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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2644/2020 depositato il 29/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia NT Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB036Z00816 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C6Z00821 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste EL parti: le parti ricorrente conferma la rinuncia al ricorso e l'Agenzia EL NT , accettando la rinuncia concorda per la compensazione EL spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito al processo verbale di constatazione del 21 novembre 2018 redatto dai militari della GDF - NUCLEO
DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA VERCELLI a conclusione di una verifica fiscale a carico di
Ricorrente_1 S.p.A. C.F.: P.IVA_1, l'Ufficio ha proposto al contribuente il questionario n. Q00382/2019, prot. 2019/124090, mediante il quale l'Ufficio richiedeva, in relazione ai periodi d'imposta 2013 (1/10/2013 -
30/09/2014) e 2014 (1/10/2014 - 30/09/2015), l'esibizione della documentazione utile al controllo dell'applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento;
In data 12 settembre 2019, la Società forniva, le risposte ai quesiti formulati dall'Ufficio nel predetto questionario, depositando il formato elettronico della documentazione in materia di prezzi di trasferimento redatta, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia EL NT, prot. n. 2010/137654 del 29 settembre 2010, per i periodi d'imposta richiesti.
A seguito della documentazione ricevuta L'Ufficio con gli Avvisi di accertamento n. TMB036Z00816-2019 e n. TMB0C6Z00821-2019, procedeva a contestare la deducibilità di componenti negativi di reddito ai sensi dell'art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito “TUIR”) ed anche dell'art. 5 del d.lgs.
n. 446 del 1997 (ai fini IRAP) e riprendeva a tassazione un maggiore reddito imponibile, ai fini IRES e IRAP, pari a Euro 923.824,00 in riferimento all'acquisto di prodotti finiti e parti di ricambio da diverse consociate estere
Ne conseguiva una maggiore imposta IRES accertata di € 254.052,00 oltre interessi, e una maggiore imposta
IRAP pari ad € 36.029,00, oltre interessi.
L'Ufficio riconosceva al contribuente, sia ai fini IRES che IRAP, la spettanza del regime premiale di disapplicazione EL sanzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La società presentava istanza di adesione che non aveva esito positivo.
La società Ricorrente_1 S.p.A. presentava pertanto telematicamente tempestivo ricorso cumulativo avente ad oggetto entrambi gli avvisi di accertamento eccependo:
- nullità degli avvisi di accertamento per violazione del principio dell'onere della prova per presunta violazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., dall'art. 110, comma 7, del TUIR e dall'art. 9, comma 3, del TUIR;
- infondatezza EL contestazioni operate dall'Ufficio all'analisi di benchmark predisposta dalla società nonché inappropriata modifica dei filtri di ricerca rispetto all'analisi di benchmark predisposta dalla società
a supporto del valore normale della marginalità operativa realizzata dalla rivendita nel mercato italiano dei prodotti acquisiti infragruppo presso le controparti estere;
- infondatezza EL contestazioni operate dall'Ufficio in ragione dell'ampliamento del campione EL società comparabili con l'inclusione di concessionari di macchinari agricoli e pezzi di ricambio;
- l'errato utilizzo della mediana come unico valore normale.
Conclude la ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando in toto le prospettazioni di parte ricorrente in quanto inammissibili ed infondate dettagliando puntualmente ogni eccezione, chiedendo il rigetto del ricorso con rifusione EL spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente presentato richiesta di MAP la Corte all'udienza del 18 Settembre 2025 rinvia la discussione all'odierna udienza in attesa dell'esito della domanda di attivare la procedura amichevole contro le doppie imposizioni.
All'udienza le parti confermano l'avvenuta accettazione dell'esito della procedura di Mutual Agreement
Procedures” e la ricorrente rinuncia al ricorso.
Le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione EL spese.
