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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11602/2024 RG, introdotta da
ROMA (RM), 18/09/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SCATENA DANIELA;
(BARI (BA), 16/08/1982), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SCATENA DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/07/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Roma alla Via del Forte Tiburtino 160, di
proprietà esclusiva del Sig. rimarrà a costui assegnata;
Controparte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto,
provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
4. La Sig.ra si impegna ad asportare tutti i beni personali Parte_1
ancora rimasti nella casa coniugale entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
5. I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo si dichiarano
pienamente soddisfatti e di non avere altre reciproche pretese per qualsiasi
titolo, ragione o causale.
6. I coniugi dichiarano che gli effetti dell' accordo decorreranno dalla data
della sua sottoscrizione (1 agosto 2024).
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11602/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 18/09/1981) e (BARI (BA), Controparte_1
16/08/1982) relativamente al matrimonio contratto in Modugno in data
26/07/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Modugno al n. 57, Parte II, Serie A, Anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11602/2024 RG, introdotta da
ROMA (RM), 18/09/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SCATENA DANIELA;
(BARI (BA), 16/08/1982), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SCATENA DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/07/2014 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Roma alla Via del Forte Tiburtino 160, di
proprietà esclusiva del Sig. rimarrà a costui assegnata;
Controparte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto,
provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
4. La Sig.ra si impegna ad asportare tutti i beni personali Parte_1
ancora rimasti nella casa coniugale entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
5. I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo si dichiarano
pienamente soddisfatti e di non avere altre reciproche pretese per qualsiasi
titolo, ragione o causale.
6. I coniugi dichiarano che gli effetti dell' accordo decorreranno dalla data
della sua sottoscrizione (1 agosto 2024).
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11602/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 18/09/1981) e (BARI (BA), Controparte_1
16/08/1982) relativamente al matrimonio contratto in Modugno in data
26/07/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Modugno al n. 57, Parte II, Serie A, Anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi