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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in riassunzione dalla Cassazione iscritto al n. r.g. 821/2022
(recante riunito il procedimento n. 910/2022) promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIRILLI Parte_1 C.F._1
COSTANZA e dell'avv. GRIGNOLIO FRANCESCO;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE nel r.g. 910/2022
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PETTINARI BRUNO;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
ATTORE IN RIASSUNZIONE nel r.g. 910/2022
CONCLUSIONI
con ordinanza del 30.4.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, in accoglimento del presente appello, annullare e riformare
pagina 1 di 20 totalmente la sentenza del Tribunale di Firenze n.307/2014 emessa ex art. 281 sexies
c.p.c. in data 31.1.2014 e, per l'effetto Voglia: - in tesi: confermare integralmente il
Decreto Ingiuntivo n.6005/2007 del Tribunale di Firenze e/o condannare in ogni caso il al pagamento in favore dell'Arch. della Controparte_1 Parte_1 somma di €.20.092,99 salva la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal 23.12.2004 e sino al soddisfo;
- in ipotesi denegata e salvo gravame: condannare il al pagamento in favore dell'Arch. Controparte_1 [...]
a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. della somma di €.20.092,99 salva la Parte_1 diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal 23.12.2004 e sino al soddisfo. - in ulteriore residuale ipotesi: condannare il Controparte_1 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità
[...] precontrattuale ex art.1337 c.c., a favore dell'Arch. della somma di Parte_1
€.20.092,99, salva la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal 23.12.2004 e sino al soddisfo;
- in via istruttoria, si insiste, occorrendo, per
l'ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art. 183, VI comma n.2 c.p.c. del
17.2.2009, opponendosi alle istanze istruttorie avanzate da controparte;
con vittoria di compensi, rimborsi e spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i vigenti parametri,
CAP e IVA come per legge”, oltre alla condanna al rimborso delle somme di euro
2.500,00 oltre CAP ed IVA liquidate dal Tribunale di Firenze in primo grado e di euro
1.800,00 oltre CAP ed IVA liquidate nell'ordinanza della Corte d'Appello, somme integralmente corrisposte dal comparente, nonché al rimborso dei contributi unificati dei quattro gradi di giudizio e del contributo sanzionatorio corrisposto nel giudizio d'appello.
Con vittoria di spese, compensi e rimborsi oltre CAP e IVA del giudizio di Cassazione e con vittoria di spese, compensi, rimborsi del presente giudizio di rinvio oltre CAP e IVA di legge”;
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 307 del 31.01.2014 e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
6005/2007 emesso dal Tribunale di Firenze e dichiarare inammissibili e infondate le ulteriori domande di ingiusto arricchimento e di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale avanzate dall'Arch. su cui non si è mai accettato il Parte_1 contraddittorio e, comunque, perché prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto
e. comunque non sostenute da prove. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per tutte le fasi e gradi di giudizio” pagina 2 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'antefatto processuale
Con ordinanza del 16 febbraio 2016 questa Corte d'Appello dichiarava inammissibile
― ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. ― l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto Parte_1
l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo notificato dal per il pagamento di compensi professionali. Parte_1
Il giudice di prime cure aveva esposto, in fatto, che il aveva ricevuto dal Parte_1 un primo incarico professionale nel febbraio 2000 Controparte_1 per attività di progettazione e realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incarico che non era stato ultimato per il parere negativo del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Macerata. Tra la fine dell'anno 2002 e l'inizio dell'anno 2003, gli era stata affidata dall'ente comunale la redazione di un nuovo progetto, consegnato il 27 gennaio 2003; detto incarico era stato dapprima conferito verbalmente e successivamente formalizzato con delibera del dirigente del servizio tecnico del 14 febbraio 2003, con cui si «aggiornava» l'incarico del febbraio 2000.
Tanto premesso, quel giudice aveva ritenuto priva di valore la determina unilaterale del dirigente, tanto come nuovo contratto che come rinnovo o proroga del contratto precedente, ed aveva affermato che il avrebbe potuto agire ex articolo Parte_1
2041 cod. civ.
Questa Corte, adita dal in appello, pronunciava ordinanza di inammissibilità Parte_1 dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 348 ter cod. proc. civ.. A tal fine osservava che la mancata stipula del contratto in forma scritta, riconosciuta dalla stessa parte appellante, ne determinava la nullità. Dichiarava inoltre inammissibili le domande proposte dal in via subordinata sul rilievo che nel giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo l'opposto, che ha la veste sostanziale di attore, non può introdurre domande diverse rispetto a quella posta a base dell'ingiunzione, salvo il caso, nella fattispecie di causa non ricorrente, in cui l'opponente abbia spiegato domanda riconvenzionale (cd. reconventio reconventionis).
Il promuoveva ricorso in Cassazione affidato a sei motivi di censura, i primi Parte_1 tre articolati avverso la ordinanza di inammissibilità dell'appello, gli altri aventi ad oggetto la sentenza del Tribunale.
pagina 3 di 20 La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4784/2022, accoglieva i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e quindi cassava l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese, a questa Corte di Appello.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi a questa Corte d'Appello sia dal dando Parte_1 luogo al procedimento n. R.G. 821/2022, sia dal Parte_2 dando luogo al procedimento n. R.G. 910/2022.
I due procedimenti venivano riuniti con ordinanza di questa Corte, in data
21/23.11.2022.
Acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 16.5.2024 (a seguito di udienza cartolare del 9 maggio 2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 30 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 15 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (40+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. L'ordinanza della Corte di cassazione e il perimetro della decisione
La Suprema Corte ha rilevato quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto dal si era svolto CP_1 nel primo grado con il rito ordinario.
Con la comparsa di costituzione e risposta il parte opposta, aveva Parte_1 proposto due domande subordinate nei confronti del opponente, di CP_1 arricchimento senza causa e di responsabilità precontrattuale.
Il Tribunale si era pronunciato sulla sola domanda principale di adempimento contrattuale, proposta dal con la notifica dell'ingiunzione, senza rendere Parte_1 alcuna pronuncia sulle due domande subordinate di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, anzi, affermando che il avrebbe potuto agire in altra sede ex Parte_1 articolo 2041 cod. civ.
Il giudice dell'appello, nel rendere ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ., esaminava per la prima volta le due domande subordinate e le dichiarava pagina 4 di 20 inammissibili (peraltro senza confrontarsi, in relazione alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, con l'arresto delle Sezioni Unite del 13 settembre 2018 nr. 22404).
Ciò premesso, la Corte di legittimità osservava che detta pronuncia di inammissibilità non avrebbe potuto essere resa con ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ. e ciò in quanto il giudice dell'appello che, nell'applicare il suo dovere decisorio, prenda per la prima volta in esame una domanda o una eccezione sulla quale il giudice del primo grado aveva omesso ogni pronuncia, compie un giudizio nuovo, che si configura come giudizio a cognizione piena e non come delibazione sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello.
Sicché, alle ipotesi di ricorribilità in Cassazione per errores in procedendo, già individuate dalle Sezioni Unite con l'arresto del 2 febbraio 2016 nr. 1914, doveva aggiungersi il caso in cui, essendo stato denunciato in appello un vizio di omessa pronuncia, il giudice dell'impugnazione esamini con ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ. le domande o le eccezioni sulle quali il primo giudice non si era pronunciato.
Nel procedimento ex articoli 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. non può, infatti, trovare applicazione il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità (per tutte:
Cassazione civile sez. un., 22/02/2010, n.4059), secondo cui il giudice dell'appello che rilevi il vizio di omessa pronuncia del giudice del primo grado deve porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione.
Del resto, l'incompatibilità di tale dovere decisorio con la struttura del «filtro» in appello è evidente nel rilievo che l'ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ. presuppone una globale delibazione di infondatezza di tutte le ragioni di impugnazione, mentre la decisione resa per la prima volta in appello passa logicamente attraverso l'accoglimento, ancorché implicito, del motivo di appello con il quale viene denunciato il vizio di attività del giudice di primo grado ex articolo 112 cod. proc. civ.
Da ciò il seguente principio di diritto: «In caso di denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giudice dell'impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell'appello, ex articoli
348 bis e 348 ter cod. proc. civ., soltanto ove tale motivo di gravame non abbia pagina 5 di 20 ragionevole probabilità di essere accolto;
diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del motivo stesso, emendare il vizio di attività del primo giudice con ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ., ma deve provvedere sull'appello nelle forme ordinarie».
Tanto premesso, il perimetro della decisione, a seguito della cassazione dell'ordinanza resa da questa Corte ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., va individuato considerando che il aveva proposto impugnazione contro la decisione di Parte_1 primo grado dolendosi sia del rigetto della domanda principale di pagamento, avanzata con il ricorso monitorio, sia dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande subordinate di arricchimento senza causa e di responsabilità precontrattuale e riproponendo, in via gradata, tutte e tre le domande.
Compito di questa Corte è quindi quello di esaminare le domande proposte dal pacifico essendo – come evidenziato dalla Suprema Corte - che il Parte_1
Tribunale si è pronunciato sulla sola domanda principale di adempimento contrattuale, proposta con la notifica dell'ingiunzione “senza rendere alcuna pronuncia sulle due domande subordinate di cui alla comparsa di costituzione e risposta (…)”. Del pari, andranno via via esaminate le eccezioni sollevate dal
[...]
di inammissibilità del ricorso monitorio e delle domande subordinate, CP_1 nonché la domanda di condanna della controparte per lite temeraria.
3. La domanda di adempimento.
Il nel denunciare l'inammissibilità del ricorso monitorio Controparte_1 azionato dal invoca il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del Parte_1 quale “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una pagina 6 di 20 corretta tutela del suo interesse sostanziale.” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007; da ult. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018).
Il principio richiamato non si attaglia al caso di specie.
Invero, il ha domandato in questo giudizio il pagamento del compenso Parte_1 professionale deducendo di aver ricevuto dal , tra la fine Controparte_1 dell'anno 2002 e gli inizi del 2003, un incarico distinto da quello ricevuto nel febbraio
2000, che riguardava l'attività di progettazione e realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e in relazione al quale egli aveva azionato in via monitoria nel
2004 domanda di pagamento, che il Tribunale di Firenze aveva accolto con la sentenza n. 366/2007.
Del resto, che si trattasse di un nuovo incarico, in tutto differente da quello precedente, è reso evidente dal fatto che esso aveva ad oggetto la progettazione di una diversa opera, e cioè di un'autorimessa e di un rimessaggio per attrezzature comunali (cfr. determinazione comunale n. 99 del 14.2.2003, dove si fa espressa menzione della “nuova natura dell'intervento”).
Ne deriva, che non siamo in presenza della medesima pretesa creditoria, che il avrebbe illegittimamente frazionato aggravando la posizione del debitore, Parte_1 bensì di un credito diverso, traente origine da una diversa attività professionale realizzata in esecuzione di un incarico ulteriore.
Occorre ora stabilire se possa ritenersi validamente concluso il contratto di prestazione d'opera invocato dal a fondamento della sua pretesa, essendo Parte_1 prevalsa in primo grado la tesi del opponente. CP_1
In proposito il Tribunale di Firenze ha premesso che “il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo;
esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione dia
pagina 7 di 20 versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente
(Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 15296/2007; Cass. n. 1702/2006)”.
Ha quindi osservato che, nella fattispecie in esame, vi fu una prima Convenzione
Disciplinare di conferimento dell'incarico al professionista, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per gli alloggi della zona ex mattatoio, datata 8 febbraio 2000, rispettosa del principio formalistico suddetto e firmata da soggetto legittimato ad impegnare il da una parte, e dall'architetto dall'altra, alla quale però era CP_1 Parte_1 seguito parere negativo da parte del servizio decentrato opere pubbliche, che non aveva consentito il completamento dell'incarico.
Solo alla fine del 2002, inizi del 2003, era stato conferito all'architetto un Parte_1 nuovo incarico, a condizione che il progetto venisse realizzato entro un mese, per esigenze di presentazione della documentazione alla regione Marche, che doveva erogare il finanziamento.
Tale incarico, conferito dapprima verbalmente, venne successivamente
“formalizzato” in data 14 febbraio 2003 con atto unilaterale del Dirigente del Servizio
Tecnico del Comune di , il quale emanò una determina con cui CP_1
“aggiornava” l'incarico già affidato con la precedente determina dell'8 febbraio 2000.
A detta del primo giudice, tuttavia, tale determina di “aggiornamento” non aveva alcun valore contrattuale, rappresentando solo la volontà della P.A. di procedere a conferire incarico al per l'esecuzione del progetto a cui non era seguito Parte_1 alcun contratto formale.
Né la suddetta determina poteva rappresentare una rinnovazione o una proroga del precedente contratto, essendo precluso al dirigente un tale potere unilaterale.
Il contesta tale iter decisionale deducendo: “è inconfutabile che sia stata Parte_1 richiesta la prestazione all'Arch. che questi abbia formulato un quadro Parte_1 economico (doc. 1 fascicolo D.I.), che la proposta sia stata ratificata, accettata e cristallizzata in una Determina del Responsabile del procedimento (n. 99 del
14.2.2003 doc. 2 fascicolo D.I.), che l'incarico sia stato eseguito, che il progetto sia stato accettato dall'amministrazione in data 27.1.2023 e che la stessa lo abbia utilizzato, senza riserve o eccezioni”.
pagina 8 di 20 Si tratta di censura, ai limiti dell'ammissibilità in quanto scarsamente dialogante con la ratio della decisione impugnata, e comunque infondata.
Invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia e da ultimo ribaditi con la sentenza n. 13849/2023, nella quale seppure in un obiter dictum, le Sezioni Unite hanno ribadito che “Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra
l'amministrazione e il professionista (…)”.
Ciò, dopo che già con la sentenza n. 20684 del 09/08/2018, il massimo organo della nomofilachia aveva avuto modo di evidenziare che per i contratti stipulati dallo Stato
e dalle sue amministrazioni “La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord.
24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n. 25798;
Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord. 27/10/2017,
n. 25631; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni:
Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n. Ric. 2014 n. 21409 sez. SU - ud. 17-07-2018 -7- 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U.
28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962;
Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass.
30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477) (…)”.
Inoltre, particolarmente conferente, rispetto ai rilievi compiuti dall'appellante appare la sentenza n. 1167 del 17/01/2013, in cui la Suprema Corte ha statuito che “In
pagina 9 di 20 tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare "ad nutum". In senso contrario, non rileva l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamato per i Comuni dall'art. 87 del r.d. n. 383 del 1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa all'"uso del commercio", tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece, la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria”.
Ben vero è che le Sezioni Unite con la sentenza n. 9775 del 25/03/2022 hanno affermato che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante
l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per
l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Tuttavia, resta il fatto che nel caso di specie, ancora prima della non contestualità delle dichiarazioni dei contraenti, manca una valida manifestazione scritta di volontà contrattuale sia da parte dell'organo rappresentativo dell'ente comunale, non avendo tale valenza la determina n. 99 del 14.2.2003 a firma del dirigente del servizio tecnico, sia da parte dello stesso Parte_1
Il motivo deve essere pertanto disatteso.
4. La domanda ex art. 2041 c.c.
Nell'ordine delle questioni, accertato il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il giudice di prime cure – il quale si è pronunciato sulla sola domanda principale di adempimento contrattuale, proposta dal con la notifica dell'ingiunzione, Parte_1 senza rendere alcuna pronuncia sulle due domande subordinate di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, anzi, affermando che il avrebbe potuto agire in Parte_1 pagina 10 di 20 altra sede ex articolo 2041 cod. civ. (cfr. ordinanza di rinvio) – va esaminata quella relativa all'ammissibilità della domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041
c.c.
Sul punto, occorre far riferimento all'indirizzo espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte - anche a Sezioni Unite - ha avuto modo di affermare che, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. è ammissibile ove si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr. Cass., 31/10/2019, n.
28037; Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22404).
Lo stesso principio è stato enunciato anche laddove la domanda di adempimento sia stata proposta con ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3127 del
09/02/2021).
Sul punto, peraltro, viene in rilievo anche la recente pronuncia con cui le Sezioni
Unite, in una vicenda che presente molteplici analogie con quella in esame, hanno affermato che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337
c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 26727 del 15/10/2024)
Nel caso di specie, il già con la comparsa di costituzione e risposta, preso Parte_1 atto delle difese del opponente, ebbe a chiedere, in via subordinata, la CP_1 condanna della controparte ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 11 di 20 Che poi si trattasse del medesimo interesse fatto valere con la domanda principale risulta di palmare evidenza se si considera che il ebbe ad invocare Parte_1
l'esistenza di un arricchimento senza causa della P.A. per l'ipotesi in cui fosse stata accolta la prospettazione dell'opponente secondo la quale niente sarebbe stato dovuto all'opposto per l'attività svolta nell'interesse del , Controparte_1 riferendosi alla stessa attività per la quale era stata avanzata la domanda di pagamento del compenso introdotta con il ricorso monitorio.
Ne deriva, l'ammissibilità della domanda subordinata, riproposta dal ai Parte_1 sensi dell'art. 2041 c.c. con l'atto di appello.
Nel merito, la domanda è fondata.
In via preliminare, la Corte osserva che la domanda è proponibile.
Come noto, le Sezioni Unite hanno di recente affermato che, in via generale, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27008 del 18/10/
2024).
Nel caso di specie - come visto - la circostanza che l'incarico ricevuto dal Parte_1 non sia stato attribuito con un atto scritto, nonostante controparte fosse una P.A., ha fatto sì che la domanda principale di adempimento contrattuale si rivelasse ab origine carente del titolo giustificativo.
D'altronde, la prospettabilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo pagina 12 di 20 fondamento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 2350 del 31 gennaio 2017, che ha ritenuto la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nel caso di un contratto concluso da ente pubblico e ritenuto invalido per difetto di previa delibera autorizzativa alla stipula).
Ancora, trattandosi di caso in cui il contratto concluso con l'ente locale è invalido per difetto di forma scritta, non opera il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dall'art. 191, comma 4, T.U.E.L. (v. ancora Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12164 del
06/05/2024).
Ne consegue, che il ben può richiedere l'indennizzo per ingiustificato Parte_1 arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.
Tanto premesso, a fronte di un risalente e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell'utilitas da parte della Pubblica
Amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del
26/05/2015) hanno posto l'accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, da ultimo, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del
27/05/2024; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020).
Colui che agisce a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica
Amministrazione è dunque tenuto a provare il proprio depauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del
28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).
pagina 13 di 20 Nel caso di specie, non può in alcun modo parlarsi di arricchimento imposto dal momento che, come è incontestato, l'opera di progettazione per cui è causa è stata realizzata ed accettata dall'amministrazione comunale.
Sul punto è decisivo l'atteggiamento difensivo assunto dall'amministrazione comunale la quale, a fronte delle allegazioni compiute dal nel ricorso Parte_1 monitorio di aver provveduto ad espletare l'incarico a lui affidato predisponendo il progetto e consegnandolo il 27.1.2003, ha confermato di aver affidato al Parte_1
l'incarico di progettazione del deposito magazzino e che il nel 2003, aveva Parte_1 provveduto alla consegna del progetto (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione).
Se ne ricava che il non poteva che domandare l'indennizzo per Parte_1 ingiustificato arricchimento, da determinare, eventualmente, in via equitativa (Cass.,
Sez. 1, n. 14329 del 24 maggio 2019), tenendo conto che la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso che sarebbe comunemente spettato per l'attività svolta, ma, deve ricomprendere i costi ed esborsi sopportati e ristorare il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno (Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29 maggio 2019).
Facendo riferimento ai criteri dettati dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, si osserva quanto segue.
L'art. 2041 cod. civ. stabilisce che "chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale". La norma, nel correlare le posizioni di arricchimento e di pregiudizio patrimoniale, prevede di quest'ultimo la compensabilità non per l'intero, ma solo per quanto destinato a tradursi in un profitto o vantaggio dell'arricchito.
Ciò premesso, laddove si abbia riguardo ad una prestazione professionale resa da un professionista in favore della P.A. in forza di un contratto invalido per mancanza della forma scritta ad substantiam resta non indennizzabile l'utile che il primo, soggetto depauperato, avrebbe conseguito ove la prestazione fosse stata da lui resa nell'ambito di un valido contratto;
detto utile resta definito dal pieno allineamento pagina 14 di 20 dell'indennizzo al corrispettivo del contratto comprensivo di maggiorazioni quali, nel caso di prestazioni professionali, quelle dovute all'urgenza con cui l'attività sia stata svolta (cfr. in termini, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14329 del 2019).
Ciò non toglie che l'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben possa essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore (Cass. 14329/19 cit.).
Questi stessi criteri valgono come parametro di valutazione per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011).
Premessa tale griglia interpretativa, va senz'altro riconosciuto, da un lato,
l'impoverimento del in termini di costi ed esborsi sopportati e di sacrificio di Parte_1 tempo, di energie mentali e fisiche impiegate per l'opera di progettazione realizzata in favore del , dall'altro - e in stretta interdipendenza - la Controparte_1 locupletazione verificatasi a vantaggio dell'ente comunale che, ricevendo la prestazione, ha tratto beneficio dall'altrui depauperamento, a nulla rilevando che, successivamente, l'ente comunale abbia ritenuto di non realizzare il progetto.
Passando alla determinazione del quantum dell'indennizzo dovuto, in ossequio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene di far riferimento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto di cui alla
Legge 2 marzo 1949, n. 143.
Orbene, la Corte osserva in primo luogo che non risulta in alcun modo contestato da parte del che il compenso base, pari a € 11.537.08 ridotto a € Controparte_1
9.229,67 ex L. 155/1989, risultante dal progetto di notula in atti, sia rispondente ai criteri di determinazione previsti dalla tariffa di cui sopra;
di talché, l'importo suddetto ben può assumersi, in via equitativa, come indennizzo determinato in base alla tariffa professionale.
pagina 15 di 20 Si ritiene, per contro, alla luce degli orientamenti testé richiamati, che siano da escludere sia le spese indicate nella misura del 40% che l'aumento del 25% previsto dall'art. 18 della tariffa.
Con riguardo alle prime, infatti, il Collegio osserva che il riferimento generico alle spese determinate nella misura forfettaria del 40% non consenta di individuare in alcun modo quali siano stati gli esborsi che di fatto il professionista ha dovuto sostenere in occasione delle prestazioni svolte;
con riferimento al secondo, che l'incremento previsto dall'art. 18 della tariffa è di stretta competenza del professionista incaricato laddove le prestazioni non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali alle quali fu circoscritto l'incarico originario, laddove nel caso di specie, la mancanza di un valido conferimento di incarico impedisce in radice l'operatività della suddetta maggiorazione.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 9.229,67 spettante al a Parte_1 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., a far data dal 27.1.2023, vanno riconosciuti sia la rivalutazione che gli interessi al tasso legale, quest'ultimi calcolati sulla somma devalutata alla stessa data e rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 35480 del 02/12/2022).
5. La domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Trattandosi di domanda che il ha avanzato in via di ulteriore subordine, e Parte_1 quindi condizionatamente al mancato accoglimento anche della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., il Collegio è dispensato dal doverla esaminare.
6. La domanda di lite temeraria.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dal
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante il parziale accoglimento dell'appello e, CP_1 in ogni caso, l'assenza di prova di mala fede e/o colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.
7. Le spese di lite
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il pagina 16 di 20 cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio ed in particolare al fatto che il ha visto respinta la domanda principale di adempimento e ha visto Parte_1 accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa con conseguente sua soccombenza parziale, le spese di causa relative a tutti i gradi di giudizi vanno compensate per la metà e poste per la rimanente metà a carico del CP_1
.
[...]
La liquidazione, in misura intera, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successivi aggiornamenti, deve avvenire in base al seguente computo - avuto riguardo al valore della controversia (accertato e ricompreso ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00) e all'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado: in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisoria); quanto al giudizio di appello, in assenza di attività istruttoria: in € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria), ed in € 382,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
quanto al giudizio di legittimità: in € 3.082,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 1.134,00 per fase introduttiva, €
672,00 per fase decisionale) e in € 513,93 per esborsi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP di legge;
quanto ai due giudizi di rinvio riuniti: con riferimento al giudizio n. 910/2022, considerato che prima della riunione il si è costituito in Parte_1 giudizio e che quindi al medesimo spettano sia la fase di studio che la fase di introduttiva (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018): in € 2.055,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva) e, con riferimento al giudizio riunente n. 821/2022, in assenza di attività istruttoria: in €
3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase pagina 17 di 20 introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), ed in € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
8. Le restituzioni
Secondo un principio ormai consolidato in seno alla Suprema Corte, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile
(cfr. Cass. n° 7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020).
Inoltre, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34011 del
12/11/2021).
Nel caso di specie, il ha chiesto il rimborso di € 2.500,00, oltre CAP e IVA, Parte_1 liquidati dal Tribunale di Firenze a titolo di spese legali e di € 1.800,00 oltre CAP e
IVA, liquidati nell'ordinanza della Corte d'Appello.
L'attore si è limitato a dichiarare di aver integralmente corrisposto le somme in questione senza null'altro specificare né documentare, ma parte appellata non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto quanto indicato.
In forza di ciò il deve essere condannato a restituire Controparte_1 al gli importi ricevuti a titolo di spese legali del primo e del secondo grado Parte_1 di giudizio, maggiorati degli interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento all'effettiva restituzione.
Gli importi corrisposti a titolo di contributo unificato per i vari gradi di giudizio rientrano nella regolamentazione delle spese di lite compiuta nel precedente paragrafo e quindi non possono formare oggetto di una separata domanda di restituzione.
pagina 18 di 20 Infine, quanto al contributo sanzionatorio corrisposto nel giudizio di appello, si osserva che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023). Di conseguenza, la sua eventuale restituzione non è di competenza di questa a.g..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla
Cassazione, che ha cassato l'ordinanza n. 362/2016 di questa Corte d'Appello depositata il 22.2.2016, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] contro la sentenza n. 307/2014 del Tribunale di Firenze emessa e pubblicata Parte_1 il 31.1.2014, fermo restando il rigetto della domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad essere indennizzato dal Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le prestazioni di progettazione Controparte_1 per cui è causa e, per l'effetto,
- condanna il a pagare a a tale Controparte_1 Parte_1 titolo, la somma equitativamente determinata di € 9.229,67, oltre, a far data dal
27.1.2023, rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla stessa data e rivalutata anno per anno;
- respinge la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal Controparte_1
[...]
- dichiara compensate per la metà le spese relative a tutti i gradi di giudizio;
- condanna il a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 rimanente metà delle misure intere liquidate, per ciascun grado di giudizio, secondo il calcolo specificato in parte motiva: quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP di legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 3.966,00 per compensi e in € 382,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per pagina 19 di 20 legge;
quanto al giudizio di legittimità: in complessivi € 3.082,00 per compensi e in € 513,93 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
quanto ai due giudizi di rinvio riuniti: con riferimento al giudizio riunito n.
910/2022, in € 2.055,00 per compensi e, con riferimento al giudizio riunente n.
821/2022, in € 3.966,00 per compensi e in € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
- condanna il a restituire a gli Controparte_1 Parte_1 importi di € 2.500,00, oltre CAP e IVA, e di € 1.800,00, oltre CAP e IVA, versati in esecuzione rispettivamente della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di secondo grado, oltre interessi al tasso di legge dagli intervenuti pagamenti fino al saldo.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 21 luglio 2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in riassunzione dalla Cassazione iscritto al n. r.g. 821/2022
(recante riunito il procedimento n. 910/2022) promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIRILLI Parte_1 C.F._1
COSTANZA e dell'avv. GRIGNOLIO FRANCESCO;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE nel r.g. 910/2022
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PETTINARI BRUNO;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
ATTORE IN RIASSUNZIONE nel r.g. 910/2022
CONCLUSIONI
con ordinanza del 30.4.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, in accoglimento del presente appello, annullare e riformare
pagina 1 di 20 totalmente la sentenza del Tribunale di Firenze n.307/2014 emessa ex art. 281 sexies
c.p.c. in data 31.1.2014 e, per l'effetto Voglia: - in tesi: confermare integralmente il
Decreto Ingiuntivo n.6005/2007 del Tribunale di Firenze e/o condannare in ogni caso il al pagamento in favore dell'Arch. della Controparte_1 Parte_1 somma di €.20.092,99 salva la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal 23.12.2004 e sino al soddisfo;
- in ipotesi denegata e salvo gravame: condannare il al pagamento in favore dell'Arch. Controparte_1 [...]
a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. della somma di €.20.092,99 salva la Parte_1 diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal 23.12.2004 e sino al soddisfo. - in ulteriore residuale ipotesi: condannare il Controparte_1 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità
[...] precontrattuale ex art.1337 c.c., a favore dell'Arch. della somma di Parte_1
€.20.092,99, salva la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal 23.12.2004 e sino al soddisfo;
- in via istruttoria, si insiste, occorrendo, per
l'ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art. 183, VI comma n.2 c.p.c. del
17.2.2009, opponendosi alle istanze istruttorie avanzate da controparte;
con vittoria di compensi, rimborsi e spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i vigenti parametri,
CAP e IVA come per legge”, oltre alla condanna al rimborso delle somme di euro
2.500,00 oltre CAP ed IVA liquidate dal Tribunale di Firenze in primo grado e di euro
1.800,00 oltre CAP ed IVA liquidate nell'ordinanza della Corte d'Appello, somme integralmente corrisposte dal comparente, nonché al rimborso dei contributi unificati dei quattro gradi di giudizio e del contributo sanzionatorio corrisposto nel giudizio d'appello.
Con vittoria di spese, compensi e rimborsi oltre CAP e IVA del giudizio di Cassazione e con vittoria di spese, compensi, rimborsi del presente giudizio di rinvio oltre CAP e IVA di legge”;
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 307 del 31.01.2014 e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
6005/2007 emesso dal Tribunale di Firenze e dichiarare inammissibili e infondate le ulteriori domande di ingiusto arricchimento e di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale avanzate dall'Arch. su cui non si è mai accettato il Parte_1 contraddittorio e, comunque, perché prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto
e. comunque non sostenute da prove. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per tutte le fasi e gradi di giudizio” pagina 2 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'antefatto processuale
Con ordinanza del 16 febbraio 2016 questa Corte d'Appello dichiarava inammissibile
― ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. ― l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto Parte_1
l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo notificato dal per il pagamento di compensi professionali. Parte_1
Il giudice di prime cure aveva esposto, in fatto, che il aveva ricevuto dal Parte_1 un primo incarico professionale nel febbraio 2000 Controparte_1 per attività di progettazione e realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incarico che non era stato ultimato per il parere negativo del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Macerata. Tra la fine dell'anno 2002 e l'inizio dell'anno 2003, gli era stata affidata dall'ente comunale la redazione di un nuovo progetto, consegnato il 27 gennaio 2003; detto incarico era stato dapprima conferito verbalmente e successivamente formalizzato con delibera del dirigente del servizio tecnico del 14 febbraio 2003, con cui si «aggiornava» l'incarico del febbraio 2000.
Tanto premesso, quel giudice aveva ritenuto priva di valore la determina unilaterale del dirigente, tanto come nuovo contratto che come rinnovo o proroga del contratto precedente, ed aveva affermato che il avrebbe potuto agire ex articolo Parte_1
2041 cod. civ.
Questa Corte, adita dal in appello, pronunciava ordinanza di inammissibilità Parte_1 dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 348 ter cod. proc. civ.. A tal fine osservava che la mancata stipula del contratto in forma scritta, riconosciuta dalla stessa parte appellante, ne determinava la nullità. Dichiarava inoltre inammissibili le domande proposte dal in via subordinata sul rilievo che nel giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo l'opposto, che ha la veste sostanziale di attore, non può introdurre domande diverse rispetto a quella posta a base dell'ingiunzione, salvo il caso, nella fattispecie di causa non ricorrente, in cui l'opponente abbia spiegato domanda riconvenzionale (cd. reconventio reconventionis).
Il promuoveva ricorso in Cassazione affidato a sei motivi di censura, i primi Parte_1 tre articolati avverso la ordinanza di inammissibilità dell'appello, gli altri aventi ad oggetto la sentenza del Tribunale.
pagina 3 di 20 La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4784/2022, accoglieva i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e quindi cassava l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese, a questa Corte di Appello.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi a questa Corte d'Appello sia dal dando Parte_1 luogo al procedimento n. R.G. 821/2022, sia dal Parte_2 dando luogo al procedimento n. R.G. 910/2022.
I due procedimenti venivano riuniti con ordinanza di questa Corte, in data
21/23.11.2022.
Acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 16.5.2024 (a seguito di udienza cartolare del 9 maggio 2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 30 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 15 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (40+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. L'ordinanza della Corte di cassazione e il perimetro della decisione
La Suprema Corte ha rilevato quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto dal si era svolto CP_1 nel primo grado con il rito ordinario.
Con la comparsa di costituzione e risposta il parte opposta, aveva Parte_1 proposto due domande subordinate nei confronti del opponente, di CP_1 arricchimento senza causa e di responsabilità precontrattuale.
Il Tribunale si era pronunciato sulla sola domanda principale di adempimento contrattuale, proposta dal con la notifica dell'ingiunzione, senza rendere Parte_1 alcuna pronuncia sulle due domande subordinate di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, anzi, affermando che il avrebbe potuto agire in altra sede ex Parte_1 articolo 2041 cod. civ.
Il giudice dell'appello, nel rendere ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ., esaminava per la prima volta le due domande subordinate e le dichiarava pagina 4 di 20 inammissibili (peraltro senza confrontarsi, in relazione alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, con l'arresto delle Sezioni Unite del 13 settembre 2018 nr. 22404).
Ciò premesso, la Corte di legittimità osservava che detta pronuncia di inammissibilità non avrebbe potuto essere resa con ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ. e ciò in quanto il giudice dell'appello che, nell'applicare il suo dovere decisorio, prenda per la prima volta in esame una domanda o una eccezione sulla quale il giudice del primo grado aveva omesso ogni pronuncia, compie un giudizio nuovo, che si configura come giudizio a cognizione piena e non come delibazione sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello.
Sicché, alle ipotesi di ricorribilità in Cassazione per errores in procedendo, già individuate dalle Sezioni Unite con l'arresto del 2 febbraio 2016 nr. 1914, doveva aggiungersi il caso in cui, essendo stato denunciato in appello un vizio di omessa pronuncia, il giudice dell'impugnazione esamini con ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ. le domande o le eccezioni sulle quali il primo giudice non si era pronunciato.
Nel procedimento ex articoli 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. non può, infatti, trovare applicazione il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità (per tutte:
Cassazione civile sez. un., 22/02/2010, n.4059), secondo cui il giudice dell'appello che rilevi il vizio di omessa pronuncia del giudice del primo grado deve porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione.
Del resto, l'incompatibilità di tale dovere decisorio con la struttura del «filtro» in appello è evidente nel rilievo che l'ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ. presuppone una globale delibazione di infondatezza di tutte le ragioni di impugnazione, mentre la decisione resa per la prima volta in appello passa logicamente attraverso l'accoglimento, ancorché implicito, del motivo di appello con il quale viene denunciato il vizio di attività del giudice di primo grado ex articolo 112 cod. proc. civ.
Da ciò il seguente principio di diritto: «In caso di denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giudice dell'impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell'appello, ex articoli
348 bis e 348 ter cod. proc. civ., soltanto ove tale motivo di gravame non abbia pagina 5 di 20 ragionevole probabilità di essere accolto;
diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del motivo stesso, emendare il vizio di attività del primo giudice con ordinanza ex articolo 348 ter cod. proc. civ., ma deve provvedere sull'appello nelle forme ordinarie».
Tanto premesso, il perimetro della decisione, a seguito della cassazione dell'ordinanza resa da questa Corte ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., va individuato considerando che il aveva proposto impugnazione contro la decisione di Parte_1 primo grado dolendosi sia del rigetto della domanda principale di pagamento, avanzata con il ricorso monitorio, sia dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande subordinate di arricchimento senza causa e di responsabilità precontrattuale e riproponendo, in via gradata, tutte e tre le domande.
Compito di questa Corte è quindi quello di esaminare le domande proposte dal pacifico essendo – come evidenziato dalla Suprema Corte - che il Parte_1
Tribunale si è pronunciato sulla sola domanda principale di adempimento contrattuale, proposta con la notifica dell'ingiunzione “senza rendere alcuna pronuncia sulle due domande subordinate di cui alla comparsa di costituzione e risposta (…)”. Del pari, andranno via via esaminate le eccezioni sollevate dal
[...]
di inammissibilità del ricorso monitorio e delle domande subordinate, CP_1 nonché la domanda di condanna della controparte per lite temeraria.
3. La domanda di adempimento.
Il nel denunciare l'inammissibilità del ricorso monitorio Controparte_1 azionato dal invoca il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del Parte_1 quale “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una pagina 6 di 20 corretta tutela del suo interesse sostanziale.” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007; da ult. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018).
Il principio richiamato non si attaglia al caso di specie.
Invero, il ha domandato in questo giudizio il pagamento del compenso Parte_1 professionale deducendo di aver ricevuto dal , tra la fine Controparte_1 dell'anno 2002 e gli inizi del 2003, un incarico distinto da quello ricevuto nel febbraio
2000, che riguardava l'attività di progettazione e realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e in relazione al quale egli aveva azionato in via monitoria nel
2004 domanda di pagamento, che il Tribunale di Firenze aveva accolto con la sentenza n. 366/2007.
Del resto, che si trattasse di un nuovo incarico, in tutto differente da quello precedente, è reso evidente dal fatto che esso aveva ad oggetto la progettazione di una diversa opera, e cioè di un'autorimessa e di un rimessaggio per attrezzature comunali (cfr. determinazione comunale n. 99 del 14.2.2003, dove si fa espressa menzione della “nuova natura dell'intervento”).
Ne deriva, che non siamo in presenza della medesima pretesa creditoria, che il avrebbe illegittimamente frazionato aggravando la posizione del debitore, Parte_1 bensì di un credito diverso, traente origine da una diversa attività professionale realizzata in esecuzione di un incarico ulteriore.
Occorre ora stabilire se possa ritenersi validamente concluso il contratto di prestazione d'opera invocato dal a fondamento della sua pretesa, essendo Parte_1 prevalsa in primo grado la tesi del opponente. CP_1
In proposito il Tribunale di Firenze ha premesso che “il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo;
esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione dia
pagina 7 di 20 versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente
(Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 15296/2007; Cass. n. 1702/2006)”.
Ha quindi osservato che, nella fattispecie in esame, vi fu una prima Convenzione
Disciplinare di conferimento dell'incarico al professionista, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per gli alloggi della zona ex mattatoio, datata 8 febbraio 2000, rispettosa del principio formalistico suddetto e firmata da soggetto legittimato ad impegnare il da una parte, e dall'architetto dall'altra, alla quale però era CP_1 Parte_1 seguito parere negativo da parte del servizio decentrato opere pubbliche, che non aveva consentito il completamento dell'incarico.
Solo alla fine del 2002, inizi del 2003, era stato conferito all'architetto un Parte_1 nuovo incarico, a condizione che il progetto venisse realizzato entro un mese, per esigenze di presentazione della documentazione alla regione Marche, che doveva erogare il finanziamento.
Tale incarico, conferito dapprima verbalmente, venne successivamente
“formalizzato” in data 14 febbraio 2003 con atto unilaterale del Dirigente del Servizio
Tecnico del Comune di , il quale emanò una determina con cui CP_1
“aggiornava” l'incarico già affidato con la precedente determina dell'8 febbraio 2000.
A detta del primo giudice, tuttavia, tale determina di “aggiornamento” non aveva alcun valore contrattuale, rappresentando solo la volontà della P.A. di procedere a conferire incarico al per l'esecuzione del progetto a cui non era seguito Parte_1 alcun contratto formale.
Né la suddetta determina poteva rappresentare una rinnovazione o una proroga del precedente contratto, essendo precluso al dirigente un tale potere unilaterale.
Il contesta tale iter decisionale deducendo: “è inconfutabile che sia stata Parte_1 richiesta la prestazione all'Arch. che questi abbia formulato un quadro Parte_1 economico (doc. 1 fascicolo D.I.), che la proposta sia stata ratificata, accettata e cristallizzata in una Determina del Responsabile del procedimento (n. 99 del
14.2.2003 doc. 2 fascicolo D.I.), che l'incarico sia stato eseguito, che il progetto sia stato accettato dall'amministrazione in data 27.1.2023 e che la stessa lo abbia utilizzato, senza riserve o eccezioni”.
pagina 8 di 20 Si tratta di censura, ai limiti dell'ammissibilità in quanto scarsamente dialogante con la ratio della decisione impugnata, e comunque infondata.
Invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia e da ultimo ribaditi con la sentenza n. 13849/2023, nella quale seppure in un obiter dictum, le Sezioni Unite hanno ribadito che “Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra
l'amministrazione e il professionista (…)”.
