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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2461/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio (C.F. ) e Marco Mariano (C.F. CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliata in alla via Degli Imbimbo n.ri 10/12; C.F._2 Pt_1
ATTORE OPPONENTE contro
P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Barretta (C.F.
, presso cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla via Aurelio Bosco C.F._3
Lucarelli n. 7.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 408/2022 del 29.04.2022, mediante il quale, su istanza del
[...]
le veniva ingiunto il pagamento di € 12.705,23, oltre interessi e spese di procedura, Controparte_1
a titolo di acconto pari al 90% della somma dovuta per le espletate prestazioni di specialistica ambulatoriale, relative alla branca di patologia clinica, ed interessi moratori, come da fatture prodotte, relative all'annualità 2021, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Avellino n. 408/2022, rigettando le avverse domande monitorie;
2) Condannare in ogni
pagina 1 di 7 caso il (P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente, preliminarmente, rappresentava che, in data
17.03.2022, dunque, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva provveduto al pagamento di €
12.705,23, pari esattamente alla sorta capitale oggetto dell'avverso provvedimento monitorio, azionato esclusivamente per le spese legali e gli interessi di mora maturati. Eccepiva la non debenza delle somme ingiunte, in quanto le spese ed i compensi della procedura monitoria devono essere sopportate esclusivamente dal “creditore”, atteso che il pagamento della sorta capitale interveniva prima della emissione e della notificazione dell'ingiunzione, precisando, altresì, che gli interessi di mora ammonterebbero alla somma di € 32,72. Concludeva, in ogni caso, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il che contestava la quantificazione Controparte_1 degli interessi moratori operata dalla e deduceva l'infondatezza di ogni avversa Parte_2
eccezione, concludendo per il rigetto della domanda spiegata;
in via riconvenzionale, chiedeva, altresì, la condanna della parte opponente al pagamento di € 791,34, a titolo di maggior danno ex art. 6 del
D.Lgs. n. 231/2002, con vittoria di spese e compensi professionali.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note fino a trenta giorni prima, all'udienza del 14.05.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. Sul pagamento della sorta capitale
È incontestato tra le parti in lite, oltre che documentato, l'intervenuto pagamento della sorta capitale pari ad € 12.705,23 per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2021, pagamento avvenuto ancor prima della notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo, che integra riconoscimento del credito ingiunto.
È, dunque, cessata la materia del contendere quanto al pagamento della sorta capitale, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 408/2022.
Occorre, tuttavia, vagliare la questione sollevata circa la spettanza degli interessi moratori disciplinati dal D.lgs. 231 del 2002, che sono stati concessi nel decreto ingiuntivo, oltre alla regolamentazione delle spese processuali sostenute nel giudizio monitorio.
2. Sugli interessi debitori
pagina 2 di 7 Part Oggetto di contestazione è la spettanza da parte dell' egli interessi moratori sui ritardati pagamenti delle prestazioni rese dal centro di diagnostica in regime di accreditamento, oltre chela relativa quantificazione.
Gli accordi tra le parti sono contrattualmente regolati, come emerge dalla documentazione allegata da parte ricorrente.
Quanto al regime degli interessi applicabili deve ritenersi applicabile, nella materia in lite, il d. lgs.
2002 n. 231, emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Invero, la normativa è applicabile anche alle parti in lite poiché l'art. 7 del d. lgs. richiamato definisce espressamente come “transazioni commerciali” anche i rapporti intercorrenti tra pubbliche amministrazioni e professionisti o imprenditori. L'ampia nozione di transazione commerciale, comprendente schemi assimilabili al contratto anche se disciplinati da norme pubblicistiche, c.d. contratti di diritto pubblico, consente di ricomprendere l'atto concessorio nell'ambito del concetto di transazione commerciale come definito dal d.lg. n. 231 del 2002. A sostegno ricorre anche l'interpretazione estensiva dell'art. 1 della direttiva 2000/35/Ce, nonché il n. 22 laddove viene precisato che: “disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa, pertanto, dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori”.
Emerge, quindi, la volontà di far confluire nell'ambito di operatività della direttiva qualunque rapporto di scambio, pur se posto in essere da soggetti non imprenditori;
sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: “La direttiva n. 2000/35/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 231/2002, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi”(Consiglio Stato sez.
V, 01 aprile 2010 n. 1885).
Una ricostruzione sistematica della materia è da ultimo rinvenibile nella pronuncia delle Sez. UU civili della Cassazione n. 35092 del 14/12/2023, ove il supremo consesso ha precisato che: “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_2
accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di
pagina 3 di 7 pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.”
Dalla pronuncia richiamata emerge inequivocabilmente l'applicabilità del regime di interesse del d.lgs.
n. 231 del 2002.
In particolare, nella completa ricostruzione normativa effettuata nella richiamata pronuncia, viene premesso che il regime di accreditamento, nel quale operano le strutture private che erogano le prestazioni sanitarie, non è la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali soltanto regolano l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente.
Il regime concessorio in cui operano le strutture accreditate, invero, non muta la natura di soggetti privati delle strutture stesse.
Premessa la natura imprenditoriale privata dei soggetti accreditati, la Corte ha chiarito che “non vi sono Part elementi per assimilare, come sostiene la controricorrente, le società private che svolgono in favore degli assistiti del SSN prestazione di servizi alle farmacie (là dove dispensano farmaci salvavita: è questa la circoscritta affermazione contenuta in Cass. S.U. n. 26496 del 2020) e di considerarle pertanto, sotto il profilo soggettivo, un segmento del Servizio Sanitario nazionale, né per ritenere che debbano anch'esse essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati (e con altri profili derogatori alla disciplina generale, anch'essi ispirati al favor creditoris che sono fuori dall'oggetto della presente analisi, quali la mora ex re e il luogo di adempimento dell'obbligazione) il ritardo nel pagamento”. Ne discende la certa applicabilità della particolare disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Tanto premesso, gli interessi moratori sono dovuti ed andranno calcolati sulla base della normativa richiamata, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Al riguardo, l'art. 7, secondo comma, del contratto intercorso tra le parti, prevede che “Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono”; al successivo sesto comma, viene precisato che “Senza che sia necessaria la costituzione Part in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità delle prestazioni derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del decreto
pagina 4 di 7 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”.
Al contempo, l'art. 2 del d.lgs. n. 231/2022 stabilisce che sono “e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”.
Dunque, alla luce di quanto esposto, il diritto al pagamento per prestazioni eseguito nell'ottobre 2021 è maturato a decorrere dal primo gennaio 2022 a fronte del pagamento intervenuto il 17.03.2022.
Ne consegue che, tenuto conto del saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali pari allo 0,00% per l'anno di riferimento, va applicata la maggiorazione, secondo quanto esposto nel d.lgs. n. 231/2022, di otto punti percentuali, oltre che di ulteriori due punti percentuali per i primi due mesi di ritardo e di quattro punti percentuali per i successivi due mesi di ritardo alla luce delle pattuizioni intercorse tra le parti in lite. Parte Va, pertanto, disposta la condanna dell' al pagamento degli interessi moratori nell'importo di €
267,33, come da conteggio degli interessi moratori fornito dal creditore opposto, oltre interessi ulteriori dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese del procedimento monitorio
Secondo l'orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all' emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente (Cassazione Civile, sentenza n. 9033/2010).
Ed invero, la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 27234/2017).
pagina 5 di 7 È stato, peraltro, precisato che le spese legali, liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c. (Cassazione Civile, sentenza n. 164/1996).
In altri termini, il debitore in mora è tenuto, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., a corrispondere al creditore il risarcimento ulteriore - oltre quello, in ogni caso dovuto, mediante il versamento degli interessi - allorché venga data la prova di danni maggiori. Tra questi danni ben possono essere annoverate le spese sostenute per un decreto ingiuntivo richiesto prima della “solutio”, decreto che, per quanto non notificato (a causa dell'avvenuto pagamento della somma capitale prima dell'emissione del decreto), sia da porre in rapporto di effetto a causa con la “mora debendi”
(Cassazione Civile, sentenza n. 164/1996; Tribunale di Salerno, sentenza n. 303/2021).
Nel caso in lite, come accennato non è contestato che il pagamento della sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto sia intervenuto tardivamente rispetto al termine di scadenza pattuito, nonché dopo il deposito del ricorso monitorio, ma prima della emissione del menzionato decreto ingiuntivo.
Inoltre, l'opponente nulla ha provato in ordine a cause scusanti dei ritardi nel pagamento dovuto.
Pertanto, è indubbio che, nel ritardare il pagamento in favore della odierna parte opposta, l'
[...]
ha indotto la medesima a promuovere il giudizio monitorio. Pt_2
Vi è, dunque, un rapporto di causalità tra ritardo nel pagamento da parte dell' in favore del Parte_2
della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e gli esborsi Controparte_1 sostenuti per l'introduzione del procedimento monitorio.
Al contempo, l'art. 6 del d.lgs. n. 231/2022 prevede espressamente che il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, l'odierna parte opponente va condannata al pagamento dell'importo di € 791,34, di cui alla fattura n. 50/2022 emessa dal procuratore della parte opposta in relazione alle spese sostenute nella procedura monitoria ed ai compensi liquidati nel decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione.
Non sono risarcibili ulteriori danni, poiché non compiutamente provati.
4. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Part La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla opponente va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire e/o resistere in giudizio, non potendosi tali evenienze desumere dal pagamento della sola sorta capitale in epoca antecedente alla emissione e notificazione del provvedimento monitorio.
5. Sulle spese di lite del giudizio di opposizione
pagina 6 di 7 Le spese di lite del giudizio di opposizione, stante l'esito complessivo del giudizio, possono essere liquidate in relazione allo scaglione relativo al dovuto, inferiore a 1.100,00 euro, valori minimi stante l'istruttoria documentale;
per la restante parte le spese di lite restano integralmente compensate, considerata la notifica del d.i. successiva al pagamento allorquando era cessata la materia del contendere sula sorta capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 408/2022 del Tribunale di
Avellino;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla sorta capitale;
- condanna la , al pagamento di € 267,33, in favore del Parte_2 Controparte_1
a titolo di interessi moratori, oltre ulteriori interessi dalla domanda e fino al saldo;
[...]
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna, altresì, la al pagamento di Parte_2
€ 791,34, in favore del oltre interessi dalla sentenza e fino al Controparte_1
saldo;
Parte
- condanna la opponente al pagamento di parte delle spese di lite del presente giudizio, per euro
332,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%;
- compensa le ulteriori spese di lite del presente giudizio.
AVELLINO, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2461/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio (C.F. ) e Marco Mariano (C.F. CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliata in alla via Degli Imbimbo n.ri 10/12; C.F._2 Pt_1
ATTORE OPPONENTE contro
P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Barretta (C.F.
, presso cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla via Aurelio Bosco C.F._3
Lucarelli n. 7.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 408/2022 del 29.04.2022, mediante il quale, su istanza del
[...]
le veniva ingiunto il pagamento di € 12.705,23, oltre interessi e spese di procedura, Controparte_1
a titolo di acconto pari al 90% della somma dovuta per le espletate prestazioni di specialistica ambulatoriale, relative alla branca di patologia clinica, ed interessi moratori, come da fatture prodotte, relative all'annualità 2021, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Avellino n. 408/2022, rigettando le avverse domande monitorie;
2) Condannare in ogni
pagina 1 di 7 caso il (P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente, preliminarmente, rappresentava che, in data
17.03.2022, dunque, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva provveduto al pagamento di €
12.705,23, pari esattamente alla sorta capitale oggetto dell'avverso provvedimento monitorio, azionato esclusivamente per le spese legali e gli interessi di mora maturati. Eccepiva la non debenza delle somme ingiunte, in quanto le spese ed i compensi della procedura monitoria devono essere sopportate esclusivamente dal “creditore”, atteso che il pagamento della sorta capitale interveniva prima della emissione e della notificazione dell'ingiunzione, precisando, altresì, che gli interessi di mora ammonterebbero alla somma di € 32,72. Concludeva, in ogni caso, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il che contestava la quantificazione Controparte_1 degli interessi moratori operata dalla e deduceva l'infondatezza di ogni avversa Parte_2
eccezione, concludendo per il rigetto della domanda spiegata;
in via riconvenzionale, chiedeva, altresì, la condanna della parte opponente al pagamento di € 791,34, a titolo di maggior danno ex art. 6 del
D.Lgs. n. 231/2002, con vittoria di spese e compensi professionali.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note fino a trenta giorni prima, all'udienza del 14.05.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. Sul pagamento della sorta capitale
È incontestato tra le parti in lite, oltre che documentato, l'intervenuto pagamento della sorta capitale pari ad € 12.705,23 per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2021, pagamento avvenuto ancor prima della notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo, che integra riconoscimento del credito ingiunto.
È, dunque, cessata la materia del contendere quanto al pagamento della sorta capitale, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 408/2022.
Occorre, tuttavia, vagliare la questione sollevata circa la spettanza degli interessi moratori disciplinati dal D.lgs. 231 del 2002, che sono stati concessi nel decreto ingiuntivo, oltre alla regolamentazione delle spese processuali sostenute nel giudizio monitorio.
2. Sugli interessi debitori
pagina 2 di 7 Part Oggetto di contestazione è la spettanza da parte dell' egli interessi moratori sui ritardati pagamenti delle prestazioni rese dal centro di diagnostica in regime di accreditamento, oltre chela relativa quantificazione.
Gli accordi tra le parti sono contrattualmente regolati, come emerge dalla documentazione allegata da parte ricorrente.
Quanto al regime degli interessi applicabili deve ritenersi applicabile, nella materia in lite, il d. lgs.
2002 n. 231, emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Invero, la normativa è applicabile anche alle parti in lite poiché l'art. 7 del d. lgs. richiamato definisce espressamente come “transazioni commerciali” anche i rapporti intercorrenti tra pubbliche amministrazioni e professionisti o imprenditori. L'ampia nozione di transazione commerciale, comprendente schemi assimilabili al contratto anche se disciplinati da norme pubblicistiche, c.d. contratti di diritto pubblico, consente di ricomprendere l'atto concessorio nell'ambito del concetto di transazione commerciale come definito dal d.lg. n. 231 del 2002. A sostegno ricorre anche l'interpretazione estensiva dell'art. 1 della direttiva 2000/35/Ce, nonché il n. 22 laddove viene precisato che: “disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa, pertanto, dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori”.
Emerge, quindi, la volontà di far confluire nell'ambito di operatività della direttiva qualunque rapporto di scambio, pur se posto in essere da soggetti non imprenditori;
sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: “La direttiva n. 2000/35/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 231/2002, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi”(Consiglio Stato sez.
V, 01 aprile 2010 n. 1885).
Una ricostruzione sistematica della materia è da ultimo rinvenibile nella pronuncia delle Sez. UU civili della Cassazione n. 35092 del 14/12/2023, ove il supremo consesso ha precisato che: “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_2
accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di
pagina 3 di 7 pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.”
Dalla pronuncia richiamata emerge inequivocabilmente l'applicabilità del regime di interesse del d.lgs.
n. 231 del 2002.
In particolare, nella completa ricostruzione normativa effettuata nella richiamata pronuncia, viene premesso che il regime di accreditamento, nel quale operano le strutture private che erogano le prestazioni sanitarie, non è la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali soltanto regolano l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente.
Il regime concessorio in cui operano le strutture accreditate, invero, non muta la natura di soggetti privati delle strutture stesse.
Premessa la natura imprenditoriale privata dei soggetti accreditati, la Corte ha chiarito che “non vi sono Part elementi per assimilare, come sostiene la controricorrente, le società private che svolgono in favore degli assistiti del SSN prestazione di servizi alle farmacie (là dove dispensano farmaci salvavita: è questa la circoscritta affermazione contenuta in Cass. S.U. n. 26496 del 2020) e di considerarle pertanto, sotto il profilo soggettivo, un segmento del Servizio Sanitario nazionale, né per ritenere che debbano anch'esse essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati (e con altri profili derogatori alla disciplina generale, anch'essi ispirati al favor creditoris che sono fuori dall'oggetto della presente analisi, quali la mora ex re e il luogo di adempimento dell'obbligazione) il ritardo nel pagamento”. Ne discende la certa applicabilità della particolare disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Tanto premesso, gli interessi moratori sono dovuti ed andranno calcolati sulla base della normativa richiamata, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Al riguardo, l'art. 7, secondo comma, del contratto intercorso tra le parti, prevede che “Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono”; al successivo sesto comma, viene precisato che “Senza che sia necessaria la costituzione Part in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità delle prestazioni derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del decreto
pagina 4 di 7 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”.
Al contempo, l'art. 2 del d.lgs. n. 231/2022 stabilisce che sono “e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”.
Dunque, alla luce di quanto esposto, il diritto al pagamento per prestazioni eseguito nell'ottobre 2021 è maturato a decorrere dal primo gennaio 2022 a fronte del pagamento intervenuto il 17.03.2022.
Ne consegue che, tenuto conto del saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali pari allo 0,00% per l'anno di riferimento, va applicata la maggiorazione, secondo quanto esposto nel d.lgs. n. 231/2022, di otto punti percentuali, oltre che di ulteriori due punti percentuali per i primi due mesi di ritardo e di quattro punti percentuali per i successivi due mesi di ritardo alla luce delle pattuizioni intercorse tra le parti in lite. Parte Va, pertanto, disposta la condanna dell' al pagamento degli interessi moratori nell'importo di €
267,33, come da conteggio degli interessi moratori fornito dal creditore opposto, oltre interessi ulteriori dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese del procedimento monitorio
Secondo l'orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all' emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente (Cassazione Civile, sentenza n. 9033/2010).
Ed invero, la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 27234/2017).
pagina 5 di 7 È stato, peraltro, precisato che le spese legali, liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c. (Cassazione Civile, sentenza n. 164/1996).
In altri termini, il debitore in mora è tenuto, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., a corrispondere al creditore il risarcimento ulteriore - oltre quello, in ogni caso dovuto, mediante il versamento degli interessi - allorché venga data la prova di danni maggiori. Tra questi danni ben possono essere annoverate le spese sostenute per un decreto ingiuntivo richiesto prima della “solutio”, decreto che, per quanto non notificato (a causa dell'avvenuto pagamento della somma capitale prima dell'emissione del decreto), sia da porre in rapporto di effetto a causa con la “mora debendi”
(Cassazione Civile, sentenza n. 164/1996; Tribunale di Salerno, sentenza n. 303/2021).
Nel caso in lite, come accennato non è contestato che il pagamento della sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto sia intervenuto tardivamente rispetto al termine di scadenza pattuito, nonché dopo il deposito del ricorso monitorio, ma prima della emissione del menzionato decreto ingiuntivo.
Inoltre, l'opponente nulla ha provato in ordine a cause scusanti dei ritardi nel pagamento dovuto.
Pertanto, è indubbio che, nel ritardare il pagamento in favore della odierna parte opposta, l'
[...]
ha indotto la medesima a promuovere il giudizio monitorio. Pt_2
Vi è, dunque, un rapporto di causalità tra ritardo nel pagamento da parte dell' in favore del Parte_2
della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e gli esborsi Controparte_1 sostenuti per l'introduzione del procedimento monitorio.
Al contempo, l'art. 6 del d.lgs. n. 231/2022 prevede espressamente che il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, l'odierna parte opponente va condannata al pagamento dell'importo di € 791,34, di cui alla fattura n. 50/2022 emessa dal procuratore della parte opposta in relazione alle spese sostenute nella procedura monitoria ed ai compensi liquidati nel decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione.
Non sono risarcibili ulteriori danni, poiché non compiutamente provati.
4. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Part La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla opponente va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire e/o resistere in giudizio, non potendosi tali evenienze desumere dal pagamento della sola sorta capitale in epoca antecedente alla emissione e notificazione del provvedimento monitorio.
5. Sulle spese di lite del giudizio di opposizione
pagina 6 di 7 Le spese di lite del giudizio di opposizione, stante l'esito complessivo del giudizio, possono essere liquidate in relazione allo scaglione relativo al dovuto, inferiore a 1.100,00 euro, valori minimi stante l'istruttoria documentale;
per la restante parte le spese di lite restano integralmente compensate, considerata la notifica del d.i. successiva al pagamento allorquando era cessata la materia del contendere sula sorta capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 408/2022 del Tribunale di
Avellino;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla sorta capitale;
- condanna la , al pagamento di € 267,33, in favore del Parte_2 Controparte_1
a titolo di interessi moratori, oltre ulteriori interessi dalla domanda e fino al saldo;
[...]
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna, altresì, la al pagamento di Parte_2
€ 791,34, in favore del oltre interessi dalla sentenza e fino al Controparte_1
saldo;
Parte
- condanna la opponente al pagamento di parte delle spese di lite del presente giudizio, per euro
332,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%;
- compensa le ulteriori spese di lite del presente giudizio.
AVELLINO, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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