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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2363/2021
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Corrado Macchi attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MIRANDA VALENTINO convenuto
(C.F. , assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. CAPRILE LIVIO terzo chiamato
CONCLUSIONI per CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità per negligenza e/o colpa grave imputabile alla società e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del Controparte_1 danno per la perdita del carico affidato, quantificato in euro 66.000,00, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto. 2) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, condannare a corrispondere il risarcimento in favore di per la Controparte_1 Controparte_4 perdita del carico ex art 1696, quantificato in euro 24.000,00.
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI per Controparte_5 la domanda Previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva della ed in ogni caso perché
[...] Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
rigetti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le eccezioni e le difese della terza chiamata in Garanzia comp.
e nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un qualsiasi obbligo di pagamento in capo alla Controparte_6 comparente con conseguente condanna della stessa, previa declaratoria di operatività Controparte_1 della polizza in questione al caso di specie, condanni la (c.f. e p.i.v.a. ) in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Trieste al Largo Ugo Irnieri, n. 1, al relativo pagamento. condanni la predetta Comp. di ass.ni a tenere indenne e manlevare la per tutte CP_2 Controparte_1 le somme che venissero accertate come dovute e per il cui pagamento la soc. fosse condannata;
Controparte_1
Contenga l'eventuale condanna nei confronti della convenuta entro i limiti previsti dall'art. 1696 comma 2 cod. civ. dichiarando la mancanza di comportamenti gravemente colposi della comparente;
Accertato il concorso del fatto colposo del mittente, riduca il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 1° comma cod. civ.;
Vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI PER Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste:
1) In via principale e nel merito respingere la domanda di condanna avanzata dalla nei confronti della Pt_1 per le ragioni di fatto e di diritto esposte dalla difesa della Convenuta e condivise dalla scrivente CP CP difesa nella narrativa del presente atto;
pag. 2/11 2) In via subordinata e nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda di condanna avanzata dalla nei confronti della limitarla ex art 1696, comma due del c.c. Pt_1 CP dichiarando la mancanza di comportamenti gravemente colposi in capo alla stessa;
CP
3) In via subordinata e formale, disporre la conversione del rito in ordinario, difettando i presupposti di cui all'art.
702 bis c.p.c.;
4) Sempre in via subordinata e nel merito rispetto al contratto assicurativo, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della al risarcimento vettoriale, escludere la garanzia di per mancata dimostrazione CP CP_2 della operatività della polizza sotto profili sia di forma che di merito, ovvero limitarla, rispetto al massimale, degli scoperti e franchigie applicabili.
5) in ogni caso, vinte le spese di giudizio, incluso il 15% per spese generali, oltre ai compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito nei confronti di precisando le sopra Controparte_4 Controparte_1 riportate conclusioni e allegando che il 2 luglio 2021 aveva affidato a Controparte_1 il trasporto di 24.000 kg di latte in polvere (latticello), per un valore di 66.000 euro + IVA.
[...]
Il carico doveva essere ritirato a e consegnato alla a . CP_7 Controparte_8 CP_9
comunicava in anticipo la targa del veicolo incaricato e il ritiro avveniva Controparte_1 regolarmente.
Il 12 luglio 2021, denunciava il furto del carico, comunicando che il trasporto Controparte_1 era stato subappaltato alla società , della quale l'autista, spacciandosi Parte_3 per titolare, rubava la merce.
Solo con la denuncia, veniva a conoscenza del subappalto. Pt_1
La ricorrente lamentava dunque che aveva affidato il carico a una ditta inattiva Controparte_1
e senza fare le verifiche minime (visura camerale aggiornata, DURC); che l'autista-truffatore era stato contattato tramite un portale Web e che nessuna verifica reale sull'identità era stata effettuata. Dopo il furto, infatti, allegava alla denuncia una visura camerale della società CP
superata (di febbraio 2021), mentre la ditta era già inattiva. Parte_3
pag. 3/11 Il carico non veniva recuperato e risultava essere riapparso sul mercato, arrecando ulteriori danni a , che aveva dovuto emettere una nota di credito alla per la merce non Pt_1 CP_8 consegnata.
La ricorrente invocava dunque l'applicazione dell'art. 1696 c.c., sostenendo che CP avesse agito con colpa grave, non effettuando controlli adeguati prima del subappalto, e
[...] dovesse dunque risarcire l'intero valore del carico.
La ricorrente produceva il verbale di denuncia sporta da nel quale la resistente Testimone_1 dava atto di aver individuato la società “ ” a seguito della Parte_3 pubblicazione di un'offerta sul sito Teleroute: in particolare, dava atto di essere stata contattata da tale e di aver concordato telefonicamente le condizioni di trasporto. Solo a seguito di Tes_1 ulteriori approfondimenti (ma solo dopo che la merce era stata ritirata dalla sede di , Pt_1 si rendeva conto di essere stata vittima di una truffa. CP
Si costituiva in giudizio la quale rilevava come anche la ricorrente Controparte_1 avesse operato imprudentemente, affidando la merce senza eseguire i dovuti controlli sul soggetto che la ritirava.
Lamentava inoltre come la nell'affidare l'incarico non avesse indicato, come Pt_1 perentoriamente richiede la legge (art. 1683 cc), i “marchi”, i “numeri”, le “qualità dei colli”, il
“peso lordo”, il “peso netto”, la “natura della merce” ed in particolare il “valore” della merce trasportata. Contestava al riguardo il documento allegato ed indicato come “Nota di credito” datato 26/07/2021 n. 18/2021N – e, in particolare, che la merce trafugata valesse la somma di
Euro 66.000,00.
Evidenziava inoltre di aver proceduto a farsi inviare ed esaminare tutta la documentazione necessaria ed in particolare: 1) il DURC della Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l. valido dal 09/06/1921 e fino al giorno 06/10/2021; 2) La licenza di trasporto n. rilasciata dal Numer_1
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 01/02/2021 alla soc. Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l.; 3) l'iscrizione della Trasporti Massaro dei fratelli nell'albo dei Parte_3 trasportatori della Provincia di Salerno;
4) la polizza assicurativa della responsabilità del vettore stradale – – valida dal 16/02/2021 al 16/02/2022 – polizza n. Controparte_10
pag. 4/11 2021/16/6168835; 5) che in ogni caso dalla visura camerale anche alla data del 14/07/2021 (il trasporto è del 07/07/2021) risultava che quale amministratore della società (benché con una ragione sociale diversa “trasporti Massari S.r.l.”) fosse il sig. 5) dalla Visura Persona_1
PRA anche alla data del 03/12/2021 (fatto del 07/07/2021) l'autocarro (Trattore) tg GF210BA risulta intestato alla soc. Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l. (non alla “Trasporti
Massaro S.r.l.”) con sede in San Valentino Torio (SA) alla Via Zeccaguolo, 20.
Evidenziava inoltre di essersi affidata, per la ricerca del subvettore, al sito “Teleroute”, che è il sito ufficiale per la ricerca dei trasportatori disponibili. Secondo quanto allegato dalla convenuta, detto sito, oltre ad essere assoggettato a controlli da parte dell'autorità preposta, prima di procedere al caricamento ed iscrizione del trasportatore effettua già i dovuti controlli delle autorizzazioni e di tutta la documentazione in capo al trasportatore richiedente l'iscrizione.
Chiedeva di chiamare in causa, per essere manlevata da un'eventuale condanna, la propria compagnia assicurativa Controparte_2
Il giudice fissava una nuova udienza per consentire la chiamata del terzo.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, come già fatto dalla Convenuta CP_2
l'esistenza di un concorso di colpa della , insita: 1) nella consegna della merce al Pt_1 conducente dell'autocarro presentatosi al carico prima di avere ricevuto dalla CP
l'indicazione delle targhe del mezzo vettore ( confermava alla di avere consegnato Pt_1 CP la merce al sedicente sub-vettore della prima di avere ricevuto la mail del 08.07.21 ore CP
10,49, nonostante la caricazione dovesse avvenire nel pomeriggio del 08.07.21); 2) nella mancata verifica dell'identità dell'indefinito autista che si sarebbe presentato presso il proprio magazzino per il carico della merce;
– 3 ) nel non avere verificato che il ritiro della merce fosse avvenuto da parte della Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l. di San Valentino Torio ed, effettivamente, dalla stessa visura camerale prodotta dalla emerge che la merce fu Pt_1 consegnata alla diversa Trasporti Massari S.r.l., 4) non ha comunicato alla l'immediata CP consegna al presunto sub-vettore. Evidenziava altresì come mancasse la dimostrazione non solo del valore commerciale delle merci trafugate, ma anche la concreta dimostrazione che la merce consegnata al sedicente sub-vettore fosse quella indicata nei documenti prodotti.
pag. 5/11 Quanto alla domanda di manleva, eccepiva
1) che mancava la dimostrazione che lo specifico trasporto fosse effettivamente coperto dalla polizza dell' , perché non era stata prodotta la fattura nolo emessa dalla CP_2
a carico della per il trasporto oggetto del sinistro e che, pertanto, detto CP Pt_1 nolo abbia partecipato alla formazione del cd. fatturato noli su cui è calcolato il premio assicurativo;
2) che la garanzia di cui alla polizza in atti, seppur astrattamente esistente ed efficace, risultava non essere operativa nel caso di specie, alla luce del fatto che la merce in questione, asseritamente sottratta da parte del subvettore, era stata affidata dalla
[...]
assicurato , ad un vettore (tal società Trasporto Massaro dei AT CP CP_2
RE) che non risultava essere autorizzato al trasporto in quanto inattivo all'epoca del conferimento dell'incarico nonché al momento del sinistro;
3) che l'art.
5 -lett c. di cui alla Garanzia Complementare C della polizza in atti (prod
Miranda n. 14) recitava testualmente: “...è altresì esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'assicurato per …. c) appropriazione indebita, truffa o furto o comunque sottostrazione della merce perpetrata dal vettore e/o dal subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari ovvero col concorso degli stessi.”.
Inoltre, entrambi i resistenti contestavano la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
Il rito veniva trasformato da sommario a ordinario e veniva istruito documentalmente e tramite audizione di testimoni.
All'udienza del 19 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva, si riporta il testo dell'art. 1689 c.c.: “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
pag. 6/11 Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito”
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2,
c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt.
1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo” (Cass. civ. n. 31067/2019).
Per tali ragioni, considerato che i beni non sono mai giunti a destinazione e il destinatario non ne ha mai richiesto la riconsegna, sussiste la legittimazione attiva di Pt_1
Nel merito, è documentalmente provato che:
- si sia rivolta a per affidarle il trasporto di merce venduta a Pt_1 Controparte_1
(doc 1 e 13 ricorrente), Controparte_8
- si sia avvalsa, per il trasporto, di un'altra azienda dalla stessa individuata, cioè Controparte_1
“Trasporti Massaro dei AT RE” (doc.
4 - denuncia sporta da , Controparte_1
- Trasporti Massaro dei AT RE si sia appropriata del carico, mai più trovato.
Quanto alle eccezioni sollevate da e da , si osserva che: CP CP_2
- l'art. 1683 c.c. dispone che “Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto”. Tali indicazioni risultano fornite con l'email del 24 giugno 2021
(doc. 1), avente il seguente testo: “Buongiorno, chiedo il ritiro di 24 big bags (24.000 kg), da ritirare venerdì 02/07 pomeriggio presso il nostro magazzino di , via Adige 10/A. Consegnare lunedì 05/07 a: CP_7
Contrada Casale – Area Industriale 81025 – Marcianise (CE). Tel Controparte_8
0823/82211”. Dunque il dettato di cui all'art. 1683 c.c. risulta soddisfatto.
pag. 7/11 - Risulta provato documentalmente e tramite testimoni che abbia consegnato la merce Pt_1 solo dopo aver ricevuto da indicazioni circa il numero di targa del veicolo che avrebbe CP ritirato la merce (cfr. doc. 12, e.mail del 08.07.2022 alle ore 8:47, dunque prima che la merce venisse caricata, in cui dà indicazioni circa la targa del vettore); Controparte_1
- è stato inoltre confermato dai testi escussi alle udienze del 14.06.23 (sig. e del 20.09.23 Tes_2
(sig.ra che il personale di abbia caricato quella specifica merce su quel vettore Tes_3 Pt_1 specifico, dopo aver verificato che la targa fosse quella comunicata da Controparte_1
- non è provato che fosse a conoscenza del fatto che avesse stipulato Pt_1 Controparte_1 un subcontratto (si tratta, anzi, di una circostanza negata da e non contestata da Pt_1 CP
, sicchè non si può pretendere che svolgesse approfondimenti sulla società “Trasporti
[...]
Massaro dei AT RE”;
- appare del tutto diligente il comportamento di , la quale ha consegnato la merce al mezzo Pt_1 avente la targa in precedenza indicata via e.mail da Controparte_1
Per tali motivi, non si ravvede un concorso di responsabilità di Pt_1
Risulta allora necessario accertare se vi sia stato dolo o colpa grave in capo a Controparte_1
E' circostanza incontestata il fatto che la società Trasporti Massaro dei AT RE fosse inattiva al momento in cui ha deciso di affidarle il carico;
ciò avrebbe dovuto Controparte_1 indurre la convenuta ad eseguire ulteriori approfondimenti.
Sul punto, si osserva come non sia stato provato che il sito web Teleroute esegua una selezione dei soggetti che possono usufruire dei servizi.
Inoltre, in merito a tutta la documentazione prodotta con la comparsa di costituzione di CP
(ossia: doc 9) Visura PRA tg GF210BA; 10) DURC Autotrasporti Massaro dei fratelli
[...]
RE S.r.l. valido dal 09/06/2021 al 06/10/2021; 11) licenza di trasporto n. 00068269 rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 01/02/2021 alla soc. Trasporti
Massaro dei fratelli RE S.r.l.; 12) Iscrizione della Trasporti Massaro dei fratelli RE nell'albo dei trasportatori della Provincia di Salerno;
13) polizza assicurativa della responsabilità del vettore stradale – – valida dal 16/02/2021 al 16/02/2022 – Controparte_10
pag. 8/11 polizza n. 2021/16/6168835; 14) visura soc. Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l.) si deve osservare come non vi sia prova che tale documentazione fosse stata reperita da CP prima del luglio 2021, anzi, la circostanza che alla denuncia sporta dalla società dinnanzi
[...] ai Carabinieri di Nocera Inferiore sia allegata la sola visura fa presumere che l'altra documentazione non fosse ancora nella sua disponibilità.
Ad ogni buon conto, si deve altresì rilevare che, come risulta dalla stessa denuncia della CP il vettore effettivamente incaricato non fu la “Trasporti Massaro dei AT RE S.r.l.” di
San Valentino Torio con PIVA (doc. 15 con Durc regolare (doc. 11 P.IVA_4 CP
e regolare iscrizione all'Albo dei Trasportatori della provincia di Salerno (doc. 13 CP
in quanto, come indicato dalla stessa il Sig. quale ex CP CP Persona_1 amministratore della predetta , contattato telefonicamente Parte_4 dopo l'evento, aveva espressamente riferito di “non aver effettuato alcun trasporto per nostro conto, ne mai concordati. Anzi affermava che detta società era stata ceduta ad altre persone non indicate da diverso tempo”.
Pertanto, che la avesse ritenuto di incaricare della sub-vezione la Trasporti Massaro dei CP
AT RE, utilizzando il sistema telematico Teleroute, non ha nessuna incidenza sul fatto che il trasporto – di fatto – non sia stato eseguito dalla predetta società, in quanto il rapporto contrattuale telefonico durante il quale è stato conferito il mandato è avvenuto con un tale sig. on utenza telefonica 3512538507, che poi è risultato essere un truffatore. Tes_1
Ancora, a far data dal 16.06.21 (prima dell'evento), la Trasporti Massaro dei AT RE era stata modificata nella diversa avente come legale rappresentante il Parte_5
Sig. , ma tale diversa società non era mai stata autorizzata al trasporto di merci per conto Per_2 terzi e non era mai stata iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
La pertanto, avrebbe dovuto in primo luogo verificare che il soggetto da cui Controparte_1 era stata contattata fosse effettivamente un collaboratore della società Trasporti Massaro dei
AT RE, in secondo luogo svolgere adeguati controlli su tale società. Ciò, evidentemente, non è stato fatto.
Per tutte tali ragioni, si ritiene che l'evento sia derivato da colpa grave degli spedizionieri, ossia da un comportamento degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, hanno operato con pag. 9/11 inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (cfr Cass. 13 ottobre 2009 n. 21679).
Il risarcimento deve dunque essere pari al valore della merce affidata.
Sul punto si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 16554/2015, la quale ha precisato che
“ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate”.
La ricorrente ha prodotto sub doc. 2 la fattura accompagnatoria della merce, dalla quale risulta come la stessa avesse un valore di € 66.000,00. deve dunque essere condannata Controparte_1
a risarcire a la somma di € 66.000,00. CP_3
Deve inoltre rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori.
Quanto alla domanda di manleva, ha eccepito che la garanzia di cui alla polizza in atti, CP_2 seppur astrattamente esistente ed efficace, risultava non essere operativa nel caso di specie, alla luce del fatto che la merce in questione, sottratta da parte del subvettore, era stata affidata dalla ad un vettore (tal società Trasporto Massaro dei AT RE) che non Controparte_1 risultava essere autorizzato al trasporto in quanto inattivo all'epoca del conferimento dell'incarico, nonché al momento del sinistro.
In effetti, si deve rilevare che la polizza indichi espressamente a norma delle Condizioni CP_2
Particolari della polizza, all'articolo denominato “Oggetto dell'Assicurazione” (pag. 7 di 18 della polizza) che “L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l' non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle Parte_6 convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'assicurato stesso”.
Inoltre, l'art.
5 -lett c. di cui alla Garanzia Complementare C della polizza in atti (prod Miranda n.
14) recita testualmente: “...è altresì esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'assicurato per …. c)
pag. 10/11 appropriazione indebita, truffa o furto o comunque sottostrazione della merce perpetrata dal vettore e/o dal subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari ovvero col concorso degli stessi.”.
Per tali ragioni, la polizza non può essere considerata operante e la domanda di manleva deve essere rigettata.
deve dunque essere condannata alla rifusione delle spese di lite anche nei Controparte_1 confronti di , che li liquidano in € 5.000,00 oltre accessori, in favore dell'avv. antistatario CP_2
Caprile.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) condanna al risarcimento del danno in favore di , pari ad € Controparte_1 CP_3
66.000,00;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese presente Controparte_1 CP_3 grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese presente Controparte_1 CP_2 grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
15/05/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2363/2021
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Corrado Macchi attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MIRANDA VALENTINO convenuto
(C.F. , assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. CAPRILE LIVIO terzo chiamato
CONCLUSIONI per CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità per negligenza e/o colpa grave imputabile alla società e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del Controparte_1 danno per la perdita del carico affidato, quantificato in euro 66.000,00, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto. 2) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, condannare a corrispondere il risarcimento in favore di per la Controparte_1 Controparte_4 perdita del carico ex art 1696, quantificato in euro 24.000,00.
