Articolo 56 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 55Articolo 57
Versione
15 maggio 1971
Art. 56.
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1971, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 22 della legge 27 maggio 1970, n. 382 .
L'eventuale rimanenza, dopo la suddetta ripartizione, sara' portata in aumento dello stanziamento del capitolo n. 2531 dello stesso stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971