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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/09/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile nella persona del giudice, dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 2986 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, TRA (c.f./p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., Avv Parte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Foglia,
[...] opponente E a socio unico (c.f. , in persona del legale rappresentante, sig. Controparte_2 P.IVA_2
in qualità di procuratrice di (c.f. , Controparte_3 P_ C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monia Mariani Claudia Pasqualini, opposta NONCHE'
(p.i. , in persona del procuratore CP_5 CP_6 P.IVA_3 [...]
nonché della procuratrice rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_7 CP_8 Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Mariachiara Camosci, terza chiamata All'udienza dell'11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che (già , già Controparte_9 Controparte_10 [...]
, poi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_11 Parte_1 543/2022, emesso in data 07.04.2022 da questo Tribunale (proc. n. 1253/2022 r.g.), con il quale era stato ingiunto all'odierna opponente di consegnare alla in qualità di Controparte_2 procuratrice di i documenti specificati nel ricorso monitorio (vale a dire copia del P_ contratto di finanziamento n. 99019909, del piano d'ammortamento, dell'estratto conto aggiornato dei pagamenti, dell'ultimo documento di sintesi emesso e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente relativa a tale contratto); l'opponente rilevava che il credito rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato con la era stato ceduto alla ING P_ bank N.V. Milan Branch, alla quale sarebbero stati anche consegnati tutti i documenti in originale e che purtroppo per un errore di archiviazione non sarebbe stata fatta copia di detta documentazione;
osservava che in tema di ingiunzione per consegna di cose permaneva il requisito della prova scritta dell'esistenza dei documenti stessi, del diritto in capo al ricorrente di ottenerne quantomeno una copia, del rifiuto illegittimo da parte del soggetto che la detiene, in assenza dei quali il decreto non avrebbe potuto essere concesso e, se concesso, andrebbe revocato;
rilevava che tra i documenti richiesti vi sarebbe “…“estratto conto aggiornato dei pagamenti” ovverosia il conteggio estintivo già depositato dalla opposta in allegato al fascicolo monitorio…”; osservava che il contratto concluso con la ed i relativi allegati P_ erano stati trasferiti alla cessionaria (ING Bank N.V. Milan Branch), la quale era, pertanto, in possesso della documentazione della quale era stata ingiunta la consegna;
rilevava che la risposta di all'indomani della richiesta di copia era stata dettata dalla confusione generata P_ dalla revoca della autorizzazione quale intermediario ex art. 106 TUB e dai conseguenti licenziamenti imposti dalla chiusura dell'attività che hanno riallocato personale in ruoli nuovi;
chiedeva di chiamare in causa la cessionaria innanzi indicata, perché quest'ultima potesse consegnare la documentazione pretesa dalla ricorrente in sede monitoria ed al fine di essere manlevata dalla condanna alle spese;
rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto, chiedendo che l'opponente fosse condannata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.; eccepiva, inoltre, in rito l'inesistenza della procura alle liti allegata da controparte per assoluta impossibilità di decifrarne il contenuto;
Con rilevato che veniva disposta la chiamata in causa di , la quale CP_5 CP_6 rilevava l'infondatezza di quanto affermato dall'opponente, sostenendo che tenuta alla consegna della documentazione pretesa dall'opposta fosse l'opponente, in quanto nel caso di specie a lei, terza chiamata, era stato ceduto solo il credito e non il contratto stipulato dall'opponente con la in ogni caso, depositava: 1) contratto di finanziamento stipulato P_ dalla con ora in data 10.11.2015; 2) scheda P_ Controparte_11 Parte_1 riepilogativa delle condizioni del finanziamento;
3) rendiconto di chiusura del contratto;
4) estratto conto;
5) contabile di bonifico in data 10.6.2021; 6) contabile di bonifico in data 14.6.2021; rilevato che in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 22.09.2022 parte opponente produceva telematicamente la procura leggibile rilasciata dal legale rappresentante della
[...] all'Avv. Massimo Foglia, cosicché la contestazione sollevata sul punto dalla Controparte_9 parte opposta deve considerarsi superata;
osservato che, a seguito della produzione effettuata dalla terza chiamata, deve ritenersi che la materia del contendere sia cessata parzialmente, particolarmente con riferimento alla richiesta di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 99019909, dell'estratto conto aggiornato dei pagamenti e dell'ultimo documento di sintesi emesso;
permane controversia, invece, con riguardo all'ulteriore documentazione oggetto del provvedimento monitorio, vale a dire con riferimento alla copia del piano di ammortamento e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente relativa al citato contratto;
ad avviso del Tribunale alla consegna sia della documentazione per la quale è venuta a cessare la materia del contendere (con conseguente soccombenza virtuale), che della documentazione per la quale persiste controversia rispettivamente era ed è tenuta l'odierna opponente, originaria contraente, in quanto: a) alla terza chiamata era stato ceduto il solo credito e non il contratto stipulato con la P_ (circostanza pacificamente ammessa sia dall'opponente che dalla terza chiamata); b) da quanto è dato evincere dall'accordo quadro prodotto telematicamente dalla stessa odierna opponente, quest'ultima garantiva alla cessionaria la gestione dei rapporti con la clientela riguardanti i contratti di finanziamento e si impegnava, tra l'altro, ad effettuare tutte le attività e comunicazioni nei confronti dei mutuatari, ivi incluse quelle dovute ai sensi di legge, impegnandosi anche a trasmettere ai mutuatari la comunicazione di cessione privacy al mutuatario unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali della cessionaria di cui all'allegato “S” (non esibito), con periodicità annuale, in occasione dell'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela (cfr. art. 10 del citato accordo quadro); inoltre, alla cedente veniva conferito dalla cessionaria un mandato all'incasso nei termini di cui all'art. 15 del citato accordo quadro;
c) ai sensi dell'art. 17 del medesimo accordo, seppure la cedente fosse tenuta a trasmettere alla cessionaria la documentazione originale relativa ai crediti ceduti (anche se prodotta, inviata o ricevuta successivamente alla cessione dei crediti, nell'ambito degli obblighi di cui allo stesso accordo e dell'attività svolta in funzione dei contratti di finanziamento), alla stessa era riconosciuta esplicitamente la facoltà di conservare copia della documentazione trasmessa (cfr. 17 dell'accordo quadro); e secondo quanto riportato nell'allegato “A” al medesimo accordo quadro (pure prodotto dall'opponente), la cedente poteva anche richiedere alla cessionaria un fascicolo in originale, specificandone la motivazione;
d) la stessa opponente, peraltro, ha affermato nell'atto di citazione che P_ agiva in realtà quale mandataria di ING Bank N.V. Milan Branch, che le garantiva il founding per emettere i prestiti ed alla quale trasferiva i contratti, i documenti e tutte le somme ricevute come da accordo ed alla stessa lasciava la gestione dei contratti in Parte_2 cambio di un compenso;
ed occorre rilevare che la allegata confusione conseguente alla revoca dell'autorizzazione quale intermediaria ex art. 106 T.U.B., in ragione della quale non sarebbe stata fatta copia dei documenti trasmessi alla cessionaria, oltre che non provata, rappresenta una circostanza imputabile alla stessa opponente e che, peraltro, avrebbe potuto essere superata agevolmente chiedendo alla ING Bank N.V. la copia della documentazione da trasmettere al mutuatario;
ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 99019909, dell'estratto conto aggiornato dei pagamenti e dell'ultimo documento di sintesi emesso e che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, l'opponente deve essere condannata a consegnare all'opposta la copia del piano di ammortamento e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente relativa al citato contratto n. 99019909; rilevato che, per quanto innanzi esposto, non emergendo la sussistenza di un obbligo di manleva della terza chiamata nei confronti dell'opponente, deve essere rigettata la relativa domanda proposta da quest'ultima; rilevato che l'opponente, in applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannata a rifondere all'opposta le spese di lite, comprensive della fase monitoria, nella misura liquidata in dispositivo;
in applicazione del medesimo principio, la stessa opponente deve essere condannata a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del giudizio di opposizione, come pure liquidate in dispisitivo;
non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi profili di mala fede o colpa grave;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere sulla domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta, nella qualità in epigrafe indicata, limitatamente al contratto di finanziamento n. 99019909, all'estratto conto aggiornato dei pagamenti ed all'ultimo documento di sintesi emesso e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente a consegnare alla società opposta, sempre nella qualità in epigrafe indicata, copia del piano di ammortamento e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente, relativi al contratto n. 99019909; b) rigetta la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata;
c) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, comprensive della fase monitoria, che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
d) condanna l'opponente a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge. Taranto, 02.09.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Foglia,
[...] opponente E a socio unico (c.f. , in persona del legale rappresentante, sig. Controparte_2 P.IVA_2
in qualità di procuratrice di (c.f. , Controparte_3 P_ C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monia Mariani Claudia Pasqualini, opposta NONCHE'
(p.i. , in persona del procuratore CP_5 CP_6 P.IVA_3 [...]
nonché della procuratrice rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_7 CP_8 Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Mariachiara Camosci, terza chiamata All'udienza dell'11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che (già , già Controparte_9 Controparte_10 [...]
, poi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_11 Parte_1 543/2022, emesso in data 07.04.2022 da questo Tribunale (proc. n. 1253/2022 r.g.), con il quale era stato ingiunto all'odierna opponente di consegnare alla in qualità di Controparte_2 procuratrice di i documenti specificati nel ricorso monitorio (vale a dire copia del P_ contratto di finanziamento n. 99019909, del piano d'ammortamento, dell'estratto conto aggiornato dei pagamenti, dell'ultimo documento di sintesi emesso e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente relativa a tale contratto); l'opponente rilevava che il credito rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato con la era stato ceduto alla ING P_ bank N.V. Milan Branch, alla quale sarebbero stati anche consegnati tutti i documenti in originale e che purtroppo per un errore di archiviazione non sarebbe stata fatta copia di detta documentazione;
osservava che in tema di ingiunzione per consegna di cose permaneva il requisito della prova scritta dell'esistenza dei documenti stessi, del diritto in capo al ricorrente di ottenerne quantomeno una copia, del rifiuto illegittimo da parte del soggetto che la detiene, in assenza dei quali il decreto non avrebbe potuto essere concesso e, se concesso, andrebbe revocato;
rilevava che tra i documenti richiesti vi sarebbe “…“estratto conto aggiornato dei pagamenti” ovverosia il conteggio estintivo già depositato dalla opposta in allegato al fascicolo monitorio…”; osservava che il contratto concluso con la ed i relativi allegati P_ erano stati trasferiti alla cessionaria (ING Bank N.V. Milan Branch), la quale era, pertanto, in possesso della documentazione della quale era stata ingiunta la consegna;
rilevava che la risposta di all'indomani della richiesta di copia era stata dettata dalla confusione generata P_ dalla revoca della autorizzazione quale intermediario ex art. 106 TUB e dai conseguenti licenziamenti imposti dalla chiusura dell'attività che hanno riallocato personale in ruoli nuovi;
chiedeva di chiamare in causa la cessionaria innanzi indicata, perché quest'ultima potesse consegnare la documentazione pretesa dalla ricorrente in sede monitoria ed al fine di essere manlevata dalla condanna alle spese;
rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto, chiedendo che l'opponente fosse condannata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.; eccepiva, inoltre, in rito l'inesistenza della procura alle liti allegata da controparte per assoluta impossibilità di decifrarne il contenuto;
Con rilevato che veniva disposta la chiamata in causa di , la quale CP_5 CP_6 rilevava l'infondatezza di quanto affermato dall'opponente, sostenendo che tenuta alla consegna della documentazione pretesa dall'opposta fosse l'opponente, in quanto nel caso di specie a lei, terza chiamata, era stato ceduto solo il credito e non il contratto stipulato dall'opponente con la in ogni caso, depositava: 1) contratto di finanziamento stipulato P_ dalla con ora in data 10.11.2015; 2) scheda P_ Controparte_11 Parte_1 riepilogativa delle condizioni del finanziamento;
3) rendiconto di chiusura del contratto;
4) estratto conto;
5) contabile di bonifico in data 10.6.2021; 6) contabile di bonifico in data 14.6.2021; rilevato che in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 22.09.2022 parte opponente produceva telematicamente la procura leggibile rilasciata dal legale rappresentante della
[...] all'Avv. Massimo Foglia, cosicché la contestazione sollevata sul punto dalla Controparte_9 parte opposta deve considerarsi superata;
osservato che, a seguito della produzione effettuata dalla terza chiamata, deve ritenersi che la materia del contendere sia cessata parzialmente, particolarmente con riferimento alla richiesta di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 99019909, dell'estratto conto aggiornato dei pagamenti e dell'ultimo documento di sintesi emesso;
permane controversia, invece, con riguardo all'ulteriore documentazione oggetto del provvedimento monitorio, vale a dire con riferimento alla copia del piano di ammortamento e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente relativa al citato contratto;
ad avviso del Tribunale alla consegna sia della documentazione per la quale è venuta a cessare la materia del contendere (con conseguente soccombenza virtuale), che della documentazione per la quale persiste controversia rispettivamente era ed è tenuta l'odierna opponente, originaria contraente, in quanto: a) alla terza chiamata era stato ceduto il solo credito e non il contratto stipulato con la P_ (circostanza pacificamente ammessa sia dall'opponente che dalla terza chiamata); b) da quanto è dato evincere dall'accordo quadro prodotto telematicamente dalla stessa odierna opponente, quest'ultima garantiva alla cessionaria la gestione dei rapporti con la clientela riguardanti i contratti di finanziamento e si impegnava, tra l'altro, ad effettuare tutte le attività e comunicazioni nei confronti dei mutuatari, ivi incluse quelle dovute ai sensi di legge, impegnandosi anche a trasmettere ai mutuatari la comunicazione di cessione privacy al mutuatario unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali della cessionaria di cui all'allegato “S” (non esibito), con periodicità annuale, in occasione dell'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela (cfr. art. 10 del citato accordo quadro); inoltre, alla cedente veniva conferito dalla cessionaria un mandato all'incasso nei termini di cui all'art. 15 del citato accordo quadro;
c) ai sensi dell'art. 17 del medesimo accordo, seppure la cedente fosse tenuta a trasmettere alla cessionaria la documentazione originale relativa ai crediti ceduti (anche se prodotta, inviata o ricevuta successivamente alla cessione dei crediti, nell'ambito degli obblighi di cui allo stesso accordo e dell'attività svolta in funzione dei contratti di finanziamento), alla stessa era riconosciuta esplicitamente la facoltà di conservare copia della documentazione trasmessa (cfr. 17 dell'accordo quadro); e secondo quanto riportato nell'allegato “A” al medesimo accordo quadro (pure prodotto dall'opponente), la cedente poteva anche richiedere alla cessionaria un fascicolo in originale, specificandone la motivazione;
d) la stessa opponente, peraltro, ha affermato nell'atto di citazione che P_ agiva in realtà quale mandataria di ING Bank N.V. Milan Branch, che le garantiva il founding per emettere i prestiti ed alla quale trasferiva i contratti, i documenti e tutte le somme ricevute come da accordo ed alla stessa lasciava la gestione dei contratti in Parte_2 cambio di un compenso;
ed occorre rilevare che la allegata confusione conseguente alla revoca dell'autorizzazione quale intermediaria ex art. 106 T.U.B., in ragione della quale non sarebbe stata fatta copia dei documenti trasmessi alla cessionaria, oltre che non provata, rappresenta una circostanza imputabile alla stessa opponente e che, peraltro, avrebbe potuto essere superata agevolmente chiedendo alla ING Bank N.V. la copia della documentazione da trasmettere al mutuatario;
ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 99019909, dell'estratto conto aggiornato dei pagamenti e dell'ultimo documento di sintesi emesso e che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, l'opponente deve essere condannata a consegnare all'opposta la copia del piano di ammortamento e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente relativa al citato contratto n. 99019909; rilevato che, per quanto innanzi esposto, non emergendo la sussistenza di un obbligo di manleva della terza chiamata nei confronti dell'opponente, deve essere rigettata la relativa domanda proposta da quest'ultima; rilevato che l'opponente, in applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannata a rifondere all'opposta le spese di lite, comprensive della fase monitoria, nella misura liquidata in dispositivo;
in applicazione del medesimo principio, la stessa opponente deve essere condannata a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del giudizio di opposizione, come pure liquidate in dispisitivo;
non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi profili di mala fede o colpa grave;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere sulla domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta, nella qualità in epigrafe indicata, limitatamente al contratto di finanziamento n. 99019909, all'estratto conto aggiornato dei pagamenti ed all'ultimo documento di sintesi emesso e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente a consegnare alla società opposta, sempre nella qualità in epigrafe indicata, copia del piano di ammortamento e dell'ultima operazione bancaria eseguita dal cliente, relativi al contratto n. 99019909; b) rigetta la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata;
c) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, comprensive della fase monitoria, che liquida in € 286,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
d) condanna l'opponente a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge. Taranto, 02.09.2025
Il giudice dott. Remo Lisco