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI per Controparte_5 la domanda Previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva della ed in ogni caso perché
[...] Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
rigetti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le eccezioni e le difese della terza chiamata in Garanzia comp.
e nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un qualsiasi obbligo di pagamento in capo alla Controparte_6 comparente con conseguente condanna della stessa, previa declaratoria di operatività Controparte_1 della polizza in questione al caso di specie, condanni la (c.f. e p.i.v.a. ) in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Trieste al Largo Ugo Irnieri, n. 1, al relativo pagamento. condanni la predetta Comp. di ass.ni a tenere indenne e manlevare la per tutte CP_2 Controparte_1 le somme che venissero accertate come dovute e per il cui pagamento la soc. fosse condannata;
Controparte_1
Contenga l'eventuale condanna nei confronti della convenuta entro i limiti previsti dall'art. 1696 comma 2 cod. civ. dichiarando la mancanza di comportamenti gravemente colposi della comparente;
Accertato il concorso del fatto colposo del mittente, riduca il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 1° comma cod. civ.;
Vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI PER Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste:
1) In via principale e nel merito respingere la domanda di condanna avanzata dalla nei confronti della Pt_1 per le ragioni di fatto e di diritto esposte dalla difesa della Convenuta e condivise dalla scrivente CP CP difesa nella narrativa del presente atto;
pag. 2/11 2) In via subordinata e nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda di condanna avanzata dalla nei confronti della limitarla ex art 1696, comma due del c.c. Pt_1 CP dichiarando la mancanza di comportamenti gravemente colposi in capo alla stessa;
CP
3) In via subordinata e formale, disporre la conversione del rito in ordinario, difettando i presupposti di cui all'art.
702 bis c.p.c.;
4) Sempre in via subordinata e nel merito rispetto al contratto assicurativo, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della al risarcimento vettoriale, escludere la garanzia di per mancata dimostrazione CP CP_2 della operatività della polizza sotto profili sia di forma che di merito, ovvero limitarla, rispetto al massimale, degli scoperti e franchigie applicabili.
5) in ogni caso, vinte le spese di giudizio, incluso il 15% per spese generali, oltre ai compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito nei confronti di precisando le sopra Controparte_4 Controparte_1 riportate conclusioni e allegando che il 2 luglio 2021 aveva affidato a Controparte_1 il trasporto di 24.000 kg di latte in polvere (latticello), per un valore di 66.000 euro + IVA.
[...]
Il carico doveva essere ritirato a e consegnato alla a . CP_7 Controparte_8 CP_9
comunicava in anticipo la targa del veicolo incaricato e il ritiro avveniva Controparte_1 regolarmente.
Il 12 luglio 2021, denunciava il furto del carico, comunicando che il trasporto Controparte_1 era stato subappaltato alla società , della quale l'autista, spacciandosi Parte_3 per titolare, rubava la merce.
Solo con la denuncia, veniva a conoscenza del subappalto. Pt_1
La ricorrente lamentava dunque che aveva affidato il carico a una ditta inattiva Controparte_1
e senza fare le verifiche minime (visura camerale aggiornata, DURC); che l'autista-truffatore era stato contattato tramite un portale Web e che nessuna verifica reale sull'identità era stata effettuata. Dopo il furto, infatti, allegava alla denuncia una visura camerale della società CP
superata (di febbraio 2021), mentre la ditta era già inattiva. Parte_3
pag. 3/11 Il carico non veniva recuperato e risultava essere riapparso sul mercato, arrecando ulteriori danni a , che aveva dovuto emettere una nota di credito alla per la merce non Pt_1 CP_8 consegnata.
La ricorrente invocava dunque l'applicazione dell'art. 1696 c.c., sostenendo che CP avesse agito con colpa grave, non effettuando controlli adeguati prima del subappalto, e
[...] dovesse dunque risarcire l'intero valore del carico.
La ricorrente produceva il verbale di denuncia sporta da nel quale la resistente Testimone_1 dava atto di aver individuato la società “ ” a seguito della Parte_3 pubblicazione di un'offerta sul sito Teleroute: in particolare, dava atto di essere stata contattata da tale e di aver concordato telefonicamente le condizioni di trasporto. Solo a seguito di Tes_1 ulteriori approfondimenti (ma solo dopo che la merce era stata ritirata dalla sede di , Pt_1 si rendeva conto di essere stata vittima di una truffa. CP
Si costituiva in giudizio la quale rilevava come anche la ricorrente Controparte_1 avesse operato imprudentemente, affidando la merce senza eseguire i dovuti controlli sul soggetto che la ritirava.
