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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 64/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 26/09/2024 e promossa in questo grado
Da con sede in (cod. fisc. Parte_1 Pt_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Catania presso lo studio degli Avvocati G. Gitto e A. Giaconia che, anche disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro
con sede in Caltanissetta (C.F. Controparte_1
), in persona del Curatore pro-tempore, autorizzato a resistere in giudizio con P.IVA_2
provvedimento del 6 settembre 2021, elettivamente domiciliato in Agrigento presso lo studio dell'Avv. G. Sciascia Cannizzaro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.09.2024 i difensori della parte appellante, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( : “Gli Avvocati Alberto Giaconia CP_2
e Antonino Gitto, difensori di insistono in tutte le Parte_1
richieste, deduzioni ed eccezioni formulate in seno all'atto di appello e in particolare nell'eccezione di estinzione del giudizio, e nella richiesta di rinnovazione della CTU e contestano e si oppongono a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di appello, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e chiedono che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il dì 11.02.2015, la evocava in giudizio la Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Caltanissetta e, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con la convenuta (dal 17.10.2000 al 19.10.2012) il rapporto di conto corrente (con facoltà di scopertura) contrassegnato dal n° 36150.03, eccepiva la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse, deducendo al riguardo che erano stati applicati interessi che, maggiorati della c.m.s, erano superiori al tasso soglia dell'usura ex L. n. 108/1996 vigente all'epoca di costituzione del rapporto.
Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità delle precisate clausole contrattuali con rideterminazione del saldo del conto a mezzo di c.t.u. ed eventuale ripetizione delle somme che erano state illegittimamente trattenute dalla convenuta.
Accettava il contradditorio la che, costituendosi in Parte_1 giudizio, contestava “funditus” le argomentazioni avversarie eccependo, in particolare, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito con riferimento ai versamenti solutori effettuati dal correntista oltre dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio: chiedeva il rigetto di tutte le domande che erano state ex adverso avanzate.
Si dava quindi luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una consulenza contabile di ufficio affidata alle cure del dr. . Per_1
Frattanto, con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 23.03.2016, la società attrice veniva dichiarata fallita sicché, all'udienza del 28.01.2019, si costituiva volontariamente la curatela fallimentare con il ministero dell'Avv. G. Sciascia Cannizzaro.
Il giudizio di primo grado trovava il suo epilogo nella sentenza n° 402/2020, pubblicata il
05.11.2020, il cui dispositivo così recita: “in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento, in favore del curatore del Parte_1
fallimento , della somma di euro 22.992,31, oltre agli Controparte_1
interessi legali, dal 19 ottobre 2012 al soddisfo;
compensa tra le parti, in ragione di metà, le spese del giudizio, condannando la parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, della rimanente metà, che per tale quota liquida in euro 2.417,50, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti”.
Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello la Parte_1
con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, a mezzo del quale ne
[...]
ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la curatela del fallimento contestando le doglianze avversarie Controparte_1
e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 28.10.2021, la Corte ha disatteso l'istanza di inibitoria e la richiesta di richiamo del c.t.u. avanzate dall'appellante e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Attraverso il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 26.09.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo che sorregge il proposto gravame, l'impugnante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per avere respinto l'eccezione di “estinzione del giudizio” sollevata con la comparsa conclusionale.
In particolare, si assume che l'art. 43 l. fall. comporterebbe un effetto interruttivo automatico ope legis dei giudizi pendenti nei quali è parte l'impresa frattanto dichiarata fallita, con correlata asserita necessità di riassumerlo nel termine di tre mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c., perché, in mancanza, si verifica l'estinzione prevista dall'art. 307 del codice di rito, atteso che -sempre secondo l'assunto della parte appellante- l'anzidetto termine decorrerebbe dalla data di dichiarazione di fallimento, ovvero, al più tardi, dal momento della conoscenza dell'evento da parte della Curatela che, nel caso di specie, risalirebbe alla data del 24.09.2018, e cioè al momento in cui è stata formalizzata l'istanza al G.D. volta ad ottenere l'autorizzazione a coltivare il giudizio a mezzo della costituzione volontaria, avvenuta all'udienza del 28.01.2019.
Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione per le ragioni che di seguito si espongono.
Nelle more del presente procedimento, anzitutto, bisogna dare atto che, sulla questione, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a S.U. con sentenza n. 12154 pubblicata il 7 maggio 2021, al cui orientamento questa Corte ritiene di uniformarsi anche perché, ad esso, è stato dato seguito con numerose altre pronunce tanto di legittimità che di merito:
“In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell' art. 43, comma 3, l. fall ., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all' art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall . per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”. (Cassazione civile, sez. un., 07/05/2021 n. 12154; si vedano più di recente:
Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18580; Cassazione civile, sez. III, 05/01/2024, n.
322).
Ebbene, applicando il superiore principio alla fattispecie che ne occupa, si osserva che non essendovi stata alcuna dichiarazione di interruzione del processo prima dell'intervento volontario registrato nel verbale d'udienza del 28.01.2019, l'effetto interruttivo riconducibile ope legis al fallimento della società attrice era inoperante quanto alla decorrenza del termine per la riassunzione, poiché solo la comunicazione del fallimento a mezzo di notificazione alle altre parti o su iniziativa dell'ufficio sarebbe stata fonte di quella conoscenza legale da cui inizia a decorrere il termine di cui all'art. 305
c.p.c. e, prima di quella data, nessuna conoscenza legale dell'evento interruttivo era stata procurata alla parte interessata all'eventuale riassunzione.
Del pari infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la
[...]
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta Parte_1 irrilevante, ai fini del ricalcolo del saldo, l'omessa “produzione integrale” degli estratti conto, dal momento che la società appellata, in relazione al quarto trimestre 2001, aveva prodotto il solo “riassunto scalare” riportante i saldi per valuta e non anche l'estratto conto del periodo con l'analitica elencazione degli addebiti e degli accrediti.
Ebbene, con riferimento al tema della consistenza dell'onere della prova del correntista/attore nell'ambito del giudizio di ripetizione dell'indebito attivato nei confronti della banca, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata sul punto, esclude che il cliente sia onerato dalla produzione in giudizio della serie integrale della documentazione contabile relativa all'intero svolgimento del rapporto bancario, come è stato chiarito dalla
Suprema Corte con la seguente massima: “In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso
l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe
e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n° 22290/2023).
Per l'effetto, alla luce del principio di diritto appena citato, la circostanza che l'odierna appellata, promuovendo il giudizio di ripetizione dell'indebito contro la banca, non abbia prodotto il solo estratto conto relativo al quarto trimestre del 2001 non poteva determinare affatto il rigetto della domanda attorea per inadempimento dell'onere probatorio, anche perché la precisata circostanza non è stata ritenuta rilevante dal c.t.u. nominato ai fini del conteggio complessivo, e ciò in ragione della durata (ultradecennale) del rapporto e dell'ulteriore considerazione che il trimestre in questione era temporalmente vicino alla sua costituzione.
Con argomentazioni che qui si condividono, l'ausiliare, alle pagine 4 e 5 della relazione depositata il 31 05.2017, ha scritto al riguardo: “Al fine di procedere al conteggio richiesto, il c.t.u. ha pertanto inserito, con data valuta 15.11.2001 (media del trimestre), un movimento c.d. “compensativo” (addebito) di € 21.010,55, al fine di riconciliare il saldo finale al 30.09.2000 con il saldo iniziale all'01.01.2002 e tenuto conto dell'ammontare (noto) delle competenze relative al 3^ trimestre 2000 (indicate nel relativo prospetto scalare e addebitate nel successivo trimestre).
Sebbene l'inserimento di un movimento compensativo rappresenti un “artificio contabile” al solo fine di ricostruire con continuità il saldo del rapporto, lo scrivente ha tuttavia ritenuto di procedere come sopra esposto trattandosi di un solo trimestre mancante a fronte di un arco temporale, considerato nei conteggi, di circa 12 anni (2010-2012);
l'inserimento di tale movimento, pertanto, pur sostituendo, con una data valuta fittizia e convenzionalmente assunta (media del trimestre), le movimentazioni reali ed effettivamente verificatesi, si ritiene che non comporti differenze di rilevanti entità nel conteggio complessivamente elaborato rispetto alla situazione effettiva, anche considerato che il trimestre per cui è mancante l'estratto conto (4^ trimestre 2001) non è eccessivamente lontano dall'inizio del rapporto (4^ trimestre 2000)”.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, il proposto gravame non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata, mentre rimane assorbito il terzo motivo di doglianza relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 402/2020 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta ed impugnata da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore.
Condanna la predetta a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 2.100,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 27.02.2025.
IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice