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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 352 e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
r.g. 14207/2023 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNITALO PAPA (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Beatrice Matteini sito in Firenze, Viale Righi, n. 65;
APPELLANTE
e
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Sandra CP_1 C.F._3
Checchi (cod. fisc. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._4 in in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 134/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, in via preliminare e pregiudiziale,
1) ACCERTARE E DICHIARARE la legittimazione attiva del Sig. , in virtù Parte_1 dell'atto di cessione di contratto e di credito stipulato tra quest'ultimo ed il dante causa, Sig.
, nella sua qualità, in data 28.05.2019, in ordine al presente giudizio;
Persona_1
Nel merito:
2) ACCOGLIERE in toto, con qualsiasi motivazione, l'appello proposto con il presente atto dal
Sig. avverso la Sentenza n. 134/2023, nel giudizio R.G. n. 391/2020, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Empoli, nella persona del Sig. Giudice Dott. Maria Dora Laneve, il 23.05.2023, depositata in Cancelleria il giorno 30.05.2023; conseguentemente
1 3) RIGETTARE in toto, con qualsiasi motivazione, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, l'opposizione avversaria, per tutti i motivi in narrativa e di cui agli atti difensivi depositati nel corso del presente giudizio;
per l'effetto,
4) CONFERMARE in toto il Decreto ingiuntivo n. 884/2019, R.G. n. 1747/19, in forza del quale il Sig. Giudice di Pace di Empoli ingiungeva alla Sig.ra il pagamento, in favore CP_1 del Sig. della somma complessiva di €. 1.647,00.#, oltre interessi legali Parte_1 dalla messa in mora, spese e competenze professionali della procedura;
ed infine,
5) CONDANNARE la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. , CP_1 Parte_1 della complessiva somma di €. 2.617,97#, oltre interessi legali e spese successive. Con vittoria di spese e competenze di causa, di entrambi i giudizi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: l'Ill.mo Giudice adito voglia respingere integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Empoli ed, in ogni caso, in accoglimento delle difese spiegate, voglia comunque dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere integralmente le pretese avversarie, ovvero, in via denegata e subordinata, ridurle in considerazione delle eccezioni proposte. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge e condanna dell'appellante ex art. 96 cpc. In via istruttoria, ci si oppone alla ammissione della produzione documentale e delle richieste istruttorie formulate nei termini di cui sopra, insistendo, in denegata ipotesi, per l'ammissione dei capitoli a prova contraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto CP_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 884/2019 emesso dal Giudice di Pace di Empoli in data
21.11.2019, con il quale le è stato intimato il pagamento, a favore di Parte_1 della somma di € 1.647,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e deducendo a sostegno della pretesa azionata:
- di aver effettuato, nel marzo 2015, una seduta di prova del trattamento antifumo proposto dalla di per il quale aveva pagato la somma richiesta Parte_2 Persona_1 di € 122,00, e di aver sottoscritto, in quella sede, un preventivo attinente al numero di sedute ritenute congrue per raggiungere il risultato previsto, ma che all'incontro fissato per dare inizio al trattamento dichiarava di non essere più interessata alla prosecuzione del rapporto;
2 - che nel luglio 2018 le era stato notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace
di Lucca e che, all'esito del giudizio di opposizione che aveva proposto, veniva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata l'incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria adita per essere competente il Giudice di Pace di Empoli, dopo di che il procedimento non veniva riassunto dinanzi al Giudice indicato come competente;
- che nel giugno 2019 le veniva comunicata da la cessione del contratto e Parte_2
del credito in favore di e di aver risposto dando atto della propria Parte_1
opposizione;
- che tale cessione era lesiva dei propri diritti di consumatrice;
- di non aver fruito del servizio di cui le era stato chiesto il pagamento, avendo preso parte soltanto ad una seduta di prova;
- il carattere abusivo della clausola del contratto secondo cui all'esecuzione della prima seduta conseguiva l'obbligo di pagare il pacchetto per intero, in difetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. e, in ogni caso, la sua vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo;
- di essere titolare, in forza della Sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 508/2019, di un credito nei confronti di quale titolare della pari ad € Persona_1 Parte_2
951,47.
Alla prima udienza, tenutasi il 08.09.2020, il Giudice di Pace ha dato atto dell'irritualità della costituzione di parte opposta, avvenuta in tale sede tramite deposito, da parte di Avvocato delegato, di fotocopia della comparsa di costituzione priva di firma in originale sia in calce che sul mandato e, previa revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale ultima udienza, l'opposto si è costituito, contestando la Parte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del DI, allegando:
- di essere legittimato ad agire nei confronti della debitrice opponente in forza della cessione del contratto e del credito avvenuta in data 28.05.2019, comunicata alla controparte in data
17.06.2019;
- che, a fronte del contratto sottoscritto in data 05.03.2015, avente per oggetto una prestazione di servizi riguardante un trattamento per decondizionamento da fumo – “pacchetto benessere antifumo” – l'opponente aveva versato solamente la minor somma di € 122,00 a fronte del corrispettivo dovuto di € 1.769,00;
3 - che l'art. 4 delle condizioni generali del servizio escludeva l'esercizio del diritto di recesso dopo il primo trattamento completo di circa 1 ora, anche in caso di rinuncia alle sedute successive e che tale clausola era stata specificatamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 e
1342 c.c.;
- che l'opponente aveva effettuato non solo una prima seduta in data 06.03.2015, ma anche una seconda in data 12.03.2015, sottoscrivendo entrambe le volte la scheda personale ove veniva dato atto della rinuncia al diritto di ripensamento fin dal primo trattamento;
- che, con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata, il credito vantato da controparte era riferibile alle spese legali inerenti al giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di
Lucca con la e non era opponibile nei suoi Parte_3
confronti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Empoli, con sentenza n. 134/2023, ha accertato la carenza di legittimazione attiva dell'opposta in virtù dell'illegittima cessione del credito effettuata dalla in favore di Parte_3 Parte_1 avvenuta in contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo e, nel merito, la mancanza di prove circa l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto e, per tali motivi, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
interposto appello chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata e, in riforma della stessa, l'accertamento della propria legittimazione attiva in virtù dell'avvenuta cessione del credito e la conferma del decreto ingiuntivo n.
884/2019, deducendo quale motivo di gravame la violazione di norme sul procedimento per avere il Giudice di primo grado:
- erroneamente ritenuto la propria costituzione in giudizio irrituale, con ciò non tenendo conto del principio di libertà delle forme nella costituzione in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 319 c.p.c. e del fatto che la mancata tempestiva costituzione alla prima udienza era dovuta a causa di forza maggiore stante l'emergenza sanitaria da Covid-19 all'epoca in corso, che non aveva permesso la ricezione da parte dell'avvocato domiciliatario del plico contenente l'originale della comparsa di costituzione e per il quale era stato richiesto un rinvio dell'udienza;
4 - omesso di motivare adeguatamente la sentenza sia in punto di asserita carenza di legittimazione attiva che di vessatorietà delle clausole contrattuali, essendosi limitato a constatare la mancanza di prove poste a fondamento della pretesa creditoria.
Costituitasi regolarmente nel secondo grado di giudizio, ha contestato le deduzioni CP_1
ed eccezioni avversarie, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Empoli, con vittoria di spese.
Più precisamente, secondo l'appellata, nessuna violazione era stata commessa quanto alla declaratoria di inammissibilità della produzione documentale e delle richieste istruttorie avanzate dall'opposta per non essersi l'opposto ritualmente costituito alla prima udienza, alla quale si era limitato a depositare una fotocopia della comparsa di costituzione e del mandato, priva di firma in originale. Correttamente quindi, il giudice di primo grado, accogliendo la propria richiesta di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, aveva a tal fine rinviato la causa all'udienza del 1.12.2020, ove si era costituito regolarmente l'odierno appellante, con conseguente tardività della produzione documentale effettuata solo con la memoria conclusionale. Quanto all'asserita assenza di motivazione in punto di carenza di legittimazione attiva, l'appellata ha evidenziato che il Giudice di Pace aveva accolto l'eccezione avanzata ritenendo la cessione del credito avvenuta tra il cedente Parte_3
e l'appellante, in contrasto con la normativa posta a tutela del consumatore. Nel merito, ha richiamato le eccezioni di difetto di prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto ad opera della controparte e di vessatorietà, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento dell'intero pacchetto in seguito all'esecuzione di una sola seduta.
Rigettata, con ordinanza del 15.05.2024, l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito della quale ha riservato il deposito della presente sentenza nei trenta giorni successivi, a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
L'appello è infondato e va rigettato, con conferma della Sentenza di primo grado, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
5 1. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la parte della sentenza impugnata in cui, in motivazione, viene dato atto che: “Parte opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione si è costituita il giorno 8.9.2020 in modo irrituale, depositando una fotocopia di una comparsa, non sottoscritta in originale, priva di mandato del pari in originale, senza fascicolo e documenti. Invero se davanti al giudice di Pace vi è libertà di forme ma è altrettanto vero che nel caso di specie in assenza di una comparsa rituale, e soprattutto di un rituale mandato alle liti, l'opposto risulta pertanto regolarmente costituito solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. (…) Qualsiasi produzione versata in atti da parte opposta, in questa fase, come detto della prima udienza, non essendo la stessa formalmente costituita non potrà essere presa in considerazione”, rilevandone la contrarietà al principio della libertà delle forme nel giudizio avanti il Giudice di Pace e dando atto che la costituzione era avvenuta nel corso dell'emergenza pandemica, che aveva precluso la tempestiva consegna al Legale domiciliatario di comparsa di costituzione in originale e documenti.
Tanto premesso, occorre osservare che, seppur nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire in cancelleria o in sede di udienza con la massima libertà di forme, è anche vero che tale libertà non fa venir meno le preclusioni che l'art. 320 c.p.c. ricollega alla prima udienza, ossia la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie, in virtù del fine di concentrazione e semplificazione della trattazione delle cause che anima tale tipologia di giudizio. Difatti, a mente del terzo comma di tale disposizione, ratione temporis vigente: “Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”, con l'unica eccezione di cui al quarto comma, che prevede la possibilità per il giudice di rinviare ad altra udienza quando ciò si renda necessario in ragione delle attività svolte dalle parti in prima udienza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il Giudice di Pace non può rinviare ad una udienza successiva alla prima al fine di permettere la produzione di documentazione che non è avvenuta tempestivamente con l'atto introduttivo: “A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane
6 definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011; Sez. 3 - , Ordinanza n.
19359 del 03/08/2017).
Ebbene, nel caso di specie, risulta dal verbale di prima udienza tenutasi in data 08.09.2020 (doc.
B di parte appellata), che l'opposto ha chiesto un rinvio della prima udienza ai sensi dell'art. 320 c.p.c. per poter formalizzare la propria costituzione tramite deposito dell'originale della comparsa nonché del fascicolo di parte e che all'esito, il Giudice, su istanza dell'opponente, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione del differimento, revocava la provvisoria esecuzione del D.I. e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come precisato anche nella motivazione della Sentenza, alla prima udienza, alla quale si limitava all'irrituale deposito di copia non sottoscritta della comparsa di costituzione e risposta,
l'opposto ometteva la produzione di qualsiasi documento. Pertanto, la produzione avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni, secondo quanto correttamente rilevato dal Giudice di
Pace, deve considerarsi tardiva e inammissibile, in quanto non avvenuta entro il termine perentorio della prima udienza.
Nè può trovare accoglimento la ricostruzione operata da parte appellante in merito alla sussistenza di cause di forza maggiore relative alle restrizioni vigenti durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, che non avrebbero permesso la ricezione del fascicolo di parte inviato all'avvocato delegato a presenziare alla prima udienza.
Invero, per un verso, dai documenti in atti, risulta che l'atto di opposizione era stato regolarmente notificato in data 28.01.2020 (doc. A – appellata) e la prima udienza si è tenuta in data 08.09.2020.
Di conseguenza, anche tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 – prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) – non vi è dubbio che l'odierno appellante abbia potuto fruire dei termini per comparire di novanta giorni di cui all'art. 163 bis cpc, ridotti della metà a norma dell'art. 318 cpc.
D'altra parte, priva di pregio è l'affermazione della Difesa dell'appellante circa l'esito negativo della spedizione al Legale domiciliatario del plico contenente la comparsa di costituzione e
7 risposta in originale e i documenti ad essa allegati nel periodo del lockdown, in cui era preclusa pressochè la totalità degli spostamenti per la necessità di arginare la diffusione della pandemia da Covid 19: invero è noto che le misure maggiormente restrittive hanno riguardato il lasso temporale compreso tra il 9 marzo ed il 5 maggio 2020, di talchè prima e dopo tale periodo e sino alla data dell'udienza dell'8.9.2020, l'appellante ben avrebbe potuto adoperarsi al fine della tempestiva e regolare costituzione in giudizio.
Per altro verso, nessuna istanza di rimessione in termini è stata ritualmente avanzata dinanzi al
Giudice di Pace a norma dell'art. 153 cpc, posto che la Procuratrice comparsa all'udienza dell'8.9.2020 per l'opposto si è limitata a chiedere un breve termine per il deposito di comparsa e documenti, senza argomentare in alcun modo la propria richiesta per via dell'impossibilità di ricevere il plico che li conteneva in ragione di restrizioni dovute all'emergenza pandemica (doc.
B dell'appellata), con la conseguenza che correttamente il rinvio non è stato accordato dal
Giudice di prime cure.
Per tutto quanto esposto, il motivo d'appello è quindi infondato.
2. Con il secondo ed il terzo motivo di appello viene censurata, in quanto carente di motivazione ed erronea, la parte della sentenza recante l'accertamento del difetto in capo all'odierno appellante della legittimazione ad esigere il pagamento del corrispettivo per la duplice ragione che la cessione del credito a proprio favore sarebbe avvenuta in contrasto con la normativa consumeristica che preclude al professionista di sostituire se stesso con altri nel rapporto con la persona fisica avente qualità di consumatore e che, in ogni caso, sarebbe pacifica la mancata fruizione del servizio da parte dell'appellata.
I motivi in tal modo riepilogati sono privi di fondamento.
E' infatti dirimente in questa sede la constatazione per cui l'opponente in primo grado (odierna appellata) ha eccepito nel Giudizio avanti al Giudice di Pace di aver fruito esclusivamente di una seduta di prova e di averne pagato il corrispettivo pari a € 122,00, presentandosi all'appuntamento fissato per intraprendere il percorso di quattro sedute al solo fine di dichiarare di non essere interessata al trattamento.
Detta ricostruzione ha costituito oggetto di contestazione da parte dell'opposto, il quale ha premesso di essere titolare del diritto al pagamento azionato in monitorio per effetto di cessione del contratto e, comunque, di cessione del credito a suo favore da parte dell'originario contraente e ha dedotto che l'opponente si sarebbe Parte_3 Persona_1
sottoposta a due delle quattro sedute di cui si componeva il percorso, effettuate le quali, in base
8 al contratto tra le parti, il recesso avrebbe comunque comportato il pagamento del corrispettivo per l'intero trattamento.
Ricostruite le posizioni delle parti, si osserva che la domanda azionata in monitorio e fatta valere
Par nel giudizio di opposizione a di primo grado e nel presente di appello - di condanna dell'opponente al pagamento di importi a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi - rende necessario il richiamo ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n.
13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n.
9351).
Ebbene, a fronte dell'eccezione dell'opponente di aver fruito solo di una sessione di prova,
l'opposto non ha tempestivamente provato quanto sostenuto, ovvero che l'opponente avrebbe preso parte non ad una prova ma quantomeno alla prima delle quattro sedute di cui si componeva il trattamento, restando in tal modo obbligata al pagamento del corrispettivo, stante la previsione del contratto tra le parti originarie, secondo cui il recesso esercitato dopo la prima sessione avrebbe comportato il versamento del prezzo dell'intero pacchetto.
Invero, come sopra osservato, il deposito dei documenti di parte opposta (oltre che della comparsa di costituzione e risposta e del mandato alle liti recanti le sottoscrizioni dell'opposto e del suo Legale) è avvenuto dopo la prima udienza e una volta che era stata fissata quella di precisazione delle conclusioni, ovvero allorquando i termini di decadenza per le produzioni e l'articolazione di istanze istruttorie erano ampiamente decorsi.
Ne consegue che il Giudice di Pace non poteva (e parimenti non può farlo questo Giudice) porre alla base della propria decisione i documenti tardivamente depositati dall'opposto e, tra questi, il fascicolo del procedimento monitorio, comprensivo del contratto tra le parti, e la copia della scheda personale della IG dalla stessa sottoscritta, quest'ultima non depositata CP_1
neppure quale allegato al ricorso monitorio, da cui si evincerebbe che l'appellata aveva preso parte alla prima seduta, ovvero ad una seconda, non potendosi intendere la precedente come
9 sessione di prova (doc. 6 del fascicolo di parte di primo grado, ridepositato nel presente giudizio) e sarebbe perciò tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo.
Ancora, non è agli atti del presente procedimento – e comunque, laddove prodotto in primo grado sarebbe stato anch'esso tardivamente depositato – il documento indicato nell'indice quale n. 5 di parte appellante: “copia del certificato di garanzia in allegato al contratto sottoscritto dalla IG , anch'esso verosimilmente volto a fornire la dimostrazione CP_1
dell'effettuazione della prima delle quattro sedute da parte dell'opponente.
Le considerazioni sin qui svolte hanno portata assorbente e precludono l'accoglimento della domanda di pagamento formulata dall'odierno appellante in primo grado per mancato tempestivo deposito dei documenti idonei a provare il titolo della pretesa creditoria.
E' pertanto del tutto superflua, in questa sede, la disamina di ogni altra questione in ordine alla sussistenza in capo all'appellante del diritto derivante dalla cessione del contratto ovvero del credito (attinente al difetto di titolarità del rapporto e inerente al merito, non inquadrabile in termini di difetto di legittimazione passiva e rilevabile altresì d'ufficio: cfr Cass. Sez. U,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), al carattere abusivo rispetto alla normativa consumeristica delle clausole contenute nel contratto originariamente concluso tra l'appellata ed il professionista, sua controparte e dante causa dell'appellante, ed all'eccezione dell'appellata, di compensazione del credito dell'appellante con il proprio controcredito a titolo di rifusione delle spese di lite relative ad altro contenzioso.
Per quanto osservato, infine, non possono essere accolte le istanze di prova orale dell'appellante, del tutto tardive in quanto non tempestivamente formulate in primo grado.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M.
n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l'attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo ai parametri minimi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'esigua difficoltà delle questioni oggetto di controversia e decisive ai fini della decisione, dell'attività difensiva in concreto svolta, dell'assenza di istruzione orale, della decisione della causa in forma semplificata.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
10 Invero, con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma della disposizione invocata, è sufficiente constatare l'insussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, non ricorrenti in ipotesi – qual è quella in esame - di “mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" (Cassazione civile, sez. un., 27/11/2019, n. 31030).
Con riguardo alla restante fattispecie, dato atto dell'orientamento per cui “La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. Sentenza n. 3830 del 15/02/2021), si osserva che nel caso in esame non è riconducibile all'abuso del diritto l'introduzione della presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
Sussistono, stante il rigetto dell'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza n. 134/2023 del Giudice di Pace di Empoli;
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole in € 1278,00 a titolo di compensi di
Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) RIGETTA la domanda di , di condanna di al CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 cpc;
4) DICHIARA che sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
11 Firenze, 7.4.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 352 e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
r.g. 14207/2023 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNITALO PAPA (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Beatrice Matteini sito in Firenze, Viale Righi, n. 65;
APPELLANTE
e
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Sandra CP_1 C.F._3
Checchi (cod. fisc. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._4 in in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 134/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, in via preliminare e pregiudiziale,
1) ACCERTARE E DICHIARARE la legittimazione attiva del Sig. , in virtù Parte_1 dell'atto di cessione di contratto e di credito stipulato tra quest'ultimo ed il dante causa, Sig.
, nella sua qualità, in data 28.05.2019, in ordine al presente giudizio;
Persona_1
Nel merito:
2) ACCOGLIERE in toto, con qualsiasi motivazione, l'appello proposto con il presente atto dal
Sig. avverso la Sentenza n. 134/2023, nel giudizio R.G. n. 391/2020, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Empoli, nella persona del Sig. Giudice Dott. Maria Dora Laneve, il 23.05.2023, depositata in Cancelleria il giorno 30.05.2023; conseguentemente
1 3) RIGETTARE in toto, con qualsiasi motivazione, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, l'opposizione avversaria, per tutti i motivi in narrativa e di cui agli atti difensivi depositati nel corso del presente giudizio;
per l'effetto,
4) CONFERMARE in toto il Decreto ingiuntivo n. 884/2019, R.G. n. 1747/19, in forza del quale il Sig. Giudice di Pace di Empoli ingiungeva alla Sig.ra il pagamento, in favore CP_1 del Sig. della somma complessiva di €. 1.647,00.#, oltre interessi legali Parte_1 dalla messa in mora, spese e competenze professionali della procedura;
ed infine,
5) CONDANNARE la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. , CP_1 Parte_1 della complessiva somma di €. 2.617,97#, oltre interessi legali e spese successive. Con vittoria di spese e competenze di causa, di entrambi i giudizi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: l'Ill.mo Giudice adito voglia respingere integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Empoli ed, in ogni caso, in accoglimento delle difese spiegate, voglia comunque dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere integralmente le pretese avversarie, ovvero, in via denegata e subordinata, ridurle in considerazione delle eccezioni proposte. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge e condanna dell'appellante ex art. 96 cpc. In via istruttoria, ci si oppone alla ammissione della produzione documentale e delle richieste istruttorie formulate nei termini di cui sopra, insistendo, in denegata ipotesi, per l'ammissione dei capitoli a prova contraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha proposto CP_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 884/2019 emesso dal Giudice di Pace di Empoli in data
21.11.2019, con il quale le è stato intimato il pagamento, a favore di Parte_1 della somma di € 1.647,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e deducendo a sostegno della pretesa azionata:
- di aver effettuato, nel marzo 2015, una seduta di prova del trattamento antifumo proposto dalla di per il quale aveva pagato la somma richiesta Parte_2 Persona_1 di € 122,00, e di aver sottoscritto, in quella sede, un preventivo attinente al numero di sedute ritenute congrue per raggiungere il risultato previsto, ma che all'incontro fissato per dare inizio al trattamento dichiarava di non essere più interessata alla prosecuzione del rapporto;
2 - che nel luglio 2018 le era stato notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace
di Lucca e che, all'esito del giudizio di opposizione che aveva proposto, veniva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata l'incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria adita per essere competente il Giudice di Pace di Empoli, dopo di che il procedimento non veniva riassunto dinanzi al Giudice indicato come competente;
- che nel giugno 2019 le veniva comunicata da la cessione del contratto e Parte_2
del credito in favore di e di aver risposto dando atto della propria Parte_1
opposizione;
- che tale cessione era lesiva dei propri diritti di consumatrice;
- di non aver fruito del servizio di cui le era stato chiesto il pagamento, avendo preso parte soltanto ad una seduta di prova;
- il carattere abusivo della clausola del contratto secondo cui all'esecuzione della prima seduta conseguiva l'obbligo di pagare il pacchetto per intero, in difetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. e, in ogni caso, la sua vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo;
- di essere titolare, in forza della Sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 508/2019, di un credito nei confronti di quale titolare della pari ad € Persona_1 Parte_2
951,47.
Alla prima udienza, tenutasi il 08.09.2020, il Giudice di Pace ha dato atto dell'irritualità della costituzione di parte opposta, avvenuta in tale sede tramite deposito, da parte di Avvocato delegato, di fotocopia della comparsa di costituzione priva di firma in originale sia in calce che sul mandato e, previa revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale ultima udienza, l'opposto si è costituito, contestando la Parte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del DI, allegando:
- di essere legittimato ad agire nei confronti della debitrice opponente in forza della cessione del contratto e del credito avvenuta in data 28.05.2019, comunicata alla controparte in data
17.06.2019;
- che, a fronte del contratto sottoscritto in data 05.03.2015, avente per oggetto una prestazione di servizi riguardante un trattamento per decondizionamento da fumo – “pacchetto benessere antifumo” – l'opponente aveva versato solamente la minor somma di € 122,00 a fronte del corrispettivo dovuto di € 1.769,00;
3 - che l'art. 4 delle condizioni generali del servizio escludeva l'esercizio del diritto di recesso dopo il primo trattamento completo di circa 1 ora, anche in caso di rinuncia alle sedute successive e che tale clausola era stata specificatamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 e
1342 c.c.;
- che l'opponente aveva effettuato non solo una prima seduta in data 06.03.2015, ma anche una seconda in data 12.03.2015, sottoscrivendo entrambe le volte la scheda personale ove veniva dato atto della rinuncia al diritto di ripensamento fin dal primo trattamento;
- che, con riferimento all'eccezione di compensazione sollevata, il credito vantato da controparte era riferibile alle spese legali inerenti al giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di
Lucca con la e non era opponibile nei suoi Parte_3
confronti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Empoli, con sentenza n. 134/2023, ha accertato la carenza di legittimazione attiva dell'opposta in virtù dell'illegittima cessione del credito effettuata dalla in favore di Parte_3 Parte_1 avvenuta in contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo e, nel merito, la mancanza di prove circa l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto e, per tali motivi, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
interposto appello chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata e, in riforma della stessa, l'accertamento della propria legittimazione attiva in virtù dell'avvenuta cessione del credito e la conferma del decreto ingiuntivo n.
884/2019, deducendo quale motivo di gravame la violazione di norme sul procedimento per avere il Giudice di primo grado:
- erroneamente ritenuto la propria costituzione in giudizio irrituale, con ciò non tenendo conto del principio di libertà delle forme nella costituzione in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 319 c.p.c. e del fatto che la mancata tempestiva costituzione alla prima udienza era dovuta a causa di forza maggiore stante l'emergenza sanitaria da Covid-19 all'epoca in corso, che non aveva permesso la ricezione da parte dell'avvocato domiciliatario del plico contenente l'originale della comparsa di costituzione e per il quale era stato richiesto un rinvio dell'udienza;
4 - omesso di motivare adeguatamente la sentenza sia in punto di asserita carenza di legittimazione attiva che di vessatorietà delle clausole contrattuali, essendosi limitato a constatare la mancanza di prove poste a fondamento della pretesa creditoria.
Costituitasi regolarmente nel secondo grado di giudizio, ha contestato le deduzioni CP_1
ed eccezioni avversarie, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Empoli, con vittoria di spese.
Più precisamente, secondo l'appellata, nessuna violazione era stata commessa quanto alla declaratoria di inammissibilità della produzione documentale e delle richieste istruttorie avanzate dall'opposta per non essersi l'opposto ritualmente costituito alla prima udienza, alla quale si era limitato a depositare una fotocopia della comparsa di costituzione e del mandato, priva di firma in originale. Correttamente quindi, il giudice di primo grado, accogliendo la propria richiesta di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, aveva a tal fine rinviato la causa all'udienza del 1.12.2020, ove si era costituito regolarmente l'odierno appellante, con conseguente tardività della produzione documentale effettuata solo con la memoria conclusionale. Quanto all'asserita assenza di motivazione in punto di carenza di legittimazione attiva, l'appellata ha evidenziato che il Giudice di Pace aveva accolto l'eccezione avanzata ritenendo la cessione del credito avvenuta tra il cedente Parte_3
e l'appellante, in contrasto con la normativa posta a tutela del consumatore. Nel merito, ha richiamato le eccezioni di difetto di prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto ad opera della controparte e di vessatorietà, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento dell'intero pacchetto in seguito all'esecuzione di una sola seduta.
Rigettata, con ordinanza del 15.05.2024, l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito della quale ha riservato il deposito della presente sentenza nei trenta giorni successivi, a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
L'appello è infondato e va rigettato, con conferma della Sentenza di primo grado, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
5 1. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la parte della sentenza impugnata in cui, in motivazione, viene dato atto che: “Parte opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione si è costituita il giorno 8.9.2020 in modo irrituale, depositando una fotocopia di una comparsa, non sottoscritta in originale, priva di mandato del pari in originale, senza fascicolo e documenti. Invero se davanti al giudice di Pace vi è libertà di forme ma è altrettanto vero che nel caso di specie in assenza di una comparsa rituale, e soprattutto di un rituale mandato alle liti, l'opposto risulta pertanto regolarmente costituito solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. (…) Qualsiasi produzione versata in atti da parte opposta, in questa fase, come detto della prima udienza, non essendo la stessa formalmente costituita non potrà essere presa in considerazione”, rilevandone la contrarietà al principio della libertà delle forme nel giudizio avanti il Giudice di Pace e dando atto che la costituzione era avvenuta nel corso dell'emergenza pandemica, che aveva precluso la tempestiva consegna al Legale domiciliatario di comparsa di costituzione in originale e documenti.
Tanto premesso, occorre osservare che, seppur nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire in cancelleria o in sede di udienza con la massima libertà di forme, è anche vero che tale libertà non fa venir meno le preclusioni che l'art. 320 c.p.c. ricollega alla prima udienza, ossia la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie, in virtù del fine di concentrazione e semplificazione della trattazione delle cause che anima tale tipologia di giudizio. Difatti, a mente del terzo comma di tale disposizione, ratione temporis vigente: “Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”, con l'unica eccezione di cui al quarto comma, che prevede la possibilità per il giudice di rinviare ad altra udienza quando ciò si renda necessario in ragione delle attività svolte dalle parti in prima udienza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il Giudice di Pace non può rinviare ad una udienza successiva alla prima al fine di permettere la produzione di documentazione che non è avvenuta tempestivamente con l'atto introduttivo: “A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane
6 definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011; Sez. 3 - , Ordinanza n.
19359 del 03/08/2017).
Ebbene, nel caso di specie, risulta dal verbale di prima udienza tenutasi in data 08.09.2020 (doc.
B di parte appellata), che l'opposto ha chiesto un rinvio della prima udienza ai sensi dell'art. 320 c.p.c. per poter formalizzare la propria costituzione tramite deposito dell'originale della comparsa nonché del fascicolo di parte e che all'esito, il Giudice, su istanza dell'opponente, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione del differimento, revocava la provvisoria esecuzione del D.I. e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come precisato anche nella motivazione della Sentenza, alla prima udienza, alla quale si limitava all'irrituale deposito di copia non sottoscritta della comparsa di costituzione e risposta,
l'opposto ometteva la produzione di qualsiasi documento. Pertanto, la produzione avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni, secondo quanto correttamente rilevato dal Giudice di
Pace, deve considerarsi tardiva e inammissibile, in quanto non avvenuta entro il termine perentorio della prima udienza.
Nè può trovare accoglimento la ricostruzione operata da parte appellante in merito alla sussistenza di cause di forza maggiore relative alle restrizioni vigenti durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, che non avrebbero permesso la ricezione del fascicolo di parte inviato all'avvocato delegato a presenziare alla prima udienza.
Invero, per un verso, dai documenti in atti, risulta che l'atto di opposizione era stato regolarmente notificato in data 28.01.2020 (doc. A – appellata) e la prima udienza si è tenuta in data 08.09.2020.
Di conseguenza, anche tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 – prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) – non vi è dubbio che l'odierno appellante abbia potuto fruire dei termini per comparire di novanta giorni di cui all'art. 163 bis cpc, ridotti della metà a norma dell'art. 318 cpc.
D'altra parte, priva di pregio è l'affermazione della Difesa dell'appellante circa l'esito negativo della spedizione al Legale domiciliatario del plico contenente la comparsa di costituzione e
7 risposta in originale e i documenti ad essa allegati nel periodo del lockdown, in cui era preclusa pressochè la totalità degli spostamenti per la necessità di arginare la diffusione della pandemia da Covid 19: invero è noto che le misure maggiormente restrittive hanno riguardato il lasso temporale compreso tra il 9 marzo ed il 5 maggio 2020, di talchè prima e dopo tale periodo e sino alla data dell'udienza dell'8.9.2020, l'appellante ben avrebbe potuto adoperarsi al fine della tempestiva e regolare costituzione in giudizio.
Per altro verso, nessuna istanza di rimessione in termini è stata ritualmente avanzata dinanzi al
Giudice di Pace a norma dell'art. 153 cpc, posto che la Procuratrice comparsa all'udienza dell'8.9.2020 per l'opposto si è limitata a chiedere un breve termine per il deposito di comparsa e documenti, senza argomentare in alcun modo la propria richiesta per via dell'impossibilità di ricevere il plico che li conteneva in ragione di restrizioni dovute all'emergenza pandemica (doc.
B dell'appellata), con la conseguenza che correttamente il rinvio non è stato accordato dal
Giudice di prime cure.
Per tutto quanto esposto, il motivo d'appello è quindi infondato.
2. Con il secondo ed il terzo motivo di appello viene censurata, in quanto carente di motivazione ed erronea, la parte della sentenza recante l'accertamento del difetto in capo all'odierno appellante della legittimazione ad esigere il pagamento del corrispettivo per la duplice ragione che la cessione del credito a proprio favore sarebbe avvenuta in contrasto con la normativa consumeristica che preclude al professionista di sostituire se stesso con altri nel rapporto con la persona fisica avente qualità di consumatore e che, in ogni caso, sarebbe pacifica la mancata fruizione del servizio da parte dell'appellata.
I motivi in tal modo riepilogati sono privi di fondamento.
E' infatti dirimente in questa sede la constatazione per cui l'opponente in primo grado (odierna appellata) ha eccepito nel Giudizio avanti al Giudice di Pace di aver fruito esclusivamente di una seduta di prova e di averne pagato il corrispettivo pari a € 122,00, presentandosi all'appuntamento fissato per intraprendere il percorso di quattro sedute al solo fine di dichiarare di non essere interessata al trattamento.
Detta ricostruzione ha costituito oggetto di contestazione da parte dell'opposto, il quale ha premesso di essere titolare del diritto al pagamento azionato in monitorio per effetto di cessione del contratto e, comunque, di cessione del credito a suo favore da parte dell'originario contraente e ha dedotto che l'opponente si sarebbe Parte_3 Persona_1
sottoposta a due delle quattro sedute di cui si componeva il percorso, effettuate le quali, in base
8 al contratto tra le parti, il recesso avrebbe comunque comportato il pagamento del corrispettivo per l'intero trattamento.
Ricostruite le posizioni delle parti, si osserva che la domanda azionata in monitorio e fatta valere
Par nel giudizio di opposizione a di primo grado e nel presente di appello - di condanna dell'opponente al pagamento di importi a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi - rende necessario il richiamo ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n.
13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n.
9351).
Ebbene, a fronte dell'eccezione dell'opponente di aver fruito solo di una sessione di prova,
l'opposto non ha tempestivamente provato quanto sostenuto, ovvero che l'opponente avrebbe preso parte non ad una prova ma quantomeno alla prima delle quattro sedute di cui si componeva il trattamento, restando in tal modo obbligata al pagamento del corrispettivo, stante la previsione del contratto tra le parti originarie, secondo cui il recesso esercitato dopo la prima sessione avrebbe comportato il versamento del prezzo dell'intero pacchetto.
Invero, come sopra osservato, il deposito dei documenti di parte opposta (oltre che della comparsa di costituzione e risposta e del mandato alle liti recanti le sottoscrizioni dell'opposto e del suo Legale) è avvenuto dopo la prima udienza e una volta che era stata fissata quella di precisazione delle conclusioni, ovvero allorquando i termini di decadenza per le produzioni e l'articolazione di istanze istruttorie erano ampiamente decorsi.
Ne consegue che il Giudice di Pace non poteva (e parimenti non può farlo questo Giudice) porre alla base della propria decisione i documenti tardivamente depositati dall'opposto e, tra questi, il fascicolo del procedimento monitorio, comprensivo del contratto tra le parti, e la copia della scheda personale della IG dalla stessa sottoscritta, quest'ultima non depositata CP_1
neppure quale allegato al ricorso monitorio, da cui si evincerebbe che l'appellata aveva preso parte alla prima seduta, ovvero ad una seconda, non potendosi intendere la precedente come
9 sessione di prova (doc. 6 del fascicolo di parte di primo grado, ridepositato nel presente giudizio) e sarebbe perciò tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo.
Ancora, non è agli atti del presente procedimento – e comunque, laddove prodotto in primo grado sarebbe stato anch'esso tardivamente depositato – il documento indicato nell'indice quale n. 5 di parte appellante: “copia del certificato di garanzia in allegato al contratto sottoscritto dalla IG , anch'esso verosimilmente volto a fornire la dimostrazione CP_1
dell'effettuazione della prima delle quattro sedute da parte dell'opponente.
Le considerazioni sin qui svolte hanno portata assorbente e precludono l'accoglimento della domanda di pagamento formulata dall'odierno appellante in primo grado per mancato tempestivo deposito dei documenti idonei a provare il titolo della pretesa creditoria.
E' pertanto del tutto superflua, in questa sede, la disamina di ogni altra questione in ordine alla sussistenza in capo all'appellante del diritto derivante dalla cessione del contratto ovvero del credito (attinente al difetto di titolarità del rapporto e inerente al merito, non inquadrabile in termini di difetto di legittimazione passiva e rilevabile altresì d'ufficio: cfr Cass. Sez. U,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), al carattere abusivo rispetto alla normativa consumeristica delle clausole contenute nel contratto originariamente concluso tra l'appellata ed il professionista, sua controparte e dante causa dell'appellante, ed all'eccezione dell'appellata, di compensazione del credito dell'appellante con il proprio controcredito a titolo di rifusione delle spese di lite relative ad altro contenzioso.
Per quanto osservato, infine, non possono essere accolte le istanze di prova orale dell'appellante, del tutto tardive in quanto non tempestivamente formulate in primo grado.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M.
n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l'attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo ai parametri minimi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'esigua difficoltà delle questioni oggetto di controversia e decisive ai fini della decisione, dell'attività difensiva in concreto svolta, dell'assenza di istruzione orale, della decisione della causa in forma semplificata.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
10 Invero, con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma della disposizione invocata, è sufficiente constatare l'insussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, non ricorrenti in ipotesi – qual è quella in esame - di “mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" (Cassazione civile, sez. un., 27/11/2019, n. 31030).
Con riguardo alla restante fattispecie, dato atto dell'orientamento per cui “La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. Sentenza n. 3830 del 15/02/2021), si osserva che nel caso in esame non è riconducibile all'abuso del diritto l'introduzione della presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
Sussistono, stante il rigetto dell'appello, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza n. 134/2023 del Giudice di Pace di Empoli;
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole in € 1278,00 a titolo di compensi di
Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) RIGETTA la domanda di , di condanna di al CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 cpc;
4) DICHIARA che sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
11 Firenze, 7.4.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
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