Lamentava inoltre come la nell'affidare l'incarico non avesse indicato, come Pt_1 perentoriamente richiede la legge (art. 1683 cc), i “marchi”, i “numeri”, le “qualità dei colli”, il
“peso lordo”, il “peso netto”, la “natura della merce” ed in particolare il “valore” della merce trasportata. Contestava al riguardo il documento allegato ed indicato come “Nota di credito” datato 26/07/2021 n. 18/2021N – e, in particolare, che la merce trafugata valesse la somma di
Euro 66.000,00.
Evidenziava inoltre di aver proceduto a farsi inviare ed esaminare tutta la documentazione necessaria ed in particolare: 1) il DURC della Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l. valido dal 09/06/1921 e fino al giorno 06/10/2021; 2) La licenza di trasporto n. rilasciata dal Numer_1
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 01/02/2021 alla soc. Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l.; 3) l'iscrizione della Trasporti Massaro dei fratelli nell'albo dei Parte_3 trasportatori della Provincia di Salerno;
4) la polizza assicurativa della responsabilità del vettore stradale – – valida dal 16/02/2021 al 16/02/2022 – polizza n. Controparte_10
pag. 4/11 2021/16/6168835; 5) che in ogni caso dalla visura camerale anche alla data del 14/07/2021 (il trasporto è del 07/07/2021) risultava che quale amministratore della società (benché con una ragione sociale diversa “trasporti Massari S.r.l.”) fosse il sig. 5) dalla Visura Persona_1
PRA anche alla data del 03/12/2021 (fatto del 07/07/2021) l'autocarro (Trattore) tg GF210BA risulta intestato alla soc. Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l. (non alla “Trasporti
Massaro S.r.l.”) con sede in San Valentino Torio (SA) alla Via Zeccaguolo, 20.
Evidenziava inoltre di essersi affidata, per la ricerca del subvettore, al sito “Teleroute”, che è il sito ufficiale per la ricerca dei trasportatori disponibili. Secondo quanto allegato dalla convenuta, detto sito, oltre ad essere assoggettato a controlli da parte dell'autorità preposta, prima di procedere al caricamento ed iscrizione del trasportatore effettua già i dovuti controlli delle autorizzazioni e di tutta la documentazione in capo al trasportatore richiedente l'iscrizione.
Chiedeva di chiamare in causa, per essere manlevata da un'eventuale condanna, la propria compagnia assicurativa Controparte_2
Il giudice fissava una nuova udienza per consentire la chiamata del terzo.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, come già fatto dalla Convenuta CP_2
l'esistenza di un concorso di colpa della , insita: 1) nella consegna della merce al Pt_1 conducente dell'autocarro presentatosi al carico prima di avere ricevuto dalla CP
l'indicazione delle targhe del mezzo vettore ( confermava alla di avere consegnato Pt_1 CP la merce al sedicente sub-vettore della prima di avere ricevuto la mail del 08.07.21 ore CP
10,49, nonostante la caricazione dovesse avvenire nel pomeriggio del 08.07.21); 2) nella mancata verifica dell'identità dell'indefinito autista che si sarebbe presentato presso il proprio magazzino per il carico della merce;
– 3 ) nel non avere verificato che il ritiro della merce fosse avvenuto da parte della Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l. di San Valentino Torio ed, effettivamente, dalla stessa visura camerale prodotta dalla emerge che la merce fu Pt_1 consegnata alla diversa Trasporti Massari S.r.l., 4) non ha comunicato alla l'immediata CP consegna al presunto sub-vettore. Evidenziava altresì come mancasse la dimostrazione non solo del valore commerciale delle merci trafugate, ma anche la concreta dimostrazione che la merce consegnata al sedicente sub-vettore fosse quella indicata nei documenti prodotti.
pag. 5/11 Quanto alla domanda di manleva, eccepiva
1) che mancava la dimostrazione che lo specifico trasporto fosse effettivamente coperto dalla polizza dell' , perché non era stata prodotta la fattura nolo emessa dalla CP_2
a carico della per il trasporto oggetto del sinistro e che, pertanto, detto CP Pt_1 nolo abbia partecipato alla formazione del cd. fatturato noli su cui è calcolato il premio assicurativo;
2) che la garanzia di cui alla polizza in atti, seppur astrattamente esistente ed efficace, risultava non essere operativa nel caso di specie, alla luce del fatto che la merce in questione, asseritamente sottratta da parte del subvettore, era stata affidata dalla
[...]
assicurato , ad un vettore (tal società Trasporto Massaro dei AT CP CP_2
RE) che non risultava essere autorizzato al trasporto in quanto inattivo all'epoca del conferimento dell'incarico nonché al momento del sinistro;
3) che l'art.
5 -lett c. di cui alla Garanzia Complementare C della polizza in atti (prod
Miranda n. 14) recitava testualmente: “...è altresì esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'assicurato per …. c) appropriazione indebita, truffa o furto o comunque sottostrazione della merce perpetrata dal vettore e/o dal subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari ovvero col concorso degli stessi.”.
Inoltre, entrambi i resistenti contestavano la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
Il rito veniva trasformato da sommario a ordinario e veniva istruito documentalmente e tramite audizione di testimoni.
All'udienza del 19 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva, si riporta il testo dell'art. 1689 c.c.: “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
pag. 6/11 Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito”
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2,
c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt.
1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo” (Cass. civ. n. 31067/2019).
Per tali ragioni, considerato che i beni non sono mai giunti a destinazione e il destinatario non ne ha mai richiesto la riconsegna, sussiste la legittimazione attiva di Pt_1
Nel merito, è documentalmente provato che:
- si sia rivolta a per affidarle il trasporto di merce venduta a Pt_1 Controparte_1
(doc 1 e 13 ricorrente), Controparte_8
- si sia avvalsa, per il trasporto, di un'altra azienda dalla stessa individuata, cioè Controparte_1
“Trasporti Massaro dei AT RE” (doc.
4 - denuncia sporta da , Controparte_1
- Trasporti Massaro dei AT RE si sia appropriata del carico, mai più trovato.
Quanto alle eccezioni sollevate da e da , si osserva che: CP CP_2
- l'art. 1683 c.c. dispone che “Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto”. Tali indicazioni risultano fornite con l'email del 24 giugno 2021
(doc. 1), avente il seguente testo: “Buongiorno, chiedo il ritiro di 24 big bags (24.000 kg), da ritirare venerdì 02/07 pomeriggio presso il nostro magazzino di , via Adige 10/A. Consegnare lunedì 05/07 a: CP_7
Contrada Casale – Area Industriale 81025 – Marcianise (CE). Tel Controparte_8
0823/82211”. Dunque il dettato di cui all'art. 1683 c.c. risulta soddisfatto.
pag. 7/11 - Risulta provato documentalmente e tramite testimoni che abbia consegnato la merce Pt_1 solo dopo aver ricevuto da indicazioni circa il numero di targa del veicolo che avrebbe CP ritirato la merce (cfr. doc. 12, e.mail del 08.07.2022 alle ore 8:47, dunque prima che la merce venisse caricata, in cui dà indicazioni circa la targa del vettore); Controparte_1
- è stato inoltre confermato dai testi escussi alle udienze del 14.06.23 (sig. e del 20.09.23 Tes_2
(sig.ra che il personale di abbia caricato quella specifica merce su quel vettore Tes_3 Pt_1 specifico, dopo aver verificato che la targa fosse quella comunicata da Controparte_1
- non è provato che fosse a conoscenza del fatto che avesse stipulato Pt_1 Controparte_1 un subcontratto (si tratta, anzi, di una circostanza negata da e non contestata da Pt_1 CP
, sicchè non si può pretendere che svolgesse approfondimenti sulla società “Trasporti
[...]
Massaro dei AT RE”;
- appare del tutto diligente il comportamento di , la quale ha consegnato la merce al mezzo Pt_1 avente la targa in precedenza indicata via e.mail da Controparte_1
Per tali motivi, non si ravvede un concorso di responsabilità di Pt_1
Risulta allora necessario accertare se vi sia stato dolo o colpa grave in capo a Controparte_1
E' circostanza incontestata il fatto che la società Trasporti Massaro dei AT RE fosse inattiva al momento in cui ha deciso di affidarle il carico;
ciò avrebbe dovuto Controparte_1 indurre la convenuta ad eseguire ulteriori approfondimenti.
Sul punto, si osserva come non sia stato provato che il sito web Teleroute esegua una selezione dei soggetti che possono usufruire dei servizi.
Inoltre, in merito a tutta la documentazione prodotta con la comparsa di costituzione di CP
(ossia: doc 9) Visura PRA tg GF210BA; 10) DURC Autotrasporti Massaro dei fratelli
[...]
RE S.r.l. valido dal 09/06/2021 al 06/10/2021; 11) licenza di trasporto n. 00068269 rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 01/02/2021 alla soc. Trasporti
Massaro dei fratelli RE S.r.l.; 12) Iscrizione della Trasporti Massaro dei fratelli RE nell'albo dei trasportatori della Provincia di Salerno;
13) polizza assicurativa della responsabilità del vettore stradale – – valida dal 16/02/2021 al 16/02/2022 – Controparte_10
pag. 8/11 polizza n. 2021/16/6168835; 14) visura soc. Trasporti Massaro dei fratelli RE S.r.l.) si deve osservare come non vi sia prova che tale documentazione fosse stata reperita da CP prima del luglio 2021, anzi, la circostanza che alla denuncia sporta dalla società dinnanzi
[...] ai Carabinieri di Nocera Inferiore sia allegata la sola visura fa presumere che l'altra documentazione non fosse ancora nella sua disponibilità.
Ad ogni buon conto, si deve altresì rilevare che, come risulta dalla stessa denuncia della CP il vettore effettivamente incaricato non fu la “Trasporti Massaro dei AT RE S.r.l.” di
San Valentino Torio con PIVA (doc. 15 con Durc regolare (doc. 11 P.IVA_4 CP
e regolare iscrizione all'Albo dei Trasportatori della provincia di Salerno (doc. 13 CP
in quanto, come indicato dalla stessa il Sig. quale ex CP CP Persona_1 amministratore della predetta , contattato telefonicamente Parte_4 dopo l'evento, aveva espressamente riferito di “non aver effettuato alcun trasporto per nostro conto, ne mai concordati. Anzi affermava che detta società era stata ceduta ad altre persone non indicate da diverso tempo”.
Pertanto, che la avesse ritenuto di incaricare della sub-vezione la Trasporti Massaro dei CP
AT RE, utilizzando il sistema telematico Teleroute, non ha nessuna incidenza sul fatto che il trasporto – di fatto – non sia stato eseguito dalla predetta società, in quanto il rapporto contrattuale telefonico durante il quale è stato conferito il mandato è avvenuto con un tale sig. on utenza telefonica 3512538507, che poi è risultato essere un truffatore. Tes_1
Ancora, a far data dal 16.06.21 (prima dell'evento), la Trasporti Massaro dei AT RE era stata modificata nella diversa avente come legale rappresentante il Parte_5
Sig. , ma tale diversa società non era mai stata autorizzata al trasporto di merci per conto Per_2 terzi e non era mai stata iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
La pertanto, avrebbe dovuto in primo luogo verificare che il soggetto da cui Controparte_1 era stata contattata fosse effettivamente un collaboratore della società Trasporti Massaro dei
AT RE, in secondo luogo svolgere adeguati controlli su tale società. Ciò, evidentemente, non è stato fatto.
Per tutte tali ragioni, si ritiene che l'evento sia derivato da colpa grave degli spedizionieri, ossia da un comportamento degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, hanno operato con pag. 9/11 inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (cfr Cass. 13 ottobre 2009 n. 21679).
Il risarcimento deve dunque essere pari al valore della merce affidata.
Sul punto si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 16554/2015, la quale ha precisato che
“ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate”.
La ricorrente ha prodotto sub doc. 2 la fattura accompagnatoria della merce, dalla quale risulta come la stessa avesse un valore di € 66.000,00. deve dunque essere condannata Controparte_1
a risarcire a la somma di € 66.000,00. CP_3
Deve inoltre rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori.
Quanto alla domanda di manleva, ha eccepito che la garanzia di cui alla polizza in atti, CP_2 seppur astrattamente esistente ed efficace, risultava non essere operativa nel caso di specie, alla luce del fatto che la merce in questione, sottratta da parte del subvettore, era stata affidata dalla ad un vettore (tal società Trasporto Massaro dei AT RE) che non Controparte_1 risultava essere autorizzato al trasporto in quanto inattivo all'epoca del conferimento dell'incarico, nonché al momento del sinistro.
In effetti, si deve rilevare che la polizza indichi espressamente a norma delle Condizioni CP_2
Particolari della polizza, all'articolo denominato “Oggetto dell'Assicurazione” (pag. 7 di 18 della polizza) che “L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l' non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle Parte_6 convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'assicurato stesso”.
Inoltre, l'art.
5 -lett c. di cui alla Garanzia Complementare C della polizza in atti (prod Miranda n.
14) recita testualmente: “...è altresì esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'assicurato per …. c)
pag. 10/11 appropriazione indebita, truffa o furto o comunque sottostrazione della merce perpetrata dal vettore e/o dal subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari ovvero col concorso degli stessi.”.
Per tali ragioni, la polizza non può essere considerata operante e la domanda di manleva deve essere rigettata.
deve dunque essere condannata alla rifusione delle spese di lite anche nei Controparte_1 confronti di , che li liquidano in € 5.000,00 oltre accessori, in favore dell'avv. antistatario CP_2
Caprile.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) condanna al risarcimento del danno in favore di , pari ad € Controparte_1 CP_3
66.000,00;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese presente Controparte_1 CP_3 grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese presente Controparte_1 CP_2 grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
15/05/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 11/11