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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2549/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/03/2024
da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. LODOLO SABRINA,
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/02/2002 in Palazzolo Acreide
(SR), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Palazzolo Acreide
(SR) al n. 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2002;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 06/03/2024, i signori e Parte_1 [...]
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione Parte_2
personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 138/2024 del 20/06/2024, depositata in data 25/06/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 23/01/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 138/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 19/06/2024 – Sentenza n. 138 del
20/06/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 20/11/2002), (il Persona_1 Per_2
28/11/2006), entrambi maggiorenni non economicamente indipendenti, e (il Per_3
06/12/2011), minore;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età della figlia , al Tribunale è preclusa Per_2
qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza, nonché
diritto di visita del genitore non collocatario;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palazzolo Acreide il
05/02/2002 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1. dispone che il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_3
genitori e collocato prevalentemente presso la madre che, con lui e con i figli maggiorenni e , continuerà ad abitare nella casa familiare, con tutti i mobili ed arredi Persona_1 Per_2
ivi presenti.
2. Prende atto che l'esercizio della responsabilità sul minore competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità sul figlio competerà
invece, separatamente, al genitore presso il quale lo stesso si troverà in quel periodo.
3. Dà atto che il sig. vedrà e terrà con sé la figlia liberamente quando vorrà, Pt_2 Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
4. Dispone che, ogni sabato, terminate le attività presso l'oratorio in tempo di frequenza scolastica (ovvero alle ore 10:00 in caso di vacanza), la sig.ra (o altra persona Parte_1
da lei autorizzata) accompagnerà il figlio presso l'abitazione del sig. il quale Per_3 Pt_2
lo terrà con sé ogni week end fino alle ore 20:00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà
presso la casa materna avendogli già somministrato la cena e con compiti scolastici conclusi.
Dà atto che il sig. aveva dichiarato di essere al corrente del fatto che la sig.ra Pt_2 Pt_1
nel corso dell'A.S. 2023/2024, sarebbe stata occupata ogni domenica sera nel proprio turno lavorativo e si era impegnato, qualora presso l'abitazione familiare non vi fosse persona idonea ad accudire il minore, a prendersene cura personalmente con le modalità, anche logistiche,
previamente concordate con la madre.
5. Prende atto che i genitori si divideranno equamente i trasporti di da e per le Per_3
rispettive residenze.
6. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali rimarranno suddivise a metà tra i genitori ed i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra loro alternati.
7. Dispone che durante l'estate il figlio minore passerà tre settimane - anche frazionate - di vacanza con ciascun genitore, compatibilmente con le date di pausa scolastica e gli impegni lavorativi. I periodi andranno individuati entro il 31 maggio mediante comunicazione scritta,
anche senza particolari formalità. In caso di contrasto verrà applicato il principio dell'alternanza
(per il 2024 deciderà la madre, per il 2025 il padre e così via).
8. Prende atto che i genitori sono d'accordo nell'avviare ad un percorso di valutazione Per_3
neuropsicologica al fine di approfondire le cause del disagio relazionale e cognitivo ed individuare concrete strategie d'intervento. La struttura e/o il professionista che prenderà in carico il minore sarà individuata/o di comune accordo tra i genitori.
9. Dispone che il sig. corrisponderà mensilmente entro il giorno 25 alla sig.ra Pt_2 Pt_1
l'importo di € 540,00 (€ 180,00 ciascuno) a titolo di contribuzione per il mantenimento ordinario dei figli e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza febbraio 2024.
10. Dà atto che i genitori convengono che gli assegni unici familiari spettino per l'intero alla sig.ra ed in tal senso si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni adempimento Pt_1
a ciò funzionale.
11. Dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie,
necessarie o concordate nell'interesse dei figli, per la cui classificazione e rimborso le parti rinviano al Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. di Udine,
prot. n. 3472/2015 dd. 28/08/2015 del medesimo Tribunale, che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere.
12. Dà atto che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia verranno suddivise al 50% ciascuno.
13. Dà atto che i genitori hanno prestato l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14. Prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che quindi nulla è
reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o di alimenti. 15. Prende atto che il signor si è di fatto già allontanato dalla residenza familiare Parte_2
su concorde volontà della moglie ed è attualmente alloggiato in un immobile sito a Udine, in viale Venezia n. 384 del quale la sig.ra è nuda proprietaria, e vi permarrà a titolo Pt_1
gratuito (salve le utenze ed ogni altro costo inerente all'utilizzo) fino al 31/12/2028 per espresso accordo contrattuale concluso e registrato con la sig.ra , madre della sig.ra CP_1 [...]
usufruttuaria della casa. Pt_1
16. Prende atto che il sig. si era impegnato a trasferire, entro 60 giorni Parte_2
dall'omologa delle condizioni della separazione, alla sig.ra che si era Parte_3
impegnata ad accettare, la propria quota pari al 50% di piena proprietà sull'immobile adibito a residenza coniugale sito in Pasian di Prato (UD), via Roma, Piano T-1 – 2, distinto al catasto fabbricati di quel Comune al Foglio 11, Particella 398, Rendita Euro 294,38 Categoria A/3a),
Classe 3, Consistenza 6,0 con annessi ed eventuali comproprietà sulle parti comuni condominiali;
ai sensi dell'art. 117 cod. civ..
17. Dà atto che i coniugi concordavano che i costi della cessione e di ogni pattuizione a ciò
inerente dovevano essere suddivisi tra le parti nella misura del 50%.
18. Prende atto che per i coniugi tale pattuizione è indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed all'accordo tra di essi, di talché, attesa la natura del ricorso, il trasferimento doveva avvenire senza alcun pagamento di prezzo, e avrebbe beneficiato dell'esenzione totale da ogni imposta e tassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987.
19. Prende atto che la sig.ra a fronte del trasferimento della quota di proprietà Parte_1
di cui al punto 15, si era impegnata nei confronti del sig. ad accollarsi la sua Parte_2
quota di mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante.
20. Prende atto che con quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di avere regolato e composto ogni aspetto patrimoniale ed economico tra loro intercorrente e, con l'esatto adempimento di quanto ivi previsto, reciprocamente dichiarano di nulla avere ulteriormente a che pretendere l'uno dall'altra, neppure per i pregressi rapporti.
21. Spese legali integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE (SR) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte II – Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 23/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2549/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/03/2024
da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. LODOLO SABRINA,
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/02/2002 in Palazzolo Acreide
(SR), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Palazzolo Acreide
(SR) al n. 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2002;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 06/03/2024, i signori e Parte_1 [...]
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione Parte_2
personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 138/2024 del 20/06/2024, depositata in data 25/06/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 23/01/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 138/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 19/06/2024 – Sentenza n. 138 del
20/06/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 20/11/2002), (il Persona_1 Per_2
28/11/2006), entrambi maggiorenni non economicamente indipendenti, e (il Per_3
06/12/2011), minore;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età della figlia , al Tribunale è preclusa Per_2
qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza, nonché
diritto di visita del genitore non collocatario;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palazzolo Acreide il
05/02/2002 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1. dispone che il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_3
genitori e collocato prevalentemente presso la madre che, con lui e con i figli maggiorenni e , continuerà ad abitare nella casa familiare, con tutti i mobili ed arredi Persona_1 Per_2
ivi presenti.
2. Prende atto che l'esercizio della responsabilità sul minore competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità sul figlio competerà
invece, separatamente, al genitore presso il quale lo stesso si troverà in quel periodo.
3. Dà atto che il sig. vedrà e terrà con sé la figlia liberamente quando vorrà, Pt_2 Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
4. Dispone che, ogni sabato, terminate le attività presso l'oratorio in tempo di frequenza scolastica (ovvero alle ore 10:00 in caso di vacanza), la sig.ra (o altra persona Parte_1
da lei autorizzata) accompagnerà il figlio presso l'abitazione del sig. il quale Per_3 Pt_2
lo terrà con sé ogni week end fino alle ore 20:00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà
presso la casa materna avendogli già somministrato la cena e con compiti scolastici conclusi.
Dà atto che il sig. aveva dichiarato di essere al corrente del fatto che la sig.ra Pt_2 Pt_1
nel corso dell'A.S. 2023/2024, sarebbe stata occupata ogni domenica sera nel proprio turno lavorativo e si era impegnato, qualora presso l'abitazione familiare non vi fosse persona idonea ad accudire il minore, a prendersene cura personalmente con le modalità, anche logistiche,
previamente concordate con la madre.
5. Prende atto che i genitori si divideranno equamente i trasporti di da e per le Per_3
rispettive residenze.
6. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali rimarranno suddivise a metà tra i genitori ed i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra loro alternati.
7. Dispone che durante l'estate il figlio minore passerà tre settimane - anche frazionate - di vacanza con ciascun genitore, compatibilmente con le date di pausa scolastica e gli impegni lavorativi. I periodi andranno individuati entro il 31 maggio mediante comunicazione scritta,
anche senza particolari formalità. In caso di contrasto verrà applicato il principio dell'alternanza
(per il 2024 deciderà la madre, per il 2025 il padre e così via).
8. Prende atto che i genitori sono d'accordo nell'avviare ad un percorso di valutazione Per_3
neuropsicologica al fine di approfondire le cause del disagio relazionale e cognitivo ed individuare concrete strategie d'intervento. La struttura e/o il professionista che prenderà in carico il minore sarà individuata/o di comune accordo tra i genitori.
9. Dispone che il sig. corrisponderà mensilmente entro il giorno 25 alla sig.ra Pt_2 Pt_1
l'importo di € 540,00 (€ 180,00 ciascuno) a titolo di contribuzione per il mantenimento ordinario dei figli e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza febbraio 2024.
10. Dà atto che i genitori convengono che gli assegni unici familiari spettino per l'intero alla sig.ra ed in tal senso si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni adempimento Pt_1
a ciò funzionale.
11. Dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie,
necessarie o concordate nell'interesse dei figli, per la cui classificazione e rimborso le parti rinviano al Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. di Udine,
prot. n. 3472/2015 dd. 28/08/2015 del medesimo Tribunale, che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere.
12. Dà atto che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia verranno suddivise al 50% ciascuno.
13. Dà atto che i genitori hanno prestato l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14. Prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che quindi nulla è
reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o di alimenti. 15. Prende atto che il signor si è di fatto già allontanato dalla residenza familiare Parte_2
su concorde volontà della moglie ed è attualmente alloggiato in un immobile sito a Udine, in viale Venezia n. 384 del quale la sig.ra è nuda proprietaria, e vi permarrà a titolo Pt_1
gratuito (salve le utenze ed ogni altro costo inerente all'utilizzo) fino al 31/12/2028 per espresso accordo contrattuale concluso e registrato con la sig.ra , madre della sig.ra CP_1 [...]
usufruttuaria della casa. Pt_1
16. Prende atto che il sig. si era impegnato a trasferire, entro 60 giorni Parte_2
dall'omologa delle condizioni della separazione, alla sig.ra che si era Parte_3
impegnata ad accettare, la propria quota pari al 50% di piena proprietà sull'immobile adibito a residenza coniugale sito in Pasian di Prato (UD), via Roma, Piano T-1 – 2, distinto al catasto fabbricati di quel Comune al Foglio 11, Particella 398, Rendita Euro 294,38 Categoria A/3a),
Classe 3, Consistenza 6,0 con annessi ed eventuali comproprietà sulle parti comuni condominiali;
ai sensi dell'art. 117 cod. civ..
17. Dà atto che i coniugi concordavano che i costi della cessione e di ogni pattuizione a ciò
inerente dovevano essere suddivisi tra le parti nella misura del 50%.
18. Prende atto che per i coniugi tale pattuizione è indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed all'accordo tra di essi, di talché, attesa la natura del ricorso, il trasferimento doveva avvenire senza alcun pagamento di prezzo, e avrebbe beneficiato dell'esenzione totale da ogni imposta e tassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987.
19. Prende atto che la sig.ra a fronte del trasferimento della quota di proprietà Parte_1
di cui al punto 15, si era impegnata nei confronti del sig. ad accollarsi la sua Parte_2
quota di mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante.
20. Prende atto che con quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di avere regolato e composto ogni aspetto patrimoniale ed economico tra loro intercorrente e, con l'esatto adempimento di quanto ivi previsto, reciprocamente dichiarano di nulla avere ulteriormente a che pretendere l'uno dall'altra, neppure per i pregressi rapporti.
21. Spese legali integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE (SR) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte II – Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 23/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini