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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 4929/24 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 19 giugno 1971 a Ponte San CO Parte_1 Controparte_1
(PD) Atto n. 18 parte II serie A - anno 1971 - Comune di Ponte San CO, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni di legge”;
Conclusioni della resistente:
“Nel merito:
In via principale: dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 19/06/1971 a Ponte San CO (PD) tra e Parte_1
, ordinandosene l'annotazione all'Ufficiale di Stato Civile. Controparte_1 In via riconvenzionale: per le ragioni esposte in narrativa, disporsi a carico di in favore Parte_1 di il versamento di un assegno di divorzio ex art.5 Controparte_1
L.898/1970 di €.500,00 mensili, da versarsi entro il 5° giorno di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e interessi dal mese di ottobre 2024 ovvero a quella somma - maggiore o minore - e da quella data ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese, anche generali nella misura del 15% e compensi di causa integralmente rifusi, oltre C.P.A. e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16.10.24 promuoveva ricorso avanti il Tribunale Parte_1 di Padova al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.06.71 con . A Controparte_1 tal fine rappresentava che: dall'unione matrimoniale nascevano due figlie, entrambe autosufficienti;
si erano separati consensualmente come da decreto di omologa di questo Tribunale n 1245/12, passata in giudicato;
da allora non era intervenuta riconciliazione degli stessi;
i coniugi erano entrambi autosufficienti, avendo diviso i beni della comunione legale con sentenza del
2023;
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla domanda sullo status, ma spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del marito a versarle un assegno divorzile dell'importo di euro 500 mensili.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 8.05.25, svanita la possibilità di giungere ad un accordo transattivo, ciascuna parte – su invito del GD - discuteva la causa riportandosi alle conclusione di cui agli scritti introduttivi.
Il GD , pertanto, tratteneva la causa in decisione ex art 473bis 22 ult comma cpc.
Sulla domanda di divorzio.
La domanda va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto n. 1245/12 del Tribunale di Padova è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sull'assegno divorzile.
La convenuta, anche con le precisate conclusioni, chiede in riconvenzionale il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di euro
500 mensili;
il marito chiede il rigetto della domanda.
In punto di diritto, va premesso che per giurisprudenza oramai consolidata
(Cass. S.U. sent. n.18287/2018) e che si da per nota, l'assegno divorzile assolve ad una funzione assistenziale, ovvero perequativo-compensativa e deve fondarsi su una valutazione globale della situazione economico patrimoniale delle parti anche in relazione alla storia coniugale, ai ruoli assunti in senso alla famiglia ed alle scelte condivise tra i coniugi. Invero, la sussistenza di un mero squilibrio reddituale tra i coniugi non è sufficiente per il riconoscimento di detto assegno, essendo necessario accertare che tale squilibrio sia la conseguenza delle scelte condivise tra i coniugi in ordine alla ripartizione dei rispettivi ruoli in seno alla famiglia, tali da aver penalizzato le aspettative di carriera e di guadagno del coniuge richiedente l'assegno.
Dagli atti del giudizio, può ritenersi accertato che i coniugi si sposavano nel
1971 e successivamente sceglievano il regime di comunione dei beni;
dall'unione nascevano due figlie rispettivamente nel 72 e nel 74.
Dal 1968 al 1975, la sig svolgeva attività lavorativa presso la ditta CP_1
“LY Ceramica”, interrotta, per volontà della , poco dopo la nascita CP_1 della seconda figlia.
Dal 1976 al 1994 i coniugi hanno gestito insieme un negozio di articoli sanitaria;
in tale periodo, è pacifico che la sig , d'accordo col marito, CP_1 non percepisse alcuno stipendio per l'attività lavorativa prestata in negozio, tuttavia , venivano versati regolarmente i contributi. A riguardo, ella sostiene di aver versato tali contributi necessari a ottenere la pensione di anzianità quale coltivatrice diretta con risorse proprie, circostanza contestata dl marito.
Ebbene, oltre al fatto che la sig non ha provato tale esborso, esso CP_1 appare alquanto improbabile, atteso che, non percependo uno stipendio fisso, non si comprende con quale risorse (diverse da quelle dell'attività) abbia pagato i contributi . Nel medesimo periodo, è pacifico che la sig si CP_1 sia occupata in prevalenza dell'accudimento delle figlie. Dal 1971 il marito ha svolto anche l'attività di istallazione di impianti termoidraulici, mediante una propria impresa individuale (I.T.I. di Rossi
Alfredo).
Il 24/12/1984 padre del ricorrente, stipulava con la un Persona_1 CP_1 contratto di mantenimento con trasferimento immobiliare (doc.5 conv ), in virtù del quale trasferiva alla la proprietà dell'abitazione Per_1 CP_1 principale e delle relative pertinenze di Ponte San CO (doc.6); per contro, la si obbligava al mantenimento vita natural durante di entrambi i CP_1 suoceri. Per l'effetto di tale contratto, gli immobili trasferiti alla CP_1 entravano a far parte della comunione legale con il marito . Pt_1
Nel 2001, il ricorrente costituiva un'impresa familiare (doc.7 conv), ove la moglie veniva formalmente inquadrata come “collaboratrice non svolgente attività di lavoro subordinato” (cfr. doc.7). In tale periodo, l'impresa familiare versava i contributi previdenziali alla quale “coadiuvante CP_1 impresa artigiana” (cfr. doc.3 cit).
Il 31/12/2009, il poneva in liquidazione l'impresa familiare (cfr. doc.4 Pt_1 conv) e dal 2006 maturava la pensione, attualmente di euro 1.800 circa (doc
4 e 5 attore) .
Nel 2012 i coniugi si separavano consensualmente, come da decreto di omologa di Questo Tribunale n 1245/12; detti accordi prevedevano il diritto della moglie di continuare a vivere nell'abitazione familiare fino allo scioglimento della comunione, oltre ad un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del marito, dell'importo di euro 600 mensili.
Nel 2015 il marito dava avvio avanti all'Intestato Tribunale di un giudizio per lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, al fine di dividere con la moglie tutti i beni mobili ed immobili acquistati durante il matrimonio;
tale causa veniva definita con sentenza del 20.09.23 che ha assegnato in proprietà esclusiva a ciascuno dei coniugi la metà dei beni in comunione, obbligando la sig a versare al marito un conguaglio di euro 37.145,78, oltre CP_1 interessi legali dalla decisione al saldo.
Infine, anche la moglie alla fine del 2018 conseguiva la pensione di anzianità dell'importo di euro 1000 al mese.
Premessi i citati dati fattuali in ordine alla ricostruzione della storia professionale e familiare dei coniugi, ritiene il collegio non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla sig . CP_1
Invero, entrambi i coniugi godono oggi di redditi da pensione, dell'importo di euro 1800 il marito e di euro 1000 circa la moglie;
la pensione del primo, tuttavia, è gravata sino al 2033 della decurtazione di euro 375 mensili per un finanziamento (con cessione del quinto della pensione). Anche la moglie ha contratto un finanziamento di €.15.000,00, la cui restituzione avviene con il pagamento di una rata mensile di €.367,00 e l'estinzione del quale è prevista per il 27/01/2028 (doc.20 conv).
La convenuta è coltivatrice diretta dei terreni agricoli a lei assegnati in proprietà esclusiva con la sentenza divisionale citata.
Entrambi i coniugi godono del medesimo patrimonio, avendo diviso al 50% tutti i beni della comunione legale con la sentenza del 20223, passata in giudicato;
il marito a tutt'oggi è ancora creditore della somma statuita a carico della moglie a titolo di conguaglio (37.000), mentre quest'ultima è ancora creditrice dei ratei dell'assegno di mantenimento dal gennaio 2019 all'attualità, atteso che il sig da quando la moglie andava in pensione, Pt_1 interrompeva arbitrariamente il pagamento di detto assegno. Da quanto consta, sono tuttora in corso trattative tra le parti per la compensazione dei due crediti/debiti reciproci.
Infine, nessuno dei due coniugi sostiene oneri abitativi (entrambi sono proprietari degli immobili in cui risiedono).
Secondo l'assunto della sig , sussisterebbero i presupposti per il CP_1 riconoscimento dell'assegno divorzile (an) sia nella componente compensativo- perequativa che in quella assistenziale. Sotto il primo profilo, in considerazione anzitutto del fondamentale contributo familiare fornito dalla per tutta la durata degli oltre 40 anni di matrimonio, non CP_1 solo per essersi occupata di tutto ciò che atteneva alla sfera della gestione casalinga e dell'accudimento delle figlie, ma anche per aver supportato costantemente e a titolo gratuito l'attività lavorativa del marito fino a quando questi, nel 2006, ha maturato il diritto alla pensione di anzianità. Oltre a ciò doveva considerarsi l'assistenza prestata in favore dei suoceri, quantomeno dal 1984 al loro decesso (avvenuto rispettivamente nel 2000 e nel 2012); grazie a detto contributo, anche il sig. ha potuto indirettamente Pt_1 beneficiare sia delle cure profuse ai propri genitori sia della caduta in comunione legale dell'abitazione del padre (la cui proprietà era stata Per_1 trasferita alla con il contratto di mantenimento con trasferimento CP_1 immobiliare del 24/12/1984; doc 5 cit).
Inoltre, la convenuta riteneva sussistente anche la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, attese le attuali sua entrate (pensione di euro 1000 al mese) e le necessità minime legate al suo fabbisogno personale tenuto conto dell'età che non le consente certo di implementare l'attività lavorativa;
tant'è che nel 2023 ha dovuto contrarre un finanziamento di €.15.000,00 (cfr. doc.20 cit) per far fronte ai problemi di liquidità cagionati dall'interruzione a partire dal gennaio 19 – da parte del marito - del pagamento dell'assegno di mantenimento di €.600,00 mensili concordati in sede di separazione.
Ciò premesso, ritiene il collegio, condividendo le contestazioni del marito, che, nel caso concreto, non può essere riconosciuta la finalità perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, non essendovi stato in costanza di matrimonio alcun sacrificio delle prospettive lavorative da parte della sig.ra
. CP_1
Invero, ella- sposatasi nel 1971-, lavorava per la LY MI sino alla nascita della seconda figlia (1975), dopo di che dal 1976 sino al 1994 collaborava con il marito nella gestione di un negozio di sanitari;
in tale periodo, sebbene non percepisse uno stipendio per l'attività prestata, le venivano versati regolarmente i contributi e deve presumersi che abbia usufruito dei proventi dell'attività per il vivere quotidiano della famiglia.
Analogamente, deve concludersi anche in relazione al periodo in cui collaborava nell'impresa familiare del marito (2001-2009). Tant'è che la convenuta, maturava il diritto alla pensione di anzianità ricevuta dal dicembre
2018.
Altresì, la convenuta non è rimasta svantaggiata neppure riguardo al patrimonio, mobiliare ed immobiliare, accumulato durante il matrimonio, atteso che i coniugi erano in regime di comunione dei beni e con la sentenza del 2023 hanno spartito equamente tutta la ricchezza “patrimonializzata” insieme in costanza di matrimonio.
Si può concludere, quindi, che la convenuta ha beneficiato di tutti i risultati economici dell'attività del marito, atteso che con i proventi di essa sono stati pagati i contribuiti previdenziali ed agricoli che le consentono attualmente di godere della pensione e sempre con quei proventi sono stati acquistati i cespiti immobiliari di cui è divenuta comproprietaria in virtù della comunione legale e che le sono stati attribuiti in sede divisionale dal Tribunale di
Padova.
Quanto, invece, alla finalità assistenziale, pur essendovi un divario tra le attuali pensioni percepite dalle pari (1800 euro mensili il marito, 1000 euro mensili la moglie) e ritenuti “neutri” i rispettivi debiti per finanziamenti in corso (stante gli importi pressochè sovrapponibili), va rilevato che la moglie, avendo avuto in assegnazione dei campi, continua a svolgere l'attività di coltivatrice diretta da cui all'evidenza trae dei redditi che non sono stati chiariti nel presente procedimento.
Ne consegue che non ricorre l'an dell'assegno divorzile .
Sulle spese di lite. Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, della neutralità della domanda di divorzio, nonché della soccombenza della sig sulla domanda di CP_1 assegno divorzile, questa va condannata a pagamento in favore della controparte di ½ delle spese di lite, quantificate come in dispositivo in base ai parametri di ci al DM 147/22, per i procedimenti di valore indeterminabile
(valore dal 26.001 a 52.000 euro), compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.06.1971 da e Parte_1
, ordinando all'ufficiale di stato Controparte_1 civile del comune di Ponte san CO di annotare la presente sentenza nel registro degli atti civili al n 18, parte II, serie A, dell'anno 1971;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della sig in CP_1 ordine alla condanna del ricorrente al pagamento di un assegno divorzile in suo favore;
3) Condanna la sig alla rifusione alla controparte di CP_1 metà delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 1453, oltre al rimborso forfettario delle spese, iva e cpa come per legge , compensando tra le parti la rimanente metà.
Padova, lì 4.06.25
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi