TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. ES IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3710/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio , vertente tra:
C.F. “ ”, nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1 ottobre 1974, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Ambrosio, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. “ ”, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1973, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Garella, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Tivoli (RM) il 23 ottobre 2005 con il sig. esponendo che Controparte_1
1 dall'unione è nato il figlio in data 08 maggio 2006, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente e precisando che sono ormai decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione personale n. 288/2024 del Tribunale di Tivoli (r.g. 2841/2023) e resa su conclusioni congiunte delle parti.
Quanto alle condizioni di divorzio, la ri corrente ha chiesto di po rre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo direttamente in favore del ragazzo un assegno mensile del l'importo di euro 400.
Il sig. si è tempestivamente costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio, ma chiedendo di determinare nella misura di euro 250
l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio dovuto dal padre.
All'udienza del 3 ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo , accettando la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte nei seguenti termini:
“- pronuncia del divorzio tra le parti;
- sono poste a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la Controparte_1 somma mensile di euro 300 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
che verrà corrisposto entro il 27 di ogni mese, con decorrenza dal mese Per_1 di ottobre 2025, direttamente sul con to corrente del ragazzo;
- i genitori sosterranno in pari quota le spese straordinarie per il figlio come
Protocollo di Tivoli del 2018;
- spese compensate”.
La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della sentenza di separazione.
Appare inoltre irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni dell'accordo sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
3. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle
2 spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli in data
[...] Controparte_1
23 luglio 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Tivoli alle condizioni dagli stessi concordemente stabilite;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli, atto n. 108, parte II, s. A, dell'anno 2005;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG ES IA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. ES IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3710/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio , vertente tra:
C.F. “ ”, nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1 ottobre 1974, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Ambrosio, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. “ ”, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1973, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Garella, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Tivoli (RM) il 23 ottobre 2005 con il sig. esponendo che Controparte_1
1 dall'unione è nato il figlio in data 08 maggio 2006, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente e precisando che sono ormai decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione personale n. 288/2024 del Tribunale di Tivoli (r.g. 2841/2023) e resa su conclusioni congiunte delle parti.
Quanto alle condizioni di divorzio, la ri corrente ha chiesto di po rre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo direttamente in favore del ragazzo un assegno mensile del l'importo di euro 400.
Il sig. si è tempestivamente costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio, ma chiedendo di determinare nella misura di euro 250
l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio dovuto dal padre.
All'udienza del 3 ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo , accettando la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte nei seguenti termini:
“- pronuncia del divorzio tra le parti;
- sono poste a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la Controparte_1 somma mensile di euro 300 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
che verrà corrisposto entro il 27 di ogni mese, con decorrenza dal mese Per_1 di ottobre 2025, direttamente sul con to corrente del ragazzo;
- i genitori sosterranno in pari quota le spese straordinarie per il figlio come
Protocollo di Tivoli del 2018;
- spese compensate”.
La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della sentenza di separazione.
Appare inoltre irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni dell'accordo sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
3. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle
2 spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli in data
[...] Controparte_1
23 luglio 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Tivoli alle condizioni dagli stessi concordemente stabilite;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli, atto n. 108, parte II, s. A, dell'anno 2005;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG ES IA
3