Decreto cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 29/07/2022, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 00948/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2022, proposto da
RI IC, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società IN Sas di IC RI & C, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
Comune di Follonica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota a firma del Dirigente del 1° Settore Servizi Amministrativi, SUAP Turismo e Marketing del Comune di Follonica del 22 giugno 2022 recante comunicazione di improcedibilità a fronte della richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo ed intrattenimento presentata dalla società IN (prot. n. 18223 del 5 maggio 2022) e contestuale diffida all'installazione di attrazioni, e di ogni atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto, e
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 28 settembre 2021 recante approvazione dell'elenco delle aree pubbliche individuate per le varie attività dello spettacolo viaggiante valido per l'esercizio 2021-2022 e conferma del relativo importo cauzionale nonché del presupposto Regolamento per la Disciplina degli Spettacoli Viaggianti e degli Artisti di strada, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché
- dell'ordinanza a firma del Dirigente Edilizia Privata n. 430 del 20 luglio 2022 recante “abusivo cambio di destinazione d'uso del terreno in Loc. Pratoranieri fg. 31 p.lla 818 e 819. Ordine di rimessa in pristino allo stato legittimo ai soggetti responsabili” e di ogni atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto, tra cui, ove occorrer possa il parere della Commissione Comunale del Paesaggio reso nella seduta del 30 marzo 2022, nonché
- degli artt. 142 e 185 N.T.A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Follonica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata al 7 settembre 2022, quasi alla scadenza del periodo per cui il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS;
Rilevato:
- che per lo svolgimento dell’attività di cui si discute il ricorrente ha presentato al Comune di Follonica una SCIA in data 4/5/2022 in relazione alla quale la predetta Amministrazione non risulta abbia esercitato poteri inibitori;
- che il Comune ha invece opposto alla domanda ex artt. 68 e 69 TULPS l’impugnata comunicazione di improcedibilità motivata esclusivamente con la circostanza che “ l’area individuata (privata aperta al pubblico) non risulta compresa nella programmazione prescritta dalla normativa in vigore… ”, cioè non figura tra le aree individuate nella D.G.C. n. 215/2021;
Considerato che sembra presentare apprezzabili profili di fondatezza la censura formulata nel ricorso secondo cui la disciplina in materia (art. 9 legge n. 337/1968; Regolamento comunale di settore; DGC citata) fa riferimento alle sole aree pubbliche comunali ed è quindi inapplicabile ad un’area privata qual è quella nella disponibilità del ricorrente;
Ritenuto:
- che in relazione a quanto sopra sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta nel ricorso, disponendo la sospensione della nota a firma del Dirigente del 1° Settore Servizi Amministrativi, SUAP Turismo e Marketing del Comune di Follonica del 22 giugno 2022, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alla domanda ex artt. 68 e 69 TULPS presentata dal ricorrente;
- che non sussistono invece i presupposti per accogliere l'istanza ex art 56 c.p.a. relativamente all'ordinanza a firma del Dirigente Edilizia Privata n. 430 del 20 luglio 2022, tenuto conto che la scadenza del termine di 90 giorni previsto nell’atto è posteriore alla camera di consiglio del 7 settembre 2022;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta nel ricorso nei limiti e con gli effetti precisati in motivazione.
Fissa la camera di consiglio del 7 settembre 2022 per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze il giorno 29 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Carlo Testori |
IL SEGRETARIO