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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3200/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]8, con il patrocinio degli avv.ti ANGELO BARTOLOTTI
e MORENA CARPI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito a Lugo (RA), corso
Matteotti n. 15
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...]8, con il patrocinio dell'avv. SILVIA BRANDOLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ravenna, piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere favorevole del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 04.02.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.12.2023, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Faenza (RA) in data Parte_2
10.07.1999 matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, che veniva iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 50, parte II, serie C, ufficio 1, di tale anno, che dall'unione coniugale erano nati in data 04.01.2000 la figlia , studentessa universitaria, e in Per_1 data 04.11.2007 il figlio , studente iscritto presso la scuola secondaria superiore “Bucci” di Per_2
Faenza, e che successivamente fra i coniugi erano insorti contrasti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che decidevano di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, di richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti chiedevano pertanto congiuntamente al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già in essere dal 08.10.2023;
2) La casa coniugale sita in Faenza (Ra), Via G. Mameli n.1/8 soggetta a contratto di locazione del
12.01.2018, rimarrà assegnata alla sig.ra la quale continuerà a risiedervi Parte_1 unitamente ai figli.
Sarà a carico esclusivo della sig.ra il pagamento del canone mensile di locazione. Pt_1
Tutti gli arredi, elettrodomestici e il mobilio presenti nella casa familiare sono assegnati in via definitiva alla sig.ra , ad esclusione della vetrinetta e della collezione di coltelli, dello Parte_1 stereo B&O, della bicicletta appartenuta al padre del Sig. e di tutti gli effetti personali del Sig. Pt_2 che lo stesso si impegna a prelevare;
Pt_2
3) Il sig. si è già trasferito altrove presso l'abitazione della propria famiglia d'origine in Parte_2
Faenza (Ra), Via Filanda Nuova 32/A fin dall'08.10.2023. Al momento della sottoscrizione del presente ricorso il sig. consegnerà alla sig.ra tutte le chiavi dell'abitazione coniugale Pt_2 Pt_1
(porta principale, ingresso condominiale, garage etc..) in suo possesso.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile complessiva di € Parte_2 Parte_1
150,00 quale contributo al mantenimento del figlio , minorenne e studente, e la somma di € Per_2
150,00 alla figlia , studentessa universitaria fuori sede (Padova), entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie già note oltre alla rivalutazione monetaria
ISTAT da calcolare a partire da gennaio 2025; L'importo di contribuzione al mantenimento dei figli è stato concordato tra i genitori nella misura di cui sopra considerando lo stato lavorativo attuale del sig. (disoccupato) con l'espresso impegno dello stesso a rivedere proporzionalmente in Parte_2 aumento tale contribuzione una volta reperita attività lavorativa;
5) L'assegno familiare unico per i figli è riconosciuto in via esclusiva a favore della madre sig.ra
con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Parte_1
6) Il figlio minore (16 anni) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 abitativa/residenziale con la madre a Faenza (Ra), Via G. Mameli n. 1/8.
pagina 2 di 5 7) Per quanto concerne il rapporto di visita / permanenza presso il padre, considerata l'età del figlio minore (16 anni), è riconosciuta ampia libertà al figlio nella gestione della sua permanenza presso il padre che comunque sarà garantita;
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 40% delle spese straordinarie di Parte_2 Parte_1 cui al Protocollo del Tribunale di Ravenna 16.07.2015 ivi espressamente anche tasse scolastiche, tasse universitarie, materiale di studio, libri di testo, sistemazione /alloggio fuori sede (affitto e utenze per alloggio universitario della figlia a Padova), attività sportive (ivi compresi i tornei ed Per_1 eventuali campus) e le spese mediche. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese con riferimento al resoconto documentato che la Pt_1 sig.ra dovrà fare pervenire al sig. entro la fine di ogni mese;
Pt_1 Pt_2
9) Per quanto riguarda il piano genitoriale per la gestione dei figli come da prospetto allegato elaborato dal CNF, sottoscritto dai genitori, quale allegato;
10) Il conto corrente comune in essere cointestato tra i coniugi verrà estinto con suddivisione delle somme al 50% a ciascun contitolare di cui la maggior parte di complessivi € 93.000,00 circa è già stata regolarmente suddivisa fra i correntisti coniugi in comunione legale dei beni;
11) L'autovettura Fiat 50 (tg. FJ946TX) e l'autovettura Polo AG (tg. EM285CM) intestate al sig. dal momento della sottoscrizione del presente ricorso e senza corrispettivo Parte_2 alcuno, saranno intestate in via esclusiva a favore della sig.ra , la quale ne diverrà Parte_1 esclusiva proprietaria e si farà carico delle spese del passaggio di proprietà.
12) I coniugi dichiarano e danno atto di essere economicamente autosufficienti e indipendenti, e di non avere diritto ad alcun contributo di assegno di mantenimento e/o alimentare che comunque, ed in ogni caso, è rinunciato;
13) I coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
14) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
15) I coniugi prestano acquiescenza alla omologa in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
ulteriormente e ad integrazione delle sopra spiegate condizioni si domanda:
16) Pronunciare con sentenza una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 01.12.1970 n. 898 come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge 06.05.2015 n. 55, vale a dire sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.07.1999 in Faenza trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza, dell'anno 1999, Atto n. 50, Parte II, Serie C, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale.
17) I coniugi prestano acquiescenza alla sentenza di separazione e di successivo divorzio in caso di accettazione delle sopra esposte richieste.
18) Le spese legali sono compensate tra le parti.”.
Con decreto emesso in data 09.01.2024, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 04.04.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di
Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 25.01.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 5 All'udienza di comparizione delle parti fissata in data 04.04.2024, il sig. e la sig.ra Pt_2 Pt_1 dichiaravano di volersi separare e confermavano le condizioni di separazione indicate nel ricorso mentre i loro difensori si riportavano al ricorso congiunto e chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio in relazione alla domanda di separazione, con successiva rimessione sul ruolo del giudice delegato per l'esame della domanda di divorzio. Il Giudice delegato relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 24.04.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 484/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti nel ricorso e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando il procedimento innanzi al medesimo all'udienza del 28.11.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti depositavano le note scritte in data 20.11.2024, a cui allegavano dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. in cui gli stessi confermavano che lo stato di Pt_1 Pt_2 separazione si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti per l'esame della domanda di separazione, la volontà di divorziare e le condizioni di divorzio contenute nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 23.01.2025, il Giudice delegato ordinava alle parti di depositare telematicamente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza dello 05.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti allegavano alle note scritte, ove insistevano per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto, il certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 484/2024.
Con ordinanza emessa in data 26.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
10.07.1999 a Faenza e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 50, parte II, serie C, dell'anno 1999. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 24.04.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato.
Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini
pagina 4 di 5 sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale.
La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato all'udienza dello 04.04.2024 e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'omologa delle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive.
Come da richiesta espressa sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Medicina il 31.08.1964, e nato a Faenza il [...], a Faenza (RA) in [...] Parte_2
10.07.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 50, p. II, serie C, dell'anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3200/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]8, con il patrocinio degli avv.ti ANGELO BARTOLOTTI
e MORENA CARPI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito a Lugo (RA), corso
Matteotti n. 15
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...]8, con il patrocinio dell'avv. SILVIA BRANDOLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ravenna, piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere favorevole del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 04.02.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.12.2023, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Faenza (RA) in data Parte_2
10.07.1999 matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, che veniva iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 50, parte II, serie C, ufficio 1, di tale anno, che dall'unione coniugale erano nati in data 04.01.2000 la figlia , studentessa universitaria, e in Per_1 data 04.11.2007 il figlio , studente iscritto presso la scuola secondaria superiore “Bucci” di Per_2
Faenza, e che successivamente fra i coniugi erano insorti contrasti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che decidevano di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, di richiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti chiedevano pertanto congiuntamente al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già in essere dal 08.10.2023;
2) La casa coniugale sita in Faenza (Ra), Via G. Mameli n.1/8 soggetta a contratto di locazione del
12.01.2018, rimarrà assegnata alla sig.ra la quale continuerà a risiedervi Parte_1 unitamente ai figli.
Sarà a carico esclusivo della sig.ra il pagamento del canone mensile di locazione. Pt_1
Tutti gli arredi, elettrodomestici e il mobilio presenti nella casa familiare sono assegnati in via definitiva alla sig.ra , ad esclusione della vetrinetta e della collezione di coltelli, dello Parte_1 stereo B&O, della bicicletta appartenuta al padre del Sig. e di tutti gli effetti personali del Sig. Pt_2 che lo stesso si impegna a prelevare;
Pt_2
3) Il sig. si è già trasferito altrove presso l'abitazione della propria famiglia d'origine in Parte_2
Faenza (Ra), Via Filanda Nuova 32/A fin dall'08.10.2023. Al momento della sottoscrizione del presente ricorso il sig. consegnerà alla sig.ra tutte le chiavi dell'abitazione coniugale Pt_2 Pt_1
(porta principale, ingresso condominiale, garage etc..) in suo possesso.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile complessiva di € Parte_2 Parte_1
150,00 quale contributo al mantenimento del figlio , minorenne e studente, e la somma di € Per_2
150,00 alla figlia , studentessa universitaria fuori sede (Padova), entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie già note oltre alla rivalutazione monetaria
ISTAT da calcolare a partire da gennaio 2025; L'importo di contribuzione al mantenimento dei figli è stato concordato tra i genitori nella misura di cui sopra considerando lo stato lavorativo attuale del sig. (disoccupato) con l'espresso impegno dello stesso a rivedere proporzionalmente in Parte_2 aumento tale contribuzione una volta reperita attività lavorativa;
5) L'assegno familiare unico per i figli è riconosciuto in via esclusiva a favore della madre sig.ra
con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Parte_1
6) Il figlio minore (16 anni) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 abitativa/residenziale con la madre a Faenza (Ra), Via G. Mameli n. 1/8.
pagina 2 di 5 7) Per quanto concerne il rapporto di visita / permanenza presso il padre, considerata l'età del figlio minore (16 anni), è riconosciuta ampia libertà al figlio nella gestione della sua permanenza presso il padre che comunque sarà garantita;
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 40% delle spese straordinarie di Parte_2 Parte_1 cui al Protocollo del Tribunale di Ravenna 16.07.2015 ivi espressamente anche tasse scolastiche, tasse universitarie, materiale di studio, libri di testo, sistemazione /alloggio fuori sede (affitto e utenze per alloggio universitario della figlia a Padova), attività sportive (ivi compresi i tornei ed Per_1 eventuali campus) e le spese mediche. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese con riferimento al resoconto documentato che la Pt_1 sig.ra dovrà fare pervenire al sig. entro la fine di ogni mese;
Pt_1 Pt_2
9) Per quanto riguarda il piano genitoriale per la gestione dei figli come da prospetto allegato elaborato dal CNF, sottoscritto dai genitori, quale allegato;
10) Il conto corrente comune in essere cointestato tra i coniugi verrà estinto con suddivisione delle somme al 50% a ciascun contitolare di cui la maggior parte di complessivi € 93.000,00 circa è già stata regolarmente suddivisa fra i correntisti coniugi in comunione legale dei beni;
11) L'autovettura Fiat 50 (tg. FJ946TX) e l'autovettura Polo AG (tg. EM285CM) intestate al sig. dal momento della sottoscrizione del presente ricorso e senza corrispettivo Parte_2 alcuno, saranno intestate in via esclusiva a favore della sig.ra , la quale ne diverrà Parte_1 esclusiva proprietaria e si farà carico delle spese del passaggio di proprietà.
12) I coniugi dichiarano e danno atto di essere economicamente autosufficienti e indipendenti, e di non avere diritto ad alcun contributo di assegno di mantenimento e/o alimentare che comunque, ed in ogni caso, è rinunciato;
13) I coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
14) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
15) I coniugi prestano acquiescenza alla omologa in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
ulteriormente e ad integrazione delle sopra spiegate condizioni si domanda:
16) Pronunciare con sentenza una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 01.12.1970 n. 898 come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge 06.05.2015 n. 55, vale a dire sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.07.1999 in Faenza trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza, dell'anno 1999, Atto n. 50, Parte II, Serie C, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale.
17) I coniugi prestano acquiescenza alla sentenza di separazione e di successivo divorzio in caso di accettazione delle sopra esposte richieste.
18) Le spese legali sono compensate tra le parti.”.
Con decreto emesso in data 09.01.2024, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 04.04.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di
Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 25.01.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 5 All'udienza di comparizione delle parti fissata in data 04.04.2024, il sig. e la sig.ra Pt_2 Pt_1 dichiaravano di volersi separare e confermavano le condizioni di separazione indicate nel ricorso mentre i loro difensori si riportavano al ricorso congiunto e chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio in relazione alla domanda di separazione, con successiva rimessione sul ruolo del giudice delegato per l'esame della domanda di divorzio. Il Giudice delegato relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 24.04.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 484/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti nel ricorso e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando il procedimento innanzi al medesimo all'udienza del 28.11.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti depositavano le note scritte in data 20.11.2024, a cui allegavano dichiarazioni sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. in cui gli stessi confermavano che lo stato di Pt_1 Pt_2 separazione si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti per l'esame della domanda di separazione, la volontà di divorziare e le condizioni di divorzio contenute nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 23.01.2025, il Giudice delegato ordinava alle parti di depositare telematicamente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza dello 05.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti allegavano alle note scritte, ove insistevano per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto, il certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 484/2024.
Con ordinanza emessa in data 26.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
10.07.1999 a Faenza e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 50, parte II, serie C, dell'anno 1999. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 24.04.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato.
Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini
pagina 4 di 5 sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale.
La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato all'udienza dello 04.04.2024 e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'omologa delle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive.
Come da richiesta espressa sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Medicina il 31.08.1964, e nato a Faenza il [...], a Faenza (RA) in [...] Parte_2
10.07.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 50, p. II, serie C, dell'anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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