Sentenza 16 settembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/2003, n. 13596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13596 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA. 1/ 033596 Oggetto Risoluzione, reciproche eccezioni di inadempimento comparazione. Insindacabilita 1 della valutazione Composta dagli Mai trati: comparativa R.G.N. 2014/00 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA M Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron. 27683 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rep. 3572 Dott. Giovanni BA PETTI Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 27/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MS RL, già s.p.a., con sede legale in Palermo, in persona dell'amministratore Unico legale rappresentante dott. Antonio Alagna, elettivamente domiciliato in ROMA presso Cancelleria Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato CARLO VARVARO, il quale domicilia anche presso lo studio dell'Avvocato PATRIZIA D'AVENA in TIVOLI VIA PACIFICI 20, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2003 DEL TONGO INDUSTRIE SPA, con sede in Tegoleto (Arezzo), 764 in persona del suo legale rappresentante Comm. Stefano EL ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato TERESINA ARNALDO AMATUCCI,TITINA MACRI', difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 946/98 della Corte d'Appello di PALERMO, sezione prima civile emessa il 23/10/1998, depositata il 09/12/98; RG.193/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni BA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2° marzo 1979 la società MS convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la società EL ON fratelli spa ed agì per la risoluzione di un con- tratto sorto tra le parti il 6 ottobre 1976, а mezzo del quale la società attrice avrebbe avuto la esclusiva della vendita, in Palermo, dei mobili arredo cucina for- 5 niti dalla EL ON, secondo modalità e forme di paga- mento descritte in detto contratto. Poiché la società EL ON non aveva rispettato il patto di “autonomia di zona , la attrice agiva per la risoluzione del rap- "1 2 porto ed il risarcimento dei danni. La EL ON si CO- stituiva con eccezioni in rito (ormai superate) , contestava nel merito il fondamento della pretesa ed in via riconvenzionale chiedeva il pagamento di forni- ture non pagate. Istruita la lite, il Tribunale di Palermo, con sen- tenza non definitiva del 29 maggio 1996, accolse la do- manda di risoluzione per lo inadempimento della EL ON e rinviò in prosieguo il giudizio per la liquida- zione dei danni. Avverso detta sentenza propose appello la EL ON chiedendo la riforma della decisione;
re- sistette la contro parte chiedendone la conferma. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 giugno 1989 rigettò il gravame, confermando integralmen- te la prima sentenza. Avverso della decisione la EL ON propose ricorso per cassazione affidato a quattro censure;
resistette la contro parte con controricorso. Questa Corte di Cassazione con la sentenza n.8996 del 25 agosto 1993 respinse le prime tre censure ed il accoglimento della quarta dispose la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Pa- lermo. La Corte, nel determinare il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, precisò che: "in presenza delle contestazioni reciproche delle parti e della eccezione di cui allo art.1460 c.c. mossa 3 M dalla appellante EL ON, il giudice del riesame avrebbe dovuto procedere all'accertamento anche del de- nunciato inadempimento , ed alla valutazione comparativa della condotta di entrambe le parti, al fine di stabi- lire motivatamente a quale di esse, in relazione all'interesse dell'altra, fosse imputabile la alterazio- ne del sinallagma contrattuale e se, in particolare, la violazione del patto di esclusiva da parte della EL ON, fosse, oppure non, diretta conseguenza dell'inadempimento pecuniario della controparte." La MS, con atto motificato il 18 febbraio 1998 riassumeva la lite dinanzi alla Corte di appello di Pa- lermo, insistendo sulle proprie pretese (già ritenute fondate in primo grado) , mentre la EL ON le contra- stava chiedendo la riforma della prima decisione. La Corte di appello di Palermo, quale giudice del rinvio, con la sentenza del 10 dicembre 1998 considerando il punto devoluto ed il relativo principio di dirit- to, nonché il contesto probatorio, in riforma della sen- tenza del tribunale, rigettò la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla MS , compensando inte- gralmente le spese di tutte le fasi e gradi del giudi- zio. Contro la decisione ha proposto ricorso la MS RL (quale avente causa dalla MS SPA) deducendo due M motivi di censura;
resiste la controparte con contro ricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE IL ricorso non merita accoglimento in ordine ai due motivi dedotti. NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la violazione dello art.1460 c.c.e del principio di di- ritto affermato dalla cassazione rinviante, ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che il giudice del rinvio avrebbe limita- to il suo esame all'accertamento degli inadempimenti delle parti, senza rispondere specificatamente al quesi- to posto dalla sentenza cassante con rinvio, con il qua- le si chiedeva di accertare se la violazione del patto di esclusiva da parte della EL ON fosse diretta conseguenza dello inadempimento pecuniario della con- troparte. In senso contrario si osserva come la sentenza ab- bia dato corretta ed adeguata motivazione sul punto de- cisivo della relazione tra la detta violazione del pat- to di esclusiva ed il precedente inadempimento della MS circa il puntuale e tempestivo pagamento delle forniture. La Corte del rinvio, con una valutazione in fatto, che attiene al prudente apprezzamento delle prove (che 5 infatti non è oggetto di gravame) ha precisato: a. che l'inadempimento della EL ON risale al 1978, mentre le inadempienze della MS erano ante- riori, contestuali e successive;
b. che andava valutato anche lo scarso dinami- smo commerciale della rivenditrice MS, caratterizza- to dal forte decremento degli acquisti;
il che rendeva prevedibile nell'immediato futuro ulteriori inadempi- menti o ritardi nei pagamenti. Risulta pertanto correttamente effettuata la inda- gine comparativa tra le condotte reciprocamente ina- dempienti, sia al livello obbiettivo della valutazione della gravità rispetto alle prestazioni sinallagmati- che, sia in relazione al nesso di causalità giuridi- ca, che si propone non solo in termini cronologici, ma soprattutto in termini di corrispettività e proporzio- nalità tra le condotte di inadempimento. (Cass.30 gen- naio 1995 n. 1077,1991 n. 6576, 1996 n. 6791, 1996 n. 1537 tra le tante). : In relazione a tale valutazione, secondo criteri lo- gico giuridici corretti, la sentenza non viola alcuna norma di diritto denunciata e risulta congruamente mo- tivata. NEL SECONDO MOTIVO si deduce ancora la violazione dell'art.1460 C.C. , sempre come errore di diritto ed 6 M omessa motivazione sul punto decisivo della omessa con- siderazione, sotto il profilo della buona fede, della per la exceptio inadimpleti formulata dalla EL ON prima volta in appello. Poiché la eccezione era proponibile ai sensi dello art.345 c.p.c. vigente al tempo dello appello (1989) viene in considerazione il profilo del secondo comma dello art.1460 c.c. secondo cui " non può rifiutarsi la esecuzione (nella specie implicante la Osservanza del patto di autonomia di zona) se, avuto riguardo alle cir- costanze, il rifiuto è in mala fede". In senso contrario si Osserva che , dalla lettura della amp Xia motivazione, emerge chiaramente che l'elemento della mala fede sia stato implicitamente escluso e che dunque non sussista l'errore di diritto denunciato od il vizio della motivazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna della so- cietà ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidati come in dispo- sitivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la COM.SA S.R.L. alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudi- zio di cassazione, che liquida in favore di DEL TONGO INDISTRIE SPA nella misura di euro 100,00 per spese ed 7 ར , euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed ac- cessori come per legge. Roma 27 marzo 2003. Il Presidente G. Fiduccia Il relatore G.B. Petti Jen Bettiah belaвела G ame Fiducin Groven 9 IL CANCELLIERE C1 ZO BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 SET. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 ZO BA 00 8