Ciò, dopo che già con la sentenza n. 20684 del 09/08/2018, il massimo organo della nomofilachia aveva avuto modo di evidenziare che per i contratti stipulati dallo Stato
e dalle sue amministrazioni “La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord.
24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n. 25798;
Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord. 27/10/2017,
n. 25631; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni:
Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n. Ric. 2014 n. 21409 sez. SU - ud. 17-07-2018 -7- 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U.
28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962;
Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass.
30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477) (…)”.
Inoltre, particolarmente conferente, rispetto ai rilievi compiuti dall'appellante appare la sentenza n. 1167 del 17/01/2013, in cui la Suprema Corte ha statuito che “In
pagina 9 di 20 tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare "ad nutum". In senso contrario, non rileva l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamato per i Comuni dall'art. 87 del r.d. n. 383 del 1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa all'"uso del commercio", tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece, la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria”.
Ben vero è che le Sezioni Unite con la sentenza n. 9775 del 25/03/2022 hanno affermato che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante
l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per
l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Tuttavia, resta il fatto che nel caso di specie, ancora prima della non contestualità delle dichiarazioni dei contraenti, manca una valida manifestazione scritta di volontà contrattuale sia da parte dell'organo rappresentativo dell'ente comunale, non avendo tale valenza la determina n. 99 del 14.2.2003 a firma del dirigente del servizio tecnico, sia da parte dello stesso Parte_1
Il motivo deve essere pertanto disatteso.
4. La domanda ex art. 2041 c.c.
Nell'ordine delle questioni, accertato il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il giudice di prime cure – il quale si è pronunciato sulla sola domanda principale di adempimento contrattuale, proposta dal con la notifica dell'ingiunzione, Parte_1 senza rendere alcuna pronuncia sulle due domande subordinate di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, anzi, affermando che il avrebbe potuto agire in Parte_1 pagina 10 di 20 altra sede ex articolo 2041 cod. civ. (cfr. ordinanza di rinvio) – va esaminata quella relativa all'ammissibilità della domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041
c.c.
Sul punto, occorre far riferimento all'indirizzo espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte - anche a Sezioni Unite - ha avuto modo di affermare che, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. è ammissibile ove si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr. Cass., 31/10/2019, n.
28037; Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22404).
Lo stesso principio è stato enunciato anche laddove la domanda di adempimento sia stata proposta con ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3127 del
09/02/2021).
Sul punto, peraltro, viene in rilievo anche la recente pronuncia con cui le Sezioni
Unite, in una vicenda che presente molteplici analogie con quella in esame, hanno affermato che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337
c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 26727 del 15/10/2024)
Nel caso di specie, il già con la comparsa di costituzione e risposta, preso Parte_1 atto delle difese del opponente, ebbe a chiedere, in via subordinata, la CP_1 condanna della controparte ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 11 di 20 Che poi si trattasse del medesimo interesse fatto valere con la domanda principale risulta di palmare evidenza se si considera che il ebbe ad invocare Parte_1
l'esistenza di un arricchimento senza causa della P.A. per l'ipotesi in cui fosse stata accolta la prospettazione dell'opponente secondo la quale niente sarebbe stato dovuto all'opposto per l'attività svolta nell'interesse del , Controparte_1 riferendosi alla stessa attività per la quale era stata avanzata la domanda di pagamento del compenso introdotta con il ricorso monitorio.
Ne deriva, l'ammissibilità della domanda subordinata, riproposta dal ai Parte_1 sensi dell'art. 2041 c.c. con l'atto di appello.
Nel merito, la domanda è fondata.
In via preliminare, la Corte osserva che la domanda è proponibile.
Come noto, le Sezioni Unite hanno di recente affermato che, in via generale, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27008 del 18/10/
2024).
Nel caso di specie - come visto - la circostanza che l'incarico ricevuto dal Parte_1 non sia stato attribuito con un atto scritto, nonostante controparte fosse una P.A., ha fatto sì che la domanda principale di adempimento contrattuale si rivelasse ab origine carente del titolo giustificativo.
D'altronde, la prospettabilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo pagina 12 di 20 fondamento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 2350 del 31 gennaio 2017, che ha ritenuto la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nel caso di un contratto concluso da ente pubblico e ritenuto invalido per difetto di previa delibera autorizzativa alla stipula).
Ancora, trattandosi di caso in cui il contratto concluso con l'ente locale è invalido per difetto di forma scritta, non opera il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dall'art. 191, comma 4, T.U.E.L. (v. ancora Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12164 del
06/05/2024).
Ne consegue, che il ben può richiedere l'indennizzo per ingiustificato Parte_1 arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c.
Tanto premesso, a fronte di un risalente e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell'utilitas da parte della Pubblica
Amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del
26/05/2015) hanno posto l'accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, da ultimo, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del
27/05/2024; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020).
Colui che agisce a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica
Amministrazione è dunque tenuto a provare il proprio depauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del
28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).
pagina 13 di 20 Nel caso di specie, non può in alcun modo parlarsi di arricchimento imposto dal momento che, come è incontestato, l'opera di progettazione per cui è causa è stata realizzata ed accettata dall'amministrazione comunale.
Sul punto è decisivo l'atteggiamento difensivo assunto dall'amministrazione comunale la quale, a fronte delle allegazioni compiute dal nel ricorso Parte_1 monitorio di aver provveduto ad espletare l'incarico a lui affidato predisponendo il progetto e consegnandolo il 27.1.2003, ha confermato di aver affidato al Parte_1
l'incarico di progettazione del deposito magazzino e che il nel 2003, aveva Parte_1 provveduto alla consegna del progetto (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione).
Se ne ricava che il non poteva che domandare l'indennizzo per Parte_1 ingiustificato arricchimento, da determinare, eventualmente, in via equitativa (Cass.,
Sez. 1, n. 14329 del 24 maggio 2019), tenendo conto che la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso che sarebbe comunemente spettato per l'attività svolta, ma, deve ricomprendere i costi ed esborsi sopportati e ristorare il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno (Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29 maggio 2019).
Facendo riferimento ai criteri dettati dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, si osserva quanto segue.
L'art. 2041 cod. civ. stabilisce che "chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale". La norma, nel correlare le posizioni di arricchimento e di pregiudizio patrimoniale, prevede di quest'ultimo la compensabilità non per l'intero, ma solo per quanto destinato a tradursi in un profitto o vantaggio dell'arricchito.
Ciò premesso, laddove si abbia riguardo ad una prestazione professionale resa da un professionista in favore della P.A. in forza di un contratto invalido per mancanza della forma scritta ad substantiam resta non indennizzabile l'utile che il primo, soggetto depauperato, avrebbe conseguito ove la prestazione fosse stata da lui resa nell'ambito di un valido contratto;
detto utile resta definito dal pieno allineamento pagina 14 di 20 dell'indennizzo al corrispettivo del contratto comprensivo di maggiorazioni quali, nel caso di prestazioni professionali, quelle dovute all'urgenza con cui l'attività sia stata svolta (cfr. in termini, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14329 del 2019).
Ciò non toglie che l'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben possa essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore (Cass. 14329/19 cit.).
