Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che la notifica delle cartelle esattoriali non è stata correttamente eseguita secondo le formalità previste dal codice di procedura civile (in particolare, la mancata prova dell'invio della raccomandata informativa in caso di notifica al portiere). Pertanto, dichiara la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Intervenuta decadenza/prescrizione del credito

    Il giudice, pur accogliendo il ricorso per omessa notifica degli atti presupposti, rileva che le somme richieste sono comunque da considerarsi prescritte, come sostenuto dal ricorrente.

  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'intimazione

    Il giudice ritiene fondata la doglianza relativa al vizio di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000, poiché all'intimazione non sono state allegate le cartelle esattoriali richiamate. La sentenza della CTR di Bologna n. 788/01/17 e la sentenza della CTP di Bologna n. 1339/2016 vengono citate a supporto di tale principio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 40
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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