TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/07/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1168/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT. GENEROSO VALITUTTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1168/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Antony LAVIGNA, del Foro di Latina, e dall'Avv. Mario GIANCASPRO, del Foro di Perugia, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Guglielmo BINETTI;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione CP_1
e risposta e, poi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nella fase di riassunzione, dall'Avv. Carmelo MANCUSI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA sin dall'inizio e, poi, nella fase di riassunzione
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella fase di riassunzione, dall'Avv. Carmelo MANCUSI, nel cui studio
è elett.te dom.to;
CONVENUTO nella fase di riassunzione avente ad oggetto: impugnazione di testamenti
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1 [...]
e chiedendo accertarsi la nullità o l'annullabilità del testamento CP_3 CP_1
1 N. 1168/2014 R.G.A.C.
olografo, apparentemente formato da nata a [...] all'Ionio, il 3 Dicembre Persona_1
2019, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, pubblicato a Potenza, il 26 Luglio 2013; chiedeva, altresì, che si ordinasse al Conservatore dei RR.II. «la cancellazione dell'atto di pubblicazione
e deposito del testamento olografo del 21.03.2011 a favore del convenuto fratello della de cuius
e la cancellazione del suo consequenziale acquisto per causa di morte dell'immobile già di proprietà della de cuius».
La era erede universale di in forza di testamento olografo del Pt_1 Persona_1
18 Ottobre 2010.
Il 26 Luglio 2013, «tramite la sua asserita procuratrice CP_3 CP_1
figlia di pubblicava in Potenza dal Notaio ultroneo
[...] CP_3 Persona_2 testamento olografo redatto dalla de cuius in data 21.03.2011»: mediante tale testamento, revocava le sue precedenti disposizioni di ultima volontà ed istituiva proprio Persona_1 erede universale CP_3
Quest'ultimo testamento era, tuttavia, apocrifo.
2. e si costituivano. CP_3 CP_1
Il testamento in favore di era autentico, al contrario di quello a CP_3 vantaggio della , che doveva essere dichiarato nullo. Pt_1
La , inoltre, all'epoca della redazione del primo testamento era ricoverata in una CP_3 casa di cura, in condizioni di incapacità di intendere e di volere, sicché quell'atto era, comunque, annullabile, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3, c.c.
In ogni caso, ove mai ambo i testamenti fossero stati ritenuti invalidi, CP_3 sarebbe rimasto erede in forza della successione legittima, come fratello, unico chiamato nel primo ordine.
Il 7 Giugno 2013, aveva ricevuto una proposta di acquisto CP_3 dell'immobile ereditario posto in Roma, per il prezzo di euro 265.000,00: il proponente, tuttavia, appreso della trascrizione dell'acquisto a causa di morte, da parte della , Pt_1 desisteva, comunicando tale volontà il 30 Luglio successivo.
Nel periodo poi trascorso, il prezzo di vendita degli immobili posti in Roma era diminuito, in media, del 5,3%: sicché il bene ereditario doveva ritenersi, oramai, valere euro
250.955,00, con una differenza di euro 14.045,00, cui dovevano aggiungersi le spese di agenzia, sostenute dal , e pari ad euro 6.474,10. CP_3
Tali somme costituivano danno che la doveva risarcire. Pt_1
3. In corso di causa, decedeva riassunto il giudizio dalla , si CP_3 Pt_1 costituiva nuovamente questa volta anche quale erede, come figlia, del defunto, CP_1
e , qualificatosi anch'egli erede di Controparte_2 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La citazione veniva notificata a oltre che a pur in CP_1 CP_3 assenza di domande contro di lei, e dell'enunciazione di fatti che potessero fondare un interesse ad agire contro la medesima: la circostanza che, poi, ella comunque abbia assunto la stessa
2 N. 1168/2014 R.G.A.C.
posizione di quale erede di costui, rende, tuttavia, concretamente irrilevante CP_3 la questione.
2. Dev'essere dichiarato nullo il testamento olografo apparentemente formato da Per_1
nata a [...] all'Ionio, il 3 Dicembre 1919, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013,
[...] datato al 21 Marzo 2011 e pubblicato a Potenza, il 26 Luglio 2013.
Si tratta del testamento in favore di CP_3
La questione dell'autenticità dell'atto è stata sottoposta ad un c.t.u., il cui elaborato si presenta esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica, preciso ed ampiamente argomentato: l'ausiliario, inoltre, ha risposto puntualmente alle osservazioni formulate dalle parti.
La conclusione del c.t.u. è che la firma della , apposta al testamento, sia CP_3 incompatibile con quelle di comparazione, certamente genuine.
Il testamento, pertanto, è nullo, come previsto dall'art. 606 c.c.
3. Dev'essere, poi, annullato, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3, c.c., il testamento olografo formato da nata a [...] all'Ionio, il 3 Dicembre 1919, e morta a Potenza, il Persona_1
16 Aprile 2013, datato al 18 Ottobre 2010 e pubblicato a Potenza, il 3 Luglio 2013, senza che rilevi se fosse o meno autografo (per completezza, si dirà che il c.t.u., il quale ha esaminato, con analoga puntuale cura, altresì tale questione, concludeva nel senso che la prima delle due sottoscrizioni, presenti nell'atto, fosse compatibile con le scritture di comparazione;
che la seconda sottoscrizione fosse solo parzialmente compatibile;
che ambo le firme manifestassero
«una resistenza scritturale per la quale, il grafologo da solo, non può valutare la libera volontà espressa dal testatore»).
Il testamento risulta datato, si ripete, al 18 Ottobre 2010.
Come risulta dalla documentazione depositata dai convenuti, il 17 Agosto 2010, ossia all'età di oltre novant'anni, la veniva ricoverata in una casa di cura privata, denominata CP_3
“VILLA VERDE”, appartenente all'omonima società a responsabilità limitata, a Roma: si trattava di lungodegenza medica post acuzie, ma non vengono enunziate le patologie.
Il documento di ricovero veniva firmato dal familiare oggi Controparte_2 costituitosi quale erede di CP_3
Allo stesso giorno risale una dichiarazione di consenso al ricovero, appunto, presso una struttura di lungodegenza post acuzie, emessa dalla stessa , che firmava, tuttavia, con CP_3 grafia scarsamente leggibile, perché palesemente tremula.
In favore di veniva aperto, innanzi al Tribunale di Potenza, un Persona_1 procedimento (n. 422/2011 R.G.) per la nomina di amministratore di sostegno, nel corso del quale veniva compiuta una c.t.u.
L'ausiliario, il Dott. , esaminava la persona il giorno 17 Persona_3
Settembre 2011, in una casa di riposo.
Egli riferiva, nell'elaborato, tra l'altro, quanto segue:
3 N. 1168/2014 R.G.A.C.
La conclusione del c.t.u. era la seguente:
Con decreto in data 18 Dicembre 2011, veniva nominato un amministratore di sostegno.
Il menzionato c.t.u., nominato entro quel procedimento, veniva, altresì, udito a teste nel corso del presente giudizio, il giorno 5 Febbraio 2016, e, in udienza, dichiarava: «Considerato che la era affetta da demenza vascolare cronica con decadimento cognitivo CP_3 comportamentale di grado medio grave, posso dire che il suo stato di incapacità poteva ben risalire a diversi mesi prima.».
Ritiene il Collegio che, alla data del 18 Ottobre 2010, fosse verosimile la presenza dell'incapacità d'intendere e volere, attestata dal c.t.u. attraverso la propria relazione: l'esame della risale ad undici mesi dopo, ma costei, come si legge nei passi trascritti, era stata CP_3 già riconosciuta affetta da decadimento cognitivo nella diagnosi di dimissione da una casa di cura, formulata il 10 Gennaio del 2011, e confermata da certificazione medica del 20 Luglio di quell'anno.
4 N. 1168/2014 R.G.A.C.
Si aggiunga quanto riferito dal c.t.u., escusso a teste in questo processo, e prima già esposto, ossia «che il suo stato di incapacità poteva ben risalire a diversi mesi prima.», e si aggiunga che, alla data di quel testamento, aveva già raggiunto l'età di quasi Persona_1 novantun anni, il che costituisce, comunque, piuttosto un elemento che corrobora l'ipotesi della presenza dell'incapacità, anziché la contraria.
4. Una volta esclusi ambo i testamenti, rimane la delazione, a titolo di successione ab intestato, a vantaggio di fratello germano di ed in assenza CP_3 Persona_1 di qualunque deduzione dell'esistenza di altri successibili di ordine prevalente, al momento dell'apertura della successione.
I diritti ereditari, già confluiti nel patrimonio di ivi permangono CP_3 anche all'esito della dichiarazione della nullità del testamento, trattandosi, come detto, pure di successore legittimo, ed in assenza di eventuale domanda e pronunzia d'indegnità: non rileva, infatti, una volta accettata l'eredità (come fatto dal ) che il titolo della delazione muti CP_3
(«Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione»: ex multis, Cass. civ., Sez. II, sent. 8.1.2013, n. 264).
Morto quei diritti si trasmettono ai di lui eredi: nella specie, CP_3 CP_1
qualificatasi come figlia, e il cui rapporto di parentela con
[...] Controparte_2 non è stato enunziato e non risulta da documenti: senza, tuttavia, che alcuna CP_3 contestazione abbia sollevato, sul punto, la difesa di Parte_1
Il Tribunale, pertanto, presume che si tratti effettivamente di chiamato, ed in pari ordine e quota rispetto a CP_1
5. La domanda di risarcimento, proposta contro dev'essere Parte_1 rigettata, in assenza di elementi certi che ella fosse consapevole dell'invalidità del testamento olografo, che la investiva dell'eredità.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della almeno parziale reciprocità della soccombenza: similmente, le spese di c.t.u., ancora nel rapporto fra le parti, rimarranno a carico dell'attrice, per metà, e dei convenuti, per l'altra metà, con solidarietà tra di loro.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1168/2014 R.G.A.C., promossa da contro e , ogni diversa Parte_1 CP_1 CP_3 CP_2 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara nullo il testamento olografo apparentemente formato da nata a Persona_1
Cassano all'Ionio, il 3 Dicembre 1919, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, datato al 21
Marzo 2011 e pubblicato a Potenza, il 26 Luglio 2013;
5 N. 1168/2014 R.G.A.C.
2. annulla il testamento olografo formato da nata a [...] all'Ionio, il 3 Persona_1
Dicembre 1919, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, datato al 18 Ottobre 2010 e pubblicato a Potenza, il 3 Luglio 2013;
3. dichiara aperta la successione per causa di morte, ab intestato, di nata a Persona_1
Cassano all'Ionio, il 3 Dicembre 2019, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, a favore di
, nato a [...], il [...], e di nata Controparte_2 CP_1
a Potenza, il 24 Agosto 1965, quali coeredi in quote eguali di metà;
4. ordina l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni delle accettazioni degli acquisti testamentari a causa di morte;
5. ordina la trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 c.c., ed a vantaggio degli eredi legittimi;
6. rigetta la domanda di risarcimento del danno, proposta contro Parte_1
7. compensa le spese di lite tra le parti;
8. pone, nel rapporto fra le parti, le spese di c.t.u. a carico dell'attrice, per metà, e dei convenuti, in solido tra loro, per l'altra metà.
Potenza, deciso in camera di consiglio, il 24 Giugno 2025
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
6
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT. GENEROSO VALITUTTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1168/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Antony LAVIGNA, del Foro di Latina, e dall'Avv. Mario GIANCASPRO, del Foro di Perugia, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Guglielmo BINETTI;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione CP_1
e risposta e, poi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nella fase di riassunzione, dall'Avv. Carmelo MANCUSI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA sin dall'inizio e, poi, nella fase di riassunzione
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella fase di riassunzione, dall'Avv. Carmelo MANCUSI, nel cui studio
è elett.te dom.to;
CONVENUTO nella fase di riassunzione avente ad oggetto: impugnazione di testamenti
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1 [...]
e chiedendo accertarsi la nullità o l'annullabilità del testamento CP_3 CP_1
1 N. 1168/2014 R.G.A.C.
olografo, apparentemente formato da nata a [...] all'Ionio, il 3 Dicembre Persona_1
2019, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, pubblicato a Potenza, il 26 Luglio 2013; chiedeva, altresì, che si ordinasse al Conservatore dei RR.II. «la cancellazione dell'atto di pubblicazione
e deposito del testamento olografo del 21.03.2011 a favore del convenuto fratello della de cuius
e la cancellazione del suo consequenziale acquisto per causa di morte dell'immobile già di proprietà della de cuius».
La era erede universale di in forza di testamento olografo del Pt_1 Persona_1
18 Ottobre 2010.
Il 26 Luglio 2013, «tramite la sua asserita procuratrice CP_3 CP_1
figlia di pubblicava in Potenza dal Notaio ultroneo
[...] CP_3 Persona_2 testamento olografo redatto dalla de cuius in data 21.03.2011»: mediante tale testamento, revocava le sue precedenti disposizioni di ultima volontà ed istituiva proprio Persona_1 erede universale CP_3
Quest'ultimo testamento era, tuttavia, apocrifo.
2. e si costituivano. CP_3 CP_1
Il testamento in favore di era autentico, al contrario di quello a CP_3 vantaggio della , che doveva essere dichiarato nullo. Pt_1
La , inoltre, all'epoca della redazione del primo testamento era ricoverata in una CP_3 casa di cura, in condizioni di incapacità di intendere e di volere, sicché quell'atto era, comunque, annullabile, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3, c.c.
