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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3575/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Licci, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
e
, contumace Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.11.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2024, la deduceva di aver contratto matrimonio civile con il Pt_1 resistente in data 30.8.2001 e di aver generato due figlie, attualmente maggiorenni e adottate da altri nuclei familiari;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione dei coniugi senza alcuna condizione e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza non definitiva sullo status pubblicata in data 16.4.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza cartolare del 19.11.2025 compariva la sola ricorrente, posto che il benchè ritualmente CP_1 evocato in giudizio, rimaneva contumace;
con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza, quindi, la nsisteva per la pronuncia del divorzio, senza alcuna condizione, sicché il giudizio veniva Pt_1 immediatamente trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Deve, pertanto, pronunciarsi il divorzio senza condizioni, stante l'assenza di istanze accessorie.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30.8.2001 in Ostuni (Br) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 9 parte I anno 2001, senza alcuna condizione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)