Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa
Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 163 del R.G. dell'anno 2013,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
tra Parte 1 con sede legale in Nocera Inferiore alla via Garibaldi n. 40 (p.i. P.IVA 1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig.ra rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Contaldo e Carmine NunziataParte 2
giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
- opponente-
e Controparte 1 con sede in Casali di Roccapiemonte alla via S.
Pasquale, 24, in persona dell'Amministratore Unico, sig. CP 2
, (p.i.
P.IVA 2 ) rappresentata e difesa dagli avv.ti De Prisco Francesco e Vicidomini
Daniela giusta mandato ed elezione di domicilio in atti;
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 ha propostoCon atto di citazione regolarmente notificato la società
opposizione con contestuale domanda riconvenzionale avverso il decreto ingiuntivo n.
164/12, reso dall'intestato Tribunale in favore della CP 1 con il quale veniva ingiunto il pagamento della restante somma di € 11.205,00 (oltre interessi e spese della procedura) a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori attinenti alla realizzazione di una struttura di ferro come da contratto di appalto del 26.04.2010 per un totale di euro 27.
405,00.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito in primis la nullità della notifica del monitorio opposto per mancato rispetto dei termini perentori di 60 giorni, nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria per aver realizzato una struttura non conforme ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune e di conseguenza spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la risoluzione per grave inadempimento del contratto sottoscritto, la restituzione degli acconti versati, il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Si è costituita in giudizio la società opposta, eccependo l'infondatezza dell'avverso dedotto.
Instaurato il contraddittorio sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. All'esito, è stata ammessa ed espletata prova testi e ctu al fine di accertare e verificare le opere eseguite dall'opposta rispetto al contratto di appalto e alla rispondenza delle stesse ai titoli edilizi in possesso dell'opponente.
Acquisito l'elaborato peritale, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 luglio 2024, la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Solo parte opposta provvedeva a depositare la comparsa conclusionale.
* Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Priva di pregio è la nullità del monitorio opposto per essere lo stesso stato notificato oltre il termine perentorio dei 60 giorni in quanto l'opposto ha rappresentato e comprovato al
Giudice del monitorio il giustificato motivo per cui non ha potuto notificare nei termini il decreto ingiuntivo ottenendo, ex art. 153 2° comma cpc, una nuova decorrenza del termine per effettuare la notifica. Sulla base di quanto precede la preliminare eccezione va rigettata.
Nel merito giova evidenziare, preliminarmente, che non è oggetto di contestazione la sussistenza del contratto d'appalto bensì l'esecuzione dei lavori non conformi al progetto e ai grafici di cui ai titoli abilitativi concessi dal comune all' opponente.
L'istruttoria del giudizio ha invece provato che nessuna difformità rilevante si è verificato rispetto al contratto di appalto sottoscritto tra le parti, ha accertato la realizzazione dell'opera in conformità agli elaborati progettuali e che le direttive per la posa in opera della struttura in ferro agli operai della società opposta sono state impartite dalla stessa società opponente.
Essenziale ai fini del decidere sono, comunque, le risultanze della espletata CTU, della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare. Ebbene, l'elaborato peritale, in risposta ai quesiti posti ha escluso l'esistenza di difformità tra quanto realizzato rispetto agli elaborati progettuali depositati presso il Genio Civile di Salerno specificando che “il disegno allegato dalla CP_1 agli atti di causa firmato dall'ing. Persona 1 è la copia fedele dell'elaborato progettuale nr. 6 (Particolare esecutivo interventi, carpenteria copertura in carpenteria metallica, tabella pilastri, travi principali e secondarie) depositato al Genio Civile di Salerno con prot. nr.
252389101690 del 22.03.2010". Ha inoltre ritenuto che “le difformità riscontrate rispetto al
Permesso di Costruire......non siano rilevanti ai fini di causa...". Ha infine evidenziato che "dai sopralluoghi effettuati...le modalità costruttive dell'opera sono risultate conformi a quelle rappresentate nel
"disegno contrattuale". In tal senso depongono inoltre numerosi elementi: in primo luogo il fatto che l'entità delle opere realizzate rende davvero arduo ritenere che tali lavorazioni siano stato frutto di una scelta unilaterale ed arbitraria dell'appaltatrice e che, nel contempo, la committente non ne fosse al corrente o che non si sia diligentemente avveduta della realizzazione delle stesse, per così dire, in corso d'opera; in secondo luogo la ricezione dell'opera senza contestazioni di sorta sino alla richiesta di cui al monitorio opposto.
Di conseguenza, sussiste il diritto dell'opposta ad ottenere il residuo pagamento di quanto dovuto, per come quantificato nel decreto ingiuntivo impugnato.
Tanto rappresentato, bisogna ora soffermarsi sulla spiegata domanda riconvenzionale ed in particolare sulla richiesta di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, dovuto al mancato rispetto della struttura realizzata della normativa edilizia e come tale suscettibile di opere di demolizione. Giova in proposito ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).Ancora una volta, rispetto alla fondatezza di tale rilievo, dirimenti sono le risultanze dell'elaborato peritale da cui è emerso che eventuali difformità rilevate non sono comunque rilevanti al fine della contestata abusività tant'è che ha concluso in merito:"...le difformità riscontrate tra l'opera ed i disegni di cui al contratto ed al progetto assentito non sono tali da comportarne l'abbattimento"..... Demolizione, però, certamente non motivata dalle difformità riscontrate tra l'opera e quanto assentito, ma invece ritenuta necessaria a causa dell'inefficacia del permesso di costruire originario del 2009".Quanto infine alla domanda di risarcimento per danni subiti e subendi, del pari proposta dalla opponente, la stessa non potrà trovare accoglimento in quanto non è stata dimostrata l'effettiva lesione di un diritto fondamentale ed a monte non risulta provata la illegittimità della condotta addebitata alla er i fatti dedotti ed oggetto di CP 1
un procedimento penale di cui non sono stati resi noti gli esiti.
Sulla base di quanto precede, l'opposizione va pertanto rigettata, in uno alla proposta domanda riconvenzionale in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo n.
164/12.
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, valori medi ma tenuto altresì conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così
definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il DI n. 164/12 che deve intendersi definitivamente esecutivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
3) Condanna la società opponente, Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della CP 1 quantificate in euro
5.077,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti per dichiarato anticipo;
4) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento del 9.02.2017, definitivamente a carico dell'opponente società.
Così deciso in Nocera Inferiore il 5.03.2024.
IL G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare