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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUTOLO ANTONIA pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27.3.2023 conveniva in giudizio l'ex Controparte_1
1 coniuge al fine di ottenere l'attribuzione del 40% dell'indennità Parte_1
di fine rapporto (TFR) percepita dal come previsto dall'art. 12 bis Parte_1
L.898/1970.
2. Costituitosi in giudizio il non contestava la richiesta, ma precisava Parte_1
che l'importo totale era di € 11.487,28 e chiedeva, contestualmente la compensazione di un controcredito di €6.626,02 per debiti pagati durante il matrimonio. Inoltre, chiedeva la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile di €300,00 mensili, sostenendo che le condizioni economiche delle parti sono mutate.
3. Con ordinanza dei 19-24.6.2024 il Tribunale di Termini Imerese accoglieva il ricorso della , condannando il Sig. al pagamento di € 11.487,28 e CP_1 Parte_1
dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali di compensazione e di revoca/riduzione dell'assegno divorzile.
4. Avverso il superiore provvedimento ha proposto reclamo Parte_1
contestando: a) La nullità del decreto/ordinanza per omessa comunicazione da parte della cancelleria;
b) La mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno divorzile;
c) La tardiva dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di compensazione del credito;
d) L'errata dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di compensazione.
5. Il ha, conclusivamente, chiesto la revoca o modifica del Parte_1 decreto/ordinanza, la dichiarazione di ammissibilità delle domande riconvenzionali, la revoca o riduzione dell'assegno divorzile, e la compensazione dei crediti.
6. Fissata l'udienza per la trattazione del procedimento per il giorno 13 dicembre
2024 e dispostane la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il ha Parte_1
depositato le note con le quali ha rappresentato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame, atteso il bonario componimento della lite con la controparte, non costituita.
7. Avuto riguardo al tenore delle note in sostituzione dell'udienza di cui si è appena accennato deve ritenersi che sia cessato ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
8. Giova ricordare in proposito che, come statuito da Cass. Sez. 2, n. 622/97, “la
2 cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere”.
9. Pertanto, si impone l'adozione del provvedimento della sentenza, dovendosi dichiarare cessato l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa.
10. Nulla sulle spese, non essendovi costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti,
- Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di gravame avverso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese dei 19-24.6.2024 proposto da nei confronti di , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato il 6.7.2024.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19.12.2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUTOLO ANTONIA pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27.3.2023 conveniva in giudizio l'ex Controparte_1
1 coniuge al fine di ottenere l'attribuzione del 40% dell'indennità Parte_1
di fine rapporto (TFR) percepita dal come previsto dall'art. 12 bis Parte_1
L.898/1970.
2. Costituitosi in giudizio il non contestava la richiesta, ma precisava Parte_1
che l'importo totale era di € 11.487,28 e chiedeva, contestualmente la compensazione di un controcredito di €6.626,02 per debiti pagati durante il matrimonio. Inoltre, chiedeva la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile di €300,00 mensili, sostenendo che le condizioni economiche delle parti sono mutate.
3. Con ordinanza dei 19-24.6.2024 il Tribunale di Termini Imerese accoglieva il ricorso della , condannando il Sig. al pagamento di € 11.487,28 e CP_1 Parte_1
dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali di compensazione e di revoca/riduzione dell'assegno divorzile.
4. Avverso il superiore provvedimento ha proposto reclamo Parte_1
contestando: a) La nullità del decreto/ordinanza per omessa comunicazione da parte della cancelleria;
b) La mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale di revoca o riduzione dell'assegno divorzile;
c) La tardiva dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di compensazione del credito;
d) L'errata dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di compensazione.
5. Il ha, conclusivamente, chiesto la revoca o modifica del Parte_1 decreto/ordinanza, la dichiarazione di ammissibilità delle domande riconvenzionali, la revoca o riduzione dell'assegno divorzile, e la compensazione dei crediti.
6. Fissata l'udienza per la trattazione del procedimento per il giorno 13 dicembre
2024 e dispostane la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il ha Parte_1
depositato le note con le quali ha rappresentato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame, atteso il bonario componimento della lite con la controparte, non costituita.
7. Avuto riguardo al tenore delle note in sostituzione dell'udienza di cui si è appena accennato deve ritenersi che sia cessato ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
8. Giova ricordare in proposito che, come statuito da Cass. Sez. 2, n. 622/97, “la
2 cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere”.
9. Pertanto, si impone l'adozione del provvedimento della sentenza, dovendosi dichiarare cessato l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa.
10. Nulla sulle spese, non essendovi costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti,
- Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di gravame avverso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese dei 19-24.6.2024 proposto da nei confronti di , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato il 6.7.2024.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 19.12.2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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