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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. Francesco Rigato, pronunciando nella causa
n. 30343 /2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1
atti, dagli Avv.ti Miceli Walter, Ganci Fabio e Rinaldi Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter
Miceli sito in Monreale (PA) nella Via Roma, n. 48.
Ricorrente
nei confronti di
in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore,
Resistente contumace
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.08.2024 e ritualmente notificato al convenuto, adiva il giudice del lavoro CP_1 Parte_1 dell'intestato Tribunale, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
; - per l'effetto, condannare il Controparte_2
, in favore di parte ricorrente, al Controparte_2
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3.132,51
o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.” Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato per il
[...]
convenuto in qualità di docente precaria, con contratti a Controparte_2
tempo determinato e con ultima sede servizio, come docente di Scuola
Primaria, presso l'Istituto Comprensivo “Domenico Purificato” di Roma
(RM).
Rilevava di aver avuto modo di verificare che con i ratei degli stipendi già corrisposti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti (€
174,50 lordi mensili, 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
[...]
, sino all'attualità, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai Controparte_2
docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
La ricorrente, pertanto, nonostante lo svolgimento negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti istituita con il CCNL per il comparto scuola del
15.03.2001, il cui art. 7 dispone che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma
1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli
24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La ricorrente soggiungeva poi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria e che il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità.
La retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, nonostante questi ultimi rendano una prestazione lavorativa equivalente a quella dei docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Rappresentava il contrasto della mancata corresponsione della retribuzione professionale docente agli insegnanti destinatari delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della Legge n. 124 del 3 maggio 1999 con l'orientamento della Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, statuisce «la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla
… temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» (cfr: Sent. Sezioni Unite della Corte Di Cassazione n.
22762/2022).
Per quanto concerne la retribuzione professionale docente, richiamava l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 della Suprema Corte secondo cui dal complesso delle disposizioni che regolano la retribuzione dei docenti emerge che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Secondo l'insegnamento del giudice della nomofilachia, l'art. 7 del
CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni alcuna fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Rimarca poi: “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Esponeva, quindi, che la retribuzione professionale docenti ammontava a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si è prestato servizio, sino al
28.02.2018, a € 164,00 mensili ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola
29.11.2007; che a decorrere dal 01.03.2018, l'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 statuiva un aumento della retribuzione professionale docenti, individuata in € 174,50 mensili e che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021 poneva un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a €
184,50.
La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del
31.08.1999 che al comma 4 dispone che il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e al comma 5 dispone – poi - che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, per la parte qui d'interesse, è pari ad € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e a € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 01 gennaio 2022.
Nel caso in esame, quindi, le somme dovute ammontano a complessivi
€ 3.132,51 avendo la ricorrente lavorato 161 giorni durante l'anno scolastico 2019/2020; 231 giorni lavorati nell'anno scolastico
2020/2021; 143 giorni lavorati durante l'anno scolastico 2021/22. La somma dovuta dal ammonta, Controparte_2 quindi, a € 2.781,96 (€ 5,82 x 478 giorni) sino al 31.12.2021; a partire dal 1° gennaio 2022 ammonta a € 350,55 (€ 6,15 x 57 giorni).
Non si costituiva in giudizio la parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, e veniva dichiarata contumace.
A seguito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa, ritenuta di prova documentale viene quindi decisa con la presente sentenza con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La questione giuridica posta a fondamento del presente giudizio attiene alla interpretazione dell'art. 7, comma 3, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo.
La Corte di cassazione ha ritenuto che tale norma contrattuale si deve interpretare alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Pertanto, deve ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. 20015/2018).
Ciò in quanto, tale emolumento, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle "condizioni di impiego".
Pertanto, in assenza di ragioni ostative di diritto, il datore di lavoro deve garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano "essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Né ricorrono, nel caso di specie, ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento fra diverse tipologie di docenti, come sopra determinate, identificabili nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né in ragione della natura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica infatti solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi). Pertanto, in assenza di "significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici", non può essere condivisa l'interpretazione del Controparte_2
, in base alla quale la parte ricorrente è stata esclusa dal
[...]
godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
L'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 deve quindi essere interpretato in maniera tale da non escludere i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della clausola pattizia che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". Difatti, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Peraltro, il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha CP_1 contestato le pretese della parte ricorrente, né nell'an né nel quantum, deducendo una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito;
pertanto anche alla luce del numero considerevole di giorni di insegnamento concretamente svolti dalla parte ricorrente nell'arco temporale dedotto in ricorso, la domanda può essere ritenuta fondata;
e, sotto il profilo della quantificazione delle somme spettanti, ben possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, sviluppati secondo le tabelle allegate, non contestati dalla parte convenuta contumace.
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Con riferimento alla richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 del DM 55/2014 comma 1 bis, stante la facoltà di codesto giudice di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari per “le cause di particolare semplicità" di cui all'art. 4, comma 2, della L. 13.6.1942 n. 794 ( cfr: Cass. sent. n. 17014/ 2014), si ritiene che le stesse possano ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la somma di € 3.132,51 a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) in virtù del servizio di docenza prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 quale insegnante con contratti di supplenza brevi e saltuari;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto dello scaglione di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., liquida in complessivi € 1.050,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Cosi deciso in Roma, il 13.2.2025
Il giudice
Francesco Rigato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. Francesco Rigato, pronunciando nella causa
n. 30343 /2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1
atti, dagli Avv.ti Miceli Walter, Ganci Fabio e Rinaldi Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter
Miceli sito in Monreale (PA) nella Via Roma, n. 48.
Ricorrente
nei confronti di
in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore,
Resistente contumace
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.08.2024 e ritualmente notificato al convenuto, adiva il giudice del lavoro CP_1 Parte_1 dell'intestato Tribunale, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
; - per l'effetto, condannare il Controparte_2
, in favore di parte ricorrente, al Controparte_2
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3.132,51
o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.” Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato per il
[...]
convenuto in qualità di docente precaria, con contratti a Controparte_2
tempo determinato e con ultima sede servizio, come docente di Scuola
Primaria, presso l'Istituto Comprensivo “Domenico Purificato” di Roma
(RM).
Rilevava di aver avuto modo di verificare che con i ratei degli stipendi già corrisposti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti (€
174,50 lordi mensili, 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
[...]
, sino all'attualità, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai Controparte_2
docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
La ricorrente, pertanto, nonostante lo svolgimento negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti istituita con il CCNL per il comparto scuola del
15.03.2001, il cui art. 7 dispone che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma
1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli
24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La ricorrente soggiungeva poi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria e che il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità.
La retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, nonostante questi ultimi rendano una prestazione lavorativa equivalente a quella dei docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Rappresentava il contrasto della mancata corresponsione della retribuzione professionale docente agli insegnanti destinatari delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della Legge n. 124 del 3 maggio 1999 con l'orientamento della Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, statuisce «la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla
… temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» (cfr: Sent. Sezioni Unite della Corte Di Cassazione n.
22762/2022).
Per quanto concerne la retribuzione professionale docente, richiamava l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 della Suprema Corte secondo cui dal complesso delle disposizioni che regolano la retribuzione dei docenti emerge che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Secondo l'insegnamento del giudice della nomofilachia, l'art. 7 del
CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni alcuna fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Rimarca poi: “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Esponeva, quindi, che la retribuzione professionale docenti ammontava a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si è prestato servizio, sino al
28.02.2018, a € 164,00 mensili ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola
29.11.2007; che a decorrere dal 01.03.2018, l'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 statuiva un aumento della retribuzione professionale docenti, individuata in € 174,50 mensili e che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021 poneva un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a €
184,50.
La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del
31.08.1999 che al comma 4 dispone che il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e al comma 5 dispone – poi - che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, per la parte qui d'interesse, è pari ad € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e a € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 01 gennaio 2022.
Nel caso in esame, quindi, le somme dovute ammontano a complessivi
€ 3.132,51 avendo la ricorrente lavorato 161 giorni durante l'anno scolastico 2019/2020; 231 giorni lavorati nell'anno scolastico
2020/2021; 143 giorni lavorati durante l'anno scolastico 2021/22. La somma dovuta dal ammonta, Controparte_2 quindi, a € 2.781,96 (€ 5,82 x 478 giorni) sino al 31.12.2021; a partire dal 1° gennaio 2022 ammonta a € 350,55 (€ 6,15 x 57 giorni).
Non si costituiva in giudizio la parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, e veniva dichiarata contumace.
A seguito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa, ritenuta di prova documentale viene quindi decisa con la presente sentenza con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La questione giuridica posta a fondamento del presente giudizio attiene alla interpretazione dell'art. 7, comma 3, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo.
La Corte di cassazione ha ritenuto che tale norma contrattuale si deve interpretare alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Pertanto, deve ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. 20015/2018).
Ciò in quanto, tale emolumento, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle "condizioni di impiego".
Pertanto, in assenza di ragioni ostative di diritto, il datore di lavoro deve garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano "essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Né ricorrono, nel caso di specie, ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento fra diverse tipologie di docenti, come sopra determinate, identificabili nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né in ragione della natura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica infatti solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi). Pertanto, in assenza di "significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici", non può essere condivisa l'interpretazione del Controparte_2
, in base alla quale la parte ricorrente è stata esclusa dal
[...]
godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
L'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 deve quindi essere interpretato in maniera tale da non escludere i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della clausola pattizia che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". Difatti, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Peraltro, il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha CP_1 contestato le pretese della parte ricorrente, né nell'an né nel quantum, deducendo una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito;
pertanto anche alla luce del numero considerevole di giorni di insegnamento concretamente svolti dalla parte ricorrente nell'arco temporale dedotto in ricorso, la domanda può essere ritenuta fondata;
e, sotto il profilo della quantificazione delle somme spettanti, ben possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, sviluppati secondo le tabelle allegate, non contestati dalla parte convenuta contumace.
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Con riferimento alla richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 del DM 55/2014 comma 1 bis, stante la facoltà di codesto giudice di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari per “le cause di particolare semplicità" di cui all'art. 4, comma 2, della L. 13.6.1942 n. 794 ( cfr: Cass. sent. n. 17014/ 2014), si ritiene che le stesse possano ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la somma di € 3.132,51 a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) in virtù del servizio di docenza prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 quale insegnante con contratti di supplenza brevi e saltuari;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto dello scaglione di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., liquida in complessivi € 1.050,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Cosi deciso in Roma, il 13.2.2025
Il giudice
Francesco Rigato