A questa Corte non rimane altro da fare che dichiarare l'estinzione del giudizio e, compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RO MA HI NZ Di NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2644/2020 depositato il 29/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia NT Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB036Z00816 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C6Z00821 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste EL parti: le parti ricorrente conferma la rinuncia al ricorso e l'Agenzia EL NT , accettando la rinuncia concorda per la compensazione EL spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito al processo verbale di constatazione del 21 novembre 2018 redatto dai militari della GDF - NUCLEO
DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA VERCELLI a conclusione di una verifica fiscale a carico di
Ricorrente_1 S.p.A. C.F.: P.IVA_1, l'Ufficio ha proposto al contribuente il questionario n. Q00382/2019, prot. 2019/124090, mediante il quale l'Ufficio richiedeva, in relazione ai periodi d'imposta 2013 (1/10/2013 -
30/09/2014) e 2014 (1/10/2014 - 30/09/2015), l'esibizione della documentazione utile al controllo dell'applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento;
In data 12 settembre 2019, la Società forniva, le risposte ai quesiti formulati dall'Ufficio nel predetto questionario, depositando il formato elettronico della documentazione in materia di prezzi di trasferimento redatta, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia EL NT, prot. n. 2010/137654 del 29 settembre 2010, per i periodi d'imposta richiesti.
A seguito della documentazione ricevuta L'Ufficio con gli Avvisi di accertamento n. TMB036Z00816-2019 e n. TMB0C6Z00821-2019, procedeva a contestare la deducibilità di componenti negativi di reddito ai sensi dell'art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito “TUIR”) ed anche dell'art. 5 del d.lgs.
n. 446 del 1997 (ai fini IRAP) e riprendeva a tassazione un maggiore reddito imponibile, ai fini IRES e IRAP, pari a Euro 923.824,00 in riferimento all'acquisto di prodotti finiti e parti di ricambio da diverse consociate estere
Ne conseguiva una maggiore imposta IRES accertata di € 254.052,00 oltre interessi, e una maggiore imposta
IRAP pari ad € 36.029,00, oltre interessi.
L'Ufficio riconosceva al contribuente, sia ai fini IRES che IRAP, la spettanza del regime premiale di disapplicazione EL sanzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La società presentava istanza di adesione che non aveva esito positivo.
La società Ricorrente_1 S.p.A. presentava pertanto telematicamente tempestivo ricorso cumulativo avente ad oggetto entrambi gli avvisi di accertamento eccependo:
- nullità degli avvisi di accertamento per violazione del principio dell'onere della prova per presunta violazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., dall'art. 110, comma 7, del TUIR e dall'art. 9, comma 3, del TUIR;
- infondatezza EL contestazioni operate dall'Ufficio all'analisi di benchmark predisposta dalla società nonché inappropriata modifica dei filtri di ricerca rispetto all'analisi di benchmark predisposta dalla società
a supporto del valore normale della marginalità operativa realizzata dalla rivendita nel mercato italiano dei prodotti acquisiti infragruppo presso le controparti estere;
- infondatezza EL contestazioni operate dall'Ufficio in ragione dell'ampliamento del campione EL società comparabili con l'inclusione di concessionari di macchinari agricoli e pezzi di ricambio;
- l'errato utilizzo della mediana come unico valore normale.
Conclude la ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando in toto le prospettazioni di parte ricorrente in quanto inammissibili ed infondate dettagliando puntualmente ogni eccezione, chiedendo il rigetto del ricorso con rifusione EL spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente presentato richiesta di MAP la Corte all'udienza del 18 Settembre 2025 rinvia la discussione all'odierna udienza in attesa dell'esito della domanda di attivare la procedura amichevole contro le doppie imposizioni.
All'udienza le parti confermano l'avvenuta accettazione dell'esito della procedura di Mutual Agreement
Procedures” e la ricorrente rinuncia al ricorso.
Le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione EL spese.
A questa Corte non rimane altro da fare che dichiarare l'estinzione del giudizio e, compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RO MA HI NZ Di NO