Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 21 Gennaio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Maria
D. Romeo, sono presenti :
Per parte attrice – opponente, l'avv. Controparte_1
Salvatore De Luca;
Per la convenuta – opposta, e Controparte_2
, è presente l'avv. Massimo Grassi, per Controparte_3
delega dell'avv. Giuseppe Giannotta;
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, in particolare alle note conclusionali in atti, che, qui si intendono ribadite e trascritte, impugnano e contestano, rispettivamente, quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e, chiedono, che, la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione ed invitate le parti alla discussione, decide ex art 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Maria D. Romeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
In composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Dott. ssa Maria Domenica Romeo, all'udienza del
21 Gennaio 2025, ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 274/2022
Tra
( CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti per Notar Persona_1
dall' Avv. De Luca Salvatore, elettivamente
[...]
domiciliata in Reggio Calabria presso l'Ufficio Legale
[...]
Dislocazione di Reggio Calabria, via Miraglia, 14. CP_4
Attrice - Opponente
Contro
(CF: ), e Controparte_2 C.F._1
(CF. ), Controparte_3 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Giannotta, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Gioia Tauro, alla via Nazionale
18, n. 247.
Convenuti - Opposti
Avente ad oggetto: buoni fruttiferi.
Conclusioni delle parti : come da verbale di cui alla odierna
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
e dell'art.118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto notificato a mezzo pec, in data 22 Febbraio 2022, proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. n° 42/2022, ritualmente notificato in data
14.02.2022, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di €. 14.113,50 oltre interessi sul capitale, nonché, spese di cui al procedimento monitorio, dovuti relativamente ai buoni fruttiferi n° 000.025, 000.027
e 000.029 di lire 250.000 ciascuno, emessi in data
25.02.1987.
eccepiva l'improcedibilità della domanda, per CP_1
il mancato esperimento della procedura di mediazione, ai sensi del DLGS 28/2010, nonché l'infondatezza della stessa per mancanza dei presupposti di legge, in quanto, i buoni in questione non avrebbero natura di titoli di credito, rilevava,
infine che la misura dei tassi d'interesse da applicare sarebbe quella prevista per i buoni della serie “Q”, in base ad una disposizione di legge che sancisce che detti buoni sono “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria “Q/P”, anche con riferimento al tasso applicabile dal 21° al 30° anno, fissato per i buoni della serie “Q” nella misura del
12%. Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato che la somma spettante dal rimborso dei buoni in questione ammontava ad €. 5.041,05 (€. 1.680,35 per ciascun buono) a lordo dell'imposta di bollo.
Si costituivano in giudizio gli opposti deducendo di essere creditori nei confronti di per la Controparte_1
complessiva somma di euro14.113,5, dovuta per il rimborso di tre buoni fruttiferi postali, emessi dall'Ufficio Postale di
Sitizano in data 25/02/1987, e, calcolata come dalla tabella a tergo dei buoni, che, riporterebbe espressamente le somme di lire 3.332.625 + (88.870 x 65 bimestri), per ciascun titolo.
In subordine chiedevano il calcolo della somma o sulla base del timbro serie P/O, in ragione dei rendimenti e delle cifre di cui alla relativa tabella allegata, per i buoni nominali da
250.000 lire, applicando i tassi serie P/O, a cui aggiungere, per il rendimento oltre il 20° anno dall'emissione, una delle somme gradatamente seguenti,(moltiplicata per 65 bimestri),
ovvero: sulla base della somma di 88.870 lire per bimestre,
o, sulla base della somma bimestrale prevista per l'ultimo decennio nell'allegata, tabella serie P/O, per i buoni nominali da 250.000 lire, oppure sulla base delle somme come riportate al punto 44 della memoria di costituzione e relative conseguenti somme bimestrali. In via di ulteriore subordine gli opposti chiedevano la condanna di al CP_1
pagamento della somma come determinata, o dai rendimenti della serie P/O, o, dalle somme indicate al punto 72 della comparsa, o in applicazione della tabelle allegate, ovvero della maggiore o minore somma accertanda in corso di causa.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
In via preliminare va rigettata l' eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura mediazione, ciò in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs.
28/2010, la mediazione obbligatoria non si applica, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Egualmente infondata e l'eccezione relativa alla mancanza dei presupposti per l'emissione del procedimento monitorio, ciò in quanto occorre dare atto che lo stesso è stato emesso sulla base di buoni fruttiferi postali, che, pur non avendo natura di titoli di credito, sono documenti provenienti dal debitore, idonei a dimostrare il diritto di credito, per cui risultano integrate le condizioni relative agli art.633 e 634
c.p.c., ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo. Ciò posto, quanto al merito, Codesto Giudice ritiene di dovere seguire, con riferimento ai di cui è causa, il CP_5
principio di recente affermato dalla Suprema Corte ( Sez. 1,
Ordinanza n.4748 del 14/02/2022), secondo cui la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l.
n. 588 del 1974, che, consentiva variazioni, anche "in pejus",
del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto, dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m., che, ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie -
istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. del 13 giugno
1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q",
fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni. Seguendo tali principi la Suprema Corte con sentenza n. 22619/2023, all'esito di una controversia analoga a quella di cui è causa in tema di buoni postali emessi in esecuzione dell'art. 5, comma 2 , del citato decreto, su supporti cartacei della serie P di durata trentennale recanti la timbratura «Q/P»
sia nella parte anteriore che in quella retrostante e mancanti della specifica indicazione del saggio da applicare per l'ultimo decennio ha affermato il principio, da cui si ritiene di non doversi discostare, secondo cui “ in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo
contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole
alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di
fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano
interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui
erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di
rappresentazione degli interessi promessi che risulta
eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse
previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai
rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante
nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al
titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
A questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 2558
3/2023, 2 5587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023
e 26740/2023), che, ha escluso l'applicazione a tale tipologia dei buoni in questione, per l'ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P, ma, dovendosi riconoscere quanto previsto dal relativo D.M. del 30.06.1986, di emissione della nuova serie “Q”.
Pertanto, la tabella riportata sul retro del buono deve ritenersi integrata con quella allegata al D.M. 13.6.1986 quindi, ai buoni di serie Q/P si applica il saggio di interesse stabilito nella misura prevista per la serie Q, dall'allegato Decreto
Ministeriale, conseguentemente, l'opposizione va parzialmente accolta e la somma spettante agli opposti, a titolo di rimborso per i buoni in questione, va ricondotta a quella indicata da , ovvero, in complessivi €. 5.041,05 CP_1
al lordo della imposta di bollo, dovendosi ritenere nella fattispecie correttamente applicato il saggio degli interessi ex
D.M. 13.6.1986.
Considerati i motivi posti a base dell'opposizione, fatti propri dal Tribunale, nella presente pronuncia, unitamente alla circostanza che nella propria comparsa si è CP_1
dichiarata disponibile a corrispondere immediatamente, previa esibizione dei tioli presso un qualsiasi Ufficio Postale,
la somma accertata, si ritiene equo addivenire alla compensazione totale delle spese di lite, fra le odierne parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in persona del Gop Avv. Maria D.
Romeo, definitivamente pronunziando, sulla domanda come in epigrafe proposta respinta ogni diversa eccezione e deduzione:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 42/2022 ;
- Dichiara dovuta in favore di e Controparte_2
la somma di €. 5.041,05 al lordo della Controparte_3
imposta di bollo, relativamente ai buoni fruttiferi n° 000.025,
000.027 e 000.029 di lire 250.000 ciascuno, emessi in data
25.02.1987, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi, alle ore 15:06 del 21 Gennaio 2025.
Il Gop
Dott. ssa Maria D.
Romeo