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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8244 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28158/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/07/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
25/9/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 promossa
DA
c.f. ato a ROMA (RM) il 16/10/1992, rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. CESARO GRAZIA OFELIA e dall'avv. OMODEO SALE' ANNA con studio in
PIAZZA GRANDI n. 3 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/11/1989 , rappresentato e difeso dall'avv. MISSAGLIA DANIELA con studio in VIA PIETRO
MASCAGNI 2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.9.2023
OGGETTO: Regolamentazione responsabilità genitoriale ex art. 316 IV comma c.c., 337 bis e ter c.c. CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Nel merito:
1) Affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che le decisioni di Persona_1 maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino la responsabilità separatamente;
2) Disporre che il figlio sia collocato in modo prevalente presso l'abitazione materna in Milano, Via Goldoni, 77 anche ai fini della residenza anagrafica e regolamentare il diritto di frequentazione padre/figlio come segue: a) Week-end alternati, con il padre dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 15.30 se non c'è scuola) fino alla domenica alle ore 18.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna. In aggiunta, nei giorni infrasettimanali:
- nelle settimane che si concludono con il weekend paterno: il martedì, dall'uscita da scuola o dalle 15.30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola nella mattinata successiva, oppure con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 9.00 del mercoledì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend materno: il mercoledì, dall'uscita da scuola o dalle 15.30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola nella mattinata successiva, oppure con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 9.00 del giovedì mattina;
b) Vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni con un genitore dall'uscita da scuola nell'ultimo giorno di attività scolastica sino al 30 dicembre alle ore 18:00 e con l'altro genitore dal 30 dicembre sino alla ripresa dell'asilo/scuola, con la precisazione che il genitore che trascorrerà il secondo periodo terrà con sé il figlio anche il giorno di Natale dalle ore 10 sino alla mattina di Santo Stefano alle ore 12, con passaggio del minore presso l'abitazione materna in Milano. c) Carnevale, Pasqua, e ponti sempre alternati. d) Vacanze estive: ogni estate il minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, non consecutive per il padre almeno fino ai cinque anni d'età del figlio, da distribuire tra i mesi di luglio e agosto, in date da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Nel restante periodo di sospensione dell'attività scolastica e nelle restanti settimane di luglio e agosto verrà data attuazione al calendario ordinario di frequentazione, iscrivendo il figlio alla scuola estiva se attiva.
3) Disporre che ciascun genitore, nel tempo che ha il figlio con sé, abbia l'obbligo di fornire notizie aggiornate sul figlio all'altro genitore una sola volta al giorno, salvo necessità, prevedendo che i contatti diretti a distanza tra il minore e il genitore che non l'ha con sé abbiano avvio solo nel momento in cui sarà Per_1 sufficientemente grandicello da svolgere chiamate o videochiamate comprendendone il senso e con partecipazione.
4) Assegnare la casa familiare sita in Milano, Via Goldoni, 77 con le pertinenze e tutti gli arredi alla SI
nell'interesse del figlio. Pt_1 5) Anche ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., porre a carico del IGnor un contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore con l'importo mensile che sarà ritenuto equo e comunque non inferiore a € 3.000,00 mensili a decorrere da giugno 2023, data della cessazione della convivenza dei genitori, o comunque dalla domanda. Tale contributo sarà corrisposto per 12 mensilità all'anno alla SI e sarà versato Pt_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di cui la SI fornirà le coordinate bancarie. Tale importo dovrà inoltre essere rivalutato annualmente in Pt_1 base agli indici ISTAT. In aggiunta, porre integralmente a carico del solo IGnor le spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida sulle spese extrassegno sottoscritte dalla Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dalla domanda o comunque da agosto 2023. 8) Con condanna della parte convenuta alle spese di lite nel presente procedimento e nel procedimento cautelare n. 28158-1/2023 RG, anche con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 9) Porre i compensi dovuti alla consulente tecnica d'ufficio e ai suoi ausiliari, nonché le spese accessorie ad integrale carico del IGnor , con obbligo di rimborsare alla SI le somme dalla stessa CP_1 Pt_1 anticipate a tale titolo.”
Per : Controparte_1
“ 1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_1 2) Disporre, secondo le indicazioni suggerite dalla CTU e i correttivi già richiesti dal IGnor con CP_1 note del 30.09.2024, il provvisorio collocamento del minore presso la madre fino all'anno scolastico 2027/2028, con un diritto di visita paterno progressivamente in aumento, come si indica di seguito:
- Regolamentazione ordinaria a) A partire dall'anno scolastico 24/25 (2 anni di , Il figlio minore starà insieme al padre a week-end Per_1 alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 19:00. a1) In alternativa, il figlio minore starà insieme al padre a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 18:00, con la madre che verrà a prelevarlo direttamente presso la casa paterna. un pernottamento infrasettimanale con il padre da parte di fissato sempre il martedì, e un pomeriggio Per_1 alternato tra il lunedì e il mercoledì, a seconda del week-end di spettanza, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00. A partire dal mese di giugno 2025 (3 anni di Paride), si aggiunge anche il pernotto del minore con il padre del lunedì e/o del mercoledì, a seconda dei fine settimana di spettanza, con riaccompagnamento direttamente a scuola A partire da luglio 2025 (3 anni di Paride), al week-end di spettanza paterna viene aggiunto il pernottamento della domenica, con accompagnamento del minore alla scuola materna direttamente il lunedì mattina, ferma la regolamentazione straordinaria di cui ai punti precedenti. A partire da luglio 2027 (5 anni di ), il Per_1 collocamento alternato di tra i genitori, secondo il calendario suggerito dalla CTU espletata ovvero: Per_1 2-2-5-5, ferma la regolamentazione straordinaria di cui al punto 3 precedente. Regolamentazione straordinaria Per il periodo Natalizio, starà con il padre dall'ultimo giorno di asilo/scuola sino al 30 Per_1 dicembre 2025 alle ore 19:00 e trascorrerà con la madre il giorno di Natale dalle ore 10:00 con pernotto e ri-accompagnamento presso il padre la mattina di Santo Stefano per le ore 12.00. Il periodo dal 30 dicembre 2025 sino alla ripresa dell'asilo/scuola, il minore starà con la madre. Viceversa negli anni a venire. f) Durante le vacanze di Pasqua, il padre terrà con sé per l'intero periodo il figlio dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al riaccompagnamento diretto alla ripresa della frequentazione scolastica, ad anni alterni con la madre rispetto alle vacanze di Carnevale. g) Durante le vacanze estive di luglio e agosto, il padre dividerà il periodo insieme a equamente con Per_1 la madre, tenendo con sé il figlio a settimane alterne. Per il mese di settembre prima dell'inizio della scuola materna, potrà trascorrere l'intero periodo precedente l'inizio della frequenza scolastica con il Per_1 genitore che ha trascorso con lui la penultima settimana del mese di agosto. Si precisa che il genitore che avrà il figlio con sé sarà libero di inviarlo a proprie spese a campus o altre attività. h) Qualora il minore non trascorra con il genitore non collocatario il weekend o altro giorno di competenza, questo potrà essere recuperato entro la fine del mese in corso, senza però che sia intaccata l'ordinaria alternanza tra i genitori rispetto agli altri giorni di competenza del minore. i) La continuità affettiva e il diritto del genitore che non ha con sé il figlio ad essere informato sul suo stato di salute, vengono garantiti da una telefonata/videochiamata al giorno con (in una fascia oraria mobile Per_1 tra le ore 18.30 e le ore 19.30) e anche dallo scambio di informazioni via whatsapp tra le parti;
nel caso in cui il genitore non abbia contattato il figlio, l'altro con cui permarrà il minore avrà cura che lo stesso contatti l'altro genitore. j) Per il compleanno dei genitori, si chiede che possa trascorrere con ciascuno di loro l'intera giornata Per_1 con relativo pernottamento e sospensione del calendario ordinario. k) Per il compleanno di si chiede che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere con uno solo dei Per_1 genitori l'intera giornata, con relativo pernottamento e sospensione del calendario ordinario;
si precisa che, per il 2025, tale giornata spetta al padre.
3) Disporre la nomina di un Coordinatore Genitoriale o di un Ausiliario del Giudice che possa far intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità per entrambe le parti e, laddove necessario, possa interloquire con i loro terapeuti personali, allo scopo di definire una genitorialità condivisa e funzionale nell'interesse di Per_1
4) Disporre che i genitori non introducano nella vita del figlio nuovi eventuali partner che non si configurino come una relazione stabile (quindi, dopo almeno un anno di frequentazione). 5) Disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento in via diretta di nei periodi di Per_1 rispettiva spettanza, con suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, che si intende ivi integralmente riportato.
5a) In subordine, disporre che il IGnor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, e disporre che entrambi i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese extra-assegno, come disciplinate e individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano.
6) Rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, le domande avversarie.
7) Emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno. II. In via istruttoria Si reiterano le richieste istruttorie già presentate in atti, come di seguito riportate.
1) Disporre ordini di esibizione – aggiornati – nei confronti della SI , ex art. 210 c.p.c., Parte_1 dato che è stata molto avara di produzioni documentali economiche in giudizio, relativamente: a) alla documentazione relativa al Fondo Pensione e del conto corrente allo stesso collegato;
b) all'assicurazione medico-sanitaria; c) al contratto di lavoro;
d) agli estratti mensili/trimestrali dei conti corrente Easybank cui la SI è titolare, a partire dal Pt_1 mese di settembre 2023 e aggiornati fino alla data di evasione.
2) Convocare a chiarimenti, per tutti i motivi dedotti in atti, la Dottoressa Parte_2
3) Ammettere i capitoli di prova, per interpello della SI per interrogatorio libero del IGnor Pt_1
e per testi dal n. 1 al n. 24, con i nominativi già indicati in atti. Controparte_1 4) Confermare il rigetto, per tutti i motivi esposti in atti, delle richieste istruttorie avanzate dalla SI
Pt_1 III. IN OGNI CASO
- Con vittoria di competenze e spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e nel 2021, dopo una breve conoscenza, iniziavano una Parte_1 CP_1 relazione more uxorio dalla quale il 19.6.2022 nasceva il figlio , fissando da quel momento la Per_1 residenza del nucleo familiare in un immobile concesso in comodato d'uso alla dai propri Pt_1 genitori a Milano nella via Goldoni n.77,
con ricorso urgente del 25 luglio 2023, la , premettendo la crisi irreversibile del rapporto Pt_1 che aveva già portato all'allontanamento dalla casa familiare del istava al Tribunale per la CP_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente del medesimo presso di sé, tempi di frequentazione padre/figlio compatibili con la tenerissima età di e precisamente a fine settimana alterati dal sabato Per_1 pomeriggio alla domenica sera senza pernottamento e con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le 19 ; nelle settimane che si concludono con il week end materno per tre pomeriggi dall'uscita dell'asilo o comunque dalle 14 alle 19, per due pomeriggi con gli stessi orari nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza paterno;
la corresponsione da parte del di un contributo al mantenimento del figlio minore non inferiore all'importo mensile di CP_1 euro 3.000,00 con decorrenza dalla data di cessazione della convivenza oltre al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse del bambino,
a sostegno delle domande narrava di un rapporto entrato in crisi già nel periodo della gravidanza, durante la quale a suo dire era stata lasciata molto sola dal compagno che aveva mostrato la sua vera indole individualista e che dopo la nascita del bambino se ne era praticamente disinteressato, lasciandole tutto il carico gestionale ed emotivo, pur dopo il suo rientro a lavoro presso il negozio Nike di cui era dipendente, sì da aver potuto contare solo sull'aiuto dei propri genitori per l'accudimento di;
ascriveva quindi la frattura definitiva a questa distanza del andato Per_1 CP_1 via di casa sebbene avessero deciso di farsi aiutare da una psico terapeuta – la Dott.ssa – per Pt_2 provare a superare la crisi, anche in considerazione delle fragilità del compagno, che già nel passato aveva avuto problemi di natura psichiatrica;
quanto alle richieste economiche sottolineava le evidentissima discrepanza di redditi e patrimonio, potendo ella contare soltanto sul proprio limitato stipendio e sull'immobile concesso in comodato dai genitori a differenza del figlio di una CP_1 famiglia estremamente agiata, con partecipazioni cospicue alle società familiari, lavoro svolto presso le stesse e titolare di un patrimonio in titoli ed investimenti particolarmente elevato;
Il resistente, costituitosi con memoria del 12.9.2023, aderiva esclusivamente alla richiesta di affidamento condiviso del minore, contestando integralmente la ricostruzione del rapporto evidenziata dalla ex compagna, ed anzi sottolineando la sua costante presenza tanto morale che materiale, sia durante il periodo della gravidanza che successivamente alla nascita del bambino;
imputava la fine della relazione all'esclusivo comportamento della che non aveva accetto il suo rifiuto a contrarre matrimonio, al Pt_1 quale ancora non si sentiva pronto, e che aveva strumentalmente utilizzato la narrazione di accadimenti passati che avevano riguardato la sua sfera psichica, ma ormai abbondantemente superati, per porlo in cattiva luce;
chiedeva quindi tempi di permanenza di con ciascun genitore sostanzialmente Per_1 paritetici, come già per un breve periodo attuato grazie all'ausilio della dott.ssa nonché il Pt_2 mantenimento diretto di da parte dei genitori – spese straordinarie al 50% - offrendo, in subordine, Per_1 di contribuire mediante il versamento alla di un assegno perequativo in misura non superiore ad € Pt_1
350,00 mensili,
fissata la comparizione delle parti innanzi al Got Dr.ssa Bruni, per un tentativo di conciliazione della lite, all'udienza del 11 dicembre 2023 le parti restavano ferme sulle rispettive posizioni, atteggiamento tenuto anche all'udienza del 6 febbraio 2024, avanti al Giudice Delegato, che, pertanto sulle richieste reiterate dalle parti si riservava, quindi con ordinanza del 6 marzo 2024, premessa l'altissima conflittualità tra le parti che non lasciava spazio ad una corretta gestione del minore, molto piccolo, in assenza di specifiche indicazione tecniche, nominava CTU la dott.ssa confermando in attesa del deposito del Per_2 disposto elaborato le modalità di frequentazioni già in atto tra le parti e temporaneamente concordate;
contestualmente, ed al fine di smorzare almeno in parte l'altissima conflittualità alimentata anche dalle questioni economiche, dettagliatamente esaminata la documentazione in atti le la diversa condizione economico – patrimoniale delle parti poneva a carico del un assegno perequativo CP_1 per il mantenimento del figlio nella misura di € 1.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, in esse già comprese quelle per la frequentazione della scuola materna privata, il G.D. inoltre si pronunziava sulle istanze istruttorie e rinviava al 28.3.2024 ai sensi dell'art. 127 cpc, assegnando al CTU termine per il giuramento e per la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali ed alle parti per la nomina dei CTP e, espletati tali incombenti, fissava nuova udienza sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc al 30.9.2024; avverso l'ordinanza del G.D., entrambe le parti proponevano reclamo, con due distinti giudizi riuniti, ma le reciproche istanze venivano integralmente rigettate dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 17 maggio 2024 ,
depositata la CTU e le note sostitutive dell'udienza, il G.D. su richiesta di parte resistente di modifica parziale dei tempi di permanenza presso di sé del minore, in aderenza a quanto prospettato dal CTU, qualificata l'istanza come richiesta ex art. 473 cpc n.23, concedeva termine alla controparte per brevi note sulla richieste, esaminate le differenti posizioni, con ordinanza 13 novembre 2024 il Giudice Delegato, in modifica parziale dell'ordinanza del 6 marzo 2024, e su accordo delle parti disponeva l'applicazione in via provvisoria del calendario di frequentazione proposto dalla CTU limitatamente a quelle individuate per il periodo 2024/2025 rimettendo alla sentenza il calendario definitivo già ipotizzato per gli anni successivi - seppur con evidenziate riserve - dalla Dott.ssa rinviando la causa Per_2 per la remissione al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 cpc, previa concessione dei termini per P.C. comparse conclusionali e repliche, all'udienza del 2.4.2025, poi d'ufficio e con differimento dei termini per il deposito degli atti conclusivi al 25.9.2025 ex art. 127 cpc,
depositati gli atti conclusivi, il G.D. nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio con ordinanza del 25.9.2025 rimetteva la causa al Collegio che la decideva nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Pertanto il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, tanto sulla responsabilità genitoriale - in considerazione dell'espletata CTU e delle indicazioni progressive per la gestione di nonché fornite alle parti Per_1 per il raggiungimento di una equilibrata genitorialità - quanto sulle domande economiche, fortemente in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate, tenuto in debito conto che la pronunzia del Tribunale è limitata al mantenimento del minore, con le implicazioni che ne discendono.
La responsabilità genitoriale
Entrambe le parti concludono con la richiesta di affidamento condiviso del minore. Sul punto non sembra, quindi, apparentemente esservi contrasto e, sui relativi quesiti posti, la CTU dott.ssa ha fornito le seguenti risposte: Per_2
“Indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
Non vi sono elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori.
Indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano
l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso attualmente in essere;
Non vi sono elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso attualmente in essere”
Tuttavia, emerge chiaramente dall'andamento del processo, sia precedentemente che successivamente al deposito dell'elaborato, nonché dall'elaborato stesso, che tra le parti vi è una conflittualità che spesso porta ad una totale assenza di comunicazione, sebbene vengano sottolineati dalla Consulente gli sforzi fatti da entrambi per superale, e che certamente vanno premiati.
Si legge testualmente alle pagg. 39 e 40
“Clinicamente l'esplicitazione del compito genitoriale da parte dei signor Parte_3 rassicura in merito agli scenari futuri e al raggiungimento di una co-genitorialità sempre più efficace e nell'interesse del piccolo Gli stessi infatti sono apparsi, in sede peritale, sufficientemente Per_1 in grado di “mettere da parte” le reciproche rivendicazioni che avevano caratterizzato il percorso giudiziario in precedenza, riportando la propria attenzione all'interesse primario del minore. Tuttavia, sono rilevabili ad oggi differenti fattori di rischio, legati ad aree di criticità del funzionamento individuale di ciascuno e alla cornice giuridica ancora indefinita che, nel tempo, potrebbero nuovamente intensificare il conflitto ed inficiare la qualità dell'auspicata genitorialità congiunta. Pare opportuno riprendere dalla letteratura il potere protettivo di alcuni fattori nel garantire un'efficace co-genitorialità pur in presenza di dissidi di coppia. È stato evidenziato infatti che la flessibilità cognitiva, l'empatia e la funzione riflessiva dei genitori possa attenuare gli effetti lesivi del conflitto di coppia sull'esercizio della genitorialità congiunta. In definitiva si auspica quindi che gli stessi possano, al più presto, definire il giudizio ancora sospeso ed intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, volto a garantire un efficace sintonizzazione sugli stati mentali ed emotivi sia dell'altro genitore che del figlio, favorendo strategie di negoziazione e risoluzione dei conflitti.”
Non v'è dubbio che la pressoché totale mancanza di convivenza fin dalla nascita del bambino abbia fortemente contribuito ad esacerbare questo aspetto, non avendo di fatto mai sperimentato i sigg.ri cosa significhi gestire insieme e con univocità di vedute un bambino ancora CP_2 così in tenera età.
E' quindi tenuto conto di questa considerazione che il Collegio, nel confermare l'affidamento condiviso di , si determina a dare fiducia alle parti che però vengono fermamente invitate a Per_1 fare tesoro delle precise indicazioni fornite dalla Consulente, che senza mezze misure suggerisce loro in maniera incisiva di rivolgersi ad un coordinatore genitoriale che li supporti nel costruire al meglio il loro lungo percorso di genitorialità condivisa, rappresentandosi fin d'ora che il permanere o addirittura l'implementazione della conflittualità potrà portare il Tribunale, eventualmente in futuro investito della risoluzione dei conflitti, a ben altre decisioni limitative della responsabilità genitoriale.
Il minore resterà prevalentemente collocato anche ai fini della residenza anagrafica con la madre nella abitazione familiare di Via Goldoni n. 77 Milano.
Una maggiore cautela è, di contro, necessaria per la determinazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore. Per_1
E' proprio sul punto che la lettura degli atti conclusivi del giudizio, lascia trasparire il raggiungimento dell'apice di conflittualità.
Le parti ingaggiano, invero, una dissertazione infinita fatta di singole recriminazioni, di innumerevoli e quanto mai inutili esemplificazioni di accadimenti, che se si fossero verificati all'interno della famiglia fisiologica non sarebbero stati neanche notati. Si impegnano talmente tanto ad accusarsi reciprocamente, dal perdere di vista il focus indispensabile per una serena crescita di
. Il bambino deve stare con entrambi i genitori, li deve vedere e frequentare compatibilmente Per_1 con la sua età, ha il pieno diritto di vivere con serenità il prima, il durante e d il dopo della permanenza con mamma e papà, senza che ogni occasione di scambio diventi terreno di battaglia. Del resto, è proprio per fugare ogni dubbio circa la migliore delle soluzioni per garantire a un'armoniosa crescita che, su richiesta congiunta delle parti, è stata disposta la consulenza Per_1
Tecnica, dove entrambi i genitori hanno avuto il loro spazio di confronto e dove i rispettivi consulenti di parte hanno potuto fornire mirate indicazioni.
Non può, quindi, il Collegio avallare che, adesso, la difesa della IG.ra , provi a demolire Pt_1 il setting evidenziando che l'elaborato è il frutto di pochi incontri con le parti. La CTU non è un percorso di psicoterapia ma una parentesi contenuta in termini di tempo compatibili con la durata del processo, durante la quale approfondire la condizione di ciascuno dei genitori, individuare in prospettiva le capacità di ognuno, trovare la migliore delle regolamentazioni per il minore.
Il Collegio non dubita che in alcuni momenti possa apparire affaticato dalla sua gestione, Per_1 ma tale fatica non è certo ascrivibile ai tempi ipotizzati dalla Dott.ssa che appaiono equilibrati Per_2
e fondati tanto sulla esperienza astratta legata sul naturale percorso evolutivo dei bambini dell'età di quanto sulla specificità di quel minore. La fatica viene determinata dalla mancanza reciproca Per_1 da parte dei genitori dell'accettazione totale dell'altro e della capacità dimostrate.
Ciò posto il Collegio non ritiene, allo stato, di dover modificare le frequentazioni attualmente in vigore tra ed il padre che si confermano nello schema attualmente in essere e più Per_1 dettagliatamente riportato in dispositivo, con aggiunta, come suggerito dalla Dott.ssa e a Per_2 partire dal settembre 2026, del pernottamento della domenica sera nei week end di spettanza paterna, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Quel che, invece, il Collegio non può spingersi a fare, ed anche questo in aderenza al giudizio prognosticamene dubitativo dato dalla CTU, è la disciplina futura che preveda automaticamente al raggiungimento del 5 anno di età di una suddivisione paritetica dei tempi con ciascun genitore. Per_1
Non sussistono infatti oggi degli elementi di certezza atti a garantire l'armonia nella gestione di una tale modalità di alternanza, che presuppone grande affiatamento e grande fiducia reciproca tra i genitori , specie quando si ha a che fare con un bambino ancora molto molto piccolo, come sarebbe
, e quindi incapace di esplicitare o far valere le proprie istanza e necessità come invece potrebbe Per_1 fare un adolescente.
A tale prospettazione potranno eventualmente, e come ben sottolineato dalla dott.ssa Per_2 giungere concordemente le parti ma solo a determinate condizioni :
“Ad oggi, a questo CTU pare inverosimile poter definire, con modalità precise e puntuali, un calendario di orari, giorni, telefonate ed alternanze a lungo termine. È da ritenersi invece auspicabile che saranno i genitori stessi, adeguatamente supportati in un percorso di coordinazione, a raggiungere degli accordi concreti e congrui all'interesse di ricordandosi sempre il diritto Per_1 alla bigenitorialità del figlio, all'interno di una programmazione che dovrebbe comportare continuità, ripetibilità e prevedibilità nella quotidianità del minore…….I signori Parte_3 necessitano di intraprendere/proseguire un percorso di sostegno psicologico individuale e di poter essere, in tempi brevi, affiancati da un progetto di coordinazione genitoriale che li sostenga, per un periodo di media durata, nel definire una co-genitorialità sempre più chiara e funzionale.”
Pertanto la regolamentazione di cui in dispositivo, pervista dal Collegio fino al compimento del
5 anno di età di , permarrà ferma anche per il futuro, salvo diverso accordo tra le parti o, in Per_1 caso di immotivata opposizione o mancanza di collaborazione di uno dei genitori, fino a diversa determinazione giudiziale.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà dei genitori della ed a questa concessa in comodato Pt_1 gratuito, sita in Milano Via Goldoni n. 77 viene assegnata alla ricorrente quale conseguenza del collocamento prevalente del figlio minore
Le condizioni economiche – Il mantenimento del minore
La conflittualità delle parti non scema neanche sull'aspetto economico che, anzi, contribuisce al raggiungimento di picchi che influiscono talmente tanto sui rapporti interpersonali da compromettere ulteriormente la genitorialità, con i possibili risvolti limitativi già paventati.
Anche sul punto emerge, in maniera evidente, la sfiducia reciproca, sicché gli atti giudiziari della sono fortemente indirizzati ad evidenziare un comportamento “occultante” del Pt_1 CP_1 che, dal canto suo, la accusa e neppur velatamente di utilizzare per sé stessa il denaro versato per il figlio.
Sulla base di questa battaglia vengono richiesti ulteriori approfondimenti istruttori che il
Collegio non ritiene di dover effettuare in considerazione di principi già espressi dal G.D. e confermati dalla Corte di Appello che condivide pienamente.
E' infatti pacifico che, ove mai si fosse trattato di disporre un assegno separativo sarebbe stato necessario uno screening delle situazioni economiche più approfondito, essendo ben diversi i presupposti. Il Tribunale, però, deve soltanto determinare il contributo perequativo paterno al mantenimento del bambino, col focus sui parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
Ciò determina che il Collegio possa anche evitare di entrare nella accesa discussione tra le parti, e questo lo si fa perché dalle evidenze processuali emerge un reddito / patrimonio del CP_1 accertato e/o presuntivamente desunto dalla sua capacità di spesa, talmente elevato da consentire al
Tribunale di adottare ogni più opportuna valutazione, senza incidenza di un reddito eventualmente superiore.
Invero, premesso il contributo, seppur proporzionalmente di gran lunga inferiore, che anche la madre deve fornire, come infatti fornisce, risultano infatti già bastevoli per la determinazione cui il Collegio ritiene di dover giungere, anche solo i redditi lordi di circa € 75.000,00 annui, le rendite finanziarie esposte in disclosure, circa € 70.000,00 annui, gli accantonamenti bancari soprattutto in fondi presso la Cassa Lombarda, di importo vicino al milione e mezzo di euro, ammessi e pessimisticamente” dichiarati in disclosure dal resistente, sebbene poi sia evidente una importante commistione tra risorse personali e familiari, nella quale, si ripete, allo stato non è necessario addentrarsi per i motivi già esplicitati .
Discende da ciò, quindi, che l'assegno già disposto dal G.D. e non modificato dalla Corte, possa essere riconfermato.
Dati per assunti gli ulteriori parametri dell'articolo già citato, tenuto quindi in debito conto il tempo trascorso da con ciascun genitore e i compiti di accudimento da parte di ognuno, è Per_1 evidente che il criterio principe per una congrua quantificazione sia da individuarsi negli attuali bisogni del bambino, seppur contestualizzati nella famiglia di provenienza e nel tenore di vita goduto.
E', invero, principio consolidato che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità esigenze, in modo da potersi rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione latu sensu intese, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex pluris Cass. 17222/2021; 16739/2020).
Paride è oggi in una fascia di età nella quale gli esborsi ordinari più incisivi, al netto delle esigenze abitative già soddisfatte dalla madre/nonni, riguardano principalmente l'abbigliamento e gli accessori – adeguati agli ambienti frequentati - il vitto e la socialità, seppur proporzionata all'età.
La madre, peraltro, deve essere messa anche in condizione di avere dei momenti di svago con il figlio
- ad esempio delle gite fuori porta, che da sola non potrebbe permettersi con gli stessi standard del
- che non rendano eccessivamente evidente agli occhi del bimbo, che cresce, la discrepanza CP_1 con quando si trova dal papà
Tali esigenze, tenuto conto anche delle spese direttamente affrontate del padre nel tempo che il minore trascorre con lui, possono essere soddisfatte con l' importo mensile di € 1.000,00 che viene definitivamente posto a carico del con decorrenza dall'ordinanza del 6.3.2024 – cui si CP_1 aggiunge il proporzionale contributo materno - risultando di contro assolutamente sproporzionata ed eccessiva la richiesta della , anche in considerazione dell'impatto importante delle spese Pt_1 straordinarie, così come da linee guida 2025, interamente lasciate a carico del padre, stante la evidentissima discrepanza reddituale e patrimoniale tra i genitori.
Le spese di lite
Alla luce delle complesse e complessive risultanze processuali, considerata la reciproca soccombenza delle parti tanta in ordine ai tempi di permanenza di con ciascun genitore, oggi Per_1 e per il futuro, nonché sugli aspetti legati al suo mantenimento, il Collegio compensa integralmente le spese di lite.
Le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. , nato il [...], ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_3 anagrafica presso la madre in Milano Via Goldoni n. 77
2.Assegna la casa coniugale in Milano Via Goldoni n. 77, a , in virtù della collocazione Parte_1 prevalente presso di sé del figlio minore;
3.dispone che le visite ordinarie padre/figlio, fino al compimento del 5 anno di età di , Per_1 avvengano secondo le seguenti modalità.:
Week-end alternati, con il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 18.
Un pernottamento infrasettimanale fissato sempre il martedì, e un pomeriggio alternato tra il lunedì e il mercoledì, a seconda del week-end di spettanza.
A partire dal settembre 2026 verrà introdotto il pernottamento nella notte di domenica dei week end di spettanza del padre che provvederà ad accompagnarlo il lunedì mattina a scuola.
Tale regolamentazione rimarrà ferma anche negli anni successivi al 5° salvo diverso e miglior accordo tra le parti o diversa disposizione giudiziale
Nei periodi festivi e di vacanza:
- Periodo Natalizio : ad anni alterni dall'ultimo giorno di asilo/scuola sino al 30 dicembre alle ore
19:00 ovvero dal 30 dicembre alle ore 19 sino alla ripresa dell'asilo / scuola.
Carnevale, Pasqua, settimana bianca ed eventuali ponti e compleanni, verranno sempre alternati tra i genitori.
Durante le vacanze estive: nei mesi di luglio e agosto il minore trascorrerà due settimane consecutive per ciascun mese con ciascun genitore, con modalità da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
4.Invita le parti nell'esclusivo interesse del minore, al fine di superare i loro conflitti, fornire ausilio al minore e agevolare la ripresa e il miglioramento delle relazioni genitori / figlio ad individuare di comune accordo un professionista che possa sostenerli in un percorso di coordinazione genitoriale e ad intraprendere/proseguire un percorso di sostegno psicologico individuale;
5.Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza dall'ordinanza del G.D. del 6.3.2024 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione marzi 2025), oltre al 100% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 2025 ivi comprese quelle già concordate per l'asilo privato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga suddiviso nella misura del
50% ciascuno tra le parti.
6. Pone definitivamente a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio.
7.Compensa integralmente tra le parti le spese della lite
Così deciso in Milano, li 22.10.2025 Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/07/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
25/9/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 promossa
DA
c.f. ato a ROMA (RM) il 16/10/1992, rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. CESARO GRAZIA OFELIA e dall'avv. OMODEO SALE' ANNA con studio in
PIAZZA GRANDI n. 3 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/11/1989 , rappresentato e difeso dall'avv. MISSAGLIA DANIELA con studio in VIA PIETRO
MASCAGNI 2 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.9.2023
OGGETTO: Regolamentazione responsabilità genitoriale ex art. 316 IV comma c.c., 337 bis e ter c.c. CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Nel merito:
1) Affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che le decisioni di Persona_1 maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino la responsabilità separatamente;
2) Disporre che il figlio sia collocato in modo prevalente presso l'abitazione materna in Milano, Via Goldoni, 77 anche ai fini della residenza anagrafica e regolamentare il diritto di frequentazione padre/figlio come segue: a) Week-end alternati, con il padre dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 15.30 se non c'è scuola) fino alla domenica alle ore 18.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna. In aggiunta, nei giorni infrasettimanali:
- nelle settimane che si concludono con il weekend paterno: il martedì, dall'uscita da scuola o dalle 15.30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola nella mattinata successiva, oppure con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 9.00 del mercoledì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend materno: il mercoledì, dall'uscita da scuola o dalle 15.30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola nella mattinata successiva, oppure con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 9.00 del giovedì mattina;
b) Vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni con un genitore dall'uscita da scuola nell'ultimo giorno di attività scolastica sino al 30 dicembre alle ore 18:00 e con l'altro genitore dal 30 dicembre sino alla ripresa dell'asilo/scuola, con la precisazione che il genitore che trascorrerà il secondo periodo terrà con sé il figlio anche il giorno di Natale dalle ore 10 sino alla mattina di Santo Stefano alle ore 12, con passaggio del minore presso l'abitazione materna in Milano. c) Carnevale, Pasqua, e ponti sempre alternati. d) Vacanze estive: ogni estate il minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, non consecutive per il padre almeno fino ai cinque anni d'età del figlio, da distribuire tra i mesi di luglio e agosto, in date da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Nel restante periodo di sospensione dell'attività scolastica e nelle restanti settimane di luglio e agosto verrà data attuazione al calendario ordinario di frequentazione, iscrivendo il figlio alla scuola estiva se attiva.
3) Disporre che ciascun genitore, nel tempo che ha il figlio con sé, abbia l'obbligo di fornire notizie aggiornate sul figlio all'altro genitore una sola volta al giorno, salvo necessità, prevedendo che i contatti diretti a distanza tra il minore e il genitore che non l'ha con sé abbiano avvio solo nel momento in cui sarà Per_1 sufficientemente grandicello da svolgere chiamate o videochiamate comprendendone il senso e con partecipazione.
4) Assegnare la casa familiare sita in Milano, Via Goldoni, 77 con le pertinenze e tutti gli arredi alla SI
nell'interesse del figlio. Pt_1 5) Anche ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., porre a carico del IGnor un contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore con l'importo mensile che sarà ritenuto equo e comunque non inferiore a € 3.000,00 mensili a decorrere da giugno 2023, data della cessazione della convivenza dei genitori, o comunque dalla domanda. Tale contributo sarà corrisposto per 12 mensilità all'anno alla SI e sarà versato Pt_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di cui la SI fornirà le coordinate bancarie. Tale importo dovrà inoltre essere rivalutato annualmente in Pt_1 base agli indici ISTAT. In aggiunta, porre integralmente a carico del solo IGnor le spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida sulle spese extrassegno sottoscritte dalla Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dalla domanda o comunque da agosto 2023. 8) Con condanna della parte convenuta alle spese di lite nel presente procedimento e nel procedimento cautelare n. 28158-1/2023 RG, anche con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 9) Porre i compensi dovuti alla consulente tecnica d'ufficio e ai suoi ausiliari, nonché le spese accessorie ad integrale carico del IGnor , con obbligo di rimborsare alla SI le somme dalla stessa CP_1 Pt_1 anticipate a tale titolo.”
Per : Controparte_1
“ 1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_1 2) Disporre, secondo le indicazioni suggerite dalla CTU e i correttivi già richiesti dal IGnor con CP_1 note del 30.09.2024, il provvisorio collocamento del minore presso la madre fino all'anno scolastico 2027/2028, con un diritto di visita paterno progressivamente in aumento, come si indica di seguito:
- Regolamentazione ordinaria a) A partire dall'anno scolastico 24/25 (2 anni di , Il figlio minore starà insieme al padre a week-end Per_1 alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 19:00. a1) In alternativa, il figlio minore starà insieme al padre a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 18:00, con la madre che verrà a prelevarlo direttamente presso la casa paterna. un pernottamento infrasettimanale con il padre da parte di fissato sempre il martedì, e un pomeriggio Per_1 alternato tra il lunedì e il mercoledì, a seconda del week-end di spettanza, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00. A partire dal mese di giugno 2025 (3 anni di Paride), si aggiunge anche il pernotto del minore con il padre del lunedì e/o del mercoledì, a seconda dei fine settimana di spettanza, con riaccompagnamento direttamente a scuola A partire da luglio 2025 (3 anni di Paride), al week-end di spettanza paterna viene aggiunto il pernottamento della domenica, con accompagnamento del minore alla scuola materna direttamente il lunedì mattina, ferma la regolamentazione straordinaria di cui ai punti precedenti. A partire da luglio 2027 (5 anni di ), il Per_1 collocamento alternato di tra i genitori, secondo il calendario suggerito dalla CTU espletata ovvero: Per_1 2-2-5-5, ferma la regolamentazione straordinaria di cui al punto 3 precedente. Regolamentazione straordinaria Per il periodo Natalizio, starà con il padre dall'ultimo giorno di asilo/scuola sino al 30 Per_1 dicembre 2025 alle ore 19:00 e trascorrerà con la madre il giorno di Natale dalle ore 10:00 con pernotto e ri-accompagnamento presso il padre la mattina di Santo Stefano per le ore 12.00. Il periodo dal 30 dicembre 2025 sino alla ripresa dell'asilo/scuola, il minore starà con la madre. Viceversa negli anni a venire. f) Durante le vacanze di Pasqua, il padre terrà con sé per l'intero periodo il figlio dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al riaccompagnamento diretto alla ripresa della frequentazione scolastica, ad anni alterni con la madre rispetto alle vacanze di Carnevale. g) Durante le vacanze estive di luglio e agosto, il padre dividerà il periodo insieme a equamente con Per_1 la madre, tenendo con sé il figlio a settimane alterne. Per il mese di settembre prima dell'inizio della scuola materna, potrà trascorrere l'intero periodo precedente l'inizio della frequenza scolastica con il Per_1 genitore che ha trascorso con lui la penultima settimana del mese di agosto. Si precisa che il genitore che avrà il figlio con sé sarà libero di inviarlo a proprie spese a campus o altre attività. h) Qualora il minore non trascorra con il genitore non collocatario il weekend o altro giorno di competenza, questo potrà essere recuperato entro la fine del mese in corso, senza però che sia intaccata l'ordinaria alternanza tra i genitori rispetto agli altri giorni di competenza del minore. i) La continuità affettiva e il diritto del genitore che non ha con sé il figlio ad essere informato sul suo stato di salute, vengono garantiti da una telefonata/videochiamata al giorno con (in una fascia oraria mobile Per_1 tra le ore 18.30 e le ore 19.30) e anche dallo scambio di informazioni via whatsapp tra le parti;
nel caso in cui il genitore non abbia contattato il figlio, l'altro con cui permarrà il minore avrà cura che lo stesso contatti l'altro genitore. j) Per il compleanno dei genitori, si chiede che possa trascorrere con ciascuno di loro l'intera giornata Per_1 con relativo pernottamento e sospensione del calendario ordinario. k) Per il compleanno di si chiede che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere con uno solo dei Per_1 genitori l'intera giornata, con relativo pernottamento e sospensione del calendario ordinario;
si precisa che, per il 2025, tale giornata spetta al padre.
