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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1616 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. TEDESCO GIOVANNA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCO GIOVANNA, giusta Controparte_1
delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 30.06.2012 in Carcare (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Carcare al numero 3, parte II, serie A, anno 2012, alle condizioni di seguito esposte:
1. la casa coniugale sita in Carcare (SV) Via Giosuè Carducci n. 5 viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi. Il Sig. ha Parte_1 CP_1
già reperito una propria abitazione ove ha trasferito la propria residenza e provvederà a portare via i propri effetti personali d'accordo con la Sig.ra che gli consentirà a tal fine il libero Pt_1
accesso alla casa coniugale. La Sig.ra si impegna ad effettuare le volture di tutte le utenze Pt_1
attualmente intestate al Sig. CP_1
2. i coniugi convengono che laddove il Sig. trasferisse a terzi, successivamente Controparte_1
all'omologa della separazione e alla conseguente assegnazione della casa coniugale, la proprietà
dell'immobile già casa familiare ed assegnato alla Sig.ra il Sig. si impegna a Pt_1 CP_1 reperire altra abitazione, idonea ad accogliere la madre unitamente alle figlie minori, nel territorio del Comune di Carcare e a metterla a disposizione a titolo gratuito alla Sig.ra che si farà Pt_1
carico esclusivamente delle spese relative alle utenze e alle spese di ordinaria amministrazione,
affinché quest'ultima possa abitarla unitamente alle figlie oggi minori e nell'interesse di queste ultime, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse. A fronte del pedissequo rispetto delle predette condizioni la Sig.ra lascerà la casa familiare assegnatale Pt_1
nell'interesse della prole affinché il Sig. possa liberamente disporne;
CP_1
3. le figlie e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, in Carcare, Via Giosué Carducci n. 5, ove verrà mantenuta la residenza anagrafica con consenso ed autorizzazione del padre, salvo il verificarsi delle condizioni di cui al punto 2 che precede;
4. entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali,
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
5. il padre OR potrà vedere e tenere con sé le figlie e quando Controparte_1 Per_1 Per_2
vorrà, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi di queste;
6. in ogni caso il padre potrà esercitare il diritto di visita quantomeno secondo le seguenti cadenze,
tenuto conto del fatto che svolge la propria attività su base turnistica e con trasferte fuori sede: il padre terrà con sé le figlie minori almeno un giorno intero nel fine settimana ed avrà la facoltà di vederle quando vuole, previo accordo con la madre, e di tenerle con sé almeno un pomeriggio infrasettimanale eventualmente con cena e pernotto;
il pomeriggio infrasettimanale verrà
determinato di volta in volta in base alle esigenze lavorative del padre con il solo onere di preavvisare la madre il giorno prima. Nel periodo delle vacanze estive il padre trascorrerà con le figlie un periodo di giorni 15 anche non consecutivi;
nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali i genitori terranno presso di sé le figlie per un uguale numero di giorni anche non consecutivi, seguendo criterio dell'alternanza per quando riguarda le principali festività (25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1°
gennaio, Epifania ad anni alterni, giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo);
7. il Sig. provvederà al mantenimento delle figlie minori, in via indiretta, mediante CP_1
versamento alla signora dell'importo di Euro 350,00 mensili per ciascuna figlia (per 12 Pt_1
mensilità annue) e quindi complessivamente Euro 700,00 mensili, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, sino all'indipendenza economica delle stesse.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT da calcolare ogni anno;
8. i genitori si impegnano a rimborsare al genitore che le abbia sostenute il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate sostenute nell'interesse delle figlie minori, come identificate ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Savona;
9. gli assegni familiari verranno percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano fin da ora ad ogni richiesta di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11. i coniugi dichiarano che nulla ostano al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo