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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6782/2018 R.G., cui è riunito il n.
2454/2019 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Gnoni e Giuseppe Stefanelli, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zompì, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Perlangeli, procuratore domiciliatario;
- convenuta nel giudizio principale ed attrice nel giudizio riunito -
CP_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Villani, procuratore domiciliatario
- convenuta in entrambi i giudizi -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la e la al fine CP_3 CP_1 Controparte_4 di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati a seguito del sinistro occorso il
28.07.2015 alle ore 06:45 circa, all'interno del deposito/parcheggio della società CP_3 di cui era dipendente, allorquando era stato schiacciato dall'autocarro tipo Fiat Iveco
[...]
tg. DA004BY di proprietà della prima, nell'occasione condotto dal secondo ed assicurato con la terza (proc. n. 6782/2018 R.G.).
Con comparsa depositata in data 29.11.2018 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando solo il quantum della pretesa attorea, ed insistendo Controparte_4
per il rigetto di essa in considerazione della congruenza delle somme già percepite dall'attore a diverso titolo in relazione al sinistro.
Con distinte comparse depositate il 04.12.2018 si costituivano in giudizio e CP_1
la eccependo il primo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva ed entrambi contestando nel merito sia l'an che il quantum della domanda.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., e riunito al presente giudizio il n. 2454/2019 R.G. introdotto dalla Controparte_4
nei confronti della a fini di rivalsa di somme già versate in relazione al sinistro, CP_3
con ordinanza del 23.10.2020, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza n.
2287/18 R.S. del Tribunale di Lecce – II Sezione Penale, il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde stimare i postumi residuati all'attore, nominando all'uopo la dott.ssa Chiara Candelli alla quale all'udienza del 09.02.2021 ha conferito l'incarico.
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 22.10.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei limiti che seguono.
In punto di an della responsabilità dedotta, nessun dubbio sussiste circa l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della condanna, irrevocabile, di e di CP_1 CP_5
, quest'ultimo nella espressa qualità di legale rappresentante della nel
[...] CP_3
procedimento penale n. 6502/15 R.G.N.R. – 1044/2017 R.G.T., contenuta nella sentenza
2 del Tribunale di Lecce – II Sezione Penale n. 2287/18 R.S. – confermata dalla Corte
d'Appello di Lecce con sentenza n. 1747/2022 R.S. -, in ordine al reato di cui all'art. 113
– 590 c.p. e 18 co. 1 lett. c) D.Lvo 18/2008, per avere cagionato gravi lesioni a
[...]
, il quale, intento a caricare materiale edile sul furgone Fiat Daily tg. Parte_1
AL416FT parcheggiato davanti al Fiat Iveco tg. DA004BY, veniva schiacciato sulla parte posteriore del primo veicolo a causa dello sbalzo repentino che il secondo veicolo subiva per effetto dell'imprudente manovra di , il quale, senza salire a bordo del CP_1
mezzo che presentava la marcia inserita, lo metteva in moto, in tal guisa provocandone l'improvviso movimento in avanti.
E' noto infatti il disposto dell'art. 651 c.p.p. secondo cui “1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ne consegue che, avendo la partecipato al giudizio penale a mezzo del suo legale CP_3
rappresentante, in cui è stato acclarato che “La presenza del IT nell'ambiente lavorativo dove si è consumato l'incidente non era né casuale né occasionale, ma si atteggiava quale attività nota al datore di lavoro e quantomeno tollerata dallo stesso poiché svolta in suo favore”, ed essendo il IT risultato “…impiegato nei lavori di impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore, nel luogo ove operava l'impresa stessa”, operando “…nell'ambito se non di un ordine impartitogli dal suo datore di lavoro, quantomeno di una sistematica sollecitazione di quest'ultimo”, e con esclusione di un suo divieto, mai provato, deve ritenersi acclarata in questa sede e non più discutibile la responsabilità civile di CP_1
ex art. 2054 c.c. e della quale responsabile civile ex art. 144 Cod. Assic.
[...] CP_3
in ordine al danno accusato dall'attore, da risarcire in solido con essi anche da
[...]
in virtù del rapporto assicurativo, la quale, appropriatamente Controparte_4
convenuta nel giudizio n. 6782/2018 R.G., non ha mai contestato la sussistenza del proprio obbligo risarcitorio, ma solo la misura della somma pretesa.
Attesa la portata dell'accertamento contenuto nel giudizio penale, si è implicitamente ritenuta la superfluità ai fini del decidere anche il giudizio riunito di tutte le prove orali articolate su circostanze già accertate o documentalmente riscontrabili (es: nn. 19-21 della memoria istruttoria dell'attore); quanto poi all'istanza formulata dalla compagnia evocata ex art. 210 c.p.c. di acquisizione del fascicolo , essa è stata motivatamente respinta CP_6
3 all'udienza del 09.02.2021 con provvedimento di cui non è mai stata invocata la modifica ex art. 177 c.p.c..
Venendo alla quantificazione del risarcimento dovuto, va innanzitutto esclusa l'incidenza del concorso colposo dello Scarlino, ventilato da ex art. 1227 co. 1 c.c., non CP_3
essendo stato provato, né altrimenti chiesto di allegare, che la posizione assunta dallo per caricare il camion fosse difforme da quella prescritta dal datore di lavoro al Pt_1
fine di espletare la sua mansione lavorativa, o che la vittima avesse autonomia di organizzazione in tal senso.
In merito ai postumi, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio e rimasta immune da censure, del tutto condivisa, è risultato che Parte_1
riportò la lesione multipla del mesentere, del mesocolon e dell'omento con
[...]
conseguente emoperitoneo e shock emorragico, oltre alla frattura del processo trasverso di
L3-L4, giudicate compatibili con la dinamica del sinistro, che gli hanno procurato “…il danno biologico … valutabile, attese le indicazioni dei più comuni barémes valutativi di riferimento, nella misura del 12 (dodici) %.
3. L'evoluzione clinica delle lesioni ha prodotto un periodo di incapacità temporanea totale di giorni 45, un periodo di incapacità temporanea parziale, al 75%, di giorni 30 ed infine un periodo di incapacità temporanea parziale, al 50%, di giorni 150 per il graduale e progressivo recupero funzionale con postumi delle sedi interessate dalle lesioni.
4. Le spese mediche documentate e sostenute dal sig. in merito all'evento traumatico di cui al presente Pt_1 accertamento risultano coerenti e congrue in relazione alle necessità di cura.
5. I postumi incidono in misura lieve sulla capacità lavorativa di manovale edile, attività lavorativa che il paziente riferisce di aver svolto fino all'incidente occorsogli nel luglio 2015”.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a , 57enne all'epoca del sinistro, a Parte_1
titolo di danno non patrimoniale la somma di € 55.115,50 (di cui € 16.387,50 per IT, il resto per IP), quantificando il pregiudizio in misura leggermente superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle in considerazione dell'accertata incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
4 Detta somma, quantificata in moneta attuale, decurtata dell'acconto ricevuto il 02.5.2017 dall'assicuratrice per complessivi € 22.500,00 e dell'indennizzo di € 7.205,00 percepito dall' allo stesso titolo di danno biologico (escluso quanto ricevuto per compensare CP_6
la perdita della retribuzione giornaliera -cfr. nota del 17.01.2017 allegata al fascicolo CP_6
della ), va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a CP_4
ritroso sino al luglio 2015 e dalla pronuncia al saldo;
ad essa va aggiunto il rimborso delle spese mediche complessivamente sostenute per € 1.397,25, reputate congrue dal
Consulente.
Null'altro merita invece di essere liquidato all'attore a titolo di danno patrimoniale, considerato che dalla documentazione in atti è evincibile che dopo i primi mesi di infortunio (per i quali ha percepito la retribuzione dall' per € 9.079,53), a partire dal CP_6
marzo 2016 egli ebbe a riprendere la sua attività lavorativa presso la CP_3 recuperando la sua retribuzione mensile nell'originaria consistenza.
Ne consegue quindi che non vi è prova della perdita patrimoniale che egli abbia subito in conseguenza del sinistro, né della riconducibilità della sua disoccupazione alle sue menomate condizioni di salute, che in ogni caso non avrebbe potuto essere allegata a mezzo di testimoni.
All'accoglimento della domanda principale proposta nel giudizio n. 6782/2018 R.G. segue la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite e di consulenza, le prime liquidate in dispositivo in base al valore del decisum
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), in difetto di allegazione che la parzialità dell'acconto liquidato dalla compagnia anteriormente al giudizio sia stato ascrivibile al comportamento del e/o della e non piuttosto a valutazioni interne CP_1 CP_3
all'assicuratrice.
Alla stregua delle risultanze sinora richiamate merita altresì accoglimento la rivalsa (e non il regresso) introdotta ex art. 144 co. 2 Cod. Assic. dalla Controparte_4
nel riunito proc. n. 2454/2019 R.G. nei confronti della per la
[...] CP_3
violazione del disposto di cui all'art.16 delle condizioni generali del contratto assicurativo allegato, che testualmente recita “l'assicurazione risulta non operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”.
Dalla lettura della c.n.r. dei CC di Taurisano del 29.7.2015 allegata dall'attrice nel giudizio riunito emerge che il al momento del sinistro era invalido e privo dell'arto superiore CP_1
sinistro, e per tale ragione titolare di una patente di guida con prescrizione di adattamenti,
5 che nel caso di specie non è stato dimostrato che l'autocarro tipo Fiat Iveco tg. DA004BY disponesse.
Ne consegue che ricorre il presupposto che legittima la rivalsa della compagnia nei confronti dell'assicurata della somma di € 41.185,00 corrisposta dalla prima alla vittima ed all' in relazione al sinistro de quo, da maggiorare di interessi legali dalla data di CP_6
costituzione in mora al saldo, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Le spese di lite del giudizio riunito seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda, integralmente accolta, senza operare alcuna maggiorazione stante l'unica convenuta evocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nel giudizio n. 6782/2018 R.G. e dalla Parte_1 Controparte_4 nel procedimento riunito n. 2454/2019 R.G.:
[...]
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1
per l'effetto, accertata la responsabilità di e della in ordine CP_1 CP_3 al sinistro occorso il 28.7.2015, condanna in solido con e CP_1 CP_3 al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 21.410,50, da
[...]
maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al luglio 2015 e dalla pronuncia al saldo, nonché dell'ulteriore di € 1.397,25 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna in solido con e CP_1 CP_3 Controparte_4
al pagamento in favore di delle spese di lite,
[...] Parte_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) Pone definitivamente a carico di , della e della CP_1 CP_3 [...]
in solido le spese occorse per la consulenza tecnica Controparte_4
d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
4) Accoglie la domanda formulata da nel Controparte_4
giudizio n. 2454/2019 R.G., e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_3
favore della a titolo di rivalsa della somma Controparte_4
di € 41.185,00, da maggiorare di interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo;
6 5) Condanna al pagamento in favore della CP_3 Controparte_4
delle spese di lite sostenute per il giudizio riunito, che liquida ex D.M.
[...]
55/14 in € 7.616,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 08/09/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6782/2018 R.G., cui è riunito il n.
2454/2019 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Gnoni e Giuseppe Stefanelli, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zompì, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Perlangeli, procuratore domiciliatario;
- convenuta nel giudizio principale ed attrice nel giudizio riunito -
CP_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Villani, procuratore domiciliatario
- convenuta in entrambi i giudizi -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la e la al fine CP_3 CP_1 Controparte_4 di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati a seguito del sinistro occorso il
28.07.2015 alle ore 06:45 circa, all'interno del deposito/parcheggio della società CP_3 di cui era dipendente, allorquando era stato schiacciato dall'autocarro tipo Fiat Iveco
[...]
tg. DA004BY di proprietà della prima, nell'occasione condotto dal secondo ed assicurato con la terza (proc. n. 6782/2018 R.G.).
Con comparsa depositata in data 29.11.2018 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando solo il quantum della pretesa attorea, ed insistendo Controparte_4
per il rigetto di essa in considerazione della congruenza delle somme già percepite dall'attore a diverso titolo in relazione al sinistro.
Con distinte comparse depositate il 04.12.2018 si costituivano in giudizio e CP_1
la eccependo il primo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva ed entrambi contestando nel merito sia l'an che il quantum della domanda.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., e riunito al presente giudizio il n. 2454/2019 R.G. introdotto dalla Controparte_4
nei confronti della a fini di rivalsa di somme già versate in relazione al sinistro, CP_3
con ordinanza del 23.10.2020, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza n.
2287/18 R.S. del Tribunale di Lecce – II Sezione Penale, il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio onde stimare i postumi residuati all'attore, nominando all'uopo la dott.ssa Chiara Candelli alla quale all'udienza del 09.02.2021 ha conferito l'incarico.
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza del 22.10.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei limiti che seguono.
In punto di an della responsabilità dedotta, nessun dubbio sussiste circa l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della condanna, irrevocabile, di e di CP_1 CP_5
, quest'ultimo nella espressa qualità di legale rappresentante della nel
[...] CP_3
procedimento penale n. 6502/15 R.G.N.R. – 1044/2017 R.G.T., contenuta nella sentenza
2 del Tribunale di Lecce – II Sezione Penale n. 2287/18 R.S. – confermata dalla Corte
d'Appello di Lecce con sentenza n. 1747/2022 R.S. -, in ordine al reato di cui all'art. 113
– 590 c.p. e 18 co. 1 lett. c) D.Lvo 18/2008, per avere cagionato gravi lesioni a
[...]
, il quale, intento a caricare materiale edile sul furgone Fiat Daily tg. Parte_1
AL416FT parcheggiato davanti al Fiat Iveco tg. DA004BY, veniva schiacciato sulla parte posteriore del primo veicolo a causa dello sbalzo repentino che il secondo veicolo subiva per effetto dell'imprudente manovra di , il quale, senza salire a bordo del CP_1
mezzo che presentava la marcia inserita, lo metteva in moto, in tal guisa provocandone l'improvviso movimento in avanti.
E' noto infatti il disposto dell'art. 651 c.p.p. secondo cui “1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ne consegue che, avendo la partecipato al giudizio penale a mezzo del suo legale CP_3
rappresentante, in cui è stato acclarato che “La presenza del IT nell'ambiente lavorativo dove si è consumato l'incidente non era né casuale né occasionale, ma si atteggiava quale attività nota al datore di lavoro e quantomeno tollerata dallo stesso poiché svolta in suo favore”, ed essendo il IT risultato “…impiegato nei lavori di impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore, nel luogo ove operava l'impresa stessa”, operando “…nell'ambito se non di un ordine impartitogli dal suo datore di lavoro, quantomeno di una sistematica sollecitazione di quest'ultimo”, e con esclusione di un suo divieto, mai provato, deve ritenersi acclarata in questa sede e non più discutibile la responsabilità civile di CP_1
ex art. 2054 c.c. e della quale responsabile civile ex art. 144 Cod. Assic.
[...] CP_3
in ordine al danno accusato dall'attore, da risarcire in solido con essi anche da
[...]
in virtù del rapporto assicurativo, la quale, appropriatamente Controparte_4
convenuta nel giudizio n. 6782/2018 R.G., non ha mai contestato la sussistenza del proprio obbligo risarcitorio, ma solo la misura della somma pretesa.
Attesa la portata dell'accertamento contenuto nel giudizio penale, si è implicitamente ritenuta la superfluità ai fini del decidere anche il giudizio riunito di tutte le prove orali articolate su circostanze già accertate o documentalmente riscontrabili (es: nn. 19-21 della memoria istruttoria dell'attore); quanto poi all'istanza formulata dalla compagnia evocata ex art. 210 c.p.c. di acquisizione del fascicolo , essa è stata motivatamente respinta CP_6
3 all'udienza del 09.02.2021 con provvedimento di cui non è mai stata invocata la modifica ex art. 177 c.p.c..
Venendo alla quantificazione del risarcimento dovuto, va innanzitutto esclusa l'incidenza del concorso colposo dello Scarlino, ventilato da ex art. 1227 co. 1 c.c., non CP_3
essendo stato provato, né altrimenti chiesto di allegare, che la posizione assunta dallo per caricare il camion fosse difforme da quella prescritta dal datore di lavoro al Pt_1
fine di espletare la sua mansione lavorativa, o che la vittima avesse autonomia di organizzazione in tal senso.
In merito ai postumi, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio e rimasta immune da censure, del tutto condivisa, è risultato che Parte_1
riportò la lesione multipla del mesentere, del mesocolon e dell'omento con
[...]
conseguente emoperitoneo e shock emorragico, oltre alla frattura del processo trasverso di
L3-L4, giudicate compatibili con la dinamica del sinistro, che gli hanno procurato “…il danno biologico … valutabile, attese le indicazioni dei più comuni barémes valutativi di riferimento, nella misura del 12 (dodici) %.
3. L'evoluzione clinica delle lesioni ha prodotto un periodo di incapacità temporanea totale di giorni 45, un periodo di incapacità temporanea parziale, al 75%, di giorni 30 ed infine un periodo di incapacità temporanea parziale, al 50%, di giorni 150 per il graduale e progressivo recupero funzionale con postumi delle sedi interessate dalle lesioni.
4. Le spese mediche documentate e sostenute dal sig. in merito all'evento traumatico di cui al presente Pt_1 accertamento risultano coerenti e congrue in relazione alle necessità di cura.
5. I postumi incidono in misura lieve sulla capacità lavorativa di manovale edile, attività lavorativa che il paziente riferisce di aver svolto fino all'incidente occorsogli nel luglio 2015”.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a , 57enne all'epoca del sinistro, a Parte_1
titolo di danno non patrimoniale la somma di € 55.115,50 (di cui € 16.387,50 per IT, il resto per IP), quantificando il pregiudizio in misura leggermente superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle in considerazione dell'accertata incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
4 Detta somma, quantificata in moneta attuale, decurtata dell'acconto ricevuto il 02.5.2017 dall'assicuratrice per complessivi € 22.500,00 e dell'indennizzo di € 7.205,00 percepito dall' allo stesso titolo di danno biologico (escluso quanto ricevuto per compensare CP_6
la perdita della retribuzione giornaliera -cfr. nota del 17.01.2017 allegata al fascicolo CP_6
della ), va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a CP_4
ritroso sino al luglio 2015 e dalla pronuncia al saldo;
ad essa va aggiunto il rimborso delle spese mediche complessivamente sostenute per € 1.397,25, reputate congrue dal
Consulente.
Null'altro merita invece di essere liquidato all'attore a titolo di danno patrimoniale, considerato che dalla documentazione in atti è evincibile che dopo i primi mesi di infortunio (per i quali ha percepito la retribuzione dall' per € 9.079,53), a partire dal CP_6
marzo 2016 egli ebbe a riprendere la sua attività lavorativa presso la CP_3 recuperando la sua retribuzione mensile nell'originaria consistenza.
Ne consegue quindi che non vi è prova della perdita patrimoniale che egli abbia subito in conseguenza del sinistro, né della riconducibilità della sua disoccupazione alle sue menomate condizioni di salute, che in ogni caso non avrebbe potuto essere allegata a mezzo di testimoni.
All'accoglimento della domanda principale proposta nel giudizio n. 6782/2018 R.G. segue la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite e di consulenza, le prime liquidate in dispositivo in base al valore del decisum
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), in difetto di allegazione che la parzialità dell'acconto liquidato dalla compagnia anteriormente al giudizio sia stato ascrivibile al comportamento del e/o della e non piuttosto a valutazioni interne CP_1 CP_3
all'assicuratrice.
Alla stregua delle risultanze sinora richiamate merita altresì accoglimento la rivalsa (e non il regresso) introdotta ex art. 144 co. 2 Cod. Assic. dalla Controparte_4
nel riunito proc. n. 2454/2019 R.G. nei confronti della per la
[...] CP_3
violazione del disposto di cui all'art.16 delle condizioni generali del contratto assicurativo allegato, che testualmente recita “l'assicurazione risulta non operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”.
Dalla lettura della c.n.r. dei CC di Taurisano del 29.7.2015 allegata dall'attrice nel giudizio riunito emerge che il al momento del sinistro era invalido e privo dell'arto superiore CP_1
sinistro, e per tale ragione titolare di una patente di guida con prescrizione di adattamenti,
5 che nel caso di specie non è stato dimostrato che l'autocarro tipo Fiat Iveco tg. DA004BY disponesse.
Ne consegue che ricorre il presupposto che legittima la rivalsa della compagnia nei confronti dell'assicurata della somma di € 41.185,00 corrisposta dalla prima alla vittima ed all' in relazione al sinistro de quo, da maggiorare di interessi legali dalla data di CP_6
costituzione in mora al saldo, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Le spese di lite del giudizio riunito seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda, integralmente accolta, senza operare alcuna maggiorazione stante l'unica convenuta evocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nel giudizio n. 6782/2018 R.G. e dalla Parte_1 Controparte_4 nel procedimento riunito n. 2454/2019 R.G.:
[...]
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1
per l'effetto, accertata la responsabilità di e della in ordine CP_1 CP_3 al sinistro occorso il 28.7.2015, condanna in solido con e CP_1 CP_3 al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 21.410,50, da
[...]
maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al luglio 2015 e dalla pronuncia al saldo, nonché dell'ulteriore di € 1.397,25 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna in solido con e CP_1 CP_3 Controparte_4
al pagamento in favore di delle spese di lite,
[...] Parte_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) Pone definitivamente a carico di , della e della CP_1 CP_3 [...]
in solido le spese occorse per la consulenza tecnica Controparte_4
d'ufficio espletata, separatamente liquidate;
4) Accoglie la domanda formulata da nel Controparte_4
giudizio n. 2454/2019 R.G., e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_3
favore della a titolo di rivalsa della somma Controparte_4
di € 41.185,00, da maggiorare di interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo;
6 5) Condanna al pagamento in favore della CP_3 Controparte_4
delle spese di lite sostenute per il giudizio riunito, che liquida ex D.M.
[...]
55/14 in € 7.616,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 08/09/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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