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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 1313/2025 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. O. Galizia giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
Controparte_1 con gli Avv.ti L. Carioti e M. Nisati giusta procura in atti
RECLAMATO
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, co. 58 L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Velletri n. 637/2025, pubblicata il 28 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 1, co. 48 L. n. 92/2012, impugnava il Controparte_1 licenziamento intimatogli il 30 novembre 2021 da per superamento del Parte_1 periodo di comporto e chiedeva:
“Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato dalla
[...] al sig. ; Parte_1 Controparte_1
-Condannare la al reintegro in servizio del sig. Parte_1 Controparte_1 ed a risarcirlo per tutti i danni patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale. Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge”
2. Nel contraddittorio con con ordinanza del 12 novembre 2022 il Tribunale così Parte_1 decideva:
“Accertato il mancato superamento del periodo di comporto per opera della parte ricorrente, annulla il licenziamento comminato dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente in data 30.11.2021 e, per l'effetto, condanna la parte resistente (a) alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro, (b) al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (all. 18 al fascicolo di parte ricorrente) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, da quantificarsi in ogni caso entro il limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, (c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nei termini indicati in motivazione;
• CONDANNA la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di euro 10.000,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
3. Proposta opposizione ex art. 1, comma 51 L. n. 92/2012 da parte di con la Parte_1 sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“Rigetta il ricorso;
2 condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di dei compensi di lite, liquidati in € 8.000,00, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la società opponente afferma che le assenze per malattia del lavoratore hanno superato il periodo di comporto e lamenta che il Giudice della fase sommaria non avrebbe tenuto conto dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 42 lett. G) CCNL Utilitalia;
- questa disposizione prevede il computo in misura doppia delle giornate di assenza solo a seguito di comunicazione alle R.S.U. o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del CCNL, del tasso medio annuo di assenza dei dipendenti per malattia uguale o superiore al 4,7%, comunicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'interesse;
- secondo il menzionato art. 42 la comunicazione (anche orale, in difetto di previsione della forma scritta, che il contratto stabilisce invece in altre ipotesi, come nell'art. 6, comma 7) deve essere rivolta, in mancanza delle RSU, alle strutture territorialmente competenti delle
OO.SS. stipulanti il CCNL, ovvero , , ; CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
- nel caso di specie non è provato, neppure dalle testimonianze, che Parte_1 aveva eseguito, nel termine indicato dall'art. 42, la comunicazione in parola alla RSU o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 CCNL;
- di conseguenza, l'art. 42 lett. G) non è applicabile ai fini del computo in misura doppia delle assenze dell' negli anni 2020 e 2021; CP_1
- per l'effetto, deve dirsi che nel periodo dal 29 agosto 2018 fino al 27 agosto 2021 il lavoratore ha maturato un numero di giorni di assenza pari a 278, non superando così il limite del comporto, fissato dal CCNL in 365 giorni in un triennio;
- la società datrice di lavoro ha poi chiesto di dedurre, dalla indennità risarcitoria spettante al lavoratore, quanto lo stesso avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. L'eccezione è però infondata, in quanto non sono state neppure allegate circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità dell' , da cui desumerne, anche con ragionamento presuntivo, CP_1
l'utilizzabilità da parte sua per il conseguimento di nuovi guadagni, con riduzione del danno.
4. Con tempestivo reclamo ex art. 1, co. 58 L. n. 92/2012 iscritto in via telematica il 26 maggio 2025, chiedeva: Parte_1
3 “In accoglimento del presente reclamo riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n.
637/2025 dichiarando la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e dunque provata la comunicazione di cui all'art. 42 lett. G del CCNL applicato.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
2) In via subordinata nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento il presente ricorso in opposizione, dedurre dall'indennità risarcitoria eventualmente dovuta quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione dal lavoro, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) errata applicazione dell'art. 1 e dell'art. 6, comma 7 del CCNL - Violazione dell'art. 42 lett. G), comma 1 del CCNL ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie - legittimità del licenziamento per superamento del periodo comporto - avvenuta comunicazione del tasso di assenteismo;
b) inesistenza di qualsivoglia patologia del lavoratore;
c) erronea interpretazione delle disposizioni sull'aliunde perceptum e percipiendum.
5. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Concludeva Controparte_1 chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE contrariis reiectis;
per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il reclamo poiché destituito di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto, confermando la Sentenza n. 637/2025 emessa dal Giudice
Dott. Pietro Gerardo Tozzi nel procedimento avanti il Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Rg
n. 6334/2022.
IN VIA SUBORDINATA: nell'impugnata e denegata ipotesi di riforma dell'impugnata
Sentenza - Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato dalla al sig. ; -Condannare la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 al reintegro in servizio del sig. ed a risarcirlo per tutti i danni
[...] Controparte_1 patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale.
Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO, Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
4 6. All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 1, co. 60 della L. n. 92/2012.
7. Il reclamo è infondato.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 42, lett. G) del CCNL di categoria, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, stabilisce: “A fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall'azienda e comunicato alla R.S.U. o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL, alla data del
31 dicembre di ciascun anno, l'azienda, nell'anno solare successivo, effettuerà, per ogni episodio di malattia o infortunio non sul lavoro di durata pari o inferiore a 5 giorni di assenza, le seguenti trattenute retributive, fatto comunque salvo quanto indennizzato dall' CP_6
a) a partire dal 6° evento morboso (ovvero dal 5° se le assenze complessivamente considerate hanno comunque già superato i 13 giorni di calendario anche non continuativi): trattenuta di 35 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
b) dal 9° evento morboso in poi: trattenuta di 45 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
c) a partire dal 12° evento morboso, in aggiunta alla misura precedente, le giornate di assenza verranno computate in via definitiva in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto contrattuale”.
9. Il tenore della clausola è univoco, stante la sua lineare formulazione, nel prevedere:
- le assenze per malattia protrattesi per periodi brevi e non continuativi determinano a carico del lavoratore, a partire dal sesto evento morboso nell'anno solare di riferimento (o dal quinto, ove già cumulati almeno 13 giorni di malattia), una trattenuta retributiva di entità crescente all'aumentare del numero degli episodi morbosi, cui si aggiunge, a partire dal dodicesimo di essi, anche il computo raddoppiato dei giorni di assenza ai fini del raggiungimento del limite del comporto (sicché un giorno calendariale di assenza ne vale due nel predetto calcolo);
- l'applicazione di questo regime -evidentemente afflittivo per i lavoratori- è subordinato alla comunicazione a ben determinati soggetti sindacali, entro l'anno solare precedente a quello d'interesse, del tasso medio annuo di assenza dei dipendenti per malattia, rilevato dall'azienda, almeno pari al 4,7%.
5 10. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie controversa il regime del calcolo raddoppiato delle assenze per malattia, sull'assunto della mancanza di prova, ad onere della società datrice di lavoro, dell'avvenuta comunicazione del tasso di assenteismo dei dipendenti, individuando i soggetti cui dette comunicazioni dovevano essere eseguite nelle RSU, ovvero nelle sigle sindacali , CP_2
, . CP_3 CP_4 CP_5
11. Ebbene, nel grado la società reclamante non ha negato che l'onere in parola gravasse a suo carico, né ha negato che i soggetti sindacali, ai quali doveva essere rivolta la predetta comunicazione, fossero quelli sopra elencati, il che lascia fermo nel tema del decidere due capisaldi del ragionamento da condurre ex art. 42 lettera G) del CCNL.
12. Ciò nonostante, non ha indicato al tema del reclamo la prova, in ipotesi Parte_1 travisata o tralasciata dal Giudice di primo grado, che, ove invece considerata, consentirebbe di ritenere dimostrato il fatto in questione.
In particolare, nel mentre è innegabile che non sussiste agli atti di causa alcun riscontro documentale da valorizzare al fine, la società reclamante insiste nel dire che le deposizioni testimoniali avrebbero avvalorato il fatto che “…sul tasso medio di ciascun anno… tutte le OOSS erano state informate…”
(v. pag. 13 reclamo), ma omette di considerare che le deposizioni testimoniali, di cui lamenta la pregiudizievole valutazione da parte del Tribunale, hanno sì genericamente attestato che, nel corso di alcune riunioni sindacali, erano stati comunicati i tassi di assenteismo del personale dipendente, ma non hanno però confermato che a dette riunioni fossero presenti tutti rappresentanti delle sigle che avevano sottoscritto il CCNL o tutte le RSU competenti al fine (in particolare: la teste Testimone_1
Con ha riferito che a dette riunioni erano presenti i rappresentati della della;
dunque, non erano CP_2 presenti tutte le sigle sindacali sopra indicate. Il teste nulla ha riferito in merito. Il Testimone_2 teste ha riferito di riunioni cui erano stati presenti gli RSA, mentre, come si è visto, Testimone_3
l'art. 42 richiede la comunicazione alle RSU o alle sigle sindacali sottoscrittici del CCNL. Il teste ha riferito che vi erano state due riunioni a gennaio e a febbraio 2019, cui avevano Testimone_4 partecipato i rappresentanti di Flaica, Uil Trasporti, USB e , ma che non vi era “…stata CP_2 Per_1 una specifica comunicazione del tasso medio di assenteismo perché non vi poteva essere, visto che il contratto era in fase di transizione e poi io ho cambiato cantiere…”; in ogni caso, il teste non ha confortato l'avvenuta comunicazione anche a né ha confermato che detta comunicazione era CP_5 intervenuta anche negli anni successivi al 2019).
13. Piuttosto, la lacuna rilevata dal Tribunale e non colmata dalle testimonianze di cui Parte_1 chiede la rivalutazione nel grado, ha trovato conferma nella deposizione del teste
[...] Testimone_5
6 coordinatore regionale della settore Ambiente del Lazio, sigla sindacale firmataria del CCNL CP_5
(v. pag. 6 sentenza).
14. Sotto altro profilo, osserva la Corte che, al contrario di quanto sostiene la società reclamante, il fatto d'interesse (ossia, le comunicazioni alle RSU o alle sigle sindacali firmatarie del CCNL) non è induttivamente dimostrato dall'avvenuta applicazione, ai dipendenti assenti per malattia dopo sei (o cinque) episodi morbosi, delle trattenute previste dal citato art. 42, senza che vi fosse stata una contestazione da parte dei lavoratori stessi o da parte delle rappresentanze sindacali.
Difatti, per assumere valenza concludente nel senso preteso, le condotte in parola, in sé oggettivamente qualificabili come di mera inerzia, dovrebbero essere corredate da ulteriori riscontri significativi e convergenti (art. 2729 cc), riscontri che però non emergono dagli atti di causa e, comunque, non sono stati indicati al tema del gravame dalla società reclamante.
15. Pertanto, la statuizione impugnata si sottrae alle censure della reclamante.
16. Corollario di quanto fin qui acclarato è che resta confermata nel grado anche la statuizione secondo cui nel caso di specie il limite contrattuale del comporto non era stato superato, tanto più che la società reclamante non ha censurato l'accertamento del Tribunale circa i giorni calendariali di assenza per malattia dell' , in specie indicando alla Corte la prova di giorni di assenza del lavoratore CP_1 ulteriori rispetto a quelli conteggiati in sentenza, prova che il Giudice di primo grado ha ritenuto insussistente (v. pag. 4 sentenza).
17. Infine, è infondato anche il motivo di reclamo concernente l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
Difatti, con riguardo all'aliunde perceptum, osserva la Corte che la relativa detrazione dal risarcimento dovuto al lavoratore ex art. 18 L. n. 300/1970 s.m. risulta già disposta nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria e confermata integralmente dalla sentenza in oggetto, che ha esitato il giudizio di opposizione interposta da Parte_1
Dunque, la società datrice di lavoro, già vittoriosa sul punto, non ha alcun interesse a che la Corte pronunci nuovamente in merito, ribadendo il dictum del Tribunale, tanto più che nessun gravame è stato proposto, in via incidentale dall' . CP_1
Con riguardo, invece, all'aliunde percipiendum, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto infondata la relativa eccezione proposta dalla società datrice di lavoro con argomenti del tutto condivisibili e non invalidati dalle doglianze della reclamante.
Difatti, con la sentenza n. 17683/2018 la Suprema Corte ha affermato -in continuità con precedenti conformi- il seguente principio di diritto: “In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4,
7 St.Lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno”.
Ebbene, la società reclamante non ha indicato al tema impugnatorio quale sarebbe la prova del fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prova che -del resto- la Corte neppure ravvede negli atti di causa, viepiù considerata l'assoluta assenza di qualsiasi allegazione in merito.
18. D'altro canto, l'estratto contributivo a nome dell' , che considera CP_1 Parte_1 utile ex art. 2697 cc al fine, non è conferente al fine, giacché questo documento attesta il reddito prodotto dal lavoratore dopo il licenziamento (dunque, l'aliunde perceptum) e non certo il volume di guadagni che egli avrebbe potuto raggiungere procurandosi diligentemente un'altra occupazione
(appunto, l'aliunde percipiendum).
19. Alla stregua delle svolte considerazioni, il reclamo va quindi respinto.
20. Le spese del giudizio di reclamo seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese del giudizio, per come liquidate, sono distratte in favore dei procuratori del reclamato dichiaratisi antistatari.
21. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge il reclamo.
8 Condanna la società reclamante a rifondere al reclamato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 24 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 1313/2025 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. O. Galizia giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
Controparte_1 con gli Avv.ti L. Carioti e M. Nisati giusta procura in atti
RECLAMATO
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, co. 58 L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Velletri n. 637/2025, pubblicata il 28 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 1, co. 48 L. n. 92/2012, impugnava il Controparte_1 licenziamento intimatogli il 30 novembre 2021 da per superamento del Parte_1 periodo di comporto e chiedeva:
“Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato dalla
[...] al sig. ; Parte_1 Controparte_1
-Condannare la al reintegro in servizio del sig. Parte_1 Controparte_1 ed a risarcirlo per tutti i danni patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale. Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge”
2. Nel contraddittorio con con ordinanza del 12 novembre 2022 il Tribunale così Parte_1 decideva:
“Accertato il mancato superamento del periodo di comporto per opera della parte ricorrente, annulla il licenziamento comminato dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente in data 30.11.2021 e, per l'effetto, condanna la parte resistente (a) alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro, (b) al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (all. 18 al fascicolo di parte ricorrente) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, da quantificarsi in ogni caso entro il limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, (c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nei termini indicati in motivazione;
• CONDANNA la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di euro 10.000,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
3. Proposta opposizione ex art. 1, comma 51 L. n. 92/2012 da parte di con la Parte_1 sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“Rigetta il ricorso;
2 condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di dei compensi di lite, liquidati in € 8.000,00, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la società opponente afferma che le assenze per malattia del lavoratore hanno superato il periodo di comporto e lamenta che il Giudice della fase sommaria non avrebbe tenuto conto dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 42 lett. G) CCNL Utilitalia;
- questa disposizione prevede il computo in misura doppia delle giornate di assenza solo a seguito di comunicazione alle R.S.U. o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del CCNL, del tasso medio annuo di assenza dei dipendenti per malattia uguale o superiore al 4,7%, comunicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'interesse;
- secondo il menzionato art. 42 la comunicazione (anche orale, in difetto di previsione della forma scritta, che il contratto stabilisce invece in altre ipotesi, come nell'art. 6, comma 7) deve essere rivolta, in mancanza delle RSU, alle strutture territorialmente competenti delle
OO.SS. stipulanti il CCNL, ovvero , , ; CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
- nel caso di specie non è provato, neppure dalle testimonianze, che Parte_1 aveva eseguito, nel termine indicato dall'art. 42, la comunicazione in parola alla RSU o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 CCNL;
- di conseguenza, l'art. 42 lett. G) non è applicabile ai fini del computo in misura doppia delle assenze dell' negli anni 2020 e 2021; CP_1
- per l'effetto, deve dirsi che nel periodo dal 29 agosto 2018 fino al 27 agosto 2021 il lavoratore ha maturato un numero di giorni di assenza pari a 278, non superando così il limite del comporto, fissato dal CCNL in 365 giorni in un triennio;
- la società datrice di lavoro ha poi chiesto di dedurre, dalla indennità risarcitoria spettante al lavoratore, quanto lo stesso avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. L'eccezione è però infondata, in quanto non sono state neppure allegate circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità dell' , da cui desumerne, anche con ragionamento presuntivo, CP_1
l'utilizzabilità da parte sua per il conseguimento di nuovi guadagni, con riduzione del danno.
4. Con tempestivo reclamo ex art. 1, co. 58 L. n. 92/2012 iscritto in via telematica il 26 maggio 2025, chiedeva: Parte_1
3 “In accoglimento del presente reclamo riformare la sentenza del Tribunale di Velletri n.
637/2025 dichiarando la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e dunque provata la comunicazione di cui all'art. 42 lett. G del CCNL applicato.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
2) In via subordinata nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento il presente ricorso in opposizione, dedurre dall'indennità risarcitoria eventualmente dovuta quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione dal lavoro, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) errata applicazione dell'art. 1 e dell'art. 6, comma 7 del CCNL - Violazione dell'art. 42 lett. G), comma 1 del CCNL ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie - legittimità del licenziamento per superamento del periodo comporto - avvenuta comunicazione del tasso di assenteismo;
b) inesistenza di qualsivoglia patologia del lavoratore;
c) erronea interpretazione delle disposizioni sull'aliunde perceptum e percipiendum.
5. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Concludeva Controparte_1 chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE contrariis reiectis;
per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il reclamo poiché destituito di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto, confermando la Sentenza n. 637/2025 emessa dal Giudice
Dott. Pietro Gerardo Tozzi nel procedimento avanti il Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Rg
n. 6334/2022.
IN VIA SUBORDINATA: nell'impugnata e denegata ipotesi di riforma dell'impugnata
Sentenza - Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato dalla al sig. ; -Condannare la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 al reintegro in servizio del sig. ed a risarcirlo per tutti i danni
[...] Controparte_1 patiti e patiendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale.
Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO, Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
4 6. All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 1, co. 60 della L. n. 92/2012.
7. Il reclamo è infondato.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 42, lett. G) del CCNL di categoria, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, stabilisce: “A fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall'azienda e comunicato alla R.S.U. o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL, alla data del
31 dicembre di ciascun anno, l'azienda, nell'anno solare successivo, effettuerà, per ogni episodio di malattia o infortunio non sul lavoro di durata pari o inferiore a 5 giorni di assenza, le seguenti trattenute retributive, fatto comunque salvo quanto indennizzato dall' CP_6
a) a partire dal 6° evento morboso (ovvero dal 5° se le assenze complessivamente considerate hanno comunque già superato i 13 giorni di calendario anche non continuativi): trattenuta di 35 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
b) dal 9° evento morboso in poi: trattenuta di 45 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
c) a partire dal 12° evento morboso, in aggiunta alla misura precedente, le giornate di assenza verranno computate in via definitiva in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto contrattuale”.
9. Il tenore della clausola è univoco, stante la sua lineare formulazione, nel prevedere:
- le assenze per malattia protrattesi per periodi brevi e non continuativi determinano a carico del lavoratore, a partire dal sesto evento morboso nell'anno solare di riferimento (o dal quinto, ove già cumulati almeno 13 giorni di malattia), una trattenuta retributiva di entità crescente all'aumentare del numero degli episodi morbosi, cui si aggiunge, a partire dal dodicesimo di essi, anche il computo raddoppiato dei giorni di assenza ai fini del raggiungimento del limite del comporto (sicché un giorno calendariale di assenza ne vale due nel predetto calcolo);
- l'applicazione di questo regime -evidentemente afflittivo per i lavoratori- è subordinato alla comunicazione a ben determinati soggetti sindacali, entro l'anno solare precedente a quello d'interesse, del tasso medio annuo di assenza dei dipendenti per malattia, rilevato dall'azienda, almeno pari al 4,7%.
5 10. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie controversa il regime del calcolo raddoppiato delle assenze per malattia, sull'assunto della mancanza di prova, ad onere della società datrice di lavoro, dell'avvenuta comunicazione del tasso di assenteismo dei dipendenti, individuando i soggetti cui dette comunicazioni dovevano essere eseguite nelle RSU, ovvero nelle sigle sindacali , CP_2
, . CP_3 CP_4 CP_5
11. Ebbene, nel grado la società reclamante non ha negato che l'onere in parola gravasse a suo carico, né ha negato che i soggetti sindacali, ai quali doveva essere rivolta la predetta comunicazione, fossero quelli sopra elencati, il che lascia fermo nel tema del decidere due capisaldi del ragionamento da condurre ex art. 42 lettera G) del CCNL.
12. Ciò nonostante, non ha indicato al tema del reclamo la prova, in ipotesi Parte_1 travisata o tralasciata dal Giudice di primo grado, che, ove invece considerata, consentirebbe di ritenere dimostrato il fatto in questione.
In particolare, nel mentre è innegabile che non sussiste agli atti di causa alcun riscontro documentale da valorizzare al fine, la società reclamante insiste nel dire che le deposizioni testimoniali avrebbero avvalorato il fatto che “…sul tasso medio di ciascun anno… tutte le OOSS erano state informate…”
(v. pag. 13 reclamo), ma omette di considerare che le deposizioni testimoniali, di cui lamenta la pregiudizievole valutazione da parte del Tribunale, hanno sì genericamente attestato che, nel corso di alcune riunioni sindacali, erano stati comunicati i tassi di assenteismo del personale dipendente, ma non hanno però confermato che a dette riunioni fossero presenti tutti rappresentanti delle sigle che avevano sottoscritto il CCNL o tutte le RSU competenti al fine (in particolare: la teste Testimone_1
Con ha riferito che a dette riunioni erano presenti i rappresentati della della;
dunque, non erano CP_2 presenti tutte le sigle sindacali sopra indicate. Il teste nulla ha riferito in merito. Il Testimone_2 teste ha riferito di riunioni cui erano stati presenti gli RSA, mentre, come si è visto, Testimone_3
l'art. 42 richiede la comunicazione alle RSU o alle sigle sindacali sottoscrittici del CCNL. Il teste ha riferito che vi erano state due riunioni a gennaio e a febbraio 2019, cui avevano Testimone_4 partecipato i rappresentanti di Flaica, Uil Trasporti, USB e , ma che non vi era “…stata CP_2 Per_1 una specifica comunicazione del tasso medio di assenteismo perché non vi poteva essere, visto che il contratto era in fase di transizione e poi io ho cambiato cantiere…”; in ogni caso, il teste non ha confortato l'avvenuta comunicazione anche a né ha confermato che detta comunicazione era CP_5 intervenuta anche negli anni successivi al 2019).
13. Piuttosto, la lacuna rilevata dal Tribunale e non colmata dalle testimonianze di cui Parte_1 chiede la rivalutazione nel grado, ha trovato conferma nella deposizione del teste
[...] Testimone_5
6 coordinatore regionale della settore Ambiente del Lazio, sigla sindacale firmataria del CCNL CP_5
(v. pag. 6 sentenza).
14. Sotto altro profilo, osserva la Corte che, al contrario di quanto sostiene la società reclamante, il fatto d'interesse (ossia, le comunicazioni alle RSU o alle sigle sindacali firmatarie del CCNL) non è induttivamente dimostrato dall'avvenuta applicazione, ai dipendenti assenti per malattia dopo sei (o cinque) episodi morbosi, delle trattenute previste dal citato art. 42, senza che vi fosse stata una contestazione da parte dei lavoratori stessi o da parte delle rappresentanze sindacali.
Difatti, per assumere valenza concludente nel senso preteso, le condotte in parola, in sé oggettivamente qualificabili come di mera inerzia, dovrebbero essere corredate da ulteriori riscontri significativi e convergenti (art. 2729 cc), riscontri che però non emergono dagli atti di causa e, comunque, non sono stati indicati al tema del gravame dalla società reclamante.
15. Pertanto, la statuizione impugnata si sottrae alle censure della reclamante.
16. Corollario di quanto fin qui acclarato è che resta confermata nel grado anche la statuizione secondo cui nel caso di specie il limite contrattuale del comporto non era stato superato, tanto più che la società reclamante non ha censurato l'accertamento del Tribunale circa i giorni calendariali di assenza per malattia dell' , in specie indicando alla Corte la prova di giorni di assenza del lavoratore CP_1 ulteriori rispetto a quelli conteggiati in sentenza, prova che il Giudice di primo grado ha ritenuto insussistente (v. pag. 4 sentenza).
17. Infine, è infondato anche il motivo di reclamo concernente l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
Difatti, con riguardo all'aliunde perceptum, osserva la Corte che la relativa detrazione dal risarcimento dovuto al lavoratore ex art. 18 L. n. 300/1970 s.m. risulta già disposta nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria e confermata integralmente dalla sentenza in oggetto, che ha esitato il giudizio di opposizione interposta da Parte_1
Dunque, la società datrice di lavoro, già vittoriosa sul punto, non ha alcun interesse a che la Corte pronunci nuovamente in merito, ribadendo il dictum del Tribunale, tanto più che nessun gravame è stato proposto, in via incidentale dall' . CP_1
Con riguardo, invece, all'aliunde percipiendum, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto infondata la relativa eccezione proposta dalla società datrice di lavoro con argomenti del tutto condivisibili e non invalidati dalle doglianze della reclamante.
Difatti, con la sentenza n. 17683/2018 la Suprema Corte ha affermato -in continuità con precedenti conformi- il seguente principio di diritto: “In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4,
7 St.Lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno”.
Ebbene, la società reclamante non ha indicato al tema impugnatorio quale sarebbe la prova del fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prova che -del resto- la Corte neppure ravvede negli atti di causa, viepiù considerata l'assoluta assenza di qualsiasi allegazione in merito.
18. D'altro canto, l'estratto contributivo a nome dell' , che considera CP_1 Parte_1 utile ex art. 2697 cc al fine, non è conferente al fine, giacché questo documento attesta il reddito prodotto dal lavoratore dopo il licenziamento (dunque, l'aliunde perceptum) e non certo il volume di guadagni che egli avrebbe potuto raggiungere procurandosi diligentemente un'altra occupazione
(appunto, l'aliunde percipiendum).
19. Alla stregua delle svolte considerazioni, il reclamo va quindi respinto.
20. Le spese del giudizio di reclamo seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese del giudizio, per come liquidate, sono distratte in favore dei procuratori del reclamato dichiaratisi antistatari.
21. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge il reclamo.
8 Condanna la società reclamante a rifondere al reclamato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 24 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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