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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8875 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. PETRELLA CLAUDIO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. MIRAGLIA ANTONIO ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza;
il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18.11.2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Mondragone (CE) in data 6.06.2008 dal quale era nata la figlia
(il 13.08.2018). Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa di Per_1 insanabili conflitti e che, pertanto, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
1 Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di €
370,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta del 23.03.2023 si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alle richieste formulate da controparte, ma rappresentava che la stessa gli impediva di trascorrere del tempo con la minore. Pertanto, concludeva per la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la regolamentazione dei tempi di permanenza con sé,
l'obbligo a proprio carico di versare a titolo di mantenimento in favore della figlia la somma mensile di € 300,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 7.03.2023, sentite le parti, il Presidente autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, disponeva l'affido super esclusivo della minore alla madre attesa la condanna per maltrattamenti del resistente e le minacce perpetrate verso la ricorrente nonché i problemi di salute della minore, assegnava la casa familiare alla ricorrente, regolamentava gli incontri protetti padre-figlia, fissava in € 370,00 il contributo al mantenimento per la figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare (cfr. ordinanza del 24.03.2023).
All'udienza del 27.02.2024 parte ricorrente riferiva che parte resistente si era recato alle 02:00 di notte a casa sua per dare un bacio alla figlia che aveva sognato morta, circostanza non contestata dal padre e, pertanto, veniva sospeso ogni contatto tra il padre e la minore (telefonate, videochiamate, messaggi), salvo gli incontri protetti, nonché disposto un supporto psicologico per la minore.
All'udienza del 31.03.2025, attesi i riscontri positivi dei Servizi Sociali di Mondragone, il giudice liberalizzava parzialmente gli incontri padre figlia.
All'udienza del 17.10.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva la conferma delle statuizioni rese in sede di ordinanza presidenziale, salvo in merito ai tempi di permanenza padre-figlia da liberalizzare e il difensore di parte resistente condivideva le richieste di controparte, il giudice rimetteva quindi la causa in decisione senza termini.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
2 Va confermato allo stato l'affido super esclusivo della minore lla madre con collocamento Per_1 presso la stessa, come richiesto dalla ricorrente e non contestato dal resistente all'udienza del
17.10.2025, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi giustificativi di una modifica.
Invero, con ordinanza presidenziale del 24.03.2023, era stato disposto l'affido super esclusivo in ragione della situazione penale del resistente e dei problemi di salute della minore tali da giustificare frequenti visite mediche. Ciò posto, pur essendo migliorati i rapporti padre-figlia nelle more del giudizio, così come attestato dai S.S. competenti, non risultano venuti meno i presupposti per la deroga al regime di affido condiviso ma al più per la liberalizzazione degli incontri padre- figlia come a breve si dirà, fatta salva ogni successiva eventuale modifica in merito al regime di affido.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente attesa la ratio ad essa sottesa ovvero tutelare l'interesse della figlia minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Quanto ai tempi di permanenza con il padre, tenuto conto dell'andamento positivo degli incontri padre-figlia (cfr. relazione del 29.09.2025) e delle richieste delle parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì) dalle 17:00 alle 19:00, salvo diversi accordi tra le parti, nonché alternativamente il sabato o la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Il padre provvederà a prenderla e a riportarla all'orario stabilito presso l'abitazione della madre.
Inoltre, potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché, durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo per l'intera giornata senza pernotto. Durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, anche per l'intera giornata, previo accordo con la madre per gli orari, senza pernotto.
Va infine confermato l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 370,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, come peraltro richiesto dalle parti. In particolare, in quella sede era emerso che la ricorrente era disoccupata mentre il resistente era dipendente presso Mondo
Convenienza (cfr. verbale del 07.03.2023).
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 07.04.2000, e , nato a [...] il [...], ex art. 151, I Controparte_1 comma, c.c.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 14, parte II, serie A, anno
2018);
3) conferma l'affido esclusivo della minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario;
5) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 370,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo Per_1 bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8875 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. PETRELLA CLAUDIO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. MIRAGLIA ANTONIO ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza;
il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18.11.2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Mondragone (CE) in data 6.06.2008 dal quale era nata la figlia
(il 13.08.2018). Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa di Per_1 insanabili conflitti e che, pertanto, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
1 Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di €
370,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta del 23.03.2023 si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alle richieste formulate da controparte, ma rappresentava che la stessa gli impediva di trascorrere del tempo con la minore. Pertanto, concludeva per la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la regolamentazione dei tempi di permanenza con sé,
l'obbligo a proprio carico di versare a titolo di mantenimento in favore della figlia la somma mensile di € 300,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 7.03.2023, sentite le parti, il Presidente autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, disponeva l'affido super esclusivo della minore alla madre attesa la condanna per maltrattamenti del resistente e le minacce perpetrate verso la ricorrente nonché i problemi di salute della minore, assegnava la casa familiare alla ricorrente, regolamentava gli incontri protetti padre-figlia, fissava in € 370,00 il contributo al mantenimento per la figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare (cfr. ordinanza del 24.03.2023).
All'udienza del 27.02.2024 parte ricorrente riferiva che parte resistente si era recato alle 02:00 di notte a casa sua per dare un bacio alla figlia che aveva sognato morta, circostanza non contestata dal padre e, pertanto, veniva sospeso ogni contatto tra il padre e la minore (telefonate, videochiamate, messaggi), salvo gli incontri protetti, nonché disposto un supporto psicologico per la minore.
All'udienza del 31.03.2025, attesi i riscontri positivi dei Servizi Sociali di Mondragone, il giudice liberalizzava parzialmente gli incontri padre figlia.
All'udienza del 17.10.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva la conferma delle statuizioni rese in sede di ordinanza presidenziale, salvo in merito ai tempi di permanenza padre-figlia da liberalizzare e il difensore di parte resistente condivideva le richieste di controparte, il giudice rimetteva quindi la causa in decisione senza termini.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
2 Va confermato allo stato l'affido super esclusivo della minore lla madre con collocamento Per_1 presso la stessa, come richiesto dalla ricorrente e non contestato dal resistente all'udienza del
17.10.2025, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi giustificativi di una modifica.
Invero, con ordinanza presidenziale del 24.03.2023, era stato disposto l'affido super esclusivo in ragione della situazione penale del resistente e dei problemi di salute della minore tali da giustificare frequenti visite mediche. Ciò posto, pur essendo migliorati i rapporti padre-figlia nelle more del giudizio, così come attestato dai S.S. competenti, non risultano venuti meno i presupposti per la deroga al regime di affido condiviso ma al più per la liberalizzazione degli incontri padre- figlia come a breve si dirà, fatta salva ogni successiva eventuale modifica in merito al regime di affido.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente attesa la ratio ad essa sottesa ovvero tutelare l'interesse della figlia minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Quanto ai tempi di permanenza con il padre, tenuto conto dell'andamento positivo degli incontri padre-figlia (cfr. relazione del 29.09.2025) e delle richieste delle parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì) dalle 17:00 alle 19:00, salvo diversi accordi tra le parti, nonché alternativamente il sabato o la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Il padre provvederà a prenderla e a riportarla all'orario stabilito presso l'abitazione della madre.
Inoltre, potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché, durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo per l'intera giornata senza pernotto. Durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, anche per l'intera giornata, previo accordo con la madre per gli orari, senza pernotto.
Va infine confermato l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 370,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, come peraltro richiesto dalle parti. In particolare, in quella sede era emerso che la ricorrente era disoccupata mentre il resistente era dipendente presso Mondo
Convenienza (cfr. verbale del 07.03.2023).
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 07.04.2000, e , nato a [...] il [...], ex art. 151, I Controparte_1 comma, c.c.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 14, parte II, serie A, anno
2018);
3) conferma l'affido esclusivo della minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario;
5) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 370,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo Per_1 bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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