In ogni caso, ove mai ambo i testamenti fossero stati ritenuti invalidi, CP_3 sarebbe rimasto erede in forza della successione legittima, come fratello, unico chiamato nel primo ordine.
Il 7 Giugno 2013, aveva ricevuto una proposta di acquisto CP_3 dell'immobile ereditario posto in Roma, per il prezzo di euro 265.000,00: il proponente, tuttavia, appreso della trascrizione dell'acquisto a causa di morte, da parte della , Pt_1 desisteva, comunicando tale volontà il 30 Luglio successivo.
Nel periodo poi trascorso, il prezzo di vendita degli immobili posti in Roma era diminuito, in media, del 5,3%: sicché il bene ereditario doveva ritenersi, oramai, valere euro
250.955,00, con una differenza di euro 14.045,00, cui dovevano aggiungersi le spese di agenzia, sostenute dal , e pari ad euro 6.474,10. CP_3
Tali somme costituivano danno che la doveva risarcire. Pt_1
3. In corso di causa, decedeva riassunto il giudizio dalla , si CP_3 Pt_1 costituiva nuovamente questa volta anche quale erede, come figlia, del defunto, CP_1
e , qualificatosi anch'egli erede di Controparte_2 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La citazione veniva notificata a oltre che a pur in CP_1 CP_3 assenza di domande contro di lei, e dell'enunciazione di fatti che potessero fondare un interesse ad agire contro la medesima: la circostanza che, poi, ella comunque abbia assunto la stessa
2 N. 1168/2014 R.G.A.C.
posizione di quale erede di costui, rende, tuttavia, concretamente irrilevante CP_3 la questione.
2. Dev'essere dichiarato nullo il testamento olografo apparentemente formato da Per_1
nata a [...] all'Ionio, il 3 Dicembre 1919, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013,
[...] datato al 21 Marzo 2011 e pubblicato a Potenza, il 26 Luglio 2013.
Si tratta del testamento in favore di CP_3
La questione dell'autenticità dell'atto è stata sottoposta ad un c.t.u., il cui elaborato si presenta esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica, preciso ed ampiamente argomentato: l'ausiliario, inoltre, ha risposto puntualmente alle osservazioni formulate dalle parti.
La conclusione del c.t.u. è che la firma della , apposta al testamento, sia CP_3 incompatibile con quelle di comparazione, certamente genuine.
Il testamento, pertanto, è nullo, come previsto dall'art. 606 c.c.
3. Dev'essere, poi, annullato, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3, c.c., il testamento olografo formato da nata a [...] all'Ionio, il 3 Dicembre 1919, e morta a Potenza, il Persona_1
16 Aprile 2013, datato al 18 Ottobre 2010 e pubblicato a Potenza, il 3 Luglio 2013, senza che rilevi se fosse o meno autografo (per completezza, si dirà che il c.t.u., il quale ha esaminato, con analoga puntuale cura, altresì tale questione, concludeva nel senso che la prima delle due sottoscrizioni, presenti nell'atto, fosse compatibile con le scritture di comparazione;
che la seconda sottoscrizione fosse solo parzialmente compatibile;
che ambo le firme manifestassero
«una resistenza scritturale per la quale, il grafologo da solo, non può valutare la libera volontà espressa dal testatore»).
Il testamento risulta datato, si ripete, al 18 Ottobre 2010.
Come risulta dalla documentazione depositata dai convenuti, il 17 Agosto 2010, ossia all'età di oltre novant'anni, la veniva ricoverata in una casa di cura privata, denominata CP_3
“VILLA VERDE”, appartenente all'omonima società a responsabilità limitata, a Roma: si trattava di lungodegenza medica post acuzie, ma non vengono enunziate le patologie.
Il documento di ricovero veniva firmato dal familiare oggi Controparte_2 costituitosi quale erede di CP_3
Allo stesso giorno risale una dichiarazione di consenso al ricovero, appunto, presso una struttura di lungodegenza post acuzie, emessa dalla stessa , che firmava, tuttavia, con CP_3 grafia scarsamente leggibile, perché palesemente tremula.
In favore di veniva aperto, innanzi al Tribunale di Potenza, un Persona_1 procedimento (n. 422/2011 R.G.) per la nomina di amministratore di sostegno, nel corso del quale veniva compiuta una c.t.u.
L'ausiliario, il Dott. , esaminava la persona il giorno 17 Persona_3
Settembre 2011, in una casa di riposo.
Egli riferiva, nell'elaborato, tra l'altro, quanto segue:
3 N. 1168/2014 R.G.A.C.
La conclusione del c.t.u. era la seguente:
Con decreto in data 18 Dicembre 2011, veniva nominato un amministratore di sostegno.
Il menzionato c.t.u., nominato entro quel procedimento, veniva, altresì, udito a teste nel corso del presente giudizio, il giorno 5 Febbraio 2016, e, in udienza, dichiarava: «Considerato che la era affetta da demenza vascolare cronica con decadimento cognitivo CP_3 comportamentale di grado medio grave, posso dire che il suo stato di incapacità poteva ben risalire a diversi mesi prima.».
Ritiene il Collegio che, alla data del 18 Ottobre 2010, fosse verosimile la presenza dell'incapacità d'intendere e volere, attestata dal c.t.u. attraverso la propria relazione: l'esame della risale ad undici mesi dopo, ma costei, come si legge nei passi trascritti, era stata CP_3 già riconosciuta affetta da decadimento cognitivo nella diagnosi di dimissione da una casa di cura, formulata il 10 Gennaio del 2011, e confermata da certificazione medica del 20 Luglio di quell'anno.
4 N. 1168/2014 R.G.A.C.
Si aggiunga quanto riferito dal c.t.u., escusso a teste in questo processo, e prima già esposto, ossia «che il suo stato di incapacità poteva ben risalire a diversi mesi prima.», e si aggiunga che, alla data di quel testamento, aveva già raggiunto l'età di quasi Persona_1 novantun anni, il che costituisce, comunque, piuttosto un elemento che corrobora l'ipotesi della presenza dell'incapacità, anziché la contraria.
4. Una volta esclusi ambo i testamenti, rimane la delazione, a titolo di successione ab intestato, a vantaggio di fratello germano di ed in assenza CP_3 Persona_1 di qualunque deduzione dell'esistenza di altri successibili di ordine prevalente, al momento dell'apertura della successione.
I diritti ereditari, già confluiti nel patrimonio di ivi permangono CP_3 anche all'esito della dichiarazione della nullità del testamento, trattandosi, come detto, pure di successore legittimo, ed in assenza di eventuale domanda e pronunzia d'indegnità: non rileva, infatti, una volta accettata l'eredità (come fatto dal ) che il titolo della delazione muti CP_3
(«Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione»: ex multis, Cass. civ., Sez. II, sent. 8.1.2013, n. 264).
Morto quei diritti si trasmettono ai di lui eredi: nella specie, CP_3 CP_1
qualificatasi come figlia, e il cui rapporto di parentela con
[...] Controparte_2 non è stato enunziato e non risulta da documenti: senza, tuttavia, che alcuna CP_3 contestazione abbia sollevato, sul punto, la difesa di Parte_1
Il Tribunale, pertanto, presume che si tratti effettivamente di chiamato, ed in pari ordine e quota rispetto a CP_1
5. La domanda di risarcimento, proposta contro dev'essere Parte_1 rigettata, in assenza di elementi certi che ella fosse consapevole dell'invalidità del testamento olografo, che la investiva dell'eredità.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della almeno parziale reciprocità della soccombenza: similmente, le spese di c.t.u., ancora nel rapporto fra le parti, rimarranno a carico dell'attrice, per metà, e dei convenuti, per l'altra metà, con solidarietà tra di loro.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1168/2014 R.G.A.C., promossa da contro e , ogni diversa Parte_1 CP_1 CP_3 CP_2 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara nullo il testamento olografo apparentemente formato da nata a Persona_1
Cassano all'Ionio, il 3 Dicembre 1919, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, datato al 21
Marzo 2011 e pubblicato a Potenza, il 26 Luglio 2013;
5 N. 1168/2014 R.G.A.C.
2. annulla il testamento olografo formato da nata a [...] all'Ionio, il 3 Persona_1
Dicembre 1919, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, datato al 18 Ottobre 2010 e pubblicato a Potenza, il 3 Luglio 2013;
3. dichiara aperta la successione per causa di morte, ab intestato, di nata a Persona_1
Cassano all'Ionio, il 3 Dicembre 2019, e morta a Potenza, il 16 Aprile 2013, a favore di
, nato a [...], il [...], e di nata Controparte_2 CP_1
a Potenza, il 24 Agosto 1965, quali coeredi in quote eguali di metà;
4. ordina l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni delle accettazioni degli acquisti testamentari a causa di morte;
5. ordina la trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 c.c., ed a vantaggio degli eredi legittimi;
6. rigetta la domanda di risarcimento del danno, proposta contro Parte_1
7. compensa le spese di lite tra le parti;
8. pone, nel rapporto fra le parti, le spese di c.t.u. a carico dell'attrice, per metà, e dei convenuti, in solido tra loro, per l'altra metà.
Potenza, deciso in camera di consiglio, il 24 Giugno 2025
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
6