Questi stessi criteri valgono come parametro di valutazione per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011).
Premessa tale griglia interpretativa, va senz'altro riconosciuto, da un lato,
l'impoverimento del in termini di costi ed esborsi sopportati e di sacrificio di Parte_1 tempo, di energie mentali e fisiche impiegate per l'opera di progettazione realizzata in favore del , dall'altro - e in stretta interdipendenza - la Controparte_1 locupletazione verificatasi a vantaggio dell'ente comunale che, ricevendo la prestazione, ha tratto beneficio dall'altrui depauperamento, a nulla rilevando che, successivamente, l'ente comunale abbia ritenuto di non realizzare il progetto.
Passando alla determinazione del quantum dell'indennizzo dovuto, in ossequio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene di far riferimento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto di cui alla
Legge 2 marzo 1949, n. 143.
Orbene, la Corte osserva in primo luogo che non risulta in alcun modo contestato da parte del che il compenso base, pari a € 11.537.08 ridotto a € Controparte_1
9.229,67 ex L. 155/1989, risultante dal progetto di notula in atti, sia rispondente ai criteri di determinazione previsti dalla tariffa di cui sopra;
di talché, l'importo suddetto ben può assumersi, in via equitativa, come indennizzo determinato in base alla tariffa professionale.
pagina 15 di 20 Si ritiene, per contro, alla luce degli orientamenti testé richiamati, che siano da escludere sia le spese indicate nella misura del 40% che l'aumento del 25% previsto dall'art. 18 della tariffa.
Con riguardo alle prime, infatti, il Collegio osserva che il riferimento generico alle spese determinate nella misura forfettaria del 40% non consenta di individuare in alcun modo quali siano stati gli esborsi che di fatto il professionista ha dovuto sostenere in occasione delle prestazioni svolte;
con riferimento al secondo, che l'incremento previsto dall'art. 18 della tariffa è di stretta competenza del professionista incaricato laddove le prestazioni non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali alle quali fu circoscritto l'incarico originario, laddove nel caso di specie, la mancanza di un valido conferimento di incarico impedisce in radice l'operatività della suddetta maggiorazione.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 9.229,67 spettante al a Parte_1 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., a far data dal 27.1.2023, vanno riconosciuti sia la rivalutazione che gli interessi al tasso legale, quest'ultimi calcolati sulla somma devalutata alla stessa data e rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 35480 del 02/12/2022).
5. La domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Trattandosi di domanda che il ha avanzato in via di ulteriore subordine, e Parte_1 quindi condizionatamente al mancato accoglimento anche della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., il Collegio è dispensato dal doverla esaminare.
6. La domanda di lite temeraria.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dal
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante il parziale accoglimento dell'appello e, CP_1 in ogni caso, l'assenza di prova di mala fede e/o colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.
7. Le spese di lite
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il pagina 16 di 20 cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio ed in particolare al fatto che il ha visto respinta la domanda principale di adempimento e ha visto Parte_1 accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa con conseguente sua soccombenza parziale, le spese di causa relative a tutti i gradi di giudizi vanno compensate per la metà e poste per la rimanente metà a carico del CP_1
.
[...]
La liquidazione, in misura intera, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successivi aggiornamenti, deve avvenire in base al seguente computo - avuto riguardo al valore della controversia (accertato e ricompreso ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00) e all'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado: in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisoria); quanto al giudizio di appello, in assenza di attività istruttoria: in € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria), ed in € 382,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
quanto al giudizio di legittimità: in € 3.082,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 1.134,00 per fase introduttiva, €
672,00 per fase decisionale) e in € 513,93 per esborsi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP di legge;
quanto ai due giudizi di rinvio riuniti: con riferimento al giudizio n. 910/2022, considerato che prima della riunione il si è costituito in Parte_1 giudizio e che quindi al medesimo spettano sia la fase di studio che la fase di introduttiva (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018): in € 2.055,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva) e, con riferimento al giudizio riunente n. 821/2022, in assenza di attività istruttoria: in €
3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase pagina 17 di 20 introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), ed in € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
8. Le restituzioni
Secondo un principio ormai consolidato in seno alla Suprema Corte, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile
(cfr. Cass. n° 7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020).
Inoltre, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34011 del
12/11/2021).
Nel caso di specie, il ha chiesto il rimborso di € 2.500,00, oltre CAP e IVA, Parte_1 liquidati dal Tribunale di Firenze a titolo di spese legali e di € 1.800,00 oltre CAP e
IVA, liquidati nell'ordinanza della Corte d'Appello.
L'attore si è limitato a dichiarare di aver integralmente corrisposto le somme in questione senza null'altro specificare né documentare, ma parte appellata non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto quanto indicato.
In forza di ciò il deve essere condannato a restituire Controparte_1 al gli importi ricevuti a titolo di spese legali del primo e del secondo grado Parte_1 di giudizio, maggiorati degli interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento all'effettiva restituzione.
Gli importi corrisposti a titolo di contributo unificato per i vari gradi di giudizio rientrano nella regolamentazione delle spese di lite compiuta nel precedente paragrafo e quindi non possono formare oggetto di una separata domanda di restituzione.
pagina 18 di 20 Infine, quanto al contributo sanzionatorio corrisposto nel giudizio di appello, si osserva che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023). Di conseguenza, la sua eventuale restituzione non è di competenza di questa a.g..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla
Cassazione, che ha cassato l'ordinanza n. 362/2016 di questa Corte d'Appello depositata il 22.2.2016, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] contro la sentenza n. 307/2014 del Tribunale di Firenze emessa e pubblicata Parte_1 il 31.1.2014, fermo restando il rigetto della domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad essere indennizzato dal Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le prestazioni di progettazione Controparte_1 per cui è causa e, per l'effetto,
- condanna il a pagare a a tale Controparte_1 Parte_1 titolo, la somma equitativamente determinata di € 9.229,67, oltre, a far data dal
27.1.2023, rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla stessa data e rivalutata anno per anno;
- respinge la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal Controparte_1
[...]
- dichiara compensate per la metà le spese relative a tutti i gradi di giudizio;
- condanna il a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 rimanente metà delle misure intere liquidate, per ciascun grado di giudizio, secondo il calcolo specificato in parte motiva: quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP di legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 3.966,00 per compensi e in € 382,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per pagina 19 di 20 legge;
quanto al giudizio di legittimità: in complessivi € 3.082,00 per compensi e in € 513,93 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
quanto ai due giudizi di rinvio riuniti: con riferimento al giudizio riunito n.
910/2022, in € 2.055,00 per compensi e, con riferimento al giudizio riunente n.
821/2022, in € 3.966,00 per compensi e in € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
- condanna il a restituire a gli Controparte_1 Parte_1 importi di € 2.500,00, oltre CAP e IVA, e di € 1.800,00, oltre CAP e IVA, versati in esecuzione rispettivamente della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di secondo grado, oltre interessi al tasso di legge dagli intervenuti pagamenti fino al saldo.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 21 luglio 2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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