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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18048/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076148917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076148917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076148917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210038423427000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224679880000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230160947047000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10220/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.11.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249076148917000, per la parte relativa alle cartelle esattoriali n.
09720210038423427000, n. 09720210224679880000 e n. 09720230160947047000, recanti iscrizioni a ruolo per il mancato pagamento della tassa automobilistica del veicolo targato Targa_1, anni di imposta 2018, 2019 e 2021. Eccepisce l'omessa notifica di atti presupposti all'intimazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione del credito.
La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, nell'affermare la correttezza del proprio operato ha dedotto di aver accertato l'omesso pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2018, 2019 e 2021 con conseguente diretta e tempestiva iscrizione a ruolo degli importi evasi, ex art. 1, comma 85, della L.R.
n.12/2011. Aggiunge che i ruoli n.2020/15468, n.2021/11164 e n.2023/5115, contenenti le partite tributarie in esame, sono stati resi esecutivi nel termine triennale di cui all'art. 5, comma 51 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla Legge n. 53/1983 e, nel rispetto del medesimo termine, sono stati trasmessi all'Agente della riscossione per il seguito di competenza come rilevabile dalla data di invio protocollo minuta riportata nei prospetti allegati in controdeduzioni. L'Ente creditore contesta la eccezione di omessa notifica delle cartelle e la prescrizione conseguente del credito. Al riguardo oppone la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di contestazioni rivolte all'Agente della riscossione, al quale compete, ai sensi degli art. 25 e 26 del DPR n. 602/1973, l'espletamento di tale attività.
L'AdER costituendosi in giudizio ha depositato copie di notifiche ex art. 139/140 cpc delle racc.te consegnate al portiere. Assumendo di aver operato con correttezza secondo le procedure di legge.
Chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della controversia trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevate dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe per mancata notifica delle sottese cartelle esattoriali, per carenza di motivazione della intimazione in quanto priva degli elementi essenziali e per omessa allegazione dei titoli, nonché per intervenuta decadenza/prescrizione delle somme richieste, sono fondate e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Quanto ai dati inerenti la asserita notifica delle cartelle che il ricorrente contesta non essere state a lui notificate, l'estratto di ruolo depositato da Parti convenute, riporta i seguenti riferimenti: la cartella relativa al 2018 notificata il 25.10.2022, la cartella relativa al 2019 notificata il 16.2.2023 e la cartella relativa al
2021 risulta notificata il 24.8.2023. Tuttavia rilevasi dagli atti che la intimazione deve considerarsi quale primo atto attraverso il quale il contribuente è stato messo nella legale conoscenza dei debiti impagati i quali in ogni caso sono da considerarsi prescritti, così come anche ribadito dal ricorrente nelle ulteriori note depositate.
Invero, le cartelle sarebbero state notificate ex art. 139/140 cpc come da referto in atti. Al riguardo si osserva che l'art. 139, comma 4, c.p.c. prevede che, in caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario debba dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. In questo caso, l'invio della CAN è necessario per il perfezionamento della notifica (Trib. Napoli, 1 sentenza n.
9835/2019, n. 5734/2022; Cass. sent. n. 21553/2024; Corte d'Appello Milano, sent. n. 692/2022). Se la notificazione viene eseguita a mani del portiere (dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda), l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare al destinatario notizia dell'avvenuta notifica mediante raccomandata, senza avviso di ricevimento;
in tal caso, secondo il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non al momento del completamento delle formalità poste in essere dallo stesso ufficiale giudiziario (Corte Costituzionale n.
477/2002 e n. 28/2004). In atti non v'è prova dell'espletamento di tali attività. Dunque è comunque nulla la notificazione avvenuta nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita ossia senza l'indicazione delle vane ricerche svolte. La Cassazione, infatti, con la sentenza n.1258/2007 (confermata dalla sentenza 19417/2010), ha decretato che la notifica al portiere in assenza del destinatario e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto (principio della necessaria detta certificazione). Ulteriori sentenze della Suprema Corte di riferimento: sent. del 10.01.2007, n. 279 e sent. sez. civile, n. 6101/2006. Ciò anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.
Pertanto, non essendo stati notificati gli atti presupposti si dichiara la nullità dell'intimazione impugnata, anche con riferimento alla eccepita prescrizione dei tributi.
In ogni caso, volendo esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, si osserva che sulla questione relativa alla necessità di atto di accertamento prodromico, l'art. 1, comma 85, della L.R.
n.12/2011 in relazione alla tassa automobilistica, ha statuito che “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”. Tuttavia si deve considerare che l'iscrizione a ruolo quando, non è preceduta da attività di accertamento da parte dell'ufficio, rappresentando l'atto col quale il contribuente è posto per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, fa insorgere l'esigenza di rendere il contribuente edotto del motivi per i quali l'iscrizione è stata effettuata. Tale tutela è assicurata, così come fondatamente deduce Parte ricorrente, attraverso l'art.7 L. n. 212 del 2000 che dispone che sul titolo esecutivo deve essere riportata la motivazione della pretesa tributaria. Il ricorrente lamenta, riportando quanto espresso dalla sentenza n. 788/01/17 della CTR di Bologna in data 23.01.2017 depositata in data 23.02.2017, citata ed allegata a titolo di precedente, che alla intimazione impugnata in questa sede non sono state allegate le cartelle e che dunque la intimazione è illegittima e nulla è dovuto alla Regione Lazio. Rileva anche a vantaggio del ricorrente quanto espresso dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bologna con la sentenza n. 1339 del 21 novembre 2016 che ha stabilito che l'intimazione di pagamento di EQ (ex art. 50 d.p.r. n. 602/1973, che intima il pagamento del debito tributario entro 5 giorni) è nulla se non vengono allegate le cartelle precedenti e prodromiche. La stessa intimazione è ulteriormente affetta da nullità in quanto, seppure ove sia presente l'indicazione a mezzo dell'estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione, si rende comunque necessaria l'allegazione dell'atto prodromico che nel caso non risulta essere stato allegato.
Per tali principi, condivisibili da questo Giudicante, è da ritenersi accoglibile così come è accolto il motivo inerente il vizio di motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000: “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Il provvedimento, come motivato in principio, è comunque nullo per omessa notifica degli atti presupposti
(cartelle).
In conclusione il ricorso è accolto.
Sulle spese di lite si decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Le spese di lite sono poste a carico di AdER da liquidarsi in favore dei due difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari da quantificarsi: in euro 200,00 oltre accessori di legge all' Avv.to Difensore_1 e in euro 200,00 oltre accessori di legge all' Avv. Difensore_2. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18048/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076148917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076148917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076148917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210038423427000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224679880000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230160947047000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10220/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.11.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249076148917000, per la parte relativa alle cartelle esattoriali n.
09720210038423427000, n. 09720210224679880000 e n. 09720230160947047000, recanti iscrizioni a ruolo per il mancato pagamento della tassa automobilistica del veicolo targato Targa_1, anni di imposta 2018, 2019 e 2021. Eccepisce l'omessa notifica di atti presupposti all'intimazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione del credito.
La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, nell'affermare la correttezza del proprio operato ha dedotto di aver accertato l'omesso pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2018, 2019 e 2021 con conseguente diretta e tempestiva iscrizione a ruolo degli importi evasi, ex art. 1, comma 85, della L.R.
n.12/2011. Aggiunge che i ruoli n.2020/15468, n.2021/11164 e n.2023/5115, contenenti le partite tributarie in esame, sono stati resi esecutivi nel termine triennale di cui all'art. 5, comma 51 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla Legge n. 53/1983 e, nel rispetto del medesimo termine, sono stati trasmessi all'Agente della riscossione per il seguito di competenza come rilevabile dalla data di invio protocollo minuta riportata nei prospetti allegati in controdeduzioni. L'Ente creditore contesta la eccezione di omessa notifica delle cartelle e la prescrizione conseguente del credito. Al riguardo oppone la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di contestazioni rivolte all'Agente della riscossione, al quale compete, ai sensi degli art. 25 e 26 del DPR n. 602/1973, l'espletamento di tale attività.
L'AdER costituendosi in giudizio ha depositato copie di notifiche ex art. 139/140 cpc delle racc.te consegnate al portiere. Assumendo di aver operato con correttezza secondo le procedure di legge.
Chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della controversia trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevate dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe per mancata notifica delle sottese cartelle esattoriali, per carenza di motivazione della intimazione in quanto priva degli elementi essenziali e per omessa allegazione dei titoli, nonché per intervenuta decadenza/prescrizione delle somme richieste, sono fondate e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Quanto ai dati inerenti la asserita notifica delle cartelle che il ricorrente contesta non essere state a lui notificate, l'estratto di ruolo depositato da Parti convenute, riporta i seguenti riferimenti: la cartella relativa al 2018 notificata il 25.10.2022, la cartella relativa al 2019 notificata il 16.2.2023 e la cartella relativa al
2021 risulta notificata il 24.8.2023. Tuttavia rilevasi dagli atti che la intimazione deve considerarsi quale primo atto attraverso il quale il contribuente è stato messo nella legale conoscenza dei debiti impagati i quali in ogni caso sono da considerarsi prescritti, così come anche ribadito dal ricorrente nelle ulteriori note depositate.
Invero, le cartelle sarebbero state notificate ex art. 139/140 cpc come da referto in atti. Al riguardo si osserva che l'art. 139, comma 4, c.p.c. prevede che, in caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario debba dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. In questo caso, l'invio della CAN è necessario per il perfezionamento della notifica (Trib. Napoli, 1 sentenza n.
9835/2019, n. 5734/2022; Cass. sent. n. 21553/2024; Corte d'Appello Milano, sent. n. 692/2022). Se la notificazione viene eseguita a mani del portiere (dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda), l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare al destinatario notizia dell'avvenuta notifica mediante raccomandata, senza avviso di ricevimento;
in tal caso, secondo il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non al momento del completamento delle formalità poste in essere dallo stesso ufficiale giudiziario (Corte Costituzionale n.
477/2002 e n. 28/2004). In atti non v'è prova dell'espletamento di tali attività. Dunque è comunque nulla la notificazione avvenuta nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita ossia senza l'indicazione delle vane ricerche svolte. La Cassazione, infatti, con la sentenza n.1258/2007 (confermata dalla sentenza 19417/2010), ha decretato che la notifica al portiere in assenza del destinatario e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto (principio della necessaria detta certificazione). Ulteriori sentenze della Suprema Corte di riferimento: sent. del 10.01.2007, n. 279 e sent. sez. civile, n. 6101/2006. Ciò anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.
Pertanto, non essendo stati notificati gli atti presupposti si dichiara la nullità dell'intimazione impugnata, anche con riferimento alla eccepita prescrizione dei tributi.
In ogni caso, volendo esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, si osserva che sulla questione relativa alla necessità di atto di accertamento prodromico, l'art. 1, comma 85, della L.R.
n.12/2011 in relazione alla tassa automobilistica, ha statuito che “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”. Tuttavia si deve considerare che l'iscrizione a ruolo quando, non è preceduta da attività di accertamento da parte dell'ufficio, rappresentando l'atto col quale il contribuente è posto per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, fa insorgere l'esigenza di rendere il contribuente edotto del motivi per i quali l'iscrizione è stata effettuata. Tale tutela è assicurata, così come fondatamente deduce Parte ricorrente, attraverso l'art.7 L. n. 212 del 2000 che dispone che sul titolo esecutivo deve essere riportata la motivazione della pretesa tributaria. Il ricorrente lamenta, riportando quanto espresso dalla sentenza n. 788/01/17 della CTR di Bologna in data 23.01.2017 depositata in data 23.02.2017, citata ed allegata a titolo di precedente, che alla intimazione impugnata in questa sede non sono state allegate le cartelle e che dunque la intimazione è illegittima e nulla è dovuto alla Regione Lazio. Rileva anche a vantaggio del ricorrente quanto espresso dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bologna con la sentenza n. 1339 del 21 novembre 2016 che ha stabilito che l'intimazione di pagamento di EQ (ex art. 50 d.p.r. n. 602/1973, che intima il pagamento del debito tributario entro 5 giorni) è nulla se non vengono allegate le cartelle precedenti e prodromiche. La stessa intimazione è ulteriormente affetta da nullità in quanto, seppure ove sia presente l'indicazione a mezzo dell'estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione, si rende comunque necessaria l'allegazione dell'atto prodromico che nel caso non risulta essere stato allegato.
Per tali principi, condivisibili da questo Giudicante, è da ritenersi accoglibile così come è accolto il motivo inerente il vizio di motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000: “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Il provvedimento, come motivato in principio, è comunque nullo per omessa notifica degli atti presupposti
(cartelle).
In conclusione il ricorso è accolto.
Sulle spese di lite si decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Le spese di lite sono poste a carico di AdER da liquidarsi in favore dei due difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari da quantificarsi: in euro 200,00 oltre accessori di legge all' Avv.to Difensore_1 e in euro 200,00 oltre accessori di legge all' Avv. Difensore_2. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari