Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1639 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. LOMBARDI FRANCESCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. BAUER RAIMUND;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 7/05/2019, la parte ricorrente, ha lamentato l'infondatezza di tre richieste restitutorie del
12/02/2019, inviate da CP_1 ricevute in data 7/03/2019, delle prestazioni di disoccupazione agricola, dalla stessa percepite per il periodo dal 01/01/2006 al
31/12/2006, e per il periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2007, nonché della prestazione di malattia e maternità dalla stessa percepita per il periodo dal
01/01/2008 al 31/12/2008; previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato Tribunale per sentire, preliminarmente, dichiarare prescritto il diritto dell'CP_1 e quindi illegittime le richieste restitutorie di cui ai provvedimenti di indebito;
in subordine, ha domandato l'accertamento negativo degli indebiti, eccependo la violazione dell'art. 7 I. 241/1990.
Costituitosi l' CP_1, ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi previsti dall'art. 443 c.p.c.,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e dell'eccezione di violazione dell'art. 7 I. 241/1990 e la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto delle domande promosse per mancata prova dello status di bracciante agricola nel periodo 2006-2008 ai fini dell'accertamento degli indebiti.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*****
In via preliminare, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto in capo all' CP_1 di ripetere le somme erogate poiché il termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c., non è decorso.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento delle prestazioni.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l.
48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989 (conv. in l. 389/1989). Deve, dunque, presumersi che le prestazioni, che alla ricorrente si contesta di aver percepito indebitamente, siano state da lei richieste entro il 31 dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono e liquidate successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l'Istituto dispone, ai sensi dell'art. 7 della
I. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro, sent. n. 761/2023). Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine (Cass. 15991/2018:
"L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c. ".
Sicché, le richieste di restituzione che l'CP_1 le ha recapitato, per la disoccupazione 2006 e 2007 in data 9/12/2015 e in data 7/03/2019, e, per la malattia e maternità 2008 in data 29/10/2014 e in data 7/03/2019, hanno interrotto il corso dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Ne consegue rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
In via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, provvedimento che sta alla base della reiscrizione, nonché della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n. 98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n. 9622/2015 e successive conformi, tra cui Cass. sent. n. 17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere le prestazioni temporanee (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001
n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460,
18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta è maturata per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, non risultano allegati gli elenchi della cancellazione delle giornate in agricoltura per gli anni in contesa.
La ricorrente ha prodotto in atti il ricorso amministrativo proposto in data
11/04/2019 avverso le missive ricevute in data 7/03/2019, con cui l'istituto resistente ha chiesto in ripetizione le somme erogate a titolo di disoccupazione, malattia e maternità per i periodi indicati.
Considerato (come risulta in atti) che le missive notificate in data 7/03/2019 erano state precedute da altre identiche richieste di indebito ricevute in data
9/12/2015 per la disoccupazione 2006 e 2007 e, in data 29/10/2014, per la malattia e maternità 2008, non può che risultare tardivo il ricorso amministrativo proposto ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n.
12603/2007).
Il corso della decadenza era, invece, iniziato con il decorso, prima, del termine
(di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado (dalla notifica delle precedenti lettere di indebito, quindi dal
9/12/2015 per la disoccupazione 2006 e 2007 e, dal 29/10/2014, per la malattia e maternità 2008), poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 7/05/2019.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro negli anni in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa all'accertamento negativo degli indebiti previdenziali azionati dall' CP_1 (sul punto Cass. sent. n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in I. n. 83 del 1970).
Pertanto, è fondata la pretesa dell'CP_1 alla restituzione delle somme a titolo di disoccupazione, malattia e maternità indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura. In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio, promosso per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO
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definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande;
-compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO