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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1223/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Ruggiero
Chiarazzo, presso il cui studio in Barletta, alla via Milano n. 139, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv.
Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via
Guido Rossa n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, nel termine di 30 giorni dall'udienza del 19.03.2025 trattata con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 20.02.2023 e notificato il 29.03.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2022 00075971 73 000, notificato in data 11.01.2023, dell'importo di € 36.659,79 a titolo di contributi per gestione aziende con lavoratori dipendenti dal 12/2007 al 4/2021.
A sostegno del ricorso ha dedotto che l'avviso è illegittimo, in quanto i contributi dovuti sono stati pagati come da modelli F24 prodotti, tant'è che in data
12.01.2023 è tata presentata richiesta di sgravio dell'avviso impugnato;
inoltre, ha dedotto l'illegittimità dell'avviso impugnato perché con esso l' oltre a chiedere il CP_1 pagamento di contributi corrisposti ha chiesto anche il pagamento di sanzioni per evasione di contributi in realtà regolarmente versati.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'illegittimità dell'avviso impugnato e ne dichiari la nullità o comunque lo annulli;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' e la costituitisi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, il CP_1 CP_2 difetto di legittimazione passiva di Nel merito hanno eccepito che il CP_1 ricorrente è debitore dell'importo residuo di € 1.031,08, relativi a sanzioni dovute perché alcuni pagamenti effettuati dal ricorrente medesimo sono tardivi. In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione, o comunque la condanna dell'opponente al pagamento di € 1.031,08, con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'opposizione è tempestiva: l'avviso di addebito, infatti, è stato notificato l'11.01.2023 e il ricorso è stato depositato il
20.02.2023 nel termine di quaranta giorni.
2. Ancora in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essendo l'atto impugnato stato emesso e notificato dall' , che è Controparte_1 CP_1 anche l'ente creditore e non trattandosi di crediti affidati alla gestione della società di cartolarizzazione.
3. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
2 In primo luogo, deve osservarsi che, a seguito della notifica del ricorso, l' ha CP_1 provveduto a rideterminare il credito preteso con l'avviso di addebito impugnato, fino a ridurlo all'importo di € 239,42.
Più specificamente, deve osservarsi che:
- dall'esame della memoria difensiva dell' risulta che l'importo CP_1 originariamente preteso nei confronti del ricorrente con l'avviso di addebito impugnato (€ 36.659,79) era stato inizialmente ridotto dall'Istituto ad €
1.031,08 (cfr. memoria difensiva ), importo richiesto a titolo di sanzioni CP_1 per pagamento tardivo dei contributi pretesi;
- successivamente tale importo era ulteriormente rideterminato dapprima in
€ 395,83 (cfr. invito a regolarizzare la posizione contributiva del 21.02.2024 allegato alle note di parte ricorrente del 2.10.2024), somma corrisposta dal ricorrente in adesione all'invito a regolarizzare e, infine, ad € 239,42 (cfr. note di trattazione scritta dell' del 27.09.2024), somma anch'essa CP_1 corrisposta dal ricorrente come da quietanza di pagamento allegata alle note di trattazione scritta del 7.01.2025 depositate da parte ricorrente.
Ne consegue, quindi, che risulta integralmente corrisposto l'importo di cui all'avviso di addebito impugnato e ciò sia in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito (cfr. riepilogo dei pagamenti a modello di F24 estratto dal cassetto previdenziale sub all. 3 della produzione di parte ricorrente), sia in CP_1 data successiva, conseguente quindi alla rideterminazione effettuata dall' CP_1 dell'importo dovuto dal ricorrente, peraltro solo a titolo di sanzioni per parziale tardivo pagamento di quanto dovuto;
ciò trova conferma nella schermata dello Parte stato attuale dell' impugnato depositata dall' il 18.03.2025. CP_1
Al contempo va osservato che non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché, come chiarito dall' , in attuazione del CP_1 provvedimento emesso da questo giudice il 15.01.2025, con il quale si chiedevano chiarimenti all'Istituto sull'eventuale emissione di provvedimento di sgravio, “(…) occorre precisare che, essendo ormai l'avviso di addebito oggetto del contendere in Cont gestione all' ed avendo il contribuente correttamente pagato il residuo con CP_3 alla suddetta, non è possibile per l'Istituto emettere provvedimento formale di sgravio. Si allega comunque videata della procedura da cui si desume per l'AVA n.
31420220007597173000 un residuo pari a € 0”.
3 Pertanto, l'avviso di addebito impugnato va annullato risultando, per un verso, inferiore l'importo dovuto rispetto a quello inizialmente preteso con esso e, per altro verso, corrisposto l'importo residuo dovuto nel corso del giudizio.
4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, deve osservarsi, in primo luogo che, a fronte dell'importo di € 36.659,79 preteso con l'avviso di addebito impugnato, è risultato in realtà sussistere un credito notevolmente inferiore allo stesso, peraltro dovuto esclusivamente a titolo di sanzioni per ritardato pagamento di alcuni dei contributi pretesi, avendo il ricorrente documentato il pagamento di questi ultimi (cfr. elenco dei pagamenti dei DM10 mediante F24 come risultante dal cassetto previdenziale 3 CP_5 della produzione di parte ricorrente e successivi pagamenti intervenuti nel corso del giudizio.
Ciò trova conferma nelle stesse difese dell' , che, come innanzi CP_1 osservato, hanno rideterminato il credito residuo dovuto dal ricorrente dapprima in € 1.031,08, poi in € 395,83 e poi in € 239,42, somme corrisposte dal ricorrente.
Il comportamento tenuto da quest'ultimo anche durante la pendenza del processo risulta conforme ai doveri di correttezza e buona fede ed è certamente espressione di una volontà di adempiere e di non sottrarsi all'obbligo di pagamento del residuo importo preteso dall' . CP_1
In considerazione del fatto che in realtà il credito è stato riconosciuto per un credito notevolmente inferiore a quello azionato con l'avviso di addebito impugnato ed è stato integralmente corrisposto durante il giudizio, tenuto conto altresì, della particolarità della fattispecie, e del comportamento sostanzialmente inerte dell' a fronte dell'istanza di sgravio proposta già prima del giudizio, e CP_1 dovendosi, al contempo, rispettare i limiti affermati dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la decisione n. 32061/2011 in tema di compensazione, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
4 consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.”, - il che esclude la possibilità di porre le spese sia pure in parte a carico del resistente, risultato comunque vittorioso sia pure per un credito estremamente ridotto seppure estinto nel corso del giudizio -, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1223/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
3. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 9.04.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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