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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1651 /2018 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f./p. iva ) in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
Dott.ssa (C.F. , in virtù di procura speciale del 04.10.2017 a CP_1 C.F._1
rogito Notaio Dott. in Rep. 36238 e Racc. 17860, rappresentata e difesa giusta Persona_1 Pt_1
procura speciale alle liti in atti dall'avv. Giancarlo Catavello (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Via San Calimero n. 7, con indirizzo PEC indicato per le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio:
Email_1
- appellante-
CONTRO
(c.f./p.iva ), in persona dei liquidatori e Controparte_2 P.IVA_2
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale alle liti in atti dall'Avv.
Massimo Ricci (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio in San C.F._3
Benedetto del Tronto, via L. Ferri n. 88, con indirizzo PEC indicato per le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio: Email_2
- appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 533/2018, pubblicata in data 19.07.2018,
all'esito del giudizio con R.G. 2065/2015, e notificata in data 14.08.2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
1) in via preliminare: sospendere, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Fermo n. 533/2018, pubblicata in data 19.07.2018 all'esito del giudizio con R.G. 2065/2015 e notificata in data 14.08.2018, anche con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 351, II comma, c.p.c., e, se del caso, previo rilascio di idonea cauzione;
2) in via principale: riformare per tutte le ragioni esposte in atti sentenza del Tribunale di Fermo n.
533/2018, pubblicata in data 19.07.2018 all'esito del giudizio con R.G. 2065/2015 e notificata in data 14.08.2018, e per l'effetto:
2.1 – nel merito: rigettare, in quanto inammissibili, infondate e, comunque, non provate le domande proposte da (C.F e P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con l'atto di citazione notificato in data 15.09.2015, per tutte le ragioni esposte in atti;
3) in ogni caso: con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, comunque, delle spese di CTU contabile.
Con riserva di far valere in separata sede ogni ulteriore pretesa collegata ai fatti di causa”;
Per l'appellato: “1)- CONDANNARE la appellante al massimo della pena pecuniaria prevista Pt_1 all'art.283, comma II, c.p.c. (€ 10.000,00) per l'infondata richiesta di sospensione della esecutività dell'efficacia dell'impugnata sentenza.
2)- RIGETTARE, in via preliminare, l'atto di appello perché inammissibile, improponibile ed improcedibile.
3)- RIGETTARE, nel merito, l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto, non provato e fondato su falsi, erronei e contraddittori presupposti.
4)- CONFERMARE, quindi, l'avversata sentenza.
5)- CONDANNARE, da ultimo, il “ alle spese e competenze di Parte_1 avvocato sia relativamente al presente gravame che all'inibitoria già discussa (e rigettata), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
il tutto, con attribuzione al costituito difensore anticipatario.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo in accoglimento della domanda avanzata dalla nei confronti della , tesa Controparte_2 Parte_1
ad accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta banca sul conto corrente n.
12486.37, assistito da apertura di credito, a titolo di interessi ultralegali ed usurari, anatocismo, valute,
spese e commissioni non pattuite per iscritto, ha dichiarato la nullità delle relative clausole ha rideterminato il saldo in complessivi € 428.947,03 a credito della correntista, con condanna al rimborso dell'attrice di detta somma a titolo di indebito e ad applicare sul predetto saldo la ritenuta di
€ 12.149,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In particolare, il primo giudice:
ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per avere quest'ultima Pt_1
tardivamente indicato le specifiche rimesse da ritenere prescritte solo alla udienza di prima comparizione;
ha accertato la nullità delle clausole dedotte in giudizio, risultando il contratto in data 9/9/1999 redatto su foglio prestampato privo di qualsiasi indicazione;
ha dichiarato la nullità della CMS non risultando precisati la base di calcolo ed i criteri da applicare;
ha quindi proceduto a mezzo CTU al ricalcolo del saldo facendo applicazione dell'art. 117 TUB, con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anche per il periodo successivo al
30/6/2000 in mancanza di pattuizione scritta a riguardo), di spese commissioni e valute;
ha accertato l'applicazione di interessi usurari con riferimento al quarto trimestre 2001, al terzo trimestre 2002 e al terzo trimestre 2009, per complessivi € 767,90, con conseguente esclusione dal saldo finale anche di detti importi;
ha condannato la convenuta al rimborso in favore della società attrice delle spese di lite Pt_1
(distratte in favore del procuratore antistatario) e posto a suo carico le spese di CTU.
La ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) Parte_1
erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione in relazione alle rimesse effettuate in data antecedente al 15/9/2005; 2) erroneità della decisione in punto di distribuzione dell'onere probatorio, contenendo i contratti prodotti in giudizio specifica indicazione delle condizioni economiche applicate ai rapporti intercorsi tra le parti;
3) erroneità del capo di sentenza che ha dichiarato l'illegittimità dell'usura sopravvenuta;
4) erroneità del capo di sentenza che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 30/6/2000,
nonostante essa Banca si fosse uniformata alle prescrizione di cui alla CICR 9/2/2000; 5) erroneità
della decisione che ha escluso la debenza della CMS, trattandosi di onere “pienamente lecito e meritevole di tutela”. Ha concluso pertanto come in epigrafe, con condanna della società appellata al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, e al pagamento delle spese di CTU. La società appellata ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito, si svolgeva separato procedimento ex artt. 289
e 351 cpc, all'esito del quale veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata e con l'istituto appellante che di conseguenza dava atto di avere versato gli importi di cui alla statuizione di primo grado, con espressa riserva di ripetizione delle somme corrisposte in base all'esito del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 155/2024 del 26/1/2024 questa Corte:
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, ha riconosciuto non sussistente l'usurarietà degli interessi maturati sugli importi di cui ai rapporti bancari in contestazione per come dichiarata in prime cure ed ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, ma sempre rigettata dal giudice di primo grado;
ha quindi disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di rinnovare la consulenza tecnico-contabile e quindi nominava all'uopo CTU il dott. cui veniva Persona_2
posto quesito del seguente tenore: “ritenuta la necessità di disporre il rinnovo della CTU contabile
al fine di ricalcolare il saldo del rapporto di conto corrente n. 12486.37 (già 28333M e poi 12486Y)
tenendo conto della dichiarata prescrizione di tutte le rimesse effettuate fino al 15/9/2005, fermi
restando gli ulteriori criteri di calcolo già indicati dal giudice di primo grado (applicazione degli
interessi di cui all'art. 1 17 TUB, esclusione di ogni somma addebitata al correntista a titolo di
interessi anatocistici, CMS, spese tenuta conto e spese diverse dalle imposte, tasse e bolli, nonché
con considerazione della valuta corrispondente al giorno in cui la banca ha rispettivamente perso o
acquistato la disponibilità del denaro) e tenendo conto nel computo degli interessi passivi maturati
con riferimento al quarto trimestre 2001, al terzo trimestre 2002 e al terzo trimestre 2009, in
relazione ai quali è stata esclusa l'usura”. Considerato che le questioni di diritto sono state definite da questa Corte nei termini sopra sinteticamente riportati con la sentenza non definitiva, in relazione a quanto osservato dalla parte appellante circa le conclusioni rassegnate dal nominato consulente d'ufficio, e cioè la dedotta nullità
della espletata CTU per avere il consulente esorbitato dai compiti a lui affidati, con conseguente richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale, il motivo di doglianza non appare fondato.
Di fatto, l'istituto appellante si duole di esito dell'accertamento a lui non favorevole in ognuna delle due ipotesi formulate dal consulente, che lascia al Collegio di decidere quale più rispondente al quesito posto.
Non appare, ad avviso del Collegio, che il consulente, nell'interpretare il medesimo quesito, abbia ecceduto dai limiti allo stesso indicati, e per tale ragione non si ritengono sussistenti i motivi di nullità
evidenziati, ad esempio, in Cassazione S.U. n. 3086 del 1 Febbraio 2022, poiché non risulta che il
Dott. abbia proceduto ad accertare “fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a Per_2
fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti
principali rilevabili d'ufficio”, o che abbia provveduto ad acquisire documenti “in violazione del
contraddittorio delle parti”.
Nel merito della dedotta nullità, in realtà, la parte appellante eccepisce in conclusionale (v. pag. 9)
che il quesito posto dal Collegio, e che il CTU avrebbe non rispettato, sarebbe stato eluso perché il dott. ha determinato le proprie ipotesi di calcolo in maniera erronea. Per_2
Nella specie, si afferma che mentre il quesito avrebbe imposto, in ragione della riconosciuta prescrizione, di svolgere il compito affidato “partendo dal 15.09.2005 (considerato che la richiesta
di ripetizione dei precedenti indebiti è stata dichiarata prescritta)” e che quindi tali limiti sarebbero stati ecceduti con la formulazione di ulteriore ipotesi di calcolo, effettuata a seguito dello scambio di osservazioni tra i consulenti, di parte e di ufficio, nel corso delle operazioni peritali, come risulta dai verbali di svolgimento delle medesime e di cui viene dato compiuto atto nel medesimo elaborato.
Peraltro l'assunto è ulteriormente smentito dal tenore del quesito sopra riportato che testualmente indica di procedere “tenendo conto della dichiarata prescrizione di tutte le rimesse effettuate fino al
15/9/2005, fermi restando gli ulteriori criteri di calcolo già indicati dal giudice di primo grado”. Il
che equivale a dire che si contesta la base o saldo iniziale da prendere come riferimento, questione che, valuta il Collegio, è ben diversa dalla nullità della CTU così come individuata dalla Cassazione.
Difatti, nella risposta alle osservazioni proposte in sede di accertamento peritale, e quindi in contraddittorio tra le parti, il medesimo CTU ha avuto modo di osservare che le rimesse, pure se ed ove considerate nel calcolo, sono da considerarsi “coperte” dalla riconosciuta e dichiarata prescrizione della sentenza non definitiva la quale ultima ha quindi chiarito che -non essendovi specifica indicazione delle condizioni economiche da applicare al c/c in esame, circa l'apertura di credito del 5/8/1999 (anche questa senza indicazione del suo ammontare e del conto di appoggio, tra i vari intercorsi tra le parti)- “deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico della
correntista, con conseguente dichiarazione di intervenuta prescrizione di tutte le rimesse effettuate
fino al 15/9/2005, dovendo alle stesse essere riconosciuta natura solutoria”.
Quanto precede realizza, in concreto, ciò che da ultimo ha stabilito la Cassazione, pur se sotto altro profilo, con ordinanza n. 2602 del 29/1/2024 circa il rapporto tra determinazione di un importo e sua ripetibilità, considerando che l'interesse della parte che risultasse a credito è quello di avere una certa o tendenzialmente tale indicazione degli importi di cui sia creditrice: “Questa Corte (n. 9141/2020),
ha ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U. (n.24418/2010),
corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse
effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal
saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e
quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di
apertura di credito in conto corrente. La Corte ha espresso, la netta separazione tra l'azione di
prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla
banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di
collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal
correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze
addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima
rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente
ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta
dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse
"realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmente anche Cass.,
n. 7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse;
sulle stesse conclusioni
Cass., n.9141/2020; Cass., n. 3858/2021 e Cass., n. 37099/2022).”
L'eccezione di nullità e richiesta di rinnovazione della CTU, sulla base di quanto precede, sono da rigettarsi.
Venendo quindi alla definizione dell'aspetto residuo della controversia, e quindi alla scelta tra le due ipotesi tra le quali il CTU demanda al Collegio di pronunciarsi, si ritiene che, una volta avuto riguardo:
- al quesito posto in questa sede e all'inciso secondo cui dovevano effettuarsi le dovute verifiche
“…fermi restando gli ulteriori criteri di calcolo già indicati dal giudice di primo grado…”;
- al fatto che tali criteri sono richiamati nella sentenza impugnata e, circa il punto controverso,
nell'inciso “(…) il che implica ricostruzione del rapporto adottando il tasso … poi recepito dall'art.
117 tub, comma 7, in modo variabile rispetto a ogni chiusura trimestrale del conto applicando i tassi
minimi dei bot agli interessi a debito e i tassi massimi dei bot agli interessi a credito…)”; - al fatto che nel corpo dell'elaborato peritale si legge (v. pag. 6), circa le modalità da adottare per il calcolo dei tassi BOT e sostituzione ex art. 117 TUB, “se tale ricalcolo ex art 117 TUB vada applicato
in linea debitoria oltre che creditoria (unica riconosciuta dallo scrivente nella CTU allegata al
giudizio di primo grado)”, rispetto alla quale ipotesi, il consulente opera le due diverse ricostruzioni del saldo, nel contraddittorio tra le parti, demandando al Collegio di scegliere tra esse,
ne deriva che l'ipotesi da prendere in considerazione è il “primo scenario” descritto come segue dal
CTU: “Riclassificazione del rapporto bancario applicando i seguenti criteri: dichiarata prescrizione
di tutte le rimesse effettuate fino al 15/9/2005, ed applicazione degli interessi di cui all'art. 117 TUB
sia in linea debitoria che creditoria ed esclusione di ogni somma addebitata al correntista a titolo di
interessi anatocistici, CMS, spese tenuta conto e spese diverse dalle imposte, tasse e bolli, nonché
con considerazione della valuta corrispondente al giorno in cui la banca ha rispettivamente perso o
acquistato la disponibilità del denaro) e tenendo conto nel computo degli interessi passivi maturati
con riferimento al quarto trimestre 2001, al terzo trimestre 2002 e al terzo trimestre 2009, in
relazione ai quali è stata esclusa l'usura” che implica un saldo di € 266.341,33 a favore del correntista.
Tale soluzione appare in linea con i criteri assegnati nell'ordinanza di rimessione in istruttoria, mentre l'altro scenario, implicante comunque una somma a credito del correntista, pur di importo minore,
non è coerente con l'applicazione dell'art. 117 TUB comma 7, secondo quanto indicato dalla
Cassazione (tra le altre, sez. I, sent. n. 29576 del 24/12/2020, secondo cui “Ritiene il Collegio che il
congegno integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario, collegando il tasso
minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, “rispettivamente
per le operazioni attive e per quelle passive”, debba essere inteso nel senso dell'applicazione del
tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, ed il tasso
massimo ai saldi creditori (avere), derivanti invece dalle operazioni passive. La distinzione tra
operazioni attive a passive va poi senz'altro effettuata sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria, secondo cui: – sono operazioni passive quelle di raccolta fondi, con cui la banca si procura
i mezzi necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, così divenendo debitrice verso
coloro che le forniscono i mezzi;
esse determinano il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi;
– sono operazioni attive quelle di impiego fondi, con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso,
divenendo creditrice verso i destinatari dei fondi;
esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da
interessi e commissioni attive”.
In conclusione, all'esito del giudizio il saldo del rapporto di c/c n. n. 12486.37 (già 28333M e poi
12486Y), in ragione del supplemento di CTU espletato in questa sede e dei criteri adottati dal consulente tecnico d'ufficio, che appaiono immuni dalle critiche e censure sollevate, va indicato in conformità al c.d. “Primo Scenario” di cui alla più volte ricordata consulenza, e quindi in €
266.341,33.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il valore medio del relativo scaglione di riferimento indicato in citazione (valore compreso tra €
260.000,00 e € 520.000,00), che non subisce variazioni in relazione al decisum.
Le spese di CTU, analogamente, sono da porsi a carico della parte appellante, e liquidate come da separato decreto.
Sussiste infine titolo per dichiarare la parte soccombente tenuta al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Fermo n. 533/2018, pubblicata in data 19.07.2018, all'esito del giudizio con R.G.
2065/2015, e notificata in data 14.08.2018, così decide nel contraddittorio delle parti:
- in parziale riforma della sentenza impugnata accerta che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 12486.37 (già 28333M e poi 12486Y) è di € 266.341,33, a favore dell'appellata; - condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese e onorari di lite, liquidate nella misura di € 12.156,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico della parte appellante le spese di CTU del presente grado, liquidate come da separato provvedimento.
- Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3/1/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco