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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 263/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia TI - 97525160582
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 434/2024 emessa dalla Corte di TI Tributaria Primo grado PESCARA sez.
2 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 002861 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da verbale di udienza e da svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado (CGT1) di Pescara in epigrafe indicata che, a seguito di annullamento in autotutela da parte di Equitalia TI s.p. a. dell'invito al pagamento di una integrazione del contributo unificato dovuto con riferimento al giudizio iscritto in data 12/02/2019 al Ruolo Generale del Tribunale di Pescara al n. 6260/2019, pur avendo correttamente dichiarato estinto il giudizio, avevano posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
I giudici di primo grado, sul rilievo che «Equitalia TI S.p.A. ha proceduto ad annullare la partita di credito n. 002861/2022, stante l'avvenuto pagamento» e che «la resistente, regolarmente costituita, con controdeduzioni depositate 27 maggio 2024 ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio stante la cessazione della materia del contendere» e «la integrale compensazione delle spese, considerato che nel caso in esame Equitalia TI S.p.A. ha provveduto a richiedere alla competente Funzione formale lettera di sgravio e la stessa è stata altresì comunicata», dichiaravano cessata la materia del contendere e regolavano le spese ai sensi del comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con l'appello il contribuente sostiene che nella specie non era applicabile tale disposizione, venendo qui in rilievo un'ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dalla disposizione in esame, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005.
Chiede, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza in punto di spese, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non sussistendo nella specie le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
La società appellata ha depositato atto di costituzione in giudizio al solo «fine di prendere visione del fascicolo e dei documenti depositati dal ricorrente chiedendo sin da ora che il ricorso in appello sia dichiarato improcedibile e/o inammissibile e, comunque, respinto perché infondato sia in fatto sia in diritto, con riserva di meglio precisare ed illustrare con i successivi scritti difensivi (controdeduzioni) e produzioni documentali
».
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va premesso che l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impositivo determina la cessazione della materia del contendere sicché sotto tale profilo è corretta la statuizione di primo grado che a tale circostanza ha pure fatto riferimento nel corpo della motivazione, con la conseguenza che l'affermazione fatta dai giudici di primo grado in ordine all'intervenuto pagamento dell'importo richiesto con l'atto impugnato, ancorché errata, è comunque del tutto priva di rilevanza.
Va, però, osservato che alla fattispecie in esame non era applicabile il comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché sotto tale versante la pronuncia di primo grado è errata. Invero, con la sentenza 12 luglio 2005 n. 274 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse", come nel caso, "dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".
La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese.
Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dal comma 2 dell'art. 15 del medesimo d.lgs., ora art. 59 del TU sul processo tributario di cui al d.lgs. n. 175 del 2024, che, per la parte che qui rileva, prevede che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto […] qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie e pertanto la CTP avrebbe dovuto provvedere alla regolamentazione delle stesse mediante applicazione del principio della soccombenza virtuale, a ciò chiaramente mirando gli interventi legislativi registratisi in materia.
È pur vero che «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass. n. 22231/2011, n. 7273/2016, n.
19947/2010 e n. 3950/2017).
Nel caso in esame però non ricorre alcuna delle suddette ipotesi ed il provvedimento annullato in autotutela era già in origine illegittimo.
Ne consegue che l'appellata va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto dell'esiguo valore della causa, della estrema semplicità delle questioni poste e della sostanziale mancata opposizione dell'appellata che nulla ha dedotto nel merito;
circostanze, queste, che giustificano anche una riduzione dei compensi.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi per ciascun grado di giudizio, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, ulteriori esborsi e accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 263/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia TI - 97525160582
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 434/2024 emessa dalla Corte di TI Tributaria Primo grado PESCARA sez.
2 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 002861 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da verbale di udienza e da svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado (CGT1) di Pescara in epigrafe indicata che, a seguito di annullamento in autotutela da parte di Equitalia TI s.p. a. dell'invito al pagamento di una integrazione del contributo unificato dovuto con riferimento al giudizio iscritto in data 12/02/2019 al Ruolo Generale del Tribunale di Pescara al n. 6260/2019, pur avendo correttamente dichiarato estinto il giudizio, avevano posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
I giudici di primo grado, sul rilievo che «Equitalia TI S.p.A. ha proceduto ad annullare la partita di credito n. 002861/2022, stante l'avvenuto pagamento» e che «la resistente, regolarmente costituita, con controdeduzioni depositate 27 maggio 2024 ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio stante la cessazione della materia del contendere» e «la integrale compensazione delle spese, considerato che nel caso in esame Equitalia TI S.p.A. ha provveduto a richiedere alla competente Funzione formale lettera di sgravio e la stessa è stata altresì comunicata», dichiaravano cessata la materia del contendere e regolavano le spese ai sensi del comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con l'appello il contribuente sostiene che nella specie non era applicabile tale disposizione, venendo qui in rilievo un'ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dalla disposizione in esame, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005.
Chiede, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza in punto di spese, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non sussistendo nella specie le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
La società appellata ha depositato atto di costituzione in giudizio al solo «fine di prendere visione del fascicolo e dei documenti depositati dal ricorrente chiedendo sin da ora che il ricorso in appello sia dichiarato improcedibile e/o inammissibile e, comunque, respinto perché infondato sia in fatto sia in diritto, con riserva di meglio precisare ed illustrare con i successivi scritti difensivi (controdeduzioni) e produzioni documentali
».
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va premesso che l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impositivo determina la cessazione della materia del contendere sicché sotto tale profilo è corretta la statuizione di primo grado che a tale circostanza ha pure fatto riferimento nel corpo della motivazione, con la conseguenza che l'affermazione fatta dai giudici di primo grado in ordine all'intervenuto pagamento dell'importo richiesto con l'atto impugnato, ancorché errata, è comunque del tutto priva di rilevanza.
Va, però, osservato che alla fattispecie in esame non era applicabile il comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché sotto tale versante la pronuncia di primo grado è errata. Invero, con la sentenza 12 luglio 2005 n. 274 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse", come nel caso, "dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".
La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese.
Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dal comma 2 dell'art. 15 del medesimo d.lgs., ora art. 59 del TU sul processo tributario di cui al d.lgs. n. 175 del 2024, che, per la parte che qui rileva, prevede che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto […] qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie e pertanto la CTP avrebbe dovuto provvedere alla regolamentazione delle stesse mediante applicazione del principio della soccombenza virtuale, a ciò chiaramente mirando gli interventi legislativi registratisi in materia.
È pur vero che «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass. n. 22231/2011, n. 7273/2016, n.
19947/2010 e n. 3950/2017).
Nel caso in esame però non ricorre alcuna delle suddette ipotesi ed il provvedimento annullato in autotutela era già in origine illegittimo.
Ne consegue che l'appellata va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto dell'esiguo valore della causa, della estrema semplicità delle questioni poste e della sostanziale mancata opposizione dell'appellata che nulla ha dedotto nel merito;
circostanze, queste, che giustificano anche una riduzione dei compensi.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi per ciascun grado di giudizio, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, ulteriori esborsi e accessori di legge.