3) Disporre la nomina di un Coordinatore Genitoriale o di un Ausiliario del Giudice che possa far intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità per entrambe le parti e, laddove necessario, possa interloquire con i loro terapeuti personali, allo scopo di definire una genitorialità condivisa e funzionale nell'interesse di Per_1
4) Disporre che i genitori non introducano nella vita del figlio nuovi eventuali partner che non si configurino come una relazione stabile (quindi, dopo almeno un anno di frequentazione). 5) Disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento in via diretta di nei periodi di Per_1 rispettiva spettanza, con suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, che si intende ivi integralmente riportato.
5a) In subordine, disporre che il IGnor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, e disporre che entrambi i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese extra-assegno, come disciplinate e individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano.
6) Rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, le domande avversarie.
7) Emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno. II. In via istruttoria Si reiterano le richieste istruttorie già presentate in atti, come di seguito riportate.
1) Disporre ordini di esibizione – aggiornati – nei confronti della SI , ex art. 210 c.p.c., Parte_1 dato che è stata molto avara di produzioni documentali economiche in giudizio, relativamente: a) alla documentazione relativa al Fondo Pensione e del conto corrente allo stesso collegato;
b) all'assicurazione medico-sanitaria; c) al contratto di lavoro;
d) agli estratti mensili/trimestrali dei conti corrente Easybank cui la SI è titolare, a partire dal Pt_1 mese di settembre 2023 e aggiornati fino alla data di evasione.
2) Convocare a chiarimenti, per tutti i motivi dedotti in atti, la Dottoressa Parte_2
3) Ammettere i capitoli di prova, per interpello della SI per interrogatorio libero del IGnor Pt_1
e per testi dal n. 1 al n. 24, con i nominativi già indicati in atti. Controparte_1 4) Confermare il rigetto, per tutti i motivi esposti in atti, delle richieste istruttorie avanzate dalla SI
Pt_1 III. IN OGNI CASO
- Con vittoria di competenze e spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e nel 2021, dopo una breve conoscenza, iniziavano una Parte_1 CP_1 relazione more uxorio dalla quale il 19.6.2022 nasceva il figlio , fissando da quel momento la Per_1 residenza del nucleo familiare in un immobile concesso in comodato d'uso alla dai propri Pt_1 genitori a Milano nella via Goldoni n.77,
con ricorso urgente del 25 luglio 2023, la , premettendo la crisi irreversibile del rapporto Pt_1 che aveva già portato all'allontanamento dalla casa familiare del istava al Tribunale per la CP_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente del medesimo presso di sé, tempi di frequentazione padre/figlio compatibili con la tenerissima età di e precisamente a fine settimana alterati dal sabato Per_1 pomeriggio alla domenica sera senza pernottamento e con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le 19 ; nelle settimane che si concludono con il week end materno per tre pomeriggi dall'uscita dell'asilo o comunque dalle 14 alle 19, per due pomeriggi con gli stessi orari nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza paterno;
la corresponsione da parte del di un contributo al mantenimento del figlio minore non inferiore all'importo mensile di CP_1 euro 3.000,00 con decorrenza dalla data di cessazione della convivenza oltre al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse del bambino,
a sostegno delle domande narrava di un rapporto entrato in crisi già nel periodo della gravidanza, durante la quale a suo dire era stata lasciata molto sola dal compagno che aveva mostrato la sua vera indole individualista e che dopo la nascita del bambino se ne era praticamente disinteressato, lasciandole tutto il carico gestionale ed emotivo, pur dopo il suo rientro a lavoro presso il negozio Nike di cui era dipendente, sì da aver potuto contare solo sull'aiuto dei propri genitori per l'accudimento di;
ascriveva quindi la frattura definitiva a questa distanza del andato Per_1 CP_1 via di casa sebbene avessero deciso di farsi aiutare da una psico terapeuta – la Dott.ssa – per Pt_2 provare a superare la crisi, anche in considerazione delle fragilità del compagno, che già nel passato aveva avuto problemi di natura psichiatrica;
quanto alle richieste economiche sottolineava le evidentissima discrepanza di redditi e patrimonio, potendo ella contare soltanto sul proprio limitato stipendio e sull'immobile concesso in comodato dai genitori a differenza del figlio di una CP_1 famiglia estremamente agiata, con partecipazioni cospicue alle società familiari, lavoro svolto presso le stesse e titolare di un patrimonio in titoli ed investimenti particolarmente elevato;
Il resistente, costituitosi con memoria del 12.9.2023, aderiva esclusivamente alla richiesta di affidamento condiviso del minore, contestando integralmente la ricostruzione del rapporto evidenziata dalla ex compagna, ed anzi sottolineando la sua costante presenza tanto morale che materiale, sia durante il periodo della gravidanza che successivamente alla nascita del bambino;
imputava la fine della relazione all'esclusivo comportamento della che non aveva accetto il suo rifiuto a contrarre matrimonio, al Pt_1 quale ancora non si sentiva pronto, e che aveva strumentalmente utilizzato la narrazione di accadimenti passati che avevano riguardato la sua sfera psichica, ma ormai abbondantemente superati, per porlo in cattiva luce;
chiedeva quindi tempi di permanenza di con ciascun genitore sostanzialmente Per_1 paritetici, come già per un breve periodo attuato grazie all'ausilio della dott.ssa nonché il Pt_2 mantenimento diretto di da parte dei genitori – spese straordinarie al 50% - offrendo, in subordine, Per_1 di contribuire mediante il versamento alla di un assegno perequativo in misura non superiore ad € Pt_1
350,00 mensili,
fissata la comparizione delle parti innanzi al Got Dr.ssa Bruni, per un tentativo di conciliazione della lite, all'udienza del 11 dicembre 2023 le parti restavano ferme sulle rispettive posizioni, atteggiamento tenuto anche all'udienza del 6 febbraio 2024, avanti al Giudice Delegato, che, pertanto sulle richieste reiterate dalle parti si riservava, quindi con ordinanza del 6 marzo 2024, premessa l'altissima conflittualità tra le parti che non lasciava spazio ad una corretta gestione del minore, molto piccolo, in assenza di specifiche indicazione tecniche, nominava CTU la dott.ssa confermando in attesa del deposito del Per_2 disposto elaborato le modalità di frequentazioni già in atto tra le parti e temporaneamente concordate;
contestualmente, ed al fine di smorzare almeno in parte l'altissima conflittualità alimentata anche dalle questioni economiche, dettagliatamente esaminata la documentazione in atti le la diversa condizione economico – patrimoniale delle parti poneva a carico del un assegno perequativo CP_1 per il mantenimento del figlio nella misura di € 1.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, in esse già comprese quelle per la frequentazione della scuola materna privata, il G.D. inoltre si pronunziava sulle istanze istruttorie e rinviava al 28.3.2024 ai sensi dell'art. 127 cpc, assegnando al CTU termine per il giuramento e per la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali ed alle parti per la nomina dei CTP e, espletati tali incombenti, fissava nuova udienza sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc al 30.9.2024; avverso l'ordinanza del G.D., entrambe le parti proponevano reclamo, con due distinti giudizi riuniti, ma le reciproche istanze venivano integralmente rigettate dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 17 maggio 2024 ,
depositata la CTU e le note sostitutive dell'udienza, il G.D. su richiesta di parte resistente di modifica parziale dei tempi di permanenza presso di sé del minore, in aderenza a quanto prospettato dal CTU, qualificata l'istanza come richiesta ex art. 473 cpc n.23, concedeva termine alla controparte per brevi note sulla richieste, esaminate le differenti posizioni, con ordinanza 13 novembre 2024 il Giudice Delegato, in modifica parziale dell'ordinanza del 6 marzo 2024, e su accordo delle parti disponeva l'applicazione in via provvisoria del calendario di frequentazione proposto dalla CTU limitatamente a quelle individuate per il periodo 2024/2025 rimettendo alla sentenza il calendario definitivo già ipotizzato per gli anni successivi - seppur con evidenziate riserve - dalla Dott.ssa rinviando la causa Per_2 per la remissione al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 cpc, previa concessione dei termini per P.C. comparse conclusionali e repliche, all'udienza del 2.4.2025, poi d'ufficio e con differimento dei termini per il deposito degli atti conclusivi al 25.9.2025 ex art. 127 cpc,
depositati gli atti conclusivi, il G.D. nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio con ordinanza del 25.9.2025 rimetteva la causa al Collegio che la decideva nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Pertanto il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, tanto sulla responsabilità genitoriale - in considerazione dell'espletata CTU e delle indicazioni progressive per la gestione di nonché fornite alle parti Per_1 per il raggiungimento di una equilibrata genitorialità - quanto sulle domande economiche, fortemente in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate, tenuto in debito conto che la pronunzia del Tribunale è limitata al mantenimento del minore, con le implicazioni che ne discendono.
La responsabilità genitoriale
Entrambe le parti concludono con la richiesta di affidamento condiviso del minore. Sul punto non sembra, quindi, apparentemente esservi contrasto e, sui relativi quesiti posti, la CTU dott.ssa ha fornito le seguenti risposte: Per_2
“Indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
Non vi sono elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori.
Indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano
l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso attualmente in essere;
Non vi sono elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso attualmente in essere”
Tuttavia, emerge chiaramente dall'andamento del processo, sia precedentemente che successivamente al deposito dell'elaborato, nonché dall'elaborato stesso, che tra le parti vi è una conflittualità che spesso porta ad una totale assenza di comunicazione, sebbene vengano sottolineati dalla Consulente gli sforzi fatti da entrambi per superale, e che certamente vanno premiati.
Si legge testualmente alle pagg. 39 e 40
“Clinicamente l'esplicitazione del compito genitoriale da parte dei signor Parte_3 rassicura in merito agli scenari futuri e al raggiungimento di una co-genitorialità sempre più efficace e nell'interesse del piccolo Gli stessi infatti sono apparsi, in sede peritale, sufficientemente Per_1 in grado di “mettere da parte” le reciproche rivendicazioni che avevano caratterizzato il percorso giudiziario in precedenza, riportando la propria attenzione all'interesse primario del minore. Tuttavia, sono rilevabili ad oggi differenti fattori di rischio, legati ad aree di criticità del funzionamento individuale di ciascuno e alla cornice giuridica ancora indefinita che, nel tempo, potrebbero nuovamente intensificare il conflitto ed inficiare la qualità dell'auspicata genitorialità congiunta. Pare opportuno riprendere dalla letteratura il potere protettivo di alcuni fattori nel garantire un'efficace co-genitorialità pur in presenza di dissidi di coppia. È stato evidenziato infatti che la flessibilità cognitiva, l'empatia e la funzione riflessiva dei genitori possa attenuare gli effetti lesivi del conflitto di coppia sull'esercizio della genitorialità congiunta. In definitiva si auspica quindi che gli stessi possano, al più presto, definire il giudizio ancora sospeso ed intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, volto a garantire un efficace sintonizzazione sugli stati mentali ed emotivi sia dell'altro genitore che del figlio, favorendo strategie di negoziazione e risoluzione dei conflitti.”
Non v'è dubbio che la pressoché totale mancanza di convivenza fin dalla nascita del bambino abbia fortemente contribuito ad esacerbare questo aspetto, non avendo di fatto mai sperimentato i sigg.ri cosa significhi gestire insieme e con univocità di vedute un bambino ancora CP_2 così in tenera età.
E' quindi tenuto conto di questa considerazione che il Collegio, nel confermare l'affidamento condiviso di , si determina a dare fiducia alle parti che però vengono fermamente invitate a Per_1 fare tesoro delle precise indicazioni fornite dalla Consulente, che senza mezze misure suggerisce loro in maniera incisiva di rivolgersi ad un coordinatore genitoriale che li supporti nel costruire al meglio il loro lungo percorso di genitorialità condivisa, rappresentandosi fin d'ora che il permanere o addirittura l'implementazione della conflittualità potrà portare il Tribunale, eventualmente in futuro investito della risoluzione dei conflitti, a ben altre decisioni limitative della responsabilità genitoriale.
Il minore resterà prevalentemente collocato anche ai fini della residenza anagrafica con la madre nella abitazione familiare di Via Goldoni n. 77 Milano.
Una maggiore cautela è, di contro, necessaria per la determinazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore. Per_1
E' proprio sul punto che la lettura degli atti conclusivi del giudizio, lascia trasparire il raggiungimento dell'apice di conflittualità.
Le parti ingaggiano, invero, una dissertazione infinita fatta di singole recriminazioni, di innumerevoli e quanto mai inutili esemplificazioni di accadimenti, che se si fossero verificati all'interno della famiglia fisiologica non sarebbero stati neanche notati. Si impegnano talmente tanto ad accusarsi reciprocamente, dal perdere di vista il focus indispensabile per una serena crescita di
. Il bambino deve stare con entrambi i genitori, li deve vedere e frequentare compatibilmente Per_1 con la sua età, ha il pieno diritto di vivere con serenità il prima, il durante e d il dopo della permanenza con mamma e papà, senza che ogni occasione di scambio diventi terreno di battaglia. Del resto, è proprio per fugare ogni dubbio circa la migliore delle soluzioni per garantire a un'armoniosa crescita che, su richiesta congiunta delle parti, è stata disposta la consulenza Per_1
Tecnica, dove entrambi i genitori hanno avuto il loro spazio di confronto e dove i rispettivi consulenti di parte hanno potuto fornire mirate indicazioni.
Non può, quindi, il Collegio avallare che, adesso, la difesa della IG.ra , provi a demolire Pt_1 il setting evidenziando che l'elaborato è il frutto di pochi incontri con le parti. La CTU non è un percorso di psicoterapia ma una parentesi contenuta in termini di tempo compatibili con la durata del processo, durante la quale approfondire la condizione di ciascuno dei genitori, individuare in prospettiva le capacità di ognuno, trovare la migliore delle regolamentazioni per il minore.
Il Collegio non dubita che in alcuni momenti possa apparire affaticato dalla sua gestione, Per_1 ma tale fatica non è certo ascrivibile ai tempi ipotizzati dalla Dott.ssa che appaiono equilibrati Per_2
e fondati tanto sulla esperienza astratta legata sul naturale percorso evolutivo dei bambini dell'età di quanto sulla specificità di quel minore. La fatica viene determinata dalla mancanza reciproca Per_1 da parte dei genitori dell'accettazione totale dell'altro e della capacità dimostrate.
Ciò posto il Collegio non ritiene, allo stato, di dover modificare le frequentazioni attualmente in vigore tra ed il padre che si confermano nello schema attualmente in essere e più Per_1 dettagliatamente riportato in dispositivo, con aggiunta, come suggerito dalla Dott.ssa e a Per_2 partire dal settembre 2026, del pernottamento della domenica sera nei week end di spettanza paterna, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Quel che, invece, il Collegio non può spingersi a fare, ed anche questo in aderenza al giudizio prognosticamene dubitativo dato dalla CTU, è la disciplina futura che preveda automaticamente al raggiungimento del 5 anno di età di una suddivisione paritetica dei tempi con ciascun genitore. Per_1
Non sussistono infatti oggi degli elementi di certezza atti a garantire l'armonia nella gestione di una tale modalità di alternanza, che presuppone grande affiatamento e grande fiducia reciproca tra i genitori , specie quando si ha a che fare con un bambino ancora molto molto piccolo, come sarebbe
, e quindi incapace di esplicitare o far valere le proprie istanza e necessità come invece potrebbe Per_1 fare un adolescente.
A tale prospettazione potranno eventualmente, e come ben sottolineato dalla dott.ssa Per_2 giungere concordemente le parti ma solo a determinate condizioni :
“Ad oggi, a questo CTU pare inverosimile poter definire, con modalità precise e puntuali, un calendario di orari, giorni, telefonate ed alternanze a lungo termine. È da ritenersi invece auspicabile che saranno i genitori stessi, adeguatamente supportati in un percorso di coordinazione, a raggiungere degli accordi concreti e congrui all'interesse di ricordandosi sempre il diritto Per_1 alla bigenitorialità del figlio, all'interno di una programmazione che dovrebbe comportare continuità, ripetibilità e prevedibilità nella quotidianità del minore…….I signori Parte_3 necessitano di intraprendere/proseguire un percorso di sostegno psicologico individuale e di poter essere, in tempi brevi, affiancati da un progetto di coordinazione genitoriale che li sostenga, per un periodo di media durata, nel definire una co-genitorialità sempre più chiara e funzionale.”
Pertanto la regolamentazione di cui in dispositivo, pervista dal Collegio fino al compimento del
5 anno di età di , permarrà ferma anche per il futuro, salvo diverso accordo tra le parti o, in Per_1 caso di immotivata opposizione o mancanza di collaborazione di uno dei genitori, fino a diversa determinazione giudiziale.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà dei genitori della ed a questa concessa in comodato Pt_1 gratuito, sita in Milano Via Goldoni n. 77 viene assegnata alla ricorrente quale conseguenza del collocamento prevalente del figlio minore
Le condizioni economiche – Il mantenimento del minore
La conflittualità delle parti non scema neanche sull'aspetto economico che, anzi, contribuisce al raggiungimento di picchi che influiscono talmente tanto sui rapporti interpersonali da compromettere ulteriormente la genitorialità, con i possibili risvolti limitativi già paventati.
Anche sul punto emerge, in maniera evidente, la sfiducia reciproca, sicché gli atti giudiziari della sono fortemente indirizzati ad evidenziare un comportamento “occultante” del Pt_1 CP_1 che, dal canto suo, la accusa e neppur velatamente di utilizzare per sé stessa il denaro versato per il figlio.
Sulla base di questa battaglia vengono richiesti ulteriori approfondimenti istruttori che il
Collegio non ritiene di dover effettuare in considerazione di principi già espressi dal G.D. e confermati dalla Corte di Appello che condivide pienamente.
E' infatti pacifico che, ove mai si fosse trattato di disporre un assegno separativo sarebbe stato necessario uno screening delle situazioni economiche più approfondito, essendo ben diversi i presupposti. Il Tribunale, però, deve soltanto determinare il contributo perequativo paterno al mantenimento del bambino, col focus sui parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
Ciò determina che il Collegio possa anche evitare di entrare nella accesa discussione tra le parti, e questo lo si fa perché dalle evidenze processuali emerge un reddito / patrimonio del CP_1 accertato e/o presuntivamente desunto dalla sua capacità di spesa, talmente elevato da consentire al
Tribunale di adottare ogni più opportuna valutazione, senza incidenza di un reddito eventualmente superiore.
Invero, premesso il contributo, seppur proporzionalmente di gran lunga inferiore, che anche la madre deve fornire, come infatti fornisce, risultano infatti già bastevoli per la determinazione cui il Collegio ritiene di dover giungere, anche solo i redditi lordi di circa € 75.000,00 annui, le rendite finanziarie esposte in disclosure, circa € 70.000,00 annui, gli accantonamenti bancari soprattutto in fondi presso la Cassa Lombarda, di importo vicino al milione e mezzo di euro, ammessi e pessimisticamente” dichiarati in disclosure dal resistente, sebbene poi sia evidente una importante commistione tra risorse personali e familiari, nella quale, si ripete, allo stato non è necessario addentrarsi per i motivi già esplicitati .
Discende da ciò, quindi, che l'assegno già disposto dal G.D. e non modificato dalla Corte, possa essere riconfermato.
Dati per assunti gli ulteriori parametri dell'articolo già citato, tenuto quindi in debito conto il tempo trascorso da con ciascun genitore e i compiti di accudimento da parte di ognuno, è Per_1 evidente che il criterio principe per una congrua quantificazione sia da individuarsi negli attuali bisogni del bambino, seppur contestualizzati nella famiglia di provenienza e nel tenore di vita goduto.
E', invero, principio consolidato che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità esigenze, in modo da potersi rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione latu sensu intese, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex pluris Cass. 17222/2021; 16739/2020).
Paride è oggi in una fascia di età nella quale gli esborsi ordinari più incisivi, al netto delle esigenze abitative già soddisfatte dalla madre/nonni, riguardano principalmente l'abbigliamento e gli accessori – adeguati agli ambienti frequentati - il vitto e la socialità, seppur proporzionata all'età.
La madre, peraltro, deve essere messa anche in condizione di avere dei momenti di svago con il figlio
- ad esempio delle gite fuori porta, che da sola non potrebbe permettersi con gli stessi standard del
- che non rendano eccessivamente evidente agli occhi del bimbo, che cresce, la discrepanza CP_1 con quando si trova dal papà
Tali esigenze, tenuto conto anche delle spese direttamente affrontate del padre nel tempo che il minore trascorre con lui, possono essere soddisfatte con l' importo mensile di € 1.000,00 che viene definitivamente posto a carico del con decorrenza dall'ordinanza del 6.3.2024 – cui si CP_1 aggiunge il proporzionale contributo materno - risultando di contro assolutamente sproporzionata ed eccessiva la richiesta della , anche in considerazione dell'impatto importante delle spese Pt_1 straordinarie, così come da linee guida 2025, interamente lasciate a carico del padre, stante la evidentissima discrepanza reddituale e patrimoniale tra i genitori.
Le spese di lite
Alla luce delle complesse e complessive risultanze processuali, considerata la reciproca soccombenza delle parti tanta in ordine ai tempi di permanenza di con ciascun genitore, oggi Per_1 e per il futuro, nonché sugli aspetti legati al suo mantenimento, il Collegio compensa integralmente le spese di lite.
Le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. , nato il [...], ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_3 anagrafica presso la madre in Milano Via Goldoni n. 77
2.Assegna la casa coniugale in Milano Via Goldoni n. 77, a , in virtù della collocazione Parte_1 prevalente presso di sé del figlio minore;
3.dispone che le visite ordinarie padre/figlio, fino al compimento del 5 anno di età di , Per_1 avvengano secondo le seguenti modalità.:
Week-end alternati, con il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 18.
Un pernottamento infrasettimanale fissato sempre il martedì, e un pomeriggio alternato tra il lunedì e il mercoledì, a seconda del week-end di spettanza.
A partire dal settembre 2026 verrà introdotto il pernottamento nella notte di domenica dei week end di spettanza del padre che provvederà ad accompagnarlo il lunedì mattina a scuola.
Tale regolamentazione rimarrà ferma anche negli anni successivi al 5° salvo diverso e miglior accordo tra le parti o diversa disposizione giudiziale
Nei periodi festivi e di vacanza:
- Periodo Natalizio : ad anni alterni dall'ultimo giorno di asilo/scuola sino al 30 dicembre alle ore
19:00 ovvero dal 30 dicembre alle ore 19 sino alla ripresa dell'asilo / scuola.
Carnevale, Pasqua, settimana bianca ed eventuali ponti e compleanni, verranno sempre alternati tra i genitori.
Durante le vacanze estive: nei mesi di luglio e agosto il minore trascorrerà due settimane consecutive per ciascun mese con ciascun genitore, con modalità da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
4.Invita le parti nell'esclusivo interesse del minore, al fine di superare i loro conflitti, fornire ausilio al minore e agevolare la ripresa e il miglioramento delle relazioni genitori / figlio ad individuare di comune accordo un professionista che possa sostenerli in un percorso di coordinazione genitoriale e ad intraprendere/proseguire un percorso di sostegno psicologico individuale;
5.Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza dall'ordinanza del G.D. del 6.3.2024 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione marzi 2025), oltre al 100% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 2025 ivi comprese quelle già concordate per l'asilo privato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga suddiviso nella misura del
50% ciascuno tra le parti.
6. Pone definitivamente a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio.
7.Compensa integralmente tra le parti le spese della lite
Così deciso in Milano, li 22.10.2025 Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai