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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2882/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Seccia, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(I.V.P. (c.f. Controparte_1 CP_2
, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Orlando Santaniello, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di nel periodo dal 20.5.2013 al 31.3.2022, Controparte_3 condannare la resistente al pagamento della somma di € 42.414,22, ovvero della diversa somma di giustizia, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori rientranti nel 3° livello, per scatti di anzianità e per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
spese vinte, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 20.5.2013 Controparte_3
1 al 31.3.2022, con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di guardia giurata.
Rappresentava di aver svolto servizio di vigilanza fissa e antirapina presso alcuni istituti di credito ubicati nella zona di Pomigliano D'Arco e Marcianise, con orario di lavoro dalle ore 8,00 alle 17,00, con pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30 e che, almeno due volte a settimana, al termine della detta prestazione, veniva impiegato, con le medesime mansioni, presso l'Affide Napoli Monte dei Pegni, con orario dalle 18,00 alle
22,00.
Esponeva di aver espletato, il sabato o la domenica, alternativamente ogni settimana, servizio di pattugliamento per Napoli e Provincia, con auto in dotazione della stessa società, dalle ore 7,00 alle ore 19,00.
Precisava che il luogo e i turni di lavoro venivano comunicati con cadenza settimanale, generalmente il venerdì o il sabato a mezzo messaggi telefonici o WhatsApp, e di aver osservato la suddetta articolazione oraria per tutto il periodo lavorativo.
Affermava che le mansioni espletate erano riconducibili al livello 3° C.C.N.L. vigilanza privata, in quanto caratterizzate dallo svolgimento di vigilanza ispettiva, fissa e antirapina, in virtù di quanto indicato all'art. 3 D.M. 269/2010.
Rivendicava il corretto inquadramento e il conseguente trattamento economico, in ragione delle mansioni effettivamente espletate, oltre che gli scatti di anzianità previsti dall'art. 111 di detto C.C.N.L.
Affermava che la paga base mensile dovuta al personale inquadrato nel 3° livello del
C.C.N.L. era quantificata in €.1.399,00, ex art. 106.
Rivendicava, altresì, il diritto a percepire le differenze retributive per il lavoro prestato il sabato e la domenica, oltre l'adeguamento della posizione previdenziale e assicurativa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_3 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex art. 414 n. 3, 4 e 5, per la genericità del petitum e dell'allegazione dei fatti di causa, con specifico riferimento alle vicissitudini societarie.
Precisava che il ricorrente era stato assunto in data 20.5.2013 da CP_3 [...]
poi trasformata in (con medesima partita iva Controparte_3 Controparte_4
e solo cambio di denominazione sociale), e ciò con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con inquadramento nel 3° livello retributivo, e di aver proseguito il
2 proprio rapporto di lavoro con tale società sino alla data del 22.1.2021, allorquando, a seguito di scissione societaria, era passato alle sue dipendenze sino alla data delle dimissioni, addì 31.3.2022.
Eccepiva, altresì, la nullità e l'inammissibilità delle pretese vantate per il periodo lavorativo dal 2013 alla data del 31.1.2019 per la sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale, con conseguente rinuncia ad ogni pretesa economica avanzata o avanzabile nel suddetto periodo.
In ordine al maggiore inquadramento, rappresentava che, all'atto dell'assunzione, il ricorrente veniva inquadrato da con Controparte_3 inquadramento nel livello 3° C.C.N.L., senza modificazioni, neanche a seguito della scissione societaria e della prosecuzione del rapporto lavorativo.
Deduceva l'infondatezza di tale domanda anche per difetto di allegazione in ordine alle all'assenza di precise e specifiche indicazioni circa il raffronto tra le mansioni assegnate e quelle riconducibili al superiore inquadramento.
Affermava, altresì, l'infondatezza del segmento di domanda volto al riconoscimento del lavoro straordinario per assenza di specifiche indicazioni in ordine allo svolgimento di orario eccedenti quello contrattualmente previsto.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti vantati per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, è irrilevante la revoca del mandato nei confronti del procuratore costituito di parte resistente, in forza del noto principio di ultrattività della procura alle liti, che gli impone di proseguire la rappresentanza processuale tecnica, e quindi di continuare a ricevere e a compiere gli atti del processo, sino alla sua sostituzione.
Ancora in via preliminare, va rilevato che è infondata l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
3 comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia, infatti, evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
Il tutto fatto salvo quanto appresso sarà rilevato in ordine all'insufficiente allegazione dei fatti sottesi ai rivendicati diritti retributivi e del titolo giuridico addossabile alla odierna resistente, elementi che incidono non già in punto di nullità del ricorso CP_5 per carenze contenutistiche, bensì sulla fondatezza delle domande, che, come si vedrà, risulta sguarnite di adeguato supporto assertivo, che possa essere idoneo al loro eventuale accoglimento.
2. In specie, le domande articolate in ricorso contemplano l'accertamento della rivendicazione del ricorrente a ricevere la retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente espletate, di cui egli ha dedotto la riconducibilità ad un superiore livello rispetto a quello formalmente assegnatogli, oltre all'accertamento delle differenze spettanti per aver osservato un orario di lavoro d'intensità maggiore rispetto a quella contrattualmente prevista.
In termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
4 Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione, ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Dunque, il lavoratore che rivendica lo svolgimento di attività lavorativa con intensità maggiore rispetto alle disposizioni contrattuali, come nella presente fattispecie, dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, come detto, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n.
16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario contrattuale, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro effettivamente espletato.
3. Occorre precisare, poi, che, in materia di mansioni nel lavoro privato, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2103 c.c., norma la quale è stata interamente innovata dall'art. 3 co. 1 D. Lgs. 81/2015.
5 La novella, oltre ad aver sostituito la nozione soggettiva e dinamica di equivalenza delle mansioni con quella oggettiva e statica della riconducibilità al livello ed alla categoria legale di inquadramento, ha innalzato da 3 a 6 mesi il termine in cui il perdurante espletamento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento dà diritto, oltre alle correlate differenze retributive, altresì alla definitiva riclassificazione in melius, salvo il minor termine di C.C.N.L. (“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (…omissis…). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”).
Ebbene, il diritto alle poste retributive corrispondenti ad un superiore inquadramento, rispetto a quello formalmente attribuito, deriva dall'espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, restando, come noto, irrilevante l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento, e venendo piuttosto in rilievo il solo profilo fattuale, in linea con quanto previsto dall'art. 2103 co. 7 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12428: “L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito dell'azione ex art. 2103 co. 7 c.c. , deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato alla corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore
(Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass.
16572/2020, 818/2020, 30580/2019, 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Siffatta impostazione interpretativa risulta confermata anche più di recente dalla
Suprema Corte, che ha nuovamente richiamato i precedenti indirizzi (Cassazione civile, sez. lav., n. 2972, 8.2.2021: “Occorre premettere, per un corretto iter motivazionale, che, momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, è il cd. percorso trifasico.
Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale
6 individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n.
30580). Sempre secondo i condivisi dicta di questa Corte (vedi Cass. 27/9/2016 n. 18943) l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”).
Tale procedimento logico non può essere demandato al giudicante, in maniera inammissibilmente esplorativa, ma resta condizionato ad una precisa allegazione dei fatti, ossia, in concreto, da una compiuta prospettazione, da articolare in ricorso, sia delle effettive attività in concreto svolte, sia della loro sussumibilità in un superiore livello d'inquadramento, diverso da quello formalmente assegnato.
Ai sensi del già rammentato art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di allegare, prima ancora che provare, di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro, ed in specie di aver svolto mansioni sussumibili in un livello superiore (Cassazione civile, sez. lav.,
04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
Pertanto, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di dedurre e dimostrare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura.
Il correlato onere di allegazione va assolto, da un lato, attraverso una minuziosa o almeno dettagliata descrizione delle mansioni in concreto svolte, dovendosi estrapolare gli elementi differenziali rispetto a quelli contemplati per il formale livello d'inquadramento; dall'altro lato, attraverso la produzione in giudizio delle declaratorie professionali contenute nella contrattazione collettiva, in assenza delle quali non può operarsi il raffronto tra le mansioni di fatto espletate e quelle previste per il superiore livello rivendicato.
Una volta soddisfatti tali incombenti, spetterà al giudice, previa eventuale istruttoria, eseguire il descritto giudizio logico trifasico, pur senza irrigidirsi in formalismi, ma comunque basandosi sugli elementi allegati dalle parti ed acquisiti nel processo.
7 4. Ciò chiarito, si osserva che il rapporto di lavoro de quo veniva instaurato dal ricorrente in data 20.5.2013 con Controparte_3 successivamente denominata e poi, a far data dal 22.1.2021, Controparte_4 esso proseguiva alle dipendenze della odierna resistente NO I.V.P. s.r.l., per effetto della parziale scissione societaria attuata in pendenza di rapporto lavorativo e per transito della forza lavoro alle dipendenze della società beneficiaria.
Ebbene, la domanda di rivendicazione delle differenze retributive va scissa in due segmenti temporali, tra i quali funge da spartiacque la conciliazione del 31.1.2019.
Quanto al primo periodo, decorrente dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo (20.5.2013) alla data di sottoscrizione del verbale sindacale (31.1.2019), si rileva l'infondatezza della domanda proprio in ragione della conciliazione in sede sindacale raggiunta tra le parti.
In tale documento, per quanto rileva in questa sede, si legge quanto segue: “PREMESSO 1.
Che il lavoratore è dipendente del predetto datore di lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di Guardia Particolare Giurata dal 20.03.2013 2. Che il medesimo lavoratore rivendica non specificate somme relative ad eventuali "differenze retributive tutte, scaturenti dall'intercorrente rapporto di lavoro e per il periodo dal 20.05.2013
e sino al 31.01.2019 compreso;
3. Che il datore di lavoro contesta la pretesa economica avanzata dallo stesso, precisando che, in costanza di rapporto di lavoro, ha sempre corrisposto al lavoratore quanto di spettanza secondo le leggi, gli accordi ed i contratti di lavoro vigenti per la categoria;
4. Che le parti, al fine di prevenire o evitare ogni tipo di contenzioso, dopo approfondita discussione di tutte le questioni, intendono risolvere ogni e qualsiasi pendenza relativa ad eventuali differenze retributive tutte, scaturenti dall'intercorrente rapporto di lavoro e per il periodo dal 20.05.2013 e sino al 31.01.2019 compreso:
Che il lavoratore è stato informato sulla portata dell'accordo e sulla inoppugnabilità dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.
2113 comma 4 del Codice Civile;
6. Che il conciliatore, dopo aver visionato i documenti di lavoro, ha constatato che la volontà del lavoratore non è stata coartata in alcun modo;
che su proposta della parte sindacale e tanto premesso, le parti convengono di addivenire al seguente ACCORDO TRANSATTIVO E CONCILIATIVO a. La premessa è parte integrante del presente atto;
b.
Il Sig. , nella qualità di Amministratore Unico della società, contesta la non specificata ed eventuale pretesa Controparte_6 economica avanzata dal lavoratore di cui al punto 2 della premessa, evidenziando, di aver sempre corrisposto allo stesso quanto di spettanza secondo le leggi, gli accordi ed i contratti di lavoro vigenti per la categoria;
c. I lavoratore, in ogni caso, al fine di dirimere ogni controversia con il proprio datore di lavoro. esprime formale rinuncia a qualsiasi domanda proposta o proponenda nei confronti della società per il periodo lavorativo a tempo indeterminato ed a tempo pieno, che va dal 20.05.2013
e sino 31.01 2019 compreso, per le non specificate ed eventuali rivendicazioni di cui al punto 2 ed al relativo diritto ed azione, nonché a qualsiasi altro diritto ed azione anche a titolo di risarcimento danni anche extracontrattuali e/o non patrimoniali ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, II comma, c.c., di qualsivoglia tipo o natura, comunque connesso e conseguente al predetto ed intercorrente rapporto di lavoro, sempre e comunque solo ed esclusivamente per le non meglio specificate richieste vantate di cui al punto 2, in qualunque modo riservatosi di farlo;
Il Sig. nella qualità, accetta le rinunzie del lavoratore Controparte_6 e al fine di evitare ogni possibile controversia offre allo stesso e a partire dalla retribuzione del mese di Febbraio 2019, uno stipendio base mensile pari ad €. 1.218,57 a composizione della controversia ed a transazione, saldo e stralcio di tutta la eventuale materia del contendere meglio e non specificata al punto 2 del presente verbale, con l'aggiunta di €.50,00
(cinquanta/00), a titolo di bonus transattivo novativo che anche sarà erogato una tantum, in aggiunta alla retribuzione di
Febbraio 2019 2. Il lavoratore, nell'accettare la somma offerta per i presunti titoli vantati e con la modalità indicata, dichiara di non aver più null'altro a pretendere dalla società per le non meglio specificate richieste eventualmente vantate al punto 2 del presente verbale e per l'intercorrente rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno dal 20/05/2013 e sino al
31.01.2019 compreso: Il lavoratore, per le non meglio specificate richieste sopra formulate al punto 2 del presente verbale e dal
20.05.2013 e sino al 31.01.2019 compreso, rinunzia altresì a qualsiasi diritto e/o azione per risarcimento danni di qualsivoglia tipo e/o natura, ivi compreso quello biologico ovvero in qualunque modo riservatosi di farlo sempre solo ed esclusivamente per
8 le non specificate richieste di cui al punto 2 del presente verbale;
g. I lavoratore, dichiara altresì che il rapporto di lavoro si è sempre svolto secondo le mansioni riconducibili al livello di inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro e risultante dalle buste paga inviate a mezzo sistema elettronico (ossia a mezzo mail); h. Il lavoratore, inoltre, accetta formalmente che il rapporto di lavoro con la società sia stato sempre regolato e disciplinato sino al 31.01.2016 dal CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, e dal 01.02.2016 dal CCNL per i dipendenti da Istituti ed Aziende del settore della vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari, con validità dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2018, sottoscritto tra le CP_1 Associazioni Datoriali ANPIT, , , con adesione del 10,12,2015, con CP_7 CP_8 CP_9 CP_11 adesione del 20.04.2017, le Federazioni Sindacali del lavoratori e , con CP_12 Persona_1 CP_13 l'assistenza della accettandone integralmente contenuto sia per la porte economica sia per la Controparte_14 parte normativa rinunciando ad ogni eventuale pretesa economica di qualsivoglia natura;
lavoratore rinunzia, espressamente, ad ogni impugnativa futura del presente verbale nei confronti della;
Il datore di lavoro, accetta Parte_2 anche tali ultime rinunzie;
k. Il Lavoratore dichiara di non aver sparto querele o denunce, obbligandosi contestualmente a non sporgerne in futuro, né nei confronti della " ", né nei confronti degli Amministratori precedenti nelle Parte_2 persone del Sig. e né nei confronti dell'attuale Amministratore Unico e legale rappresentante della società Controparte_15 Sig. I. Il Lavoratore si obbliga a non costituirsi parte civile in eventuali e futuri giudizi sia contro la Controparte_6 " " sia contro l'Amministratore Unico e legale rappresentante della società Sig. . Parte_2 Controparte_6 m. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, attestano e dichiarano di aver ricevuto lettura e tutte le spiegazioni al fine di una libera determinazione e di aver fornito notizie veritiere al fine di una fattiva definizione della controversia manlevando il conciliatore da eventuali dichiarazioni mendaci rese e di aver concordemente scelto di sottoscrivere il presente atto dinanzi al conciliatore sindacale scegliendo quale luogo per la sottoscrizione e per reciproca comodità, la sede del Sindacato. N. Clausola risolutiva espressa definizione dei termini essenziali Conseguenze dell'inadempimento anche parziale. "II mancato riconoscimento di quanto stabilito al punto d), costituirà per patto espresso tra le parti motivo di risoluzione di diritto dell'intero accordo transattivo. Per effetto di tale risoluzione, che come detto si verificherà automaticamente ed a prescindere da qualsiasi comunicazione scritta di contestazione richiesta, patti transattivi diventeranno immediatamente tutti inefficaci determinando la reviviscenza di ogni originario diritto, ragione ed azione oggetto della transazione”.
Sebbene il verbale di conciliazione de quo non costituisca frutto di esercizio di attività giurisdizionale e, dunque, non possa produrre gli effetti del giudicato, quand'anche fosse stato concluso in sede giudiziale (Cassazione civile, sez. II, 18/07/1987, n. 6333:
“L'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove questo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Nè gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, comma ult., c.p.c. possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, invece, assimilare a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli atti notarili e simili indicati nell'art. 474 n. 3 c.p.c.”; T.A.R.
Salerno, sez. II, 12/02/2007, n. 144: “Il verbale di conciliazione non è una pronuncia giurisdizionale, non ravvisandosi in essa i caratteri della sentenza, dell'ordinanza ovvero del decreto del giudice;
lo stesso, pur avendo natura di titolo esecutivo, non è assimilabile ad un giudicato, atteso che tale natura giuridica può riconoscersi solo a provvedimenti emanati dal giudice”), resta ferma la sua efficacia in termini di disciplina contrattuale del rapporto giuridico intercorso tra le parti.
Le domande proposte dal sig. risultano infondate, per il periodo antecedente Pt_1 al verbale predetto, proprio alla luce del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, della loro valenza in termini di vincolo contrattuale e del risultato ermeneutico a cui si perviene in forza delle disposizioni codicistiche che disciplinano l'interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss. c.c.).
9 Va premesso che il verbale di conciliazione in sede protetta realizza un vero e proprio contratto di transazione, contenente rinuncia non impugnabile ex art. 2113 c.c.
A tal fine, occorre che l'accordo stesso risulti formalmente e sostanzialmente regolare, nel senso che la protezione degli interessi del lavoratore costituisca il frutto di un percorso negoziativo espletato dinanzi ad un organo conciliativo correttamente composto, e che la decisione del lavoratore di rinunciare ai propri diritti sia presidiata dall'assistenza di soggetti funzionalmente competenti, affinché essa possa formarsi in maniera libera e consapevole.
Nel caso di specie, non vi sono dubbi né contestazioni sulla regolare composizione del collegio sindacale conciliativo, né sulla effettiva sussistenza delle condizioni di protezione in favore del lavoratore.
Inoltre, sebbene sottratto all'impugnazione ex art. 2113 c.c., il verbale di conciliazione rimane, come detto, un contratto sussumibile nella fattispecie astratta della transazione, e, pertanto, soggetto alle ordinarie impugnative per nullità ed annullabilità, anche per vizi della volontà (Tribunale di Cosenza, sez. lav., 11/09/2019,
n. 1475: “Le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa, pur sottratte all'impugnativa prevista dall' art. 2113 c.c. , possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c. ) o legale ( art. 1425 comma I c.c. ) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza
e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c. ; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.”;
Tribunale di Roma, sez. lav., 25/06/2019, n. 6268: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.”).
Ebbene, nessuna impugnativa della conciliazione de qua è stata proposta dal lavoratore sotto tale profilo, non avendo il lavoratore dedotto alcun rilievo di nullità o di annullabilità dell'accordo, neppure per vizio del consenso o per metus.
Nessun rilievo, poi, può essere dato al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. in ordine alla sottoscrizione apposta in calce al verbale, così come dichiarato dal ricorrente nelle note di udienza del 21.2.2024, in quanto trattasi di contestazione generica, non supportata da alcuno specifico e concreto riferimento e, pertanto, inidonea a ribaltare sulla
10 controparte l'onere di richiedere la verificazione ex art. 216 c.p.c. (Cassazione civile, sez. V, n. 17313 del 17/06/2021; Cassazione civile, sez. III, n. 12448 del 19/07/2012).
In particolare, il lavoratore non ha avanzato alcuna contestazione circa la veridicità dell'accertamento sull'identità delle parti compiuto dal rappresentante sindacale intervenuto in veste di conciliatore, accertamento da questi espressamente dichiarato nel verbale stesso e che, sebbene privo del valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., conserva valenza di elemento di prova della effettiva partecipazione del ricorrente alla stipula dell'accordo e della sua personale sottoscrizione, valenza che non risulta contestata dal lavoratore.
Ciò posto, va ribadito che, in quanto contratto di transazione, l'accordo conciliativo è soggetto alle norme per l'interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e ss. c.c.
I criteri fondamentali stabiliti dalle disposizioni codicistiche in parola sono costituiti, tra l'altro, dalla ricerca della comune intenzione delle parti, dalla valutazione del loro complessivo comportamento, precedente e successivo alla stipula, dalla necessità di ponderazione del contratto nella sua globalità, dall'utilizzo del canone della buona fede e dal principio di conservazione degli effetti del negozio.
Facendo governo di siffatti principi nel caso di specie, ad avviso del giudicante deve concludersi per la produzione di un effetto preclusivo del diritto di credito vantato dal sig. in relazione al periodo intercorrente dal 20.5.2013 al 31.1.2019, ossia Pt_1 dall'inizio del rapporto e fino alla stipula del verbale conciliativo.
Invero, l'accordo conciliativo assume una valenza applicativa ampia, avendo le parti espressamente concordato che il rapporto di lavoro, dal suo instaurarsi, si era sempre svolto con regolarità e nel rispetto delle norme di legge e di contratto, e ciò almeno fino al momento della stipula, con rinuncia del lavoratore a qualunque controversia per qualsivoglia titolo connesso al rapporto stesso.
In forza di ciò, il verbale di conciliazione intercorso tra le parti va interpretato anche nel senso di impedire l'insorgenza di un contenzioso appositamente diretto al riconoscimento di differenze retributive, per qualunque causale collegata all'espletamento della prestazione lavorativa, precedente al gennaio 2019.
Così intesa la comune intenzione delle parti, tale risultato ermeneutico è corroborato dalla manifestazione di volontà conciliativa del sig. , il quale ha espressamente Pt_1 dichiarato di rinunciare ad ogni eventuale pretesa economica di qualsivoglia natura.
11 Come osservato, siffatte dichiarazioni di volontà del lavoratore determinano un effetto preclusivo e tranciante rispetto alle rivendicazioni articolate in ricorso, le quali vanno, pertanto, disattese nel periodo intercorso fino alla data di stipula predetta (31.1.2019).
Con ciò, resta assorbita anche l'eccezione di prescrizione dei crediti.
5. In relazione al secondo segmento temporale, decorrente dalla data dell'1.2.2019, deve rilevarsi l'infondatezza delle pretese retributive vantate in ricorso.
In ordine al riconoscimento della superiore retribuzione, l'accertamento è precluso per l'assenza di precise e specifiche deduzioni, nell'atto introduttivo, circa il raffronto tra le mansioni di fatto svolte e quelle stabilite per il preteso livello superiore.
Al fine di consentire l'individuazione del corretto inquadramento del lavoratore, attraverso il predetto percorso trifasico, è necessaria una precisa allegazione dei fatti in ricorso, che, come già osservato, deve accompagnarsi al raffronto delle declaratorie professionali di C.C.N.L. ed a cui deve seguire un sufficiente supporto probatorio, atteso che tale procedimento logico non può essere demandato al giudicante.
Più precisamente, affinché il giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegazione summenzionato, non solo indicando compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, ma altresì descrivendo le mansioni effettivamente espletate e quelle che avrebbe dovuto espletare in base alla qualifica formalizzata nel contratto individuale di lavoro.
Inoltre, come già ricordato, il ricorso deve contenere una precisa indicazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti ai livelli professionali coinvolti, nonché operare un compiuto raffronto tra le relative caratteristiche, evidenziando la sussumibilità delle mansioni espletate in un livello superiore a quello attribuito.
Ebbene, tali elementi non si rinvengono in ricorso, in quanto il lavoratore si è limitato esclusivamente ad elencare le mansioni svolte in concreto e ad affermare la riconducibilità delle stesse al livello 3°, omettendo di enucleare un confronto tra l'inquadramento contrattuale assegnato e quello rivendicato.
Di contro, l'onere di allegazione su di esso gravante avrebbe imposto di raffrontare le mansioni svolte in concreto con quelle previste in astratto per il formale livello di inquadramento, opportunamente evidenziandone l'estraneità, e con quelle stabilite per il livello aspirato (terzo), altrettanto opportunamente provvedendo alla sussunzione in una o più di esse.
12 Difatti, il ricorrente non solo non ha indicato il livello contrattualmente assegnato, limitandosi ad indicare i compiti svolti in costanza di servizio, ma altresì non ha esaminato il contenuto delle declaratorie contenute nel contratto collettivo di settore.
Ciò impone di ritenere infondata la domanda in esame, giacché, come detto, a parere di questo giudice, l'assenza di sufficiente allegazione determina non già la nullità della domanda stessa ma il riscontro della sua infondatezza nel merito.
In ogni caso, non può omettersi di rilevare che le buste paga depositate agli atti di parte resistente dimostrano che aveva ricevuto l'inquadramento nel livello 3° già nel Pt_1 corso del rapporto lavorativo alle dipendenze di e che identico Controparte_4 inquadramento vi era stato nel periodo successivo alla scissione ed anche dopo il transito alle dipendenze della società beneficiaria, odierna resistente, circostanza, quest'ultima, non contestata.
Il tutto vieppiù conduce al rigetto della domanda.
6. Del pari infondata si rivela la domanda tesa al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.
Come già anticipato, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u., 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n.
1878; Cass., 4 ottobre 2013, n. 22738).
Nel caso di specie, tale onere non può dirsi soddisfatto.
Innanzitutto, occorre precisare che l'art. 2506 quater co. 3 c.c. dispone che la società generata da una scissione parziale è solidalmente responsabile per i debiti non soddisfatti dalla società scissa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio conferito.
In materia, la Suprema Corte ha ritenuto che trattasi di responsabilità sì solidale, ma nel contempo, sussidiaria poiché contenuta intra vires, ossia entro i limiti del conferimento ricevuto dalle società partecipanti (Cassazione civile, sez. VI,
25/11/2021, n. 36690: “In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c. , si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova”).
13 Ciò in quanto la scissione determina una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., senza potersi ravvisare un mutamento di siffatto regime a seguito della riforma attuata ex D. Lgs. 6/2003 (Cassazione civile, sez. un., 15/11/2016, n. 23225: “La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal
d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti
o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2011, n. 30246: “La scissione societaria di cui agli art. 2506 ss. c.c. costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.”).
Dunque, in astratto, NO I.V.P. s.r.l. potrebbe individuarsi quale responsabile in solido per i crediti insoddisfatti di esistenti al momento della Controparte_4 scissione, nei limiti del conferimento ricevuto, ed inclusi i crediti lavorativi, in quanto beneficiaria della scissione e perciò successore a titolo particolare nei rapporti di credito rimasti insoddisfatti dalla stessa (Cassazione civile, sez. Controparte_4
III, 31/10/2005, n. 21107: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole”; Cassazione civile, sez. III, 13/03/1998, n. 2748: “La sentenza di condanna emessa contro una parte, cui è succeduta un'altra, a titolo particolare (art. 111 c.p.c.), nel corso del processo di cognizione, esplica la sua efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti di quest'ultima, pur se in sentenza non menzionata”).
Inoltre, occorre precisare che, nella fattispecie, la responsabilità solidale ex art. 2506 quater co. 3 c.c., può operare solo per i crediti preesistenti alla scissione.
A ciò si aggiunga che il transito del lavoratore alle dipendenze della società odierna resistente rende altresì applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.
7. Ciò chiarito, per il segmento creditorio costituito dalle pretese differenze retributive anteriori alla scissione societaria, difetta in ricorso la precisazione del titolo giuridico della domanda.
In specie, il ricorrente non solo non ha affatto menzionato l'evento della scissione societaria ed il suo passaggio alle dipendenze della resistente (circostanze pienamente documentate in atti;
cfr. visure camerali delle due società e prospetti paga), ma neppure ha indicato uno dei due regimi solidaristici succitati, che avrebbe consentito di estendere la responsabilità della resistente ai debiti retributivi di Controparte_4 anteriori alla scissione ed al transito stessi.
[...]
14 Sulla scorta del riparto probatorio sopra tracciato, compete al ricorrente allegare e provare la fonte giuridica del preteso diritto, esponendo anche gli elementi di diritto su cui si fonda la propria domanda.
Tale onere non si ritiene assolto dal ricorrente, il quale, peraltro, ha domandato l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di NO
I.V.P. s.r.l. sin dal 2013. Ma la società all'epoca non era ancora esistente, venendo, invece, costituita solo nel 2021.
Né deve trarre in inganno la circostanza per cui, nei prospetti paga emessi da
NO I.V.P. s.r.l. e presenti in atti, la data di assunzione ivi indicata è quella originaria del 20.5.2013: tale circostanza deriva dall'assenza di soluzione di continuità del rapporto lavorativo in controversia, proseguito senza cesure tra le due società predette, ed anzi con diritto del lavoratore alla conservazione dell'anzianità pregressa,
e ciò proprio per effetto del disposto di cui all'art. 2112 c.c.
Onde giovare del regime di corresponsabilità tracciato in detta norma, questo giudice ritiene che il lavoratore avrebbe dovuto non solo evocarla (o in alternativa evocare il prefato art. 2506 quater), ma soprattutto allegare gli eventi sottostanti, ossia la scissione societaria e la cessione o il trasferimento del rapporto di lavoro a NO
I.V.P. s.r.l., allegazione che non si rinviene in ricorso e che impedisce al giudice qualsivoglia qualificazione giuridica (da mihi factum dabo tibi ius).
In conclusione, l'assenza di allegazione delle circostanze di fatto, prima ancora che degli elementi giuridici, rende infondata la domanda inerente al lavoro straordinario per tutto il periodo anteriore alla costituzione di I.V.P. s.r.l. (22.1.2021). CP_4
8. Ad identica conclusione si perviene in ordine al periodo successivo.
La ricostruzione dei fatti operata nell'atto introduttivo, come ivi s'intendeva dimostrare alla luce della formulazione dei capitoli di prova orale, non consente di discernere tra l'attività espletata prima del predetto transito di personale e quella compiuta dopo.
In specie, non è stata allegata la permanenza di una identica organizzazione aziendale dei mezzi e dell'organico, ossia, ad esempio, la continuazione dell'attività di vigilanza presso gli stessi cantieri, istituti bancari ed attività impegnati prima del passaggio, oppure la permanenza delle dotazioni personali, ad esempio della stessa divisa di lavoro, della stessa autovettura aziendale, sì evocata in uno dei capi di prova come concessa in uso al lavoratore per assolvere alle mansioni, ma senza distinzione tra quella in titolarità a e quella in titolarità a NO I.V.P. Controparte_4
15 s.r.l., nel senso che il ricorrente né ha dedotto né ha chiesto di provare che le auto erano diverse, né che fosse la stessa autovettura.
Del resto, è nozione di comune esperienza la circostanza secondo cui, allorché vi sia cessione di beni aziendali da un'impresa ad altra, quest'ultima almeno modifichi i loghi impressi sui beni stessi apponendovi i propri o la propria denominazione, specie se si tratti di beni mobili registrati esposti e visibili al pubblico.
Anche sotto tale profilo, non può riscontrarsi una sufficiente allegazione dei fatti, prima ancora che una prova convincente.
Si aggiunga, infine, che parte resistente ha fornito la prova di aver provveduto alla retribuzione delle ore lavorative eccedenti l'orario contrattualmente previsto attraverso la liquidazione forfettaria in busta paga (voce “straordinario forfait” nel prospetto di gennaio 2022 e voce “straord. forfettizzato” in quello di febbraio 2022) circostanza non contestata dal ricorrente.
In forza del criterio di persistenza delle situazioni giuridiche, tipico dei rapporti di durata, come il rapporto di lavoro, è ragionevole presumere che tutte le attività di lavoro straordinario espletate dal ricorrente siano sempre state retribuite forfettariamente in virtù di una specifica pattuizione individuale o aziendale.
In conclusione, anche tale segmento di domanda non può trovare accoglimento, sicché
s'impone il rigetto del ricorso nella sua integralità.
Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura della presente pronuncia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione d'incertezza interpretativa nel governo della fattispecie, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 3.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2882/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Seccia, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(I.V.P. (c.f. Controparte_1 CP_2
, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Orlando Santaniello, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di nel periodo dal 20.5.2013 al 31.3.2022, Controparte_3 condannare la resistente al pagamento della somma di € 42.414,22, ovvero della diversa somma di giustizia, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori rientranti nel 3° livello, per scatti di anzianità e per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
spese vinte, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 20.5.2013 Controparte_3
1 al 31.3.2022, con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di guardia giurata.
Rappresentava di aver svolto servizio di vigilanza fissa e antirapina presso alcuni istituti di credito ubicati nella zona di Pomigliano D'Arco e Marcianise, con orario di lavoro dalle ore 8,00 alle 17,00, con pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30 e che, almeno due volte a settimana, al termine della detta prestazione, veniva impiegato, con le medesime mansioni, presso l'Affide Napoli Monte dei Pegni, con orario dalle 18,00 alle
22,00.
Esponeva di aver espletato, il sabato o la domenica, alternativamente ogni settimana, servizio di pattugliamento per Napoli e Provincia, con auto in dotazione della stessa società, dalle ore 7,00 alle ore 19,00.
Precisava che il luogo e i turni di lavoro venivano comunicati con cadenza settimanale, generalmente il venerdì o il sabato a mezzo messaggi telefonici o WhatsApp, e di aver osservato la suddetta articolazione oraria per tutto il periodo lavorativo.
Affermava che le mansioni espletate erano riconducibili al livello 3° C.C.N.L. vigilanza privata, in quanto caratterizzate dallo svolgimento di vigilanza ispettiva, fissa e antirapina, in virtù di quanto indicato all'art. 3 D.M. 269/2010.
Rivendicava il corretto inquadramento e il conseguente trattamento economico, in ragione delle mansioni effettivamente espletate, oltre che gli scatti di anzianità previsti dall'art. 111 di detto C.C.N.L.
Affermava che la paga base mensile dovuta al personale inquadrato nel 3° livello del
C.C.N.L. era quantificata in €.1.399,00, ex art. 106.
Rivendicava, altresì, il diritto a percepire le differenze retributive per il lavoro prestato il sabato e la domenica, oltre l'adeguamento della posizione previdenziale e assicurativa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_3 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex art. 414 n. 3, 4 e 5, per la genericità del petitum e dell'allegazione dei fatti di causa, con specifico riferimento alle vicissitudini societarie.
Precisava che il ricorrente era stato assunto in data 20.5.2013 da CP_3 [...]
poi trasformata in (con medesima partita iva Controparte_3 Controparte_4
e solo cambio di denominazione sociale), e ciò con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con inquadramento nel 3° livello retributivo, e di aver proseguito il
2 proprio rapporto di lavoro con tale società sino alla data del 22.1.2021, allorquando, a seguito di scissione societaria, era passato alle sue dipendenze sino alla data delle dimissioni, addì 31.3.2022.
Eccepiva, altresì, la nullità e l'inammissibilità delle pretese vantate per il periodo lavorativo dal 2013 alla data del 31.1.2019 per la sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale, con conseguente rinuncia ad ogni pretesa economica avanzata o avanzabile nel suddetto periodo.
In ordine al maggiore inquadramento, rappresentava che, all'atto dell'assunzione, il ricorrente veniva inquadrato da con Controparte_3 inquadramento nel livello 3° C.C.N.L., senza modificazioni, neanche a seguito della scissione societaria e della prosecuzione del rapporto lavorativo.
Deduceva l'infondatezza di tale domanda anche per difetto di allegazione in ordine alle all'assenza di precise e specifiche indicazioni circa il raffronto tra le mansioni assegnate e quelle riconducibili al superiore inquadramento.
Affermava, altresì, l'infondatezza del segmento di domanda volto al riconoscimento del lavoro straordinario per assenza di specifiche indicazioni in ordine allo svolgimento di orario eccedenti quello contrattualmente previsto.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti vantati per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, è irrilevante la revoca del mandato nei confronti del procuratore costituito di parte resistente, in forza del noto principio di ultrattività della procura alle liti, che gli impone di proseguire la rappresentanza processuale tecnica, e quindi di continuare a ricevere e a compiere gli atti del processo, sino alla sua sostituzione.
Ancora in via preliminare, va rilevato che è infondata l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
3 comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia, infatti, evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
Il tutto fatto salvo quanto appresso sarà rilevato in ordine all'insufficiente allegazione dei fatti sottesi ai rivendicati diritti retributivi e del titolo giuridico addossabile alla odierna resistente, elementi che incidono non già in punto di nullità del ricorso CP_5 per carenze contenutistiche, bensì sulla fondatezza delle domande, che, come si vedrà, risulta sguarnite di adeguato supporto assertivo, che possa essere idoneo al loro eventuale accoglimento.
2. In specie, le domande articolate in ricorso contemplano l'accertamento della rivendicazione del ricorrente a ricevere la retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente espletate, di cui egli ha dedotto la riconducibilità ad un superiore livello rispetto a quello formalmente assegnatogli, oltre all'accertamento delle differenze spettanti per aver osservato un orario di lavoro d'intensità maggiore rispetto a quella contrattualmente prevista.
In termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
4 Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione, ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Dunque, il lavoratore che rivendica lo svolgimento di attività lavorativa con intensità maggiore rispetto alle disposizioni contrattuali, come nella presente fattispecie, dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, come detto, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n.
16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario contrattuale, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro effettivamente espletato.
3. Occorre precisare, poi, che, in materia di mansioni nel lavoro privato, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2103 c.c., norma la quale è stata interamente innovata dall'art. 3 co. 1 D. Lgs. 81/2015.
5 La novella, oltre ad aver sostituito la nozione soggettiva e dinamica di equivalenza delle mansioni con quella oggettiva e statica della riconducibilità al livello ed alla categoria legale di inquadramento, ha innalzato da 3 a 6 mesi il termine in cui il perdurante espletamento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento dà diritto, oltre alle correlate differenze retributive, altresì alla definitiva riclassificazione in melius, salvo il minor termine di C.C.N.L. (“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (…omissis…). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”).
Ebbene, il diritto alle poste retributive corrispondenti ad un superiore inquadramento, rispetto a quello formalmente attribuito, deriva dall'espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, restando, come noto, irrilevante l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento, e venendo piuttosto in rilievo il solo profilo fattuale, in linea con quanto previsto dall'art. 2103 co. 7 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12428: “L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito dell'azione ex art. 2103 co. 7 c.c. , deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato alla corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore
(Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass.
16572/2020, 818/2020, 30580/2019, 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Siffatta impostazione interpretativa risulta confermata anche più di recente dalla
Suprema Corte, che ha nuovamente richiamato i precedenti indirizzi (Cassazione civile, sez. lav., n. 2972, 8.2.2021: “Occorre premettere, per un corretto iter motivazionale, che, momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, è il cd. percorso trifasico.
Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale
6 individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n.
30580). Sempre secondo i condivisi dicta di questa Corte (vedi Cass. 27/9/2016 n. 18943) l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”).
Tale procedimento logico non può essere demandato al giudicante, in maniera inammissibilmente esplorativa, ma resta condizionato ad una precisa allegazione dei fatti, ossia, in concreto, da una compiuta prospettazione, da articolare in ricorso, sia delle effettive attività in concreto svolte, sia della loro sussumibilità in un superiore livello d'inquadramento, diverso da quello formalmente assegnato.
Ai sensi del già rammentato art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di allegare, prima ancora che provare, di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro, ed in specie di aver svolto mansioni sussumibili in un livello superiore (Cassazione civile, sez. lav.,
04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
Pertanto, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di dedurre e dimostrare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura.
Il correlato onere di allegazione va assolto, da un lato, attraverso una minuziosa o almeno dettagliata descrizione delle mansioni in concreto svolte, dovendosi estrapolare gli elementi differenziali rispetto a quelli contemplati per il formale livello d'inquadramento; dall'altro lato, attraverso la produzione in giudizio delle declaratorie professionali contenute nella contrattazione collettiva, in assenza delle quali non può operarsi il raffronto tra le mansioni di fatto espletate e quelle previste per il superiore livello rivendicato.
Una volta soddisfatti tali incombenti, spetterà al giudice, previa eventuale istruttoria, eseguire il descritto giudizio logico trifasico, pur senza irrigidirsi in formalismi, ma comunque basandosi sugli elementi allegati dalle parti ed acquisiti nel processo.
7 4. Ciò chiarito, si osserva che il rapporto di lavoro de quo veniva instaurato dal ricorrente in data 20.5.2013 con Controparte_3 successivamente denominata e poi, a far data dal 22.1.2021, Controparte_4 esso proseguiva alle dipendenze della odierna resistente NO I.V.P. s.r.l., per effetto della parziale scissione societaria attuata in pendenza di rapporto lavorativo e per transito della forza lavoro alle dipendenze della società beneficiaria.
Ebbene, la domanda di rivendicazione delle differenze retributive va scissa in due segmenti temporali, tra i quali funge da spartiacque la conciliazione del 31.1.2019.
Quanto al primo periodo, decorrente dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo (20.5.2013) alla data di sottoscrizione del verbale sindacale (31.1.2019), si rileva l'infondatezza della domanda proprio in ragione della conciliazione in sede sindacale raggiunta tra le parti.
In tale documento, per quanto rileva in questa sede, si legge quanto segue: “PREMESSO 1.
Che il lavoratore è dipendente del predetto datore di lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di Guardia Particolare Giurata dal 20.03.2013 2. Che il medesimo lavoratore rivendica non specificate somme relative ad eventuali "differenze retributive tutte, scaturenti dall'intercorrente rapporto di lavoro e per il periodo dal 20.05.2013
e sino al 31.01.2019 compreso;
3. Che il datore di lavoro contesta la pretesa economica avanzata dallo stesso, precisando che, in costanza di rapporto di lavoro, ha sempre corrisposto al lavoratore quanto di spettanza secondo le leggi, gli accordi ed i contratti di lavoro vigenti per la categoria;
4. Che le parti, al fine di prevenire o evitare ogni tipo di contenzioso, dopo approfondita discussione di tutte le questioni, intendono risolvere ogni e qualsiasi pendenza relativa ad eventuali differenze retributive tutte, scaturenti dall'intercorrente rapporto di lavoro e per il periodo dal 20.05.2013 e sino al 31.01.2019 compreso:
Che il lavoratore è stato informato sulla portata dell'accordo e sulla inoppugnabilità dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.
2113 comma 4 del Codice Civile;
6. Che il conciliatore, dopo aver visionato i documenti di lavoro, ha constatato che la volontà del lavoratore non è stata coartata in alcun modo;
che su proposta della parte sindacale e tanto premesso, le parti convengono di addivenire al seguente ACCORDO TRANSATTIVO E CONCILIATIVO a. La premessa è parte integrante del presente atto;
b.
Il Sig. , nella qualità di Amministratore Unico della società, contesta la non specificata ed eventuale pretesa Controparte_6 economica avanzata dal lavoratore di cui al punto 2 della premessa, evidenziando, di aver sempre corrisposto allo stesso quanto di spettanza secondo le leggi, gli accordi ed i contratti di lavoro vigenti per la categoria;
c. I lavoratore, in ogni caso, al fine di dirimere ogni controversia con il proprio datore di lavoro. esprime formale rinuncia a qualsiasi domanda proposta o proponenda nei confronti della società per il periodo lavorativo a tempo indeterminato ed a tempo pieno, che va dal 20.05.2013
e sino 31.01 2019 compreso, per le non specificate ed eventuali rivendicazioni di cui al punto 2 ed al relativo diritto ed azione, nonché a qualsiasi altro diritto ed azione anche a titolo di risarcimento danni anche extracontrattuali e/o non patrimoniali ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, II comma, c.c., di qualsivoglia tipo o natura, comunque connesso e conseguente al predetto ed intercorrente rapporto di lavoro, sempre e comunque solo ed esclusivamente per le non meglio specificate richieste vantate di cui al punto 2, in qualunque modo riservatosi di farlo;
Il Sig. nella qualità, accetta le rinunzie del lavoratore Controparte_6 e al fine di evitare ogni possibile controversia offre allo stesso e a partire dalla retribuzione del mese di Febbraio 2019, uno stipendio base mensile pari ad €. 1.218,57 a composizione della controversia ed a transazione, saldo e stralcio di tutta la eventuale materia del contendere meglio e non specificata al punto 2 del presente verbale, con l'aggiunta di €.50,00
(cinquanta/00), a titolo di bonus transattivo novativo che anche sarà erogato una tantum, in aggiunta alla retribuzione di
Febbraio 2019 2. Il lavoratore, nell'accettare la somma offerta per i presunti titoli vantati e con la modalità indicata, dichiara di non aver più null'altro a pretendere dalla società per le non meglio specificate richieste eventualmente vantate al punto 2 del presente verbale e per l'intercorrente rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno dal 20/05/2013 e sino al
31.01.2019 compreso: Il lavoratore, per le non meglio specificate richieste sopra formulate al punto 2 del presente verbale e dal
20.05.2013 e sino al 31.01.2019 compreso, rinunzia altresì a qualsiasi diritto e/o azione per risarcimento danni di qualsivoglia tipo e/o natura, ivi compreso quello biologico ovvero in qualunque modo riservatosi di farlo sempre solo ed esclusivamente per
8 le non specificate richieste di cui al punto 2 del presente verbale;
g. I lavoratore, dichiara altresì che il rapporto di lavoro si è sempre svolto secondo le mansioni riconducibili al livello di inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro e risultante dalle buste paga inviate a mezzo sistema elettronico (ossia a mezzo mail); h. Il lavoratore, inoltre, accetta formalmente che il rapporto di lavoro con la società sia stato sempre regolato e disciplinato sino al 31.01.2016 dal CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, e dal 01.02.2016 dal CCNL per i dipendenti da Istituti ed Aziende del settore della vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari, con validità dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2018, sottoscritto tra le CP_1 Associazioni Datoriali ANPIT, , , con adesione del 10,12,2015, con CP_7 CP_8 CP_9 CP_11 adesione del 20.04.2017, le Federazioni Sindacali del lavoratori e , con CP_12 Persona_1 CP_13 l'assistenza della accettandone integralmente contenuto sia per la porte economica sia per la Controparte_14 parte normativa rinunciando ad ogni eventuale pretesa economica di qualsivoglia natura;
lavoratore rinunzia, espressamente, ad ogni impugnativa futura del presente verbale nei confronti della;
Il datore di lavoro, accetta Parte_2 anche tali ultime rinunzie;
k. Il Lavoratore dichiara di non aver sparto querele o denunce, obbligandosi contestualmente a non sporgerne in futuro, né nei confronti della " ", né nei confronti degli Amministratori precedenti nelle Parte_2 persone del Sig. e né nei confronti dell'attuale Amministratore Unico e legale rappresentante della società Controparte_15 Sig. I. Il Lavoratore si obbliga a non costituirsi parte civile in eventuali e futuri giudizi sia contro la Controparte_6 " " sia contro l'Amministratore Unico e legale rappresentante della società Sig. . Parte_2 Controparte_6 m. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, attestano e dichiarano di aver ricevuto lettura e tutte le spiegazioni al fine di una libera determinazione e di aver fornito notizie veritiere al fine di una fattiva definizione della controversia manlevando il conciliatore da eventuali dichiarazioni mendaci rese e di aver concordemente scelto di sottoscrivere il presente atto dinanzi al conciliatore sindacale scegliendo quale luogo per la sottoscrizione e per reciproca comodità, la sede del Sindacato. N. Clausola risolutiva espressa definizione dei termini essenziali Conseguenze dell'inadempimento anche parziale. "II mancato riconoscimento di quanto stabilito al punto d), costituirà per patto espresso tra le parti motivo di risoluzione di diritto dell'intero accordo transattivo. Per effetto di tale risoluzione, che come detto si verificherà automaticamente ed a prescindere da qualsiasi comunicazione scritta di contestazione richiesta, patti transattivi diventeranno immediatamente tutti inefficaci determinando la reviviscenza di ogni originario diritto, ragione ed azione oggetto della transazione”.
Sebbene il verbale di conciliazione de quo non costituisca frutto di esercizio di attività giurisdizionale e, dunque, non possa produrre gli effetti del giudicato, quand'anche fosse stato concluso in sede giudiziale (Cassazione civile, sez. II, 18/07/1987, n. 6333:
“L'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove questo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Nè gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, comma ult., c.p.c. possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, invece, assimilare a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli atti notarili e simili indicati nell'art. 474 n. 3 c.p.c.”; T.A.R.
Salerno, sez. II, 12/02/2007, n. 144: “Il verbale di conciliazione non è una pronuncia giurisdizionale, non ravvisandosi in essa i caratteri della sentenza, dell'ordinanza ovvero del decreto del giudice;
lo stesso, pur avendo natura di titolo esecutivo, non è assimilabile ad un giudicato, atteso che tale natura giuridica può riconoscersi solo a provvedimenti emanati dal giudice”), resta ferma la sua efficacia in termini di disciplina contrattuale del rapporto giuridico intercorso tra le parti.
Le domande proposte dal sig. risultano infondate, per il periodo antecedente Pt_1 al verbale predetto, proprio alla luce del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, della loro valenza in termini di vincolo contrattuale e del risultato ermeneutico a cui si perviene in forza delle disposizioni codicistiche che disciplinano l'interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss. c.c.).
9 Va premesso che il verbale di conciliazione in sede protetta realizza un vero e proprio contratto di transazione, contenente rinuncia non impugnabile ex art. 2113 c.c.
A tal fine, occorre che l'accordo stesso risulti formalmente e sostanzialmente regolare, nel senso che la protezione degli interessi del lavoratore costituisca il frutto di un percorso negoziativo espletato dinanzi ad un organo conciliativo correttamente composto, e che la decisione del lavoratore di rinunciare ai propri diritti sia presidiata dall'assistenza di soggetti funzionalmente competenti, affinché essa possa formarsi in maniera libera e consapevole.
Nel caso di specie, non vi sono dubbi né contestazioni sulla regolare composizione del collegio sindacale conciliativo, né sulla effettiva sussistenza delle condizioni di protezione in favore del lavoratore.
Inoltre, sebbene sottratto all'impugnazione ex art. 2113 c.c., il verbale di conciliazione rimane, come detto, un contratto sussumibile nella fattispecie astratta della transazione, e, pertanto, soggetto alle ordinarie impugnative per nullità ed annullabilità, anche per vizi della volontà (Tribunale di Cosenza, sez. lav., 11/09/2019,
n. 1475: “Le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa, pur sottratte all'impugnativa prevista dall' art. 2113 c.c. , possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c. ) o legale ( art. 1425 comma I c.c. ) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza
e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c. ; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.”;
Tribunale di Roma, sez. lav., 25/06/2019, n. 6268: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.”).
Ebbene, nessuna impugnativa della conciliazione de qua è stata proposta dal lavoratore sotto tale profilo, non avendo il lavoratore dedotto alcun rilievo di nullità o di annullabilità dell'accordo, neppure per vizio del consenso o per metus.
Nessun rilievo, poi, può essere dato al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. in ordine alla sottoscrizione apposta in calce al verbale, così come dichiarato dal ricorrente nelle note di udienza del 21.2.2024, in quanto trattasi di contestazione generica, non supportata da alcuno specifico e concreto riferimento e, pertanto, inidonea a ribaltare sulla
10 controparte l'onere di richiedere la verificazione ex art. 216 c.p.c. (Cassazione civile, sez. V, n. 17313 del 17/06/2021; Cassazione civile, sez. III, n. 12448 del 19/07/2012).
In particolare, il lavoratore non ha avanzato alcuna contestazione circa la veridicità dell'accertamento sull'identità delle parti compiuto dal rappresentante sindacale intervenuto in veste di conciliatore, accertamento da questi espressamente dichiarato nel verbale stesso e che, sebbene privo del valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., conserva valenza di elemento di prova della effettiva partecipazione del ricorrente alla stipula dell'accordo e della sua personale sottoscrizione, valenza che non risulta contestata dal lavoratore.
Ciò posto, va ribadito che, in quanto contratto di transazione, l'accordo conciliativo è soggetto alle norme per l'interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e ss. c.c.
I criteri fondamentali stabiliti dalle disposizioni codicistiche in parola sono costituiti, tra l'altro, dalla ricerca della comune intenzione delle parti, dalla valutazione del loro complessivo comportamento, precedente e successivo alla stipula, dalla necessità di ponderazione del contratto nella sua globalità, dall'utilizzo del canone della buona fede e dal principio di conservazione degli effetti del negozio.
Facendo governo di siffatti principi nel caso di specie, ad avviso del giudicante deve concludersi per la produzione di un effetto preclusivo del diritto di credito vantato dal sig. in relazione al periodo intercorrente dal 20.5.2013 al 31.1.2019, ossia Pt_1 dall'inizio del rapporto e fino alla stipula del verbale conciliativo.
Invero, l'accordo conciliativo assume una valenza applicativa ampia, avendo le parti espressamente concordato che il rapporto di lavoro, dal suo instaurarsi, si era sempre svolto con regolarità e nel rispetto delle norme di legge e di contratto, e ciò almeno fino al momento della stipula, con rinuncia del lavoratore a qualunque controversia per qualsivoglia titolo connesso al rapporto stesso.
In forza di ciò, il verbale di conciliazione intercorso tra le parti va interpretato anche nel senso di impedire l'insorgenza di un contenzioso appositamente diretto al riconoscimento di differenze retributive, per qualunque causale collegata all'espletamento della prestazione lavorativa, precedente al gennaio 2019.
Così intesa la comune intenzione delle parti, tale risultato ermeneutico è corroborato dalla manifestazione di volontà conciliativa del sig. , il quale ha espressamente Pt_1 dichiarato di rinunciare ad ogni eventuale pretesa economica di qualsivoglia natura.
11 Come osservato, siffatte dichiarazioni di volontà del lavoratore determinano un effetto preclusivo e tranciante rispetto alle rivendicazioni articolate in ricorso, le quali vanno, pertanto, disattese nel periodo intercorso fino alla data di stipula predetta (31.1.2019).
Con ciò, resta assorbita anche l'eccezione di prescrizione dei crediti.
5. In relazione al secondo segmento temporale, decorrente dalla data dell'1.2.2019, deve rilevarsi l'infondatezza delle pretese retributive vantate in ricorso.
In ordine al riconoscimento della superiore retribuzione, l'accertamento è precluso per l'assenza di precise e specifiche deduzioni, nell'atto introduttivo, circa il raffronto tra le mansioni di fatto svolte e quelle stabilite per il preteso livello superiore.
Al fine di consentire l'individuazione del corretto inquadramento del lavoratore, attraverso il predetto percorso trifasico, è necessaria una precisa allegazione dei fatti in ricorso, che, come già osservato, deve accompagnarsi al raffronto delle declaratorie professionali di C.C.N.L. ed a cui deve seguire un sufficiente supporto probatorio, atteso che tale procedimento logico non può essere demandato al giudicante.
Più precisamente, affinché il giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegazione summenzionato, non solo indicando compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, ma altresì descrivendo le mansioni effettivamente espletate e quelle che avrebbe dovuto espletare in base alla qualifica formalizzata nel contratto individuale di lavoro.
Inoltre, come già ricordato, il ricorso deve contenere una precisa indicazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti ai livelli professionali coinvolti, nonché operare un compiuto raffronto tra le relative caratteristiche, evidenziando la sussumibilità delle mansioni espletate in un livello superiore a quello attribuito.
Ebbene, tali elementi non si rinvengono in ricorso, in quanto il lavoratore si è limitato esclusivamente ad elencare le mansioni svolte in concreto e ad affermare la riconducibilità delle stesse al livello 3°, omettendo di enucleare un confronto tra l'inquadramento contrattuale assegnato e quello rivendicato.
Di contro, l'onere di allegazione su di esso gravante avrebbe imposto di raffrontare le mansioni svolte in concreto con quelle previste in astratto per il formale livello di inquadramento, opportunamente evidenziandone l'estraneità, e con quelle stabilite per il livello aspirato (terzo), altrettanto opportunamente provvedendo alla sussunzione in una o più di esse.
12 Difatti, il ricorrente non solo non ha indicato il livello contrattualmente assegnato, limitandosi ad indicare i compiti svolti in costanza di servizio, ma altresì non ha esaminato il contenuto delle declaratorie contenute nel contratto collettivo di settore.
Ciò impone di ritenere infondata la domanda in esame, giacché, come detto, a parere di questo giudice, l'assenza di sufficiente allegazione determina non già la nullità della domanda stessa ma il riscontro della sua infondatezza nel merito.
In ogni caso, non può omettersi di rilevare che le buste paga depositate agli atti di parte resistente dimostrano che aveva ricevuto l'inquadramento nel livello 3° già nel Pt_1 corso del rapporto lavorativo alle dipendenze di e che identico Controparte_4 inquadramento vi era stato nel periodo successivo alla scissione ed anche dopo il transito alle dipendenze della società beneficiaria, odierna resistente, circostanza, quest'ultima, non contestata.
Il tutto vieppiù conduce al rigetto della domanda.
6. Del pari infondata si rivela la domanda tesa al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.
Come già anticipato, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u., 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n.
1878; Cass., 4 ottobre 2013, n. 22738).
Nel caso di specie, tale onere non può dirsi soddisfatto.
Innanzitutto, occorre precisare che l'art. 2506 quater co. 3 c.c. dispone che la società generata da una scissione parziale è solidalmente responsabile per i debiti non soddisfatti dalla società scissa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio conferito.
In materia, la Suprema Corte ha ritenuto che trattasi di responsabilità sì solidale, ma nel contempo, sussidiaria poiché contenuta intra vires, ossia entro i limiti del conferimento ricevuto dalle società partecipanti (Cassazione civile, sez. VI,
25/11/2021, n. 36690: “In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c. , si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova”).
13 Ciò in quanto la scissione determina una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., senza potersi ravvisare un mutamento di siffatto regime a seguito della riforma attuata ex D. Lgs. 6/2003 (Cassazione civile, sez. un., 15/11/2016, n. 23225: “La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal
d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti
o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2011, n. 30246: “La scissione societaria di cui agli art. 2506 ss. c.c. costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.”).
Dunque, in astratto, NO I.V.P. s.r.l. potrebbe individuarsi quale responsabile in solido per i crediti insoddisfatti di esistenti al momento della Controparte_4 scissione, nei limiti del conferimento ricevuto, ed inclusi i crediti lavorativi, in quanto beneficiaria della scissione e perciò successore a titolo particolare nei rapporti di credito rimasti insoddisfatti dalla stessa (Cassazione civile, sez. Controparte_4
III, 31/10/2005, n. 21107: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole”; Cassazione civile, sez. III, 13/03/1998, n. 2748: “La sentenza di condanna emessa contro una parte, cui è succeduta un'altra, a titolo particolare (art. 111 c.p.c.), nel corso del processo di cognizione, esplica la sua efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti di quest'ultima, pur se in sentenza non menzionata”).
Inoltre, occorre precisare che, nella fattispecie, la responsabilità solidale ex art. 2506 quater co. 3 c.c., può operare solo per i crediti preesistenti alla scissione.
A ciò si aggiunga che il transito del lavoratore alle dipendenze della società odierna resistente rende altresì applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.
7. Ciò chiarito, per il segmento creditorio costituito dalle pretese differenze retributive anteriori alla scissione societaria, difetta in ricorso la precisazione del titolo giuridico della domanda.
In specie, il ricorrente non solo non ha affatto menzionato l'evento della scissione societaria ed il suo passaggio alle dipendenze della resistente (circostanze pienamente documentate in atti;
cfr. visure camerali delle due società e prospetti paga), ma neppure ha indicato uno dei due regimi solidaristici succitati, che avrebbe consentito di estendere la responsabilità della resistente ai debiti retributivi di Controparte_4 anteriori alla scissione ed al transito stessi.
[...]
14 Sulla scorta del riparto probatorio sopra tracciato, compete al ricorrente allegare e provare la fonte giuridica del preteso diritto, esponendo anche gli elementi di diritto su cui si fonda la propria domanda.
Tale onere non si ritiene assolto dal ricorrente, il quale, peraltro, ha domandato l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di NO
I.V.P. s.r.l. sin dal 2013. Ma la società all'epoca non era ancora esistente, venendo, invece, costituita solo nel 2021.
Né deve trarre in inganno la circostanza per cui, nei prospetti paga emessi da
NO I.V.P. s.r.l. e presenti in atti, la data di assunzione ivi indicata è quella originaria del 20.5.2013: tale circostanza deriva dall'assenza di soluzione di continuità del rapporto lavorativo in controversia, proseguito senza cesure tra le due società predette, ed anzi con diritto del lavoratore alla conservazione dell'anzianità pregressa,
e ciò proprio per effetto del disposto di cui all'art. 2112 c.c.
Onde giovare del regime di corresponsabilità tracciato in detta norma, questo giudice ritiene che il lavoratore avrebbe dovuto non solo evocarla (o in alternativa evocare il prefato art. 2506 quater), ma soprattutto allegare gli eventi sottostanti, ossia la scissione societaria e la cessione o il trasferimento del rapporto di lavoro a NO
I.V.P. s.r.l., allegazione che non si rinviene in ricorso e che impedisce al giudice qualsivoglia qualificazione giuridica (da mihi factum dabo tibi ius).
In conclusione, l'assenza di allegazione delle circostanze di fatto, prima ancora che degli elementi giuridici, rende infondata la domanda inerente al lavoro straordinario per tutto il periodo anteriore alla costituzione di I.V.P. s.r.l. (22.1.2021). CP_4
8. Ad identica conclusione si perviene in ordine al periodo successivo.
La ricostruzione dei fatti operata nell'atto introduttivo, come ivi s'intendeva dimostrare alla luce della formulazione dei capitoli di prova orale, non consente di discernere tra l'attività espletata prima del predetto transito di personale e quella compiuta dopo.
In specie, non è stata allegata la permanenza di una identica organizzazione aziendale dei mezzi e dell'organico, ossia, ad esempio, la continuazione dell'attività di vigilanza presso gli stessi cantieri, istituti bancari ed attività impegnati prima del passaggio, oppure la permanenza delle dotazioni personali, ad esempio della stessa divisa di lavoro, della stessa autovettura aziendale, sì evocata in uno dei capi di prova come concessa in uso al lavoratore per assolvere alle mansioni, ma senza distinzione tra quella in titolarità a e quella in titolarità a NO I.V.P. Controparte_4
15 s.r.l., nel senso che il ricorrente né ha dedotto né ha chiesto di provare che le auto erano diverse, né che fosse la stessa autovettura.
Del resto, è nozione di comune esperienza la circostanza secondo cui, allorché vi sia cessione di beni aziendali da un'impresa ad altra, quest'ultima almeno modifichi i loghi impressi sui beni stessi apponendovi i propri o la propria denominazione, specie se si tratti di beni mobili registrati esposti e visibili al pubblico.
Anche sotto tale profilo, non può riscontrarsi una sufficiente allegazione dei fatti, prima ancora che una prova convincente.
Si aggiunga, infine, che parte resistente ha fornito la prova di aver provveduto alla retribuzione delle ore lavorative eccedenti l'orario contrattualmente previsto attraverso la liquidazione forfettaria in busta paga (voce “straordinario forfait” nel prospetto di gennaio 2022 e voce “straord. forfettizzato” in quello di febbraio 2022) circostanza non contestata dal ricorrente.
In forza del criterio di persistenza delle situazioni giuridiche, tipico dei rapporti di durata, come il rapporto di lavoro, è ragionevole presumere che tutte le attività di lavoro straordinario espletate dal ricorrente siano sempre state retribuite forfettariamente in virtù di una specifica pattuizione individuale o aziendale.
In conclusione, anche tale segmento di domanda non può trovare accoglimento, sicché
s'impone il rigetto del ricorso nella sua integralità.
Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura della presente pronuncia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione d'incertezza interpretativa nel governo della fattispecie, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 3.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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