperatività della garanzia da “resa impiantistica”, doveva considerarsi inefficace anche la penale pagina 9 di 21 prevista dal medesimo art. 3 in caso di mancato raggiungimento delle prestazioni promesse;
- le spese di lite andavano compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
3. L'appello principale e l'appello incidentale
La sentenza n. 578/2024 è stata impugnata da che, nulla rilevando in merito alla Parte_2 quantificazione del minor valore dell'impianto stabilito dal primo giudice a causa dei vizi riscontrati, ne ha chiesto la riforma per i seguenti motivi:
1) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che è rimasta impagata la sola fattura n. 1/2021
e che le fatture del 2012 dovevano considerarsi saldate in quanto oggetto di specifica quietanza rilasciata dalla parte opposta: il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, proveniente anche dall'opponente, dalla quale emergerebbe che parte delle fatture del 2012 non era stata pagata e che le quietanze erano state rilasciate da nella convinzione che Pt_2
gli assegni emessi da che le erano stati inoltrati in copia, sarebbero stati consegnati e CP_1 incassati ma ciò non è accaduto poiché l'opposto, una volta ottenuta la quietanza funzionale al conseguimento dei finanziamenti regionali per la realizzazione dell'impianto, si è rifiutato di provvedere al pagamento del prezzo;
2) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere operante la garanzia per i vizi del bene venduto di cui all'art. 1490 c.c. poiché il contratto di compravendita inter partes prevede che la garanzia sul funzionamento dell'impianto avrebbe avuto la durata di un anno dalla data di consegna o, comunque dal collaudo dell'impianto, termine che era ampiamente decorso al momento della opposizione poiché il collaudo aveva avuto luogo in data 21 dicembre 2012. Inoltre, l'opposto non avrebbe mai contestato a Pt_2
l'esistenza di vizi nel funzionamento dell'impianto ai sensi dell'art. 1495 c.c., sicché si deve escludere una responsabilità contrattuale di Pt_2
3) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. sollevata da poiché aveva fornito un macchinario del tutto funzionante, come CP_1 Pt_2
attestato dai collaudi con esito positivo che avevano avuto luogo nel 2012 e nel 2013, mentre non era stata in alcun modo indagata la causa dei ripetuti blocchi del motore che, piuttosto, era da imputare alle innumerevoli modifiche apportate all'impianto dal (che, in ogni caso, avevano comportato il CP_1
venir meno di qualsivoglia garanzia) e all'utilizzo di carburante inidoneo e difettoso;
4) la sentenza sarebbe viziata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché le testimonianze assunte nel corso del giudizio sarebbero state riportate solo in parte, stravolgendo il senso delle dichiarazioni pagina 10 di 21 rese dai testi e, in particolare, quelle di e che avevano CP_11 Persona_5 dichiarato che: il malfunzionamento dell'impianto era dovuto all'assenza di manutenzione della turbina
ORC e all'utilizzo di un carburante inadeguato e che l'impianto era stato variamente modificato nel corso degli anni dall'appellato, anche utilizzando pezzi di ricambio non originali. Inoltre, i testi
[...]
e rispettivamente compagna e fratello dell'appellato, non sarebbero CP_17 Testimone_8
attendibili sia in ragione della relazione personale intrattenuta con sia in quanto le loro CP_1
dichiarazioni sarebbero smentite dalla documentazione agli atti;
5) con gli ultimi due motivi l'appellante si è limitata a insistere per la conferma del decreto ingiuntivo n. 115 del 2021 e a chiedere la condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o, Controparte_1
comunque, il rigetto del gravame e, con appello incidentale, la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di fornitura non fosse vessatoria poiché con tale previsione avrebbe limitato la propria responsabilità e la Pt_2 garanzia di funzionamento dell'impianto (ovvero la garanzia di funzionamento dell'impianto alla potenza di 420 kw/h per 8.000 ore l'anno, come descritto nella brochure consegnata a CP_1 subordinandola alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione “Full Service”, della durata di 15 anni, il cui corrispettivo (i.e. € 1.200.000,00) sarebbe addirittura superiore al costo dell'impianto (del valore di circa un milione di euro). In altri termini, avrebbe fornito un impianto per la Pt_2
produzione di energia della potenza massima di 450 kw/h al prezzo di circa un milione di euro, salvo a limitare la garanzia per il relativo funzionamento al pagamento di un sovraprezzo superiore al costo stesso dell'impianto in violazione dell'art. 1341 c.c., trattandosi di clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto. Inoltre, il richiamo operato dal Tribunale all'art. 1512 c.c. non sarebbe calzante perché nel caso di specie la garanzia di buon funzionamento dell'impianto era contenuta sia nella brochure, che nel contratto di fornitura (laddove si dava atto della costruzione dell'impianto per la produzione di energia per tutto il periodo di vigenza - 15 anni- della convenzione con il GSE S.p.A.) e in ogni caso tale garanzia, lungi dal consentire una limitazione della garanzia fornita dal venditore o dall'appaltatore, sarebbe volta ad attribuire all'acquirente o al committente una garanzia più ampia rispetto a quella legale;
2) il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria in ragione della mancata stipulazione pagina 11 di 21 del contratto di manutenzione “Full Service”. Ciò in quanto nel caso di specie sarebbe stato accertato il mancato funzionamento dell'impianto sin dalla sua installazione, nonostante i reiterati interventi di Pt_2
sicché il Tribunale avrebbe dovuto risarcire il danno da mancata produttività dell'impianto anche
[...]
sulla base della sola garanzia legale di cui agli artt. 1490, co. 1 e/o 1667, co. 1, c.c..
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
4. Decisione
4.1. L'appello principale
L'appello principale è infondato.
Quanto al primo motivo si evidenzia che la documentazione agli atti attesta inequivocabilmente che:
• tutte le fatture emesse da per la vendita a dell'impianto di produzione di Pt_2 CP_1
energia sono state quietanzate dall'appellante (doc. 5-ter ; CP_1
• in data 02/04/2013 ha emesso la fattura n. 2/2013 a titolo di “SALDO FINALE Pt_2 relativo alla fornitura di n. 1 centrale di cogenerazione…” di € 100.320,00, oltre IVA, (doc. 4-
A . Successivamente, tale fattura è stata stornata con la nota di credito n. 10 del CP_1
16/12/2013 emessa da con la seguente causale “Per insufficiente potenza termica Pt_2
erogata dal generatore/scambiatore da convertire in potenza elettrica dal sistema ORC
Zuccato” (doc.
4-B . In data 19/12/2013 l'appellante ha emesso la fattura n. 11/2013 CP_1 relativa alla installazione di una caldaia (per l'importo di € 2.400,00) e al saldo finale per la fornitura della centrale di cogenerazione (di € 100.320,00) per un totale di € 125.318, 40, IVA inclusa (doc.
5-A ; CP_1
• in data 14/07/2014 le parti hanno sottoscritto un'intesa (avente ad oggetto “Accordi per emissione nota di credito n. 03 del 14.07.2014 e riconoscimento di vs debito”) con cui l'appellante ha dato atto che a tale data l'importo ancora dovuto dall'appellato in forza del rapporto contrattuale tra le parti ammontava complessivamente a € 125.318,40 (comprensivi di
IVA), di cui alla fattura n. 11/2013, e ha riconosciuto la debenza di tale cifra. Inoltre, CP_1
con il medesimo accordo le parti hanno stabilito che in pari data sarebbe stata emessa la nota di credito n. 3/2014 (doc. 19 fascicolo monitorio a storno della fattura n. 11/2013 e che Pt_2
l'importo di € 125.318,40 sarebbe stato rifatturato all'appellato non appena quest'ultimo fosse stato in condizione di provvedere al relativo pagamento (doc. 143 ; Pt_2 pagina 12 di 21 • con mail del 06/11/2015 ha riepilogato gli importi a suo credito e, oltre ai costi delle Pt_2
opere extracontrattuali che non sono oggetto del presente giudizio, ha fatto riferimento solo alla fattura stornata di “circa 125.000,00” euro (doc. 22 . Con lettera in pari data Pt_2 ha confermato di essere debitore dell'importo di cui alla fattura n. 10/2013 (rectius CP_1
della fattura n. 11/2013 poiché il documento fiscale n. 10/2013 corrisponde alla nota di credito con cui aveva stornato la fattura n. 2/2013 relativa al saldo finale per la fornitura della Pt_2
centrale di cogenerazione) e ha preannunciato che a partire dal febbraio 2016, ovvero a seguito del perfezionamento dell'accordo con una società terza per la gestione dell'impianto, avrebbe potuto approntare un piano per il pagamento mensile e rateale delle somme di cui era debitore
(doc. 7 ; CP_1
• a seguito dell'intesa del 14/07/2014 dapprima ha emesso la nota pro-forma n. 1/2020 Pt_2
(doc. 1 fascicolo monitorio dell'importo di € 125.318,40, che fa esplicito riferimento Pt_2
al precitato accordo, e successivamente ha emesso la fattura n. 1/2021 per la medesima cifra
(doc. 5-quater Tortorelli).
Quindi, come correttamente rilevato dal primo giudice, è pacifico che l'unica fattura rimasta impagata è la n. 1/2021 (doc. 11 fascicolo monitorio , ovvero la ricevuta fiscale che è stata riemessa da Pt_2
dopo lo storno della fattura n. 11/2013 per il pagamento del debito residuo che ammontava Pt_2 complessivamente a € 125.318,40 (IVA inclusa).
La pretesa debenza da parte di di ulteriori importi sulle fatture emesse da nel 2012 CP_1 Pt_2
non risulta in alcun modo dimostrata e, anzi, è smentita dalla documentazione agli atti atteso che, come già evidenziato, tutte le fatture emesse per la fornitura dell'impianto de quo sono state quietanzate da che non ne ha disconosciuto la paternità, né ha dimostrato che le quietanze sono state Pt_2
rilasciate per errore di fatto o violenza ex art. 2732, sicché fanno piena prova del relativo pagamento ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. in assenza del riconoscimento da parte di di alcun debito nei CP_1
confronti di che non sia quello di cui alla fattura n. 1/2021. Dal che discende altresì Pt_2
l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'appellante per dimostrare l'esistenza delle
“quietanze di comodo”, ovvero la simulazione assoluta delle quietanze, ostandovi – essendo l'eccezione di simulazione proposta da una parte del preteso accordo simulatorio nei confronti dell'altra parte, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1417 c.c. - l'art. 2726 c.c. il quale, estendendo al pagamento il divieto (di cui all'art. 2722 c.c.) di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio pagina 13 di 21 possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento (cfr. Cass. S.U. sent. n.
6877/2002; Cass. sent. n. 17329/2015).
Peraltro, la stessa con l'intesa del 14/07/2014, successiva alla emissione delle fatture del Pt_2
2012, ha concordato con l'appellato lo storno della fattura n. 11/2013 a fronte del riconoscimento della debenza dei soli importi recati da tale fattura e dell'impegno di al relativo pagamento. Il che CP_1 conferma che, quand'anche siano state emesse quietanze “di comodo”, comunque alla data del
14/07/2014 tutte le fatture precedenti alla n. 11/2013 erano state saldate.
Il secondo motivo di appello, come rilevato da è inammissibile poiché l'eccezione di CP_1 decadenza dell'acquirente dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. per mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni e per mancato esercizio dell'azione entro i termini di cui all'art. 1495 c.c., è tardiva, non essendo stata sollevata nell'ambito di una tempestiva comparsa di costituzione e risposta come stabilito dall'art. 167, co. 2, c.c.
Quanto al terzo e quarto motivo, si osserva che la sentenza impugnata è condivisibile nella parte in cui ha accolto l'eccezione di relativa ai vizi dell'impianto e ha ridotto il prezzo della centrale in CP_1
misura corrispondente all'importo riconosciuto come dovuto dall'opponente (pari a € 125.318,40).
Sul punto basta considerare che il mancato funzionamento della centrale di cogenerazione è stato ammesso in primis dalla stessa appellante, che ha giustificato la nota di credito n. 10/2013, emessa a storno della fattura n. 2/2013, con la seguente motivazione: “Per insufficiente potenza termica erogata dal cogeneratore/scambiatore da convertire in potenza elettrica dal sistema ORC Zuccato”. Il fatto che abbia successivamente rifatturato gli importi precedentemente stornati mediante l'emissione Pt_2 del documento fiscale n. 11/2013 e che quest'ultima fattura sia stata stornata (con la nota di credito n.
3/2014), a fronte delle momentanee difficoltà finanziarie di (come risulta dall'accordo del CP_1
14/07/2014) non appare circostanza idonea a sconfessare quanto espressamente dichiarato nella nota di credito n. 10/2013, tenuto conto che l'istruttoria testimoniale espletata ha consentito di accertare i frequenti blocchi della centrale sin dalla sua installazione.
A quest'ultimo riguardo è opportuno sottolineare che il continuo malfunzionamento dell'impianto dal
2013 in poi è stato confermato:
pagina 14 di 21 - da e rispettivamente compagna e fratello dell'opponente, i quali CP_17 Testimone_8 hanno riferito che l'impianto sin dalla sua installazione si era bloccato reiteratamente e che i continui interventi del Sig. non erano stati in grado di risolvere il Controparte_18 Parte_2
problema;
- da progettista della turbina ORC, il quale ha dichiarato di essere stato contattato, Testimone_11
verso la fine del 2015, da per fornire dei materiali di ricambio della turbina e di aver CP_1 constatato, in sede di verifica dell'impianto per la prima volta, che una parte della centrale non funzionava “in quanto allo spegnimento della turbina il motore tendeva a surriscaldarsi, perché
l'automazione deputata al recuperatore fumi non era funzionante”, precisando che “questo malfunzionamento ha causato il blocco dell'impianto in svariate circostanze. Nell'intervenire sull'impianto, dopo casi di blocco del medesimo, ho constatato che il blocco dipendeva da questo problema”. Il medesimo teste ha poi indicato puntualmente il funzionamento del sistema di automatizzazione del rilascio dei fumi, ribadendo che tale sistema non funzionava;
- da , citato da il quale ha confermato che la società Persona_6 Pt_2 CP_19 che aveva installato la centrale elettrica, è intervenuta nel 2013 circa tre volte sull'impianto, pur non avendo specificato la motivazione dei vari interventi;
- da , citato da il quale ha confermato il blocco dell'impianto nel gennaio del CP_11 Pt_2
2013 (cap. 1 dell'opponente) e ha precisato di essere intervenuto personalmente in tale circostanza e di aver verificato che “il problema riguardava il motore e non il sistema ORC”, nonché di aver eseguito interventi di manutenzione per tutto il 2013 e per una parte del 2014.
Tali dichiarazioni trovano conferma nell'elenco dei lavori eseguiti da SA SR (cui CP_1 concesse in affitto il ramo d'azienda costituito dall'impianto in parola nel luglio 2017) per evitare i continui surriscaldamenti del motore e la rottura delle testate;
lavori che hanno riguardato anche lo scambiatore fumi poiché “l'azionamento e soprattutto le sicurezze dello scambiatore fumi non erano implementate al 100% nel sistema SICES [installato da ndr], creando gravi problemi al Pt_2 motore quando la turbina ORC si spegneva improvvisamente” (doc. 12 . CP_1
La relazione tecnica redatta da XT SR su incarico di (doc. 13-bis ha, poi, CP_1 CP_1 ulteriormente evidenziato che le problematiche relative al non corretto funzionamento dell'impianto erano imputabili: alla valvola 3 vie installata per la regolazione del ritorno d'acqua al motore, che risultava “inadeguata a svolgere il suo compito” poiché il relativo attuatore risultava “troppo lento nel rispondere alle variazioni di temperatura del sistema” provocando “frequenti oscillazioni termiche del
pagina 15 di 21 motore” che andava conseguentemente in blocco per sovratemperatura;
alla mancanza di automazione sul recuperatore fumi del sistema che in caso di blocco della turbina rimaneva attivo causando un aumento del carico termico che il sistema di raffreddamento/dissipazione installato non era in grado di smaltire, con conseguente surriscaldamento e blocco del motore;
alla mancata installazione di un sistema di trattamento dell'acqua del circuito torre di raffreddamento che poteva causare incrostazioni e fanghi idonei a ridurre l'efficienza del condensatore della turbina.
L'elenco dei lavori eseguiti da SA e la relazione tecnica di XT sono stati trasmessi a Per_3
di con email del 03/10/2020, con la quale ha fatto presente che, come
[...] Pt_2 CP_1 noto (letteralmente “come ben sai”), solo in esito ai radicali interventi eseguiti da SA l'impianto aveva iniziato a funzionare (doc. 13 e dalla documentazione agli atti non risulta che CP_1 Pt_2
abbia mai contestato il contenuto di tale email e la documentazione ad essa allegata.
[...]
Deve dunque ritenersi che il macchinario oggetto del contratto di compravendita per cui è causa fosse caratterizzato da vizi che ne determinarono i frequenti blocchi accertati in sede testimoniale e, in ogni caso, l'“insufficiente potenza termica erogata dal cogeneratore/scambiatore” affermata dalla stessa nella nota di credito n. 10/2023 sopra richiamata. Pt_2
Per contro, nessun rilievo dirimente assumono le circostanze che a detta dell'appellante dimostrerebbero l'inesistenza di vizi nell'impianto venduto ove si consideri che:
i) l'assenza di contestazioni formali da parte di nel lasso di tempo intercorrente tra CP_1
l'installazione dell'impianto e l'ottobre del 2020 è del tutto irrilevante dato che l'inidoneità dell'impianto a produrre energia elettrica era già stata riconosciuta da nella nota di credito n. Pt_2
10/2013;
ii) l'esito positivo dei collaudi eseguiti nel 2012 e nel 2013 è del pari irrilevante poiché il primo verbale di collaudo dichiara testualmente che l'impianto era stato messo in funzione in data 21/12/2012 “alle ore 21.50 per la durata di un'ora” (doc. 41 Nec One) e il secondo verbale si limita ad attestare che in data 23/05/2013 era stato eseguito “l'avvio e collaudo dell'impianto ORC completo di skid per la generazione di 40 kWe” (doc. 42 Nec One). In altri termini, il funzionamento della centrale per un limitato arco di tempo in fase di collaudo non dimostra in alcun modo che l'impianto fosse esente da vizi e che fosse in grado di produrre ininterrottamente per un periodo ben più lungo di poche ore o di una giornata;
iii) il fatto che dopo il collaudo del 2013 avrebbe modificato l'impianto e sostituito più volte CP_1
il motore non trova alcuna conferma nella documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emerge pagina 16 di 21 solo che: alla fine del 2013 (cfr. e-mail del 21/12/2013 e fattura di acquisto di combustibile CP_1 del 10/12/2013, docc. 98 e 52 l'impianto aveva cominciato a bruciare grassi di origine Pt_2 animale a seguito della sostituzione dei filtri installati che non erano adeguati all'utilizzo di tale combustibile, come confermato dalla testimonianza resa da il quale ha anche Testimone_8 dichiarato che l'installazione di filtri a calza era stata suggerita da Maggioni di Nec One e tale circostanza non è stata smentita dall'appellante, né dai testi da questa indicati;
l'utilizzo nel 2015 del combustibile fornito dalla ditta Oil Service aveva arrecato danni al motore e conseguentemente la sostituzione di alcuni pezzi e non già dell'intero motore (cfr. email a Oil Service del CP_1
19/06/2015, doc. 49 ; modifiche vere e proprie dell'impianto sono state eseguite da SA a Pt_2
partire dal settembre del 2017. In ogni caso, dalle testimonianze sopra riportate risulta che il motore era andato in blocco nel gennaio del 2013, ovvero prima della modifica dei filtri, e aveva continuato a bloccarsi nel 2014, 2015 e 2016, ovvero prima e dopo l'utilizzo del combustibile fornito da Oil Service.
Il che induce ad escludere che il malfunzionamento dell'impianto possa essere dipeso da combustibile inidoneo e/o da arbitrari interventi sull'impianto da parte di CP_1
iv) la testimonianza resa da è del tutto generica e, come tale, inattendibile. Il Persona_6 teste in questione ha dichiarato: di aver eseguito il collaudo dell'impianto e di aver verificato in tale circostanza un problema di funzionamento dell'impianto dovuto all'utilizzo di “olio inadeguato”; che sull'impianto era intervenuto “sicuramente il meccanico di OS” e che “sicuramente aveva CP_1 un canale di acquisto dalla Cina” di pezzi di ricambio a prezzi molto ridotti e suppostamente non originali. Sta di fatto che , mentre non è stato in grado di spiegare perché l'olio utilizzato, che Per_6 all'epoca era solo vegetale, non era idoneo e, comunque, ha dichiarato che il problema era stato risolto con il semplice cambio dei filtri che, pertanto, ben potevano essere la causa dei problemi al motore;
non è stato in grado di specificare quando sarebbe intervenuto il “meccanico di OS” e soprattutto se e quale intervento avrebbe effettuato;
non è stato in grado di precisare quando e quali prodotti sarebbero stati acquistati sul mercato asiatico, il che non consente nemmeno di ritenere attendibile la tesi (dallo stesso propugnata) secondo cui i pezzi acquistati non erano originali;
v) del pari irrilevante è la testimonianza di laddove ha affermato che la turbina ORC CP_11 aveva smesso di funzionare a causa della assenza di manutenzione dell'apparecchiatura atteso che il medesimo teste ha dichiarato di aver eseguito la manutenzione del sistema ORC per tutto il 2013 e parte del 2014, mentre dalla testimonianza di risulta che quando ha visionato Testimone_11
l'impianto per la prima volta, a fine 2015 o nel 2016, ha constatato che allo spegnimento della turbina pagina 17 di 21 “il motore tendeva a surriscaldarsi, poiché l'automazione deputata al recupero fumi non era funzionante”. Inoltre, il teste ha dichiarato di essere stato contattato dal per fornire Tes_11 CP_1 pezzi di ricambio relativi alla turbina e di essere intervenuto diverse volte sull'impianto dopo i relativi blocchi e ciò dimostra che la turbina è stata nel tempo manutenuta;
vi) nessun rilievo ha poi la tesi dell'appellante secondo cui il malfunzionamento dell'impianto sarebbe imputabile all'utilizzo di grassi animali, anziché di oli vegetali, e alla modifica dell'impianto per poter bruciare tale combustibile. Sul punto è opportuno sottolineare che l'art. 1 del contratto stipulato tra le parti prevede la vendita di un “impianto serie OILGEN 420 ORC per la valorizzazione energetica
(elettrica e termica) di biomasse vegetali e/o animali”, con la conseguenza che l'impianto avrebbe dovuto essere idoneo all'utilizzo di combustibile derivato da grassi animali sin dalla sua installazione.
In conclusione, avendo l'istruttoria documentale e testimoniale consentito di accertare l'esistenza, nell'impianto venduto, di vizi tali da diminuirne apprezzabilmente il valore (come si è detto, è incontestato in causa il fatto che l'impianto non abbia mai regolarmente funzionato, subendo diversi blocchi e comunque non consentendo, come affermato dalla stessa nella nota di credito n. Pt_2
10/2013, di erogare sufficiente potenza termica, mentre non risulta sufficientemente supportata la tesi sostenuta da secondo cui il malfunzionamento andrebbe imputato a comportamenti adottati da Pt_2
, correttamente il Tribunale ha accolto l'eccezione quanti minoris formulata da CP_1 CP_1 quantificando (senza che sul punto sia stata mossa contestazione alcuna) il minor valore dell'impianto nella somma portata dalla fattura n. 1/2021 di complessivi € 125.318,40 IVA inclusa.
L'appello principale è pertanto infondato e, come tale, va respinto, né risulta necessario procedere ad un'integrazione istruttoria, posto che la prova testimoniale, nella parte in cui risultava ammissibile e rilevante, è stata espletata, la documentazione di cui ha chiesto l'esibizione è già stata Pt_2
sostanzialmente depositata da mentre la CTU appare inammissibile in quanto meramente CP_1
esplorativa e, comunque, inutile alla luce del compendio probatorio agli atti.
4.2. L'appello incidentale
Del pari infondato risulta essere l'appello incidentale.
La clausola, contenuta nell'art. 3 del contratto inter partes, secondo cui “Nel caso non venisse sottoscritto il contratto Full Service di Manutenzione programmata, il fornitore si riterrà sollevato da qualsiasi garanzia prestazionale”, non risulta vessatoria e dunque inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. pagina 18 di 21 Il regime della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. è, infatti, previsto solo per le “condizioni generali di contratto”, ovvero per i contratti destinati a essere utilizzati per una serie indefinita di rapporti. Sul punto la Cassazione ha chiarito da tempo che “per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non
è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (cfr. Cass. sentenza n. 4241/03), precisando altresì che “La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt.
1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno” (cfr. Cass. ord. n.
17073/13).
Nel caso di specie è stato predisposto un contratto ad hoc per la vendita dell'impianto di cogenerazione al quale, pertanto, non è applicabile la disciplina sulle clausole vessatorie contenuta nell'art. 1341 c.c., con la conseguenza che clausola in esame è valida ed efficace, e dunque idonea ad escludere la garanzia di produttività dell'impianto, tenuto conto che le parti, nel determinare liberamente il contenuto delle pattuizioni contrattuali, ben possono decidere di eliminare qualsivoglia garanzia, persino quella di cui all'art. 1490 c.c.
Ciò detto, va poi rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale, tanto la brochure dell'impianto di cogenerazione, quanto il contratto di compravendita, non contengono alcuna garanzia di produttività dell'impianto da far valere indipendentemente dalla stipula di apposito contratto di manutenzione “Full Service”. Infatti, la brochure (doc.
1-bis si limita a CP_1
reclamizzare le caratteristiche dell'impianto e ad evidenziare che la centrale di cogenerazione avrebbe potuto fruire per 15 anni degli incentivi derivanti dalla vendita dell'energia alla rete (“15 anni di alta redditività con la vendita di energia alla rete elettrica grazie alla legge sulle energie rinnovabili con diritto a certificati verdi o tariffa fissa omnicomprensiva”) mentre la sottostante offerta n. 38-20 del
28.04.2010 prevede la “Manutenzione Full Service”, atta a “garantire il regolare funzionamento del motore” e da remunerare a parte, e nella clausola relativa alla “Garanzia” dichiara espressamente che: pagina 19 di 21 “La garanzia avrà durata 12 mesi dalla data di messa in servizio e comunque non oltre 18 mesi dalla data di consegna;
garantisce l'impianto tramite un apposito contratto di manutenzione CP_3
FULL SERVICE il motore e i suoi componenti. L'intervento in garanzia è inteso franco Ns. stabilimento e comprende la sostituzione gratuita delle apparecchiature rivelatesi difettose”. Quindi,
l'offerta in questione si limita a prevedere la garanzia ordinaria per i vizi e/o difetti dei vari componenti dell'impianto, della durata di 12/18 mesi, oltre a una garanzia di produttività della centrale legata, tuttavia, alla stipula del contratto di manutenzione Full Service. Del pari, il contratto di compravendita
(doc. 132 Nec One) all'art. 3 subordina la “garanzia di resa impiantistica” (primo capoverso) e di
“buon funzionamento del motore per un minimo di 7.500 ore/anno” (quarto capoverso) alla stipula con il fornitore di “un contratto FULL SERVICE di manutenzione programmata” per un periodo massimo di 15 anni (decimo capoverso), oltre che di “un contratto di somministrazione della biomassa oleosa vegetale e/o animale” (primo capoverso).
Nel caso in esame è pacifico che non sia stato stipulato alcun contratto di manutenzione del tipo indicato nell'art. 3 del contratto di vendita, pertanto la domanda risarcitoria, che è stata formulata per il ristoro dei danni da “mancata produttività dell'impianto” nei termini di cui all'art. 3, non può essere accolta, avendo le parti escluso ogni garanzia prestazionale in caso di mancata sottoscrizione del contratto di manutenzione “Full Service”.
Per i suesposti motivi anche l'appello incidentale deve essere respinto.
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Al rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, consegue la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_2 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Controparte_1
Arsizio n. 578/2024, pubblicata il 26/4/2024, così dispone:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
per l'effetto:
3) conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 20 di 21 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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