Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12703/2024 RG;
T R A
nata a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2 20.09.1974, nella qualità di eredi legittime di , nato a [...] il Persona_1 22.10.1942 e deceduto a Marano di Napoli (NA) il 23.02.2023, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Palumbo e dall'Avv. Michele Rega;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Le ricorrenti rappresentavano che il Tribunale adito aveva emesso decreto di omologa che aveva accertato in capo al dante causa il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal 18.05.2022 fino al decesso avvenuto il 23.02.2023; che avevano notificato all' il 9.5.2024 il decreto di omologa ed il modello AP23, ma che lo stesso CP_1
non aveva erogato i ratei della prestazione spettanti. CP_1 Chiedevano, pertanto, la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 assistenziale maturati dal 18.05.2022 fino al 23.02.2023. Si è costituito l' esponendo che “gli eredi non hanno presentato alcuna domanda, CP_1 CP_ pertanto, gli arretrati sono ancora a Cassa sede e chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata. Deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante il possesso del requisito sanitario legittimante la fruizione dell'indennità di accompagnamento in capo al dante causa (cfr. decreto di omologa emesso dal Tribunale adito-Sez. lavoro e notificato all' il 9.5.2024). CP_1 Inoltre le ricorrenti hanno provato di aver comunicato il 9.5.2024 all' il modello AP23 CP_1 per la liquidazione della prestazione assistenziale in loro favore nella qualità di eredi.
Nel caso che ci occupa l' non ha fornito la prova del pagamento. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' ad erogare alle ricorrenti, in qualità di eredi di , i ratei CP_1 Persona_1 dell'indennità di accompagnamento maturati in favore del dante causa dal 18.05.2022 fino al 23.02.2023 nella misura del 50% in favore di ciascuna ricorrente, salvi eventuali periodi di ricovero gratuito in istituto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. n. 18/1980, oltre interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in €1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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