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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 12773/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 03.12.2024 da:
LE RA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Iuliano
-RICORRENTE- e
ED DE RI NO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosalia Lisanna IE del IO
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e ter c.c., depositato in data 03.12.2024, LE
RA (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste in punto di regolamentazione delle condizioni, personali e patrimoniali, afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia, nata al di fuori del matrimonio, ED DE RI DA (09.07.2017), concludeva chiedendo che: “-che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza o prospettazione dei fatti eventualmente offerta dal resistente, Voglia disporre i provvedimenti più idonei ed opportuni con riferimento esclusivo al minore FN IE Del IO, sia con riguardo all'alternanza delle visite ed ai periodi di permanenza della piccola rispettivamente con ciascun genitore, sia con riguardo al contributo economico a carico del padre… Si chiede pertanto l'affido esclusivo della minore alla madre VA ES ed in via gradata quello condiviso con collocazione prevalente presso la madre come di fatto porre a carico del padre la cifra non inferiore ad € 500,00 per il mantenimento del minore, con vittoria di spese e competenze di causa
”. Nelle more del procedimento, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, con il quale esse ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto: le parti sottoscrivevano in data 27 marzo 2025, quindi, una convenzione denominata “Condizioni concordate per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e questioni connesse”, che veniva depositata telematicamente il 31.03.2025. Gli stessi procuratori chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni de quibus.
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nulla osta, in definitiva, alla ratifica della regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra gli odierni istanti, rispetto alla prole minore, in ossequio al contenuto precettivo della predetta convenzione, ferma restando l'osservanza degli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c. L'intervenuta consensualizzazione della lite giustifica, certamente, l'integrale compensazione delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente convenuto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 03.12.2024, da LE RA nei confronti di ED DE RI NO, così provvede:
DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, denominato “Condizioni concordate per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e questioni connesse”, sottoscritto in data 27 marzo 2025 e, successivamente, depositato telematicamente il 31.03.2025;
DISPONE, quindi, che i rapporti personali ed economici tra i genitori, relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, IE De IO FN
(09.07.2017), da loro generata fuori dal matrimonio, siano, d'ora innanzi, regolati in conformità alle condizioni contenute nel citato accordo transattivo, denominato “Condizioni concordate per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e questioni connesse”; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 12773/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 03.12.2024 da:
LE RA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Iuliano
-RICORRENTE- e
ED DE RI NO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosalia Lisanna IE del IO
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e ter c.c., depositato in data 03.12.2024, LE
RA (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste in punto di regolamentazione delle condizioni, personali e patrimoniali, afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia, nata al di fuori del matrimonio, ED DE RI DA (09.07.2017), concludeva chiedendo che: “-che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza o prospettazione dei fatti eventualmente offerta dal resistente, Voglia disporre i provvedimenti più idonei ed opportuni con riferimento esclusivo al minore FN IE Del IO, sia con riguardo all'alternanza delle visite ed ai periodi di permanenza della piccola rispettivamente con ciascun genitore, sia con riguardo al contributo economico a carico del padre… Si chiede pertanto l'affido esclusivo della minore alla madre VA ES ed in via gradata quello condiviso con collocazione prevalente presso la madre come di fatto porre a carico del padre la cifra non inferiore ad € 500,00 per il mantenimento del minore, con vittoria di spese e competenze di causa
”. Nelle more del procedimento, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, con il quale esse ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto: le parti sottoscrivevano in data 27 marzo 2025, quindi, una convenzione denominata “Condizioni concordate per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e questioni connesse”, che veniva depositata telematicamente il 31.03.2025. Gli stessi procuratori chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni de quibus.
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nulla osta, in definitiva, alla ratifica della regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra gli odierni istanti, rispetto alla prole minore, in ossequio al contenuto precettivo della predetta convenzione, ferma restando l'osservanza degli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c. L'intervenuta consensualizzazione della lite giustifica, certamente, l'integrale compensazione delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente convenuto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 03.12.2024, da LE RA nei confronti di ED DE RI NO, così provvede:
DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, denominato “Condizioni concordate per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e questioni connesse”, sottoscritto in data 27 marzo 2025 e, successivamente, depositato telematicamente il 31.03.2025;
DISPONE, quindi, che i rapporti personali ed economici tra i genitori, relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, IE De IO FN
(09.07.2017), da loro generata fuori dal matrimonio, siano, d'ora innanzi, regolati in conformità alle condizioni contenute nel citato accordo transattivo, denominato “Condizioni concordate per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e questioni